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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 5453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5453 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7131/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa TT TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 7131/2023 R.G., avente ad oggetto: usucapione, promossa da:
con sede in Berzo RI (BS) Via Cav. Andrea BE n. 2/4, Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Zanini, ed elettivamente domiciliata come in atti,
Attrice
Contro
Controparte_1
Convenuta
CONCLUSIONI
Previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., depositate le note scritte (da intendersi integralmente richiamate), alla udienza del 25 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha emesso la presente sentenza. Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, esponendo quanto Controparte_1 segue: l'attrice gode in via esclusiva, in forza di possesso ultraventennale continuo, pacifico, manifesto ed ininterrotto di alcuni beni immobili siti in Berzo RI (BS)1, catastalmente tuttora intestati alla convenuta, intestataria degli stessi;
gli immobili sono utilizzati dall'attrice sin dalla sua costituzione, avvenuta il 20.11.1992, trovandosi all'interno del suo complesso industriale di Berzo RI (BS); la società, da tale data, ha provveduto altresì a curarne la manutenzione e la pulizia;
la convenuta, ancora intestataria dei beni immobili, è stata dichiarata fallita in data 19.07.1994 dal Tribunale di Brescia e la procedura fallimentare è stata dichiarata chiusa in data 29.02.2012 con decreto del Tribunale di Brescia e la società cancellata dal registro Imprese in data 31.12.2012; ricorrono gli estremi per dichiarare l'intervenuta usucapione dei beni in favore della società attrice, tenuto conto del possesso uti domini da lei esercitato sugli stessi e del totale disinteresse mostrato, invece, dalla convenuta (sia nel corso della lunga procedura fallimentare che successivamente); gli immobili risultano ancora intestati alla società convenuta, pur ormai estinta e cancellata dal registro delle imprese;
nel caso di specie si è verificato un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i soci sono subentrati nella titolarità delle situazioni soggettive passive non definite e si è realizzata la devoluzione in loro favore delle attività della società non comprese nel bilancio finale di liquidazione;
al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni, risultando impossibile ricostruire la compagine societaria della convenuta (posto che l'art. 2496 del Codice civile, fissa in 10 anni il termine di conservazione dei documenti sociali presso il registro delle imprese, termine ormai decorso) risulta necessario provvedere alla notifica per pubblici proclami;
tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare. In principalità e nel merito: dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in favore dell'attrice, degli immobili siti in Berzo RI (BS) identificati come segue: al NCT di detto comune come segue: al NCT di detto comune con il mappale: - mapp. 3433 fg. 1 prato irr. cl. 1 mq. 640 Rd € 3.31 Ra € 2.15 al NCEU di detto comune con il mappale: - mapp. 4166 sub.2 fg. 4 C6 cl. 1 mq. 115 R € 184,12 con ogni consequenziale provvedimento. In ogni caso: Vittoria di spese e onorari di causa in caso di opposizione”. Autorizzata ed effettuata la notifica ex art. 150 c.p.c., nei confronti dei soci della convenuta, senza che vi sia stata, poi, alcuna costituzione in giudizio, istruita la causa a mezzo di prove orali e documentali, assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive, all'esito dell'udienza del 25 novembre 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle note scritte depositate dalla parte costituita (da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata decisa.
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La domanda è fondata e va accolta, per i motivi di seguito esposti.
Innanzi tutto, va detto che correttamente si è provveduto alla notifica dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., ai soci della società convenuta, ormai estinta, perché cancellata dal Registro delle imprese, tanto in virtù del principio sancito dalla Corte di cassazione, SSUU, n. 6070/2013, ossia della presenza, in casi di tal fatta, di un fenomeno successorio2.
Passando all'esame del merito del giudizio, occorre preliminarmente osservare che ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore. Quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell'art. 1141, primo comma, cod. civ., la presunzione che esso integri il possesso;
per conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della "possessio ad usucapionem" (Cass. 26984/2013). 2 Questo il principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione nella menzionata sentenza: “Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di con titolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto una attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato. La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta”.
Ciò posto, nel caso di specie, i testi escussi, Tes_1 Testimone_2 Tes_3
hanno pienamente confermato le allegazioni di parte
[...] Testimone_4 attrice.
Nello specifico, essi, in qualità di soggetti che frequentavano i luoghi di causa, hanno confermato la circostanza del possesso ultraventennale dei beni da parte dell'attrice, esplicitando anche, tutti, ed in maniera perfettamente sovrapponibile e senza alcuna contraddizione, le modalità del possesso, consistenti nel fatto che i beni erano praticamente annessi al complesso industriale della e, quindi, Parte_1 chiaramente utilizzati ai fini dell'attività ivi espletata3.
