Sentenza breve 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 13/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00031/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00337/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 337 del 2025, proposto da
Società Euroservices S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariachiara Paone, Maria Lorusso e Anna Muraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio formatosi nei modi e termini di legge per la conclusione del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di riconoscimento del diritto al compenso revisionale ed adeguamento Istat per i servizi di pulizie prestati dalla Società Euroservices dal 2006 al 2015 a seguito di procedura ad evidenza pubblica e successive proroghe, nonché
PER L'ACCERTAMENTO
dell'obbligo di definire l’iter procedurale,
E PER IL CONSEGUENTE ORDINE
di provvedere entro il termine che sarà fissato ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 il dott. VO RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;
Rilevato che:
- con rituale ricorso ex art. 117 c.p.a., la società in epigrafe lamentava il silenzio serbato dall’azienda sanitaria provinciale di Catanzaro (d’ora in avanti “Azienda”) su sua istanza/diffida del 25 giugno 2024, volta a ottenere il pagamento del dovuto, pari a euro 401.488,12 a titolo di “adeguamento Istat Foi anni 2008-2015”, in relazione all’affidamento di un appalto di servizi per la pulizia dei locali all’esterno e all’interno degli immobili dell’Azienda risalente al 2006, più volte prorogato dal 2008 senza riconoscimento, però, dell’adeguamento prezzi, ai sensi dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, che spetta per legge anche in regime di proroga dell’originario termine di scadenza;
- la ricorrente, in sintesi, precisava di aver già avviato un contenzioso presso questo Tribunale al fine di ottenere la liquidazione degli importi spettanti, definito con sentenza n. 717/2020 che, pur dichiarando l’inammissibilità del gravame, aveva rilevato – per pronunciarsi sull’obbligo del riconoscimento già in quella sede - l’assenza di una clausola di revisione periodica del prezzo, da attivare a seguito di apposita istruttoria, condotta dai dirigenti responsabili sulla base dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura pubblicati annualmente a cura dell’Osservatorio dei contratti pubblici, ribadendo, però, che “ la mancata previsione esplicita di tale clausola nel contratto non ne pregiudica in alcun modo l’applicabilità, stante il carattere imperativo della stessa ”;
- rilevando l’assenza di riscontro alla suddetta diffida del 2024, la ricorrente rilevava che sussistevano tutti i presupposti perché l’Azienda desse luogo alla richiesta attivazione dell’apposita istruttoria sulla base dei costi standardizzati, che comunque era suo onere svolgere, applicandosi l’art. 2 della l. n. 241 del 1990, allorché ragioni di giustizia ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l'adozione di un provvedimento;
- si costituiva in giudizio l’Azienda, precisando, in distinta memoria e “in limine”, l’inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato sulla pretesa sottostante volta ad ottenere la corresponsione dell’adeguamento dei prezzi, in riferimento alla sentenza n. 717/20 di cui sopra, ferma restando la mancata impugnativa da parte della società ricorrente dell’atto deliberativo n. 301 del 15 aprile 2013, con il quale l’Azienda aveva espresso la volontà “inequivocabile” di non riconoscere il compenso revisionale, pure a fronte delle richieste della società non ritenendone sussistere i presupposti, con conseguente inesistenza del “silenzio” dedotto;
- inoltre, l’Azienda eccepiva l’intervenuta, parziale, prescrizione quinquennale dell’asserito credito, con riferimento al quinquennio antecedente alla data del 2 dicembre 2015, come da sentenza del Consiglio di Stato del 2023 che era ampiamente riportata;
- parte ricorrente depositava una memoria “di replica, in cui evidenziava che la sentenza del 2020 non aveva – contrariamente a quanto ritenuto dall’Azienda – pronunciato sull’inesistenza del “diritto” in sé, ma si era soffermata soltanto sull’impossibilità di pronunciarsi in via diretta da parte del Tribunale sulla debenza, riconoscendo però che spettava comunque all’Azienda dare luogo all’istruttoria tendente a valutare l’esistenza dei presupposti di quanto richiesto;
