Art. 4.
Tutti gli enti ed uffici indicati nell' art. 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911 , e nell'art. 3 della presente legge sono tenuti a versare, unitamente al capitale, gli interessi maturati sui depositi fino alla data del versamento.
Tutti gli enti ed uffici indicati nell' art. 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911 , e nell'art. 3 della presente legge sono tenuti a versare, unitamente al capitale, gli interessi maturati sui depositi fino alla data del versamento.