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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/10/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA differenze retributive per mansioni superiori, In nome del Popolo italiano lavoro ordinario, supplementare e straordinario;
responsabilità solidale ex
TRIBUNALE DI PERUGIA art. 2112 c.c., dimissioni
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco RO, nella causa civile n. 949/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Vinicio Di Massa e Andrea Di Massa) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv.to Fabrizio D. Mastrangeli) Controparte_1
- resistente -
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno 7.10.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il Parte_1
18.9.2023, al fine di ottenere – previo accertamento della ricorrenza di un'ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. – la condanna in via solidale di e di al pagamento in Controparte_2 Controparte_3
suo favore della somma di € 190.357,63, a titolo di differenze salariali maturate dal 7.7.2014 al 17.1.2022 per avere espletato mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento, nonché remunerazione per lavoro ordinario, supplementare,
straordinario e festivo, svolti e non adeguatamente retribuiti.
Il ricorrente ha esposto di aver lavorato come operaio alle dipendenze delle società convenute dal 7.7.2014 fino al licenziamento per giusta causa, intimatogli in data 4.6.2021, ma efficace dal 14.1.2022, quando ha concluso il periodo di malattia di cui ha usufruito a partire dal 15.4.2021. Ha precisato di aver lavorato inizialmente alle dipendenze della e poi, senza Parte_2
soluzione di continuità, della compagine che aveva Controparte_2
affittato (in data 1.9.2017) e poi acquistato (in data 14.11.2017) il corrispondente ramo di azienda dalla società indicata. Ha aggiunto che, successivamente, in data 30.10.2020, ha rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro con la
[...]
per essere immediatamente riassunto, in data 2.11.2020, dalla Controparte_2
specificando che tra il mese di giugno 2020 ed il mese di Controparte_3
marzo 20211 anche altri dipendenti della in accordo con Controparte_2
la dirigenza, si sono dimessi per essere riassunti, il giorno successivo, dalla CP_3
Ha invocato la responsabilità solidale delle convenute in relazione alle pretese creditorie avanzate, sostenendo che fra le due società è intervenuto un trasferimento d'azienda non formalizzato al fine di eludere il disposto dell'art. 2112 c.c. A dimostrazione di ciò, ha affermato che identica è la sede legale delle due società - in Perugia, Fraz. Piccione, Strada delle Servette S.n.c. – così come l'attività svolta - lavori di realizzazione di container, tramogge e shelt - i clienti -
e - e le Controparte_4 CP_5
macchine operatrici utilizzate ed ha affermato che dal mese di maggio 2020
(quando è stata costituita la fino al 1.7.2021, i dipendenti Controparte_1
delle due società hanno lavorato tutti insieme, contemporaneamente, sulle medesime commesse. Ha aggiunto, inoltre, che nel passaggio da una società
all'altra, identica è rimasta la dirigenza aziendale, posto che gli tutti gli operai,
Contr che fossero dipendenti di o di rispondevano ed erano diretti da CP_3
padre della legale rappresentante della e che il Persona_1 Parte_3
legale rappresentante della era il quale, nel periodo CP_3 Persona_2
precedente al maggio 2020, aveva lavorato come operaio alle dipendenze della
Contr
Ha sostenuto di aver diritto al riconoscimento, sin dall'inizio del rapporto
22 di lavoro, di emolumenti corrispondenti al livello 4 del CCNL Metalmeccanica
Industria applicato al rapporto di lavoro in luogo del livello 2 attribuitogli all'inizio della relazione e del livello 3 riconosciutogli dal 1.12.2017, dando atto che solo dal 1.6.2019 ha effettivamente conseguito il livello preteso. Ha
argomentato che, forte di un'esperienza ultratrentennale maturata come saldatore, si è sempre occupato di saldature complesse con zinco ed acciaio,
utilizzando prevalentemente le saldatrici a gas e a filo, a fronte di una declaratoria del livello 2 che comprende solo coloro che eseguono le saldature a punto e a rotella, che egli ha definito “più semplici”, ha aggiunto di aver sempre operato con la massima autonomia tecnica ed esecutiva, sulla base delle indicazioni di carattere solo generale fornite dal capo impianto Persona_1
occupandosi anche della realizzazione dei disegni, oltreché del coordinamento di almeno altri cinque operai, del controllo e correzione delle saldature effettuate dai colleghi e del tirocinio dei nuovi assunti. Ha rivendicato, inoltre, il diritto di ottenere differenze retributive per lavoro ordinario, supplementare e straordinario non adeguatamente retribuiti, precisando di essere stato inizialmente assunto con orario a tempo parziale di 30 ore settimanali,
trasformato, a partire dal 1.10.2015, in un contratto a tempo pieno e, poi, di nuovo, dal 12.5.2016 con un orario a tempo parziale per 20 ore settimanali ed infine, a partire dal 14.11.2016, con un orario a tempo pieno ed ha rivendicato di avere effettivamente lavorato, da settembre 2014 a gennaio 2020, dal lunedì al sabato dalle 6:00/7:00 alle 19:00 con una pausa di un'ora per il pranzo e due volte al mese anche la domenica, dalle 6:00 alle 13:00, per un totale di almeno 60
ore settimanali e, nel periodo successivo fino al 16.4.2021, dal lunedì al sabato,
dalle 8:00 alle 17:00, sempre con un'ora di pausa per il pranzo per un totale di
48 ore settimanali. Ha rilevato che dai cedolini paga risultano detrazioni a titolo di “permessi non retribuiti”, di cui ha dichiarato di non avere fruito il che dimostra il suo diritto al pagamento di maggiori emolumenti anche per lavoro ordinario.
