TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/12/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2860/2024
TRIBUNALE di PADOVA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2860/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10/12/2025 ad ore 14 all'udienza virtuale a trattazione scritta per 'Avv. RINALDI GIOVANNI Parte_1 per il funzionario IADAROLA MARIA Controparte_1
RI
I procuratori delle parti depositano note scritte.
Al termine, il G.L. si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato e letto sentenza a verbale.
Il presente verbale è stato redatto con l'ausilio della funzionaria UPP dott.ssa Lucia Testimone_1
Il Giudice del Lavoro
Dott. Maurizio Pascali REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro dott. Maurizio Pascali, ha pronunciato la seguente
SENTENZA A VERBALE
nella causa iscritta al ruolo al n. 2860/2024 R.G., promossa da
(avv. RINALDI GIOVANNI) Parte_1
ricorrente
contro
(dr.ssa IADAROLA MARIA Controparte_1
RI) convenuto
OGGETTO: indennità sostitutiva al godimento delle ferie per i docenti precari.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: in atti.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha prestato servizio in qualità di docente supplente temporaneo al servizio del , stipulando contratti a tempo Controparte_1 determinato per i seguenti a.s.: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024.
Con il ricorso richiede l'accertamento e la dichiarazione del diritto ad ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite per le annualità in cui ha prestato servizio, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale e per l'effetto, chiede la condanna del al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente n. 23,67, 24,00, 23,42 e 25,25 giorni, oltre a 3 giorni di ferie maturate per festività soppresse, rispettivamente per gli anni scolastici 2018/2019,2019/2020,2020/2021 e 2023/2024.
Si è costituito il insistendo per il rigetto della domanda e contestando nel CP_2 merito il diritto vantato.
La causa è stata discussa.
Premesso che, nel pubblico impiego, il diritto a godere dell'indennità sostitutiva per il mancato godimento delle ferie risulta in prima facie ostato dal divieto di cui all'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge m. 35/2012, prevede: «le ferie,
i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
Altresì rilevante, ai fini del caso concreto, è l'art.1, co.54, 55 e 56 legge n. 228/2012, il quale afferma che: «54.Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All' articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2 012, n. 135 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54
e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.».
Dal combinato disposto delle due norme, quindi, si ricava a livello nazionale l'obbligatorietà nella fruizione dei giorni di ferie secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti ed il divieto generale di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi di tale diritto, con la sola eccezione prevista per il personale con contratto fino al termine delle attività didattiche, per cui tale monetizzazione è consentita limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie, attesa la potenziale indisponibilità per tale personale di godere effettivamente delle ferie entro la conclusione del rapporto di lavoro al 30 giugno al di fuori dei periodi di sospensione delle lezione definiti dai calendari scolastici regionali, nei quali, invece, vige l'obbligo per gli stessi di usufruire delle ferie, con esclusione dei soggetti adibiti alle attività di scrutinio, agli esami di Stato e alle attività valutative.
In merito al divieto di monetizzazione delle ferie, va anche considerata la rimessione per questione di dubbia compatibilità costituzionale della norma in questione sollevata con ordinanza del 5 maggio 2015 dal Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro, in particolare, per contrasto con gli artt.3, 36 co.1 e 3, 117 co.1 della Costituzione in relazione all'art. 7 direttiva 2003/88/CE. Con sentenza n.95/2016 la Corte Costituzionale chiariva che, in realtà, la ratio legis del divieto posto dalla norma in questione fosse «coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro», ciò senza però voler
«arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole», specificando che la norma in questione non sopprime la «tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole» (Corte Cost., sent., n. 286/2013). La norma citata, dunque, va interpretata in maniera tale da non pregiudicare il diritto delle ferie, in quanto diritto inderogabile e costituzionalmente garantito, il quale risulterebbe altresì irrimediabilmente leso «se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.».
Di recente, la medesima problematica è addivenuta in seno alla Corte di Giustizia
Europea (Prima Sezione), relativamente alla causa C-218/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Tribunale di Lecce, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, nel procedimento “BU contro ”, Controparte_3 per accertare la compatibilità della sopracitata norma con l'art.7 della direttiva
2003/88/CE sull'orario di lavoro.
Pronunciatasi con sentenza del 18 gennaio 2024, la Corte ha statuito che il diritto dell'Unione osta ad una normativa nazionale che vieta di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti, qualora tale lavoratore ponga fine volontariamente al suo rapporto di lavoro.
Più precisamente, secondo la Corte il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute non può essere prevaricato da considerazioni economiche quali il contenimento della spesa pubblica, atteso che ciò si porrebbe in contrasto con la direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro ed il suo scopo, tra gli altri, di tutelare il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite.
Tuttavia, occorre sottolineare che la Corte di Giustizia, richiamandosi alla sua precedente sent. C-684/16 del 6 novembre 2018 “Max-Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften” (punto 33), ha individuato nella ratio legis dell'art.7, par.2 della citata direttiva la garanzia per il lavoratore di beneficiare di un riposo effettivo, così da assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute, residuando la corresponsione di un'indennità sostitutiva delle ferie non godute ai soli casi eccezionali in cui il lavoratore non abbia avuto concretamente la possibilità, non per sua scelta, di fruire del periodo di ferie entro la conclusione del rapporto lavorativo. In tal senso, dunque, anche la Corte di Giustizia riconosce che l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, come interpretato dalla sent. della Corte Cost.
n.95/2016, sia in realtà coerente con la normativa comunitaria nello scopo di
«reprimere il ricorso incontrollato alla «monetizzazione» delle ferie non godute.