Né può valere nel caso di specie, quale causa di esclusione del possesso utile all'usucapione, quanto disposto dall'art. 1144 c.c.
Ebbene, fermo restando che “Poiché è da presumere il possesso da parte di colui che eserciti un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesti il possesso medesimo l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza” (Cass. 81/1989, Cass.10771/1995 e Cass. 6944/1999), non è emersa nel corso del giudizio una situazione di mera tolleranza nel possesso da parte dei convenuti.
A ben vedere, infatti, la Suprema Corte ha costantemente ritenuto che gli atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di 3 Cfr. verbale di udienza del 20 giugno 2024:
“Sono , nato a [...] il [...], residente in [...]; lavoro Tes_1 alle dipendenze della società RE BE di Berzo RI con qualifica di direttore industriale da circa dieci anni ovvero da quando è stata fondata;
non mi ricordo con esattezza l'anno di costituzione;
preciso però che i terreni della li usiamo da oltre trent'anni; conosco e frequento lo stato dei luoghi - gli immobili oggetto di Parte_1 causa da oltre trent'anni; Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte attrice: sul cap.3) confermo;
riconosco gli immobili rappresentati dai documenti n 3, 4 e 5 di parte attrice;
sono all'interno del complesso industriale della
[...]
sul cap. 4) confermo che le recinzioni del complesso industriale al cui interno ci sono i Parte_1 Parte_1 mappali in questione, esistono da venti anni se non di più; da oltre trent'anni; si tratta infatti di recinzioni ancora originarie”;
“Sono , nato a [...] il [...], residente in [...]; sono Testimone_2 dipendente della RE BE dal 1986; con la abbiamo in essere dei contratti d'affitto aventi Parte_1 ad oggetto dei terreni, compresi anche quelli oggetto di causa;
Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte attrice: sul cap. 3) confermo;
gli immobili rappresentati nelle fotografie e nelle planimetrie (doc. 3, 4 e 5 di parte attrice) si trovano all'interno del complesso industriale della sul cap. 4) confermo;
le recinzioni del complesso Parte_1 [...] ove si trovano i mappali 3433 e 4166 sub 2 me le ricordo da quando ho iniziato a lavorare;
le ho sempre viste Parte_1 così”;
“Sono , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]; Testimone_3 sono consulente tecnico della dal 1998 in quanto sono architetto;
conosco lo stato dei luoghi di Parte_1 causa;
gli immobili di caus;
Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte attrice: sul cap. 3) riconosco lo stato dei luoghi come rappresentato dai documenti n. 3, 4 e 5 di parte attrice;
confermo che gli immobili in questione si trovano all'interno del complesso industriale della sul cap. 4) confermo;
le recinzioni del complesso Parte_1 Parte_1 al cui interno si trovano i mappali in parola esistono da oltre vent'anni; anche di più; sono quelle storiche;
sono
[...] quelle nate con il complesso industriale degli anni 60-70 circa;
le recinzioni sono state sempre quelle”;
“Sono , nata a [...] il [...], residente in [...]; sono Testimone_4 Presidente del Consiglio di Amministrazione delle sin dalla sua costituzione;
abbiamo rapporti Pt_1 Parte_2 con la perché abbiamo locato diversi terreni;
Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte attrice: Parte_1 sul cap. 3) confermo;
gli immobili come rappresentati dalle fotografie e dalle planimetrie di cui al capitolo (doc. 3, 4 e 5 di parte attrice) si trovano all'interno del complesso industriale della sul cap. 4) confermo;
le Parte_1 recinzioni del complesso industriale le ho sempre viste così”. Parte_1 amicizia o di buon vicinato, “implicano una previsione di saltuarietà o transitorietà” del godimento del preteso possessore (Cass. 81/1989, Cass.10771/1995 e Cass. 6944/1999). Nello specifico, la Corte di Cassazione ha sostenuto che “Gli atti di tolleranza, di cui all'art. 1144 cod. civ., sono quelli che, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore, e, soprattutto, traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità (o da rapporti di buon vicinato sanzionati dalla consuetudine), i quali, mentre a priori ingenerano e giustificano la permissio, conducono per converso ad escludere, nella valutazione a posteriori, la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento comportato” (Cass. 697/1983).