33 2. Costituitasi con memoria difensiva depositata il 17.9.2024, Controparte_3
ha contestato di dovere rispondere in solido delle obbligazioni relative al
[...]
periodo in cui il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Controparte_2
in quanto il suddetto ha rassegnato e non impugnato le dimissioni da detto
[...]
rapporto che, quindi, non sussisteva al momento in cui si ipotizza intervenuto il trasferimento della medesima, che ha comunque contestato in punto di fatto.
Ha precisato in proposito che non risulta formalizzato tra le parti alcun atto negoziale rivendicando di avere intrapreso una nuova attività imprenditoriale stipulando un contratto di locazione ex novo con la proprietà dell'immobile,
acquistando regolarmente la strumentazione di lavoro (mentre non è stato acquisito né l'avviamento, né la ditta, né l'insegna né altri elementi costitutivi di un'azienda), negando che i dirigenti delle aziende siano le medesime persone
(posto che il legale rappresentante della G.T. RE UL era stato un
Contr semplice dipendente della e che, infine, il passaggio dei dipendenti da una società all'altra è avvenuto per decisione dei dipendenti stessi che, a fronte
Contr della difficoltà economiche in cui versava la si sono dimessi da quest'ultima, accettando la proposta del che aveva deciso di Per_2
intraprendere un'iniziativa in proprio. Ha eccepito la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda per omessa specificazione del petitum,
addebitando al ricorrente di avere indicato la somma complessivamente pretesa a titolo di differenze retributive, senza chiarire, per ogni singolo titolo, la relativa quantificazione ed ha contestato globalmente la fondatezza nel merito delle domande avanzate dal . In particolare, per quanto concerne la Pt_1
richiesta di differenze retributive per superiore inquadramento, la società
resistente, ribadita la propria estraneità rispetto alle pretese riferite al pregresso
Contr rapporto con la ha evidenziato che nel periodo di propria competenza il ricorrente è stato sempre inquadrato nel livello rivendicato (n. 4 e,
successivamente, il corrispondente C2 secondo la nomenclatura del più recente
CCNL), ma ha precisato che le mansioni svolte avrebbero reso più corretto l'inquadramento nel livello 3 visto che il ricorrente effettuava delle semplici
44 saldature e non ha mai effettuato disegni o schemi, né si è occupato di controllare e sistemare le saldature eseguite dai suoi colleghi o di curare la formazione dei tirocinanti e che ciò vale anche con riferimento al periodo
Contr lavorativo alle dipendenze di Ha eccepito la nullità delle residue domande per mancato assolvimento degli oneri di allegazione, ha rivendicato di avere sempre retribuito il per tutte le ore realmente svolte notando Pt_1
che le pretese avanzate a titolo di lavoro straordinario riguardano esclusivamente il primo periodo ed ha richiamato l'art. 5 del CCNL
Metalmeccanici 2016, che chiarisce che “la retribuzione comprensiva delle relative
maggiorazioni afferenti alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di
lavoro è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto”. Ha riferito di avere liquidato quanto spettante a titolo di permessi con l'ultimo cedolino paga e che la richiesta è infondata anche per il periodo pregresso, visto che alcuna doglianza è stata mossa dal dipendente in sede di consegna dei cedolini. Ha
denunciato l'erroneità dei conteggi in base ai quali è stata quantificata la pretesa, che ha definito spropositata, evidenziando che non è stato neppure tenuto conto dei periodi di assenza del lavoratore ed ha allegato una perizia di parte contenente un conteggio alternativo. Da ultimo, in via di eccezione riconvenzionale ha invocato di avere pagato il c