Pertanto, parallelamente a misure di contenimento della spesa pubblica, la regola introdotta da tale disposizione avrebbe lo scopo di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie rispetto al versamento di un'indennità finanziaria.»
Pertanto, la Corte conclude che solo nel caso in cui il lavoratore si sia astenuto dal fruire dei suoi giorni di ferie deliberatamente, sebbene il datore di lavoro lo abbia invitato a farlo, informandolo del rischio di perdere tali giorni alla fine di un periodo di riferimento o di riporto autorizzato, il diritto dell'Unione non osta alla perdita di tale diritto. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire dei giorni di ferie annuali retribuite ai quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti costituiscano una violazione, rispettivamente, dell'art. 7, par. 1 e 2, direttiva
2003/88/CE, nonché dell'art. 31, par. 2, della c.d. “Carta di Nizza”.
In ogni caso, occorre sottolineare che il caso che ha interessato la Corte di Giustizia riguardava un dipendente comunale, quindi un lavoratore pubblico appartenente ad un regime privo di un periodo di sospensione dell'attività, caratterizzante, invece, il regime speciale concernente il personale docente, e nel quale, in forza del sopracitato art.1, co.54, 55 e 56 legge n. 228/2012, il personale è, invece, obbligato ad usufruire delle ferie, salvo le eccezioni sopramenzionate.
L'interpretazione prospettata dalla Corte di Consulta trova adesione anche in seno al Supremo Collegio, il quale rileva «l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., n.
14268/2022).
Più in particolare, con riferimento al personale scolastico, la Corte di Cassazione, con l'ord. n. 16715/2024, riprendendo il precedente sopracitato, ha stabilito il seguente principio: «il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva,
a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e in particolare l'art. 5, comma 8, del
D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012
– deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6.11.2018 in cause riunite C569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16) non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite
e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizioni di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro»
e che « deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato
e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012»,
e ciò in quanto «ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.».
Sempre in conferma delle precedenti statuizioni, la Cass. Civ., ord. n.28587/2024 ha illustrato altresì l'infondatezza della tesi ministeriale postulante dal fatto che
«nel periodo tra il termine delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico il docente a tempo determinato sia automaticamente in ferie», atteso che «non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché
è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio.».
Occorre tuttavia evidenziare, come sottolineato dalle pronunce sent. n. 1387/2025 del Tribunale di Torino e sent. n. 2704/2025 del Tribunale di Milano, in merito all'
“ambito di decisione” del sopracitato orientamento della Corte di Legittimità, «con le quali la Corte di cassazione ha disatteso la tesi dell'appellante , secondo il CP_1 quale erano computabili, tra i giorni di sospensione delle lezioni, anche quelli intercorrenti fra il completamento delle attività valutative della fine dell'anno scolastico (dal 8 o 9 giugno) e il termine finale del contratto di lavoro, ossia, il 30 giugno (trattandosi di contratti “fino al termine dell'attività e per la quale quindi si sarebbe dovuto equiparare tali giorni a ferie fruite, da sottrarre al numero complessivo di quelli spettanti (cfr. pag. 2 della Ordinanza n. 28587 del 06/11/2024). Dunque, tali sentenze non riguardano, quale “oggetto della decisione”, giornate di sospensione differenti da quelle di giugno».
Dirimente importanza assume questa precisazione, ossia che il particolare ambito di riferimento delle pronunce della Corte di legittimità, le quali escludono l'automatismo della sospensione dell'attività con la messa in ferie del docente, riguarda l'intervallo temporale intercorrente dal termine delle lezioni (8 o 9 giugno)
e il 30 giugno, e non invece, il periodo di sospensione obbligatoria delle lezioni previste dal calendario scolastico regionale, durante il quale, al contrario, opera l'obbligo di fruizione di cui all'art.1, co.54, 55 e 56 legge n. 228/2012.
Condivisibilmente, le suddette pronunce di merito meglio esplicano la distinzione operata dalla Corte di legittimità, la quale, peraltro, trova riscontro documentale anche nelle deliberazioni prodotte agli atti della giunta regionale Veneto per la determinazione del calendario dell'anno scolastico, che distinguono la “sospensione obbligatoria delle lezioni” dal periodo decorrente dal c.d. “termine delle lezioni” (8 o
9 giugno) ed il 30 giugno, ossia il termine apposto al contratto di supplenza fino al termine dell'attività didattica del docente precario.
Nell'intervallo temporale intercorrente dal termine delle lezioni (8 o 9 giugno) ed il
30 giugno, il docente rimane a disposizione dell'istituto per lo svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento, quali la progettazione, la ricerca, la documentazione, nonché la preparazione delle riunioni finali degli scrutini, in virtù dell'art. 13 co. 4 O.M. n. 55/2024 (e delle altre statuizioni analoghe contenute nelle precedenti ordinanze ministeriali in materia), il quale prescrive che “il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell'istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2024, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte”, escludendo, così, che il docente possa automaticamente essere considerato in ferie in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico durante questo periodo.
