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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1024/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
D'AMBROSIO LAURA, Relatore
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5860/2021 depositato il 07/12/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6235/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 32 e pubblicata il 26/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019-02-SC-000000013-0-002 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano a quanto dedotto in atti, chiedendo ciascuna l'accoglimento delle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio impugna la sentenza in epigrafe relativa all'accoglimento del ricorso sull'avviso di accertamento per imposta di registro pari a euro 206.000 con riferimento ad una sentenza registrata con la quale avveniva una ricognizione di debito (importo comprensivo di sanzione).
La sentenza accoglie il ricorso in parte e compensa le spese. Infatti, riconosce dovuta l'imposta di registro riguardante atto in misura fissa, ma non l'imposta relativa ad atto a contenuto patrimoniale (imposta proporzionale al valore). La ricognizione di debito, secondo i giudici di primo grado, consiste nella dichiarazione del debitore, con cui egli riconosce l'esistenza del proprio debito, con ciò dispensando il creditore a favore del quale è fatta, dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria.
Con l'appello l'Ufficio insiste per il riconoscimento dell'intero importo dell'accertamento. Infatti, la ricognizione di debito deve essere ricondotta tra gli “Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura” per i quali l'art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR prevede l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale dell'1%. Da ultimo Cass. 14551/2021 ha indirettamente riconosciuto che la ricognizione di debito indicata in un atto dell'autorità giudiziaria non debba essere sottoposta a tassa fissa, in quanto la dichiarazione ivi contenuta è indipendente dal rapporto sottostante
(c.d. rapporto fondamentale), che nel caso di specie resta sconosciuto (e che avrebbe potuto essere anch'esso tassato, in caso di sua enunciazione, ai sensi dell'art. 22 del DPR 131/1986).
La contribuente si è costituita ma chiedendo solo la sospensione della sentenza di primo grado. Da ultimo deposita sentenza di secondo grado che riforma quella oggetto di accertamento.
All'udienza di oggi l'Ufficio si riporta all'atto di appello (violazione art 22 del TUIR) la sentenza da registrare è un riconoscimento di debito tramite scrittura privata. La sentenza da ultimo depositata manca dell'attestazione di passaggio in giudicato.
La parte chiede di tenere conto dell'annullamento della sentenza e in subordine il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
Nel caso in esame appare dirimente la qualificazione dell'atto registrato come atto dispositivo del trasferimento di somme (tesi dell'Ufficio) o atto ricognitivo di una situazione di fatto (testi del contribuente).
La giurisprudenza di legittimità ha avuto un atteggiamento ondivago tra la prima tesi (sentenza del 2021)
e la seconda (sentenza del 2018 citata dalla Corte di primo grado).
Tuttavia, SSUU 7682 del 2023 riconoscono alla riconizione di debito un'efficacia di carattere processuale volta ad invertire l'onere della prova: il creditore non è più tenuto a provare la prorpia situazione in ragione dell'esistenza di una dichiarazione di scienza del debitore.
In ragione di ciò il trattamento fiscale deve essere quello in misura fissa e non proprozionale.
Da un punto di vista tecnico, appare irrilevante che la sentenza oggetto di registrazione sia stata successivamente annullata, poiché gli accertamenti relativi all'imposta di registro sono autonomi dal successivo esito del processo in termini di legittimità dell'accertamento. Tuttavia, da un punto di vista di fatto, ove l'imposta fosse stata pagata, in ragione dell'annullamento della sentenza il contribuente avrebbe diritto ad un rimborso.
In ragione della situazione giurisprudenziale si ritiene corretto compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
D'AMBROSIO LAURA, Relatore
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5860/2021 depositato il 07/12/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6235/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 32 e pubblicata il 26/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019-02-SC-000000013-0-002 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano a quanto dedotto in atti, chiedendo ciascuna l'accoglimento delle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio impugna la sentenza in epigrafe relativa all'accoglimento del ricorso sull'avviso di accertamento per imposta di registro pari a euro 206.000 con riferimento ad una sentenza registrata con la quale avveniva una ricognizione di debito (importo comprensivo di sanzione).
La sentenza accoglie il ricorso in parte e compensa le spese. Infatti, riconosce dovuta l'imposta di registro riguardante atto in misura fissa, ma non l'imposta relativa ad atto a contenuto patrimoniale (imposta proporzionale al valore). La ricognizione di debito, secondo i giudici di primo grado, consiste nella dichiarazione del debitore, con cui egli riconosce l'esistenza del proprio debito, con ciò dispensando il creditore a favore del quale è fatta, dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria.
Con l'appello l'Ufficio insiste per il riconoscimento dell'intero importo dell'accertamento. Infatti, la ricognizione di debito deve essere ricondotta tra gli “Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura” per i quali l'art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR prevede l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale dell'1%. Da ultimo Cass. 14551/2021 ha indirettamente riconosciuto che la ricognizione di debito indicata in un atto dell'autorità giudiziaria non debba essere sottoposta a tassa fissa, in quanto la dichiarazione ivi contenuta è indipendente dal rapporto sottostante
(c.d. rapporto fondamentale), che nel caso di specie resta sconosciuto (e che avrebbe potuto essere anch'esso tassato, in caso di sua enunciazione, ai sensi dell'art. 22 del DPR 131/1986).
La contribuente si è costituita ma chiedendo solo la sospensione della sentenza di primo grado. Da ultimo deposita sentenza di secondo grado che riforma quella oggetto di accertamento.
All'udienza di oggi l'Ufficio si riporta all'atto di appello (violazione art 22 del TUIR) la sentenza da registrare è un riconoscimento di debito tramite scrittura privata. La sentenza da ultimo depositata manca dell'attestazione di passaggio in giudicato.
La parte chiede di tenere conto dell'annullamento della sentenza e in subordine il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
Nel caso in esame appare dirimente la qualificazione dell'atto registrato come atto dispositivo del trasferimento di somme (tesi dell'Ufficio) o atto ricognitivo di una situazione di fatto (testi del contribuente).
La giurisprudenza di legittimità ha avuto un atteggiamento ondivago tra la prima tesi (sentenza del 2021)
e la seconda (sentenza del 2018 citata dalla Corte di primo grado).
Tuttavia, SSUU 7682 del 2023 riconoscono alla riconizione di debito un'efficacia di carattere processuale volta ad invertire l'onere della prova: il creditore non è più tenuto a provare la prorpia situazione in ragione dell'esistenza di una dichiarazione di scienza del debitore.
In ragione di ciò il trattamento fiscale deve essere quello in misura fissa e non proprozionale.
Da un punto di vista tecnico, appare irrilevante che la sentenza oggetto di registrazione sia stata successivamente annullata, poiché gli accertamenti relativi all'imposta di registro sono autonomi dal successivo esito del processo in termini di legittimità dell'accertamento. Tuttavia, da un punto di vista di fatto, ove l'imposta fosse stata pagata, in ragione dell'annullamento della sentenza il contribuente avrebbe diritto ad un rimborso.
In ragione della situazione giurisprudenziale si ritiene corretto compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del grado.