- inoltre, sempre secondo la ricorrente, la richiamata delibera n. 301/2013 non aveva rappresentato alcun diniego ma, al contrario, aveva dato incarico alla Direzione aziendale di approfondire in ordine all’individuazione di soluzioni idonee a verificare l’esistenza di presupposti per il pagamento di prestazione aggiuntive; era, poi, evidenziato che la prescrizione era stata più volte interrotta e che, nel caso di specie, non si era al cospetto di un “rinnovo” di contratto ma di una sua “proroga”, con conseguente legittimità della richiesta “revisione”, secondo giurisprudenza che era richiamata;
- alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., in materia di “silenzio” in giudice decide con sentenza in forma semplificata;
- il Collegio, in primo luogo, non rileva l’inammissibilità del ricorso per intervenuto “giudicato” sulla pretesa, in quanto la sentenza n. 717/2020 non si era pronunciata – peraltro in udienza pubblica - sul “silenzio” e non aveva negato la sussistenza dei presupposti per delibare la questione da parte dell’Azienda: si era limitata a pronunciare l’inammissibilità del ricorso volto a ritenere già in quella sede la debenza di quanto richiesto, in quanto ciò sarebbe stato possibile solo in presenza di una clausola espressa, rilevata invece assente, fermo restando, però, che “… la mancata previsione esplicita di tale clausola nel contratto non ne pregiudica in alcun modo l'applicabilità, stante il carattere imperativo della stessa, per cui finanche un'eventuale clausola difforme dovrebbe ritenersi nulla (Cons. Stato, Sez. III, 2 maggio 2019, n. 2841) ”;
- di conseguenza, non era stata ritenuta la “non debenza” della revisione prezzi ma era stata rimessa all’Azienda la valutazione dei presupposti, se richiesta;
- dato che la richiesta è stata reiterata nel 2024 dalla ricorrente, sorge per l’Azienda l’obbligo – non del riconoscimento, a quel che consta non richiesto direttamente in questa sede – ma dell’avvio della relativa istruttoria e della conclusione del procedimento espresso;
- su tale richiesta il Collegio non può non rilevare l’assenza di riscontro da parte dell’Azienda e la conseguente ammissibilità del presente contenzioso;
- non si rileva neanche l’inammissibilità del ricorso per avere già l’Azienda pronunciato in senso negativo, come pure eccepito, dato che la delibera n. 301/2013 – peraltro antecedente al precedente contenzioso di cui alla sentenza di questo Tribunale del 2020 sopra richiamata – non aveva frapposto alcun diniego sostanziale alla domanda di revisione prezzi, ma aveva riconosciuto il pagamento per il servizio “ordinario”, rinviando a un successivo provvedimento l’individuazione dei costi reali per alcuni servizi aggiuntivi da definirsi in accordo con la società ricorrente, senza prendere alcuna posizione sulla debenza o non della “revisione” come richiesta;
- ne consegue, ad opinione del Collegio, che l’Azienda è rimasta silente sulla esplicita richiesta/diffida del 25 giugno 2024 sull’avvio dell’istruttoria volta a verificare la debenza della corresponsione della revisione del compenso ex art. 115 d.lgs. n. 163/06 applicabile alla fattispecie, con conseguente fondatezza del ricorso e obbligo dell’Azienda di avvio del relativo procedimento e conclusione con provvedimento espresso;
- limitandosi il presente contenzioso alla domanda sul “silenzio”, sono irrilevanti in queste sede le osservazioni sulla prescrizione parziale del credito e sulla qualificazione di “rinnovo” o “proroga” del contratto, che costituiscono motivazioni di ordine “sostanziale” che – eventualmente – l’Azienda potrà approfondire nel suddetto procedimento e riversare nel provvedimento conclusivo, il quale, se negativo, potrà poi essere impugnato dalla ricorrente nella sede competente;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
- il Collegio si riserva la nomina di un Commissario ad acta nell’ipotesi di perdurante inadempimento anche oltre i termini indicati, con conseguenti oneri a carico dell’Azienda resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ex art. 117, comma 2, c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio opposto dall’Azienda alla istanza/diffida della ricorrente del 25 giugno 2024 e, di conseguenza, ordina all’Azienda resistente di avviare, entro trenta giorni dalla comunicazione, o notificazione a cura di parte ricorrente, della presente sentenza, l’istruttoria volta a verificare la debenza della corresponsione della revisione del compenso ex art. 115 d.lgs. n. 163/06 applicabile alla fattispecie, con conseguente adozione del relativo provvedimento espresso, positivo o negativo che sia, entro i successivi trenta giorni dall’avvio suddetto.
Condanna l’Azienda resistente al pagamento in favore della società in liquidazione ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre oneri di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO RE, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VO RE |
IL SEGRETARIO