Diversamente, in assenza di alcuna statuizione analoga alla sopracitata ordinanza ministeriale, per gli altri periodi di sospensione delle lezioni dell'anno scolastico
(indicati annualmente dal calendario scolastico del Veneto sotto la dicitura
“sospensione obbligatoria delle lezioni”, ossia il “ponte della solennità di tutti i Santi”, il “ponte dell'Immacolata Concezione”, le “vacanze natalizie”, il “Carnevale e
Mercoledì delle Ceneri”, le “vacanze pasquali”, il “ponte anniversario della Liberazione”, il “ponte della festa del Lavoro” e il “ponte della festa nazionale della
Repubblica”, la cui estensione può variare a seconda della disposizione settimanale dei giorni nel corso dell'anno solare), tale automatismo può invece considerarsi operante alla luce dell'art. 1, co. 54 legge n. 228/2012, che invece dispone la fruizione da parte dei docenti dei giorni di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative (cfr. anche l'art. 13, co. 9 e 10
CCNL comparto scuola).
In sintesi, mentre nell'intervallo temporale dal termine delle lezioni al 30 giugno il docente precario rimane, a norma dell'art. 13 co. 4 dO.M. n. 55/2024, a disposizione dell'istituto scolastico per lo svolgimento di ulteriori attività accessorie all'insegnamento, diversamente, nei periodi di sospensione obbligatoria delle lezioni indicati dal calendario scolastico, in assenza di una norma di legge che richieda tale disponibilità al docente e anzi, all'opposto, in presenza di una norma che impone allo stesso di fruire delle ferie in detti periodi, ex art.1, co.54, 55 e 56 legge n. 228/2012, non si può considerare il docente in disponibilità, salva diversa prova contraria che dal medesimo sia allegata e fornita, anche per attività strettamente connesse all'insegnamento quali la correzione dei compiti o preparazione delle lezioni, per le quali occorrerebbe dimostrare la ragione che ha impedito al docente di eseguire tali attività durante i giorni ordinari di lavoro.
Conseguentemente, i periodi di sospensione obbligatoria delle lezioni andranno detratti dal computo delle ferie non godute del docente, anche in assenza di prova da parte del di aver invitato l'insegnante a godere delle ferie, con l'avviso CP_1 della loro perdita in caso diverso, atteso che si tratta di un crisma formale richiesto per il solo periodo intercorrente dal termine delle lezioni al 30 giugno, in cui la legge richiede che il docente sia in disponibilità, quindi logicamente non può godere delle ferie, salvo esplicita autorizzazione.
Diversamente, invece nel periodo di sospensione obbligatoria delle lezioni la stessa legge impone al docente di fruire delle ferie, così da coniugare, da un lato, l'obiettivo connesso alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico per la razionale programmazione del periodo di ferie, e dall'altro, la finalità della direttiva
2003/88/CE, ossia consentire al lavoratore di riposarsi, incentivandolo così a fruire dei suoi giorni di ferie in modo tale da “beneficiare di un riposo effettivo”, anziché realizzare “ricorso incontrollato alla «monetizzazione» delle ferie non godute”, concordemente alle statuizioni della stessa Corte di Giustizia.
Considerato che da tale imposizione sono interessati tanto i docenti “precari” che i docenti “di ruolo”, non v'è ragione di ritenere sussistente alcuna discriminazione né formale, né tantomeno sostanziale, tra le due posizioni.
Dunque, poste le necessarie premesse di carattere generale, occorre ora verificare la sussumibilità del caso di interesse a tali statuizioni.
Nel caso in questione, risulta pacifico che parte ricorrente abbia prestato servizio negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024 senza godere di ferie al di fuori dei periodi di sospensione obbligatoria delle lezioni.
Rilevato, poi, che la quantificazione di eventuali periodi di ferie residui operata da ambo le parti risulta reciprocamente contestata, occorre procedere d'ufficio alla quantificazione dei residui giorni di ferie monetizzabili, tenendo conto delle statuizioni sopra premesse. Nell'esecuzione di tale calcolo occorre utilizzare come i criteri indicati dai CCNL di comparto e dai calendari scolastici del Veneto: a rigore del CCNL comparto scuola, il docente matura per ogni anno di servizio prestato 32 giorni di ferie, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, co. 1, lett. a), legge n. 937/1977, ridotti a 30 giorni per i docenti con un'anzianità di servizio inferiore ai tre anni. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26. Tale dato va poi riproporzionato per i giorni di servizio prestati da parte ricorrente, ottenendo così la seguente formula:
365 (giorni nell'anno solare): X (giorni di servizio prestato) = Y (giorni di ferie previsti da CCNL): Z (ferie maturate)
Dal risultato andranno poi detratti i periodi di sospensione obbligatoria delle lezioni indicati dal calendario scolastico per ogni anno richiesto, dal computo dei quali vanno però esclusi festività e domeniche, non trattandosi di giorni di ferie.