Ebbene, nel caso di specie, è emerso dall'istruttoria che la disponibilità dei beni da parte della attrice sia stata, oltre che piena ed esclusiva, tutt'altro che transitoria e saltuaria, essendosi esplicata da epoca assai risalente e fino ad oggi, senza soluzioni di continuità.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il carattere della lunga durata del godimento del bene da parte di colui che ne ha la disponibilità costituisca una presunzione di sussistenza del possesso, in sostanza presumendosi che non vi siano stati atti di tolleranza;
ciò, tuttavia, salvo che per i casi in cui vi siano rapporti di parentela tra il preteso possessore ed i titolari del bene. Come ritenuto dalla Cassazione:
“In tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. 11277/2015).
Ebbene, nulla di tutto questo può dirsi ricorrente nel caso di specie.
Va poi evidenziato che in merito al carattere della pubblicità e non clandestinità del possesso utile ai fini della usucapione, esso ”ricorre quando l'acquisto e l'esercizio del possesso siano attuati in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di voler assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. L'accertamento in concreto di tali condizioni, in relazione alla fattispecie concreta e alle prove acquisite agli atti, costituisce apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in Cassazione” (cfr. Cass. 2800/1979, Cass. 1021/1973 e Cass. 1910/1970). Nel caso di specie, il possesso esercitato dalla attrice ha il carattere della pubblicità (essendo stato ben percepito dai terzi, escussi quali testi nel giudizio) e non può dirsi né instaurato né esercitato in maniera clandestina.
Ciò che rileva, quindi, è che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente e, quindi, in modo visibile a terzi, potendo il godimento del bene essere apprezzato da una pluralità di soggetti.
Ebbene, nel caso di specie, è stato dimostrato anche l'esercizio pubblico e non clandestino del possesso.
Infine, giova rilevare che “Colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, mentre successivamente il proprietario convenuto ha l'onere di dimostrare i vizi del possesso altrui, indicati dall'art. 1163 cod. civ., e impeditivi dell'acquisto domandato” (Cass. 3063/2000). La prova della sussistenza della clandestinità del possesso non può, quindi, ritenersi fornita dalla convenuta, neanche costituitasi in giudizio.
Ritiene, pertanto, il giudicante che l'attrice abbia dato prova di avere esercitato un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco sui predetti beni immobili, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, senza che i titolari dei beni abbiano avanzato pretese in ordine agli stessi.
Né poi sono emerse trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli sui beni di cui si domanda l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione.
Alla stregua dell'esposte considerazioni, deve dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione da parte dell'attrice dei seguenti beni immobili, siti in Berzo RI (BS), identificati come segue;
al NCT di detto comune con il mappale: - mapp. 3433 fg. 1 prato irr. cl. 1 mq. 640 Rd € 3.31 Ra € 2.15 al NCEU di detto comune con il mappale:
- mapp. 4166 sub.2 fg. 4 C6 cl. 1 mq. 115 R € 184,12.
Nulla va disposto per l'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari relativo alla trascrizione della presente sentenza atteso che, ai sensi dell'art. 2651 c.c., egli ha l'obbligo di trascrivere l'atto anche senza uno specifico ordine del giudice (Cass. 16853/2005).
Analogamente, non potrà esimersi da responsabilità il Conservatore, atteso che nessuna norma dell'ordinamento giuridico vigente consente ad un giudice di esonerare un p.u. dalle responsabilità conseguenti allo svolgimento del proprio ufficio.
In mancanza di opposizione alla domanda proposta dalla attrice, quindi per il contegno processuale tenuto dai convenuti, nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, III sezione civile, in composizione monocratica, così provvede:
1) dispone la contumacia di parte convenuta;
2) accoglie la domanda formulata da e dichiara Parte_1
l'avvenuto acquisto per usucapione da parte della predetta della proprietà esclusiva dei seguenti beni immobili, siti in Berzo RI (BS), identificati come segue: al NCT di detto comune con il mappale:
- mapp. 3433 fg. 1 prato irr. cl. 1 mq. 640 Rd € 3.31 Ra € 2.15 ed al NCEU di detto comune con il mappale: - mapp. 4166 sub.2 fg. 4 C6 cl. 1 mq. 115 R € 184,12;
3) nulla sulle spese di lite.
Brescia, 11 dicembre 2025
Il Giudice
TT TO
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 identificati come segue: a) al NCT di detto comune con il mappale: - n. 3433 fg. 1 prato irr. cl. 1 mq. 640 Rd € 3.31 Ra
€ 2.15; b) al NCEU di detto comune con il mappale: - n. 4166 sub.2 fg. 4 C6 cl. 1 mq. 115 R € 184,12 entrambi formalmente intestati, presso l'Agenzia del Territorio di Brescia, alla spa con sede in Berzo Controparte_1 RI (BS).