Dal computo dei giorni di ferie vengono invece esclusi i permessi concessi a titolo di “festività soppresse” ex legge n. 937/1977, in quanto «sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono» e non oggetto di espressa possibilità di monetizzazione, diversamente dalle ferie, per le quali il co.15 dell'art.13 del CCNL prevede che «All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti
a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato». Procedendo al calcolo:
-per l'a.s. 2018/19, il ricorrente ha prestato 284 giorni di servizio effettivo e, a Cont fronte di 30 giorni di ferie previsti da CCNL (doc. 1 ), ha maturato 23,34 giorni di ferie, da cui vanno detratti i seguenti periodi di sospensione obbligatoria delle lezioni: 2 giorni a titolo di “ponte della solennità di tutti i Santi” (dal 2/11/2018 al
3/11/2018); 9 giorni a titolo di “vacanze natalizie” (dal 24/12/2018 al 5/1/2019);
3 giorni a titolo di “Carnevale e Mercoledì delle Ceneri” (dal 4/3/2019 al 6/3/2019);
5 giorni a titolo di “vacanze pasquali e ponte del 25 aprile” (dal 18/4/2019 al
25/4/2019), per un totale di 19 giorni di sospensione obbligatoria delle lezioni, e 2 giorni di ferie usufruiti dal docente a propria richiesta (doc. 3 MIM), residuando così 2,34 giorni di ferie non godute;
-per l'a.s. 2019/20, il ricorrente ha prestato 288 giorni di servizio effettivo e, a Cont fronte di 30 giorni di ferie previsti da CCNL (doc. 1 ), ha maturato 23,67 giorni di ferie, da cui vanno detratti i seguenti periodi di sospensione obbligatoria delle lezioni: 1 giorno a titolo di “ponte della solennità di tutti i Santi” (2/11/2019); 9 giorni a titolo di “vacanze natalizie” (dal 23/12/2019 al 5/1/2020); 3 giorni a titolo di “Carnevale e Mercoledì delle Ceneri” (dal 24/2/2020 al 26/2/2020); 4 giorni a titolo di “vacanze pasquali” (dal 9/4/2020 al 14/4/2020); 1 giorno a titolo di “ponte della festa del Lavoro” (2/5/2020); 1 giorno a titolo di “ponte della festa nazionale della Repubblica” (1/6/2020) per un totale di 19 giorni di sospensione obbligatoria delle lezioni, residuando così 4,67 giorni di ferie non godute;
-per l'a.s. 2020/21, il ricorrente ha prestato 281 giorni di servizio effettivo e, a Cont fronte di 32 giorni di ferie previsti da CCNL (doc. 1 ), ha maturato 24,63 giorni di ferie, da cui vanno detratti i seguenti periodi di sospensione obbligatoria delle lezioni: 1 giorni a titolo di il “ponte dell'Immacolata Concezione” (7/12/2020), 8 giorni a titolo di “vacanze natalizie” (dal 24/12/2020 al 5/1/2021); 3 giorni a titolo di “Carnevale e Mercoledì delle Ceneri” (dal 15/2/2021 al 17/2/2021); 4 giorni a titolo di “vacanze pasquali” (dal 1/4/2021 al 6/4/2021), per un totale di 16 giorni di sospensione obbligatoria delle lezioni, residuando così 8,63 giorni di ferie non godute;
-per l'a.s. 2023/24, il ricorrente ha prestato 303 giorni di servizio effettivo e, a fronte di 28 giorni di ferie previsti da CCNL, tenendo conto che l'orario di lavoro settimanale per tale annualità era articolati su 5 giorni lavorativi (docc. 1 e 4 MIM), ha maturato 23,24 giorni di ferie, da cui vanno detratti i seguenti periodi di sospensione obbligatoria delle lezioni: 7 giorni a titolo di “vacanze natalizie” (dal
27/12/2023 al 29/12/2023 e dal 02/01/2024 al 05/01/2024); 3 giorni a titolo di
“Carnevale e Mercoledì delle Ceneri” (dal 12/2/2024 al 14/2/2024); 3 giorni a titolo di “vacanze pasquali” (dal 28/3/2024 al 29/03/2024 e il 2/4/2024); 1 giorno a titolo di “ponte anniversario della Liberazione” (il 26/4/2024) per un totale di 14 giorni di sospensione obbligatoria delle lezioni, e n. 7 giorni di ferie fruite su Cont richiesta del docente (doc. 4 ) residuando così 2,24 giorni di ferie non godute.
Per quanto concerne il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la scadenza del contratto di supplenza, contrariamente alla tesi ministeriale, va rilevata l'inidoneità della generica allegazione in memoria di costituzione peraltro non provata, a costituire espresso invito formale da parte del datore di lavoro con avviso delle conseguenze della perdita delle ferie in caso di mancato godimento delle stesse, come statuito dalla Suprema Corte.
In conclusione, interpretando l'art.1 co.55 l. n. 228/2012 in maniera conforme all'art.7 della direttiva 2003/88/CE ed art.31 par.2 C.D.F.U.E. del 7 dicembre
2000, come statuito dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(Prima Sezione) del 18 gennaio 2024, relativa alla causa C-218/22, si accerta il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva al mancato godimento delle ferie maturate negli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2023/2024, con conseguente condanna del resistente alla CP_1 monetizzazione di detta indennità.
In ragione della parziale soccombenza reciproca e della novità giurisprudenziale rappresentata dalla questione si dispone la parziale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
-accerta il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva al mancato godimento delle ferie per le residue ferie non godute, pari a 2,34 giorni, maturate nel corso dell'a.s. 2018/2019, a 4,67 giorni per l'anno scolastico 2019/2020, a 8,63 giorni per l'anno scolastico 2020/2021 e a 2,24 giorni per l'anno scolastico
2023/2024;
-condanna il convenuto a corrispondere in favore della ricorrente la CP_1 relativa indennità sostitutiva al mancato godimento delle ferie pari a 2,34 giorni, nel corso dell'anno scolastico 2018/2019, a 4,67 giorni per l'anno scolastico
2019/2020, a 8,63 giorni per l'anno scolastico 2020/2021 e a 2,24 giorni per l'anno scolastico 2023/2024;
-rigetta la restante parte della domanda;
-condanna il convenuto a rimborsare al ricorrente il 70% delle spese di CP_1 lite, liquidate in euro 600,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Si compensa il restante 30% delle stesse.
Padova, 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Pascali
TRIBUNALE di PADOVA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2860/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10/12/2025 ad ore 14 all'udienza virtuale a trattazione scritta per 'Avv. RINALDI GIOVANNI Parte_1 per il funzionario IADAROLA MARIA Controparte_1
RI
I procuratori delle parti depositano note scritte.
Al termine, il G.L. si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato e letto sentenza a verbale.
Il presente verbale è stato redatto con l'ausilio della funzionaria UPP dott.ssa Lucia Testimone_1
Il Giudice del Lavoro
Dott. Maurizio Pascali REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro dott. Maurizio Pascali, ha pronunciato la seguente
SENTENZA A VERBALE
nella causa iscritta al ruolo al n. 2860/2024 R.G., promossa da
(avv. RINALDI GIOVANNI) Parte_1
ricorrente
contro
(dr.ssa IADAROLA MARIA Controparte_1
RI) convenuto
OGGETTO: indennità sostitutiva al godimento delle ferie per i docenti precari.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: in atti.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha prestato servizio in qualità di docente supplente temporaneo al servizio del , stipulando contratti a tempo Controparte_1 determinato per i seguenti a.s.: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024.
Con il ricorso richiede l'accertamento e la dichiarazione del diritto ad ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite per le annualità in cui ha prestato servizio, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale e per l'effetto, chiede la condanna del al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente n. 23,67, 24,00, 23,42 e 25,25 giorni, oltre a 3 giorni di ferie maturate per festività soppresse, rispettivamente per gli anni scolastici 2018/2019,2019/2020,2020/2021 e 2023/2024.
Si è costituito il insistendo per il rigetto della domanda e contestando nel CP_2 merito il diritto vantato.
La causa è stata discussa.
Premesso che, nel pubblico impiego, il diritto a godere dell'indennità sostitutiva per il mancato godimento delle ferie risulta in prima facie ostato dal divieto di cui all'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge m. 35/2012, prevede: «le ferie,
i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
Altresì rilevante, ai fini del caso concreto, è l'art.1, co.54, 55 e 56 legge n. 228/2012, il quale afferma che: «54.Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All' articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2 012, n. 135 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54
e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.».
Dal combinato disposto delle due norme, quindi, si ricava a livello nazionale l'obbligatorietà nella fruizione dei giorni di ferie secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti ed il divieto generale di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi di tale diritto, con la sola eccezione prevista per il personale con contratto fino al termine delle attività didattiche, per cui tale monetizzazione è consentita limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie, attesa la potenziale indisponibilità per tale personale di godere effettivamente delle ferie entro la conclusione del rapporto di lavoro al 30 giugno al di fuori dei periodi di sospensione delle lezione definiti dai calendari scolastici regionali, nei quali, invece, vige l'obbligo per gli stessi di usufruire delle ferie, con esclusione dei soggetti adibiti alle attività di scrutinio, agli esami di Stato e alle attività valutative.
In merito al divieto di monetizzazione delle ferie, va anche considerata la rimessione per questione di dubbia compatibilità costituzionale della norma in questione sollevata con ordinanza del 5 maggio 2015 dal Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro, in particolare, per contrasto con gli artt.3, 36 co.1 e 3, 117 co.1 della Costituzione in relazione all'art. 7 direttiva 2003/88/CE. Con sentenza n.95/2016 la Corte Costituzionale chiariva che, in realtà, la ratio legis del divieto posto dalla norma in questione fosse «coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro», ciò senza però voler
«arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole», specificando che la norma in questione non sopprime la «tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole» (Corte Cost., sent., n. 286/2013). La norma citata, dunque, va interpretata in maniera tale da non pregiudicare il diritto delle ferie, in quanto diritto inderogabile e costituzionalmente garantito, il quale risulterebbe altresì irrimediabilmente leso «se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.».
Di recente, la medesima problematica è addivenuta in seno alla Corte di Giustizia
Europea (Prima Sezione), relativamente alla causa C-218/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Tribunale di Lecce, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, nel procedimento “BU contro ”, Controparte_3 per accertare la compatibilità della sopracitata norma con l'art.7 della direttiva
2003/88/CE sull'orario di lavoro.
Pronunciatasi con sentenza del 18 gennaio 2024, la Corte ha statuito che il diritto dell'Unione osta ad una normativa nazionale che vieta di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti, qualora tale lavoratore ponga fine volontariamente al suo rapporto di lavoro.
Più precisamente, secondo la Corte il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute non può essere prevaricato da considerazioni economiche quali il contenimento della spesa pubblica, atteso che ciò si porrebbe in contrasto con la direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro ed il suo scopo, tra gli altri, di tutelare il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite.
Tuttavia, occorre sottolineare che la Corte di Giustizia, richiamandosi alla sua precedente sent. C-684/16 del 6 novembre 2018 “Max-Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften” (punto 33), ha individuato nella ratio legis dell'art.7, par.2 della citata direttiva la garanzia per il lavoratore di beneficiare di un riposo effettivo, così da assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute, residuando la corresponsione di un'indennità sostitutiva delle ferie non godute ai soli casi eccezionali in cui il lavoratore non abbia avuto concretamente la possibilità, non per sua scelta, di fruire del periodo di ferie entro la conclusione del rapporto lavorativo. In tal senso, dunque, anche la Corte di Giustizia riconosce che l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, come interpretato dalla sent. della Corte Cost.
n.95/2016, sia in realtà coerente con la normativa comunitaria nello scopo di
«reprimere il ricorso incontrollato alla «monetizzazione» delle ferie non godute.
Pertanto, parallelamente a misure di contenimento della spesa pubblica, la regola introdotta da tale disposizione avrebbe lo scopo di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie rispetto al versamento di un'indennità finanziaria.»
Pertanto, la Corte conclude che solo nel caso in cui il lavoratore si sia astenuto dal fruire dei suoi giorni di ferie deliberatamente, sebbene il datore di lavoro lo abbia invitato a farlo, informandolo del rischio di perdere tali giorni alla fine di un periodo di riferimento o di riporto autorizzato, il diritto dell'Unione non osta alla perdita di tale diritto. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire dei giorni di ferie annuali retribuite ai quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti costituiscano una violazione, rispettivamente, dell'art. 7, par. 1 e 2, direttiva
2003/88/CE, nonché dell'art. 31, par. 2, della c.d. “Carta di Nizza”.
In ogni caso, occorre sottolineare che il caso che ha interessato la Corte di Giustizia riguardava un dipendente comunale, quindi un lavoratore pubblico appartenente ad un regime privo di un periodo di sospensione dell'attività, caratterizzante, invece, il regime speciale concernente il personale docente, e nel quale, in forza del sopracitato art.1, co.54, 55 e 56 legge n. 228/2012, il personale è, invece, obbligato ad usufruire delle ferie, salvo le eccezioni sopramenzionate.
L'interpretazione prospettata dalla Corte di Consulta trova adesione anche in seno al Supremo Collegio, il quale rileva «l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., n.
14268/2022).
Più in particolare, con riferimento al personale scolastico, la Corte di Cassazione, con l'ord. n. 16715/2024, riprendendo il precedente sopracitato, ha stabilito il seguente principio: «il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva,
a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e in particolare l'art. 5, comma 8, del
D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012
– deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6.11.2018 in cause riunite C569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16) non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite
e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizioni di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro»
e che « deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato
e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012»,
e ciò in quanto «ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.».
Sempre in conferma delle precedenti statuizioni, la Cass. Civ., ord. n.28587/2024 ha illustrato altresì l'infondatezza della tesi ministeriale postulante dal fatto che
«nel periodo tra il termine delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico il docente a tempo determinato sia automaticamente in ferie», atteso che «non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché
è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio.».
Occorre tuttavia evidenziare, come sottolineato dalle pronunce sent. n. 1387/2025 del Tribunale di Torino e sent. n. 2704/2025 del Tribunale di Milano, in merito all'
“ambito di decisione” del sopracitato orientamento della Corte di Legittimità, «con le quali la Corte di cassazione ha disatteso la tesi dell'appellante , secondo il CP_1 quale erano computabili, tra i giorni di sospensione delle lezioni, anche quelli intercorrenti fra il completamento delle attività valutative della fine dell'anno scolastico (dal 8 o 9 giugno) e il termine finale del contratto di lavoro, ossia, il 30 giugno (trattandosi di contratti “fino al termine dell'attività e per la quale quindi si sarebbe dovuto equiparare tali giorni a ferie fruite, da sottrarre al numero complessivo di quelli spettanti (cfr. pag. 2 della Ordinanza n. 28587 del 06/11/2024). Dunque, tali sentenze non riguardano, quale “oggetto della decisione”, giornate di sospensione differenti da quelle di giugno».
Dirimente importanza assume questa precisazione, ossia che il particolare ambito di riferimento delle pronunce della Corte di legittimità, le quali escludono l'automatismo della sospensione dell'attività con la messa in ferie del docente, riguarda l'intervallo temporale intercorrente dal termine delle lezioni (8 o 9 giugno)
e il 30 giugno, e non invece, il periodo di sospensione obbligatoria delle lezioni previste dal calendario scolastico regionale, durante il quale, al contrario, opera l'obbligo di fruizione di cui all'art.1, co.54, 55 e 56 legge n. 228/2012.
Condivisibilmente, le suddette pronunce di merito meglio esplicano la distinzione operata dalla Corte di legittimità, la quale, peraltro, trova riscontro documentale anche nelle deliberazioni prodotte agli atti della giunta regionale Veneto per la determinazione del calendario dell'anno scolastico, che distinguono la “sospensione obbligatoria delle lezioni” dal periodo decorrente dal c.d. “termine delle lezioni” (8 o
9 giugno) ed il 30 giugno, ossia il termine apposto al contratto di supplenza fino al termine dell'attività didattica del docente precario.
Nell'intervallo temporale intercorrente dal termine delle lezioni (8 o 9 giugno) ed il
30 giugno, il docente rimane a disposizione dell'istituto per lo svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento, quali la progettazione, la ricerca, la documentazione, nonché la preparazione delle riunioni finali degli scrutini, in virtù dell'art. 13 co. 4 O.M. n. 55/2024 (e delle altre statuizioni analoghe contenute nelle precedenti ordinanze ministeriali in materia), il quale prescrive che “il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell'istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2024, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte”, escludendo, così, che il docente possa automaticamente essere considerato in ferie in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico durante questo periodo.
Diversamente, in assenza di alcuna statuizione analoga alla sopracitata ordinanza ministeriale, per gli altri periodi di sospensione delle lezioni dell'anno scolastico
(indicati annualmente dal calendario scolastico del Veneto sotto la dicitura
“sospensione obbligatoria delle lezioni”, ossia il “ponte della solennità di tutti i Santi”, il “ponte dell'Immacolata Concezione”, le “vacanze natalizie”, il “Carnevale e
Mercoledì delle Ceneri”, le “vacanze pasquali”, il “ponte anniversario della Liberazione”, il “ponte della festa del Lavoro” e il “ponte della festa nazionale della
Repubblica”, la cui estensione può variare a seconda della disposizione settimanale dei giorni nel corso dell'anno solare), tale automatismo può invece considerarsi operante alla luce dell'art. 1, co. 54 legge n. 228/2012, che invece dispone la fruizione da parte dei docenti dei giorni di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative (cfr. anche l'art. 13, co. 9 e 10
CCNL comparto scuola).
In sintesi, mentre nell'intervallo temporale dal termine delle lezioni al 30 giugno il docente precario rimane, a norma dell'art. 13 co. 4 dO.M. n. 55/2024, a disposizione dell'istituto scolastico per lo svolgimento di ulteriori attività accessorie all'insegnamento, diversamente, nei periodi di sospensione obbligatoria delle lezioni indicati dal calendario scolastico, in assenza di una norma di legge che richieda tale disponibilità al docente e anzi, all'opposto, in presenza di una norma che impone allo stesso di fruire delle ferie in detti periodi, ex art.1, co.54, 55 e 56 legge n. 228/2012, non si può considerare il docente in disponibilità, salva diversa prova contraria che dal medesimo sia allegata e fornita, anche per attività strettamente connesse all'insegnamento quali la correzione dei compiti o preparazione delle lezioni, per le quali occorrerebbe dimostrare la ragione che ha impedito al docente di eseguire tali attività durante i giorni ordinari di lavoro.
Conseguentemente, i periodi di sospensione obbligatoria delle lezioni andranno detratti dal computo delle ferie non godute del docente, anche in assenza di prova da parte del di aver invitato l'insegnante a godere delle ferie, con l'avviso CP_1 della loro perdita in caso diverso, atteso che si tratta di un crisma formale richiesto per il solo periodo intercorrente dal termine delle lezioni al 30 giugno, in cui la legge richiede che il docente sia in disponibilità, quindi logicamente non può godere delle ferie, salvo esplicita autorizzazione.
Diversamente, invece nel periodo di sospensione obbligatoria delle lezioni la stessa legge impone al docente di fruire delle ferie, così da coniugare, da un lato, l'obiettivo connesso alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico per la razionale programmazione del periodo di ferie, e dall'altro, la finalità della direttiva
2003/88/CE, ossia consentire al lavoratore di riposarsi, incentivandolo così a fruire dei suoi giorni di ferie in modo tale da “beneficiare di un riposo effettivo”, anziché realizzare “ricorso incontrollato alla «monetizzazione» delle ferie non godute”, concordemente alle statuizioni della stessa Corte di Giustizia.
Considerato che da tale imposizione sono interessati tanto i docenti “precari” che i docenti “di ruolo”, non v'è ragione di ritenere sussistente alcuna discriminazione né formale, né tantomeno sostanziale, tra le due posizioni.
Dunque, poste le necessarie premesse di carattere generale, occorre ora verificare la sussumibilità del caso di interesse a tali statuizioni.
Nel caso in questione, risulta pacifico che parte ricorrente abbia prestato servizio negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024 senza godere di ferie al di fuori dei periodi di sospensione obbligatoria delle lezioni.
Rilevato, poi, che la quantificazione di eventuali periodi di ferie residui operata da ambo le parti risulta reciprocamente contestata, occorre procedere d'ufficio alla quantificazione dei residui giorni di ferie monetizzabili, tenendo conto delle statuizioni sopra premesse. Nell'esecuzione di tale calcolo occorre utilizzare come i criteri indicati dai CCNL di comparto e dai calendari scolastici del Veneto: a rigore del CCNL comparto scuola, il docente matura per ogni anno di servizio prestato 32 giorni di ferie, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, co. 1, lett. a), legge n. 937/1977, ridotti a 30 giorni per i docenti con un'anzianità di servizio inferiore ai tre anni. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26. Tale dato va poi riproporzionato per i giorni di servizio prestati da parte ricorrente, ottenendo così la seguente formula:
365 (giorni nell'anno solare): X (giorni di servizio prestato) = Y (giorni di ferie previsti da CCNL): Z (ferie maturate)
Dal risultato andranno poi detratti i periodi di sospensione obbligatoria delle lezioni indicati dal calendario scolastico per ogni anno richiesto, dal computo dei quali vanno però esclusi festività e domeniche, non trattandosi di giorni di ferie.
Dal computo dei giorni di ferie vengono invece esclusi i permessi concessi a titolo di “festività soppresse” ex legge n. 937/1977, in quanto «sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono» e non oggetto di espressa possibilità di monetizzazione, diversamente dalle ferie, per le quali il co.15 dell'art.13 del CCNL prevede che «All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti
a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato». Procedendo al calcolo:
-per l'a.s. 2018/19, il ricorrente ha prestato 284 giorni di servizio effettivo e, a Cont fronte di 30 giorni di ferie previsti da CCNL (doc. 1 ), ha maturato 23,34 giorni di ferie, da cui vanno detratti i seguenti periodi di sospensione obbligatoria delle lezioni: 2 giorni a titolo di “ponte della solennità di tutti i Santi” (dal 2/11/2018 al
3/11/2018); 9 giorni a titolo di “vacanze natalizie” (dal 24/12/2018 al 5/1/2019);
3 giorni a titolo di “Carnevale e Mercoledì delle Ceneri” (dal 4/3/2019 al 6/3/2019);
5 giorni a titolo di “vacanze pasquali e ponte del 25 aprile” (dal 18/4/2019 al
25/4/2019), per un totale di 19 giorni di sospensione obbligatoria delle lezioni, e 2 giorni di ferie usufruiti dal docente a propria richiesta (doc. 3 MIM), residuando così 2,34 giorni di ferie non godute;
-per l'a.s. 2019/20, il ricorrente ha prestato 288 giorni di servizio effettivo e, a Cont fronte di 30 giorni di ferie previsti da CCNL (doc. 1 ), ha maturato 23,67 giorni di ferie, da cui vanno detratti i seguenti periodi di sospensione obbligatoria delle lezioni: 1 giorno a titolo di “ponte della solennità di tutti i Santi” (2/11/2019); 9 giorni a titolo di “vacanze natalizie” (dal 23/12/2019 al 5/1/2020); 3 giorni a titolo di “Carnevale e Mercoledì delle Ceneri” (dal 24/2/2020 al 26/2/2020); 4 giorni a titolo di “vacanze pasquali” (dal 9/4/2020 al 14/4/2020); 1 giorno a titolo di “ponte della festa del Lavoro” (2/5/2020); 1 giorno a titolo di “ponte della festa nazionale della Repubblica” (1/6/2020) per un totale di 19 giorni di sospensione obbligatoria delle lezioni, residuando così 4,67 giorni di ferie non godute;
-per l'a.s. 2020/21, il ricorrente ha prestato 281 giorni di servizio effettivo e, a Cont fronte di 32 giorni di ferie previsti da CCNL (doc. 1 ), ha maturato 24,63 giorni di ferie, da cui vanno detratti i seguenti periodi di sospensione obbligatoria delle lezioni: 1 giorni a titolo di il “ponte dell'Immacolata Concezione” (7/12/2020), 8 giorni a titolo di “vacanze natalizie” (dal 24/12/2020 al 5/1/2021); 3 giorni a titolo di “Carnevale e Mercoledì delle Ceneri” (dal 15/2/2021 al 17/2/2021); 4 giorni a titolo di “vacanze pasquali” (dal 1/4/2021 al 6/4/2021), per un totale di 16 giorni di sospensione obbligatoria delle lezioni, residuando così 8,63 giorni di ferie non godute;
-per l'a.s. 2023/24, il ricorrente ha prestato 303 giorni di servizio effettivo e, a fronte di 28 giorni di ferie previsti da CCNL, tenendo conto che l'orario di lavoro settimanale per tale annualità era articolati su 5 giorni lavorativi (docc. 1 e 4 MIM), ha maturato 23,24 giorni di ferie, da cui vanno detratti i seguenti periodi di sospensione obbligatoria delle lezioni: 7 giorni a titolo di “vacanze natalizie” (dal
27/12/2023 al 29/12/2023 e dal 02/01/2024 al 05/01/2024); 3 giorni a titolo di
“Carnevale e Mercoledì delle Ceneri” (dal 12/2/2024 al 14/2/2024); 3 giorni a titolo di “vacanze pasquali” (dal 28/3/2024 al 29/03/2024 e il 2/4/2024); 1 giorno a titolo di “ponte anniversario della Liberazione” (il 26/4/2024) per un totale di 14 giorni di sospensione obbligatoria delle lezioni, e n. 7 giorni di ferie fruite su Cont richiesta del docente (doc. 4 ) residuando così 2,24 giorni di ferie non godute.
Per quanto concerne il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la scadenza del contratto di supplenza, contrariamente alla tesi ministeriale, va rilevata l'inidoneità della generica allegazione in memoria di costituzione peraltro non provata, a costituire espresso invito formale da parte del datore di lavoro con avviso delle conseguenze della perdita delle ferie in caso di mancato godimento delle stesse, come statuito dalla Suprema Corte.
In conclusione, interpretando l'art.1 co.55 l. n. 228/2012 in maniera conforme all'art.7 della direttiva 2003/88/CE ed art.31 par.2 C.D.F.U.E. del 7 dicembre
2000, come statuito dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(Prima Sezione) del 18 gennaio 2024, relativa alla causa C-218/22, si accerta il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva al mancato godimento delle ferie maturate negli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2023/2024, con conseguente condanna del resistente alla CP_1 monetizzazione di detta indennità.
In ragione della parziale soccombenza reciproca e della novità giurisprudenziale rappresentata dalla questione si dispone la parziale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
-accerta il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva al mancato godimento delle ferie per le residue ferie non godute, pari a 2,34 giorni, maturate nel corso dell'a.s. 2018/2019, a 4,67 giorni per l'anno scolastico 2019/2020, a 8,63 giorni per l'anno scolastico 2020/2021 e a 2,24 giorni per l'anno scolastico
2023/2024;
-condanna il convenuto a corrispondere in favore della ricorrente la CP_1 relativa indennità sostitutiva al mancato godimento delle ferie pari a 2,34 giorni, nel corso dell'anno scolastico 2018/2019, a 4,67 giorni per l'anno scolastico
2019/2020, a 8,63 giorni per l'anno scolastico 2020/2021 e a 2,24 giorni per l'anno scolastico 2023/2024;
-rigetta la restante parte della domanda;
-condanna il convenuto a rimborsare al ricorrente il 70% delle spese di CP_1 lite, liquidate in euro 600,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Si compensa il restante 30% delle stesse.
Padova, 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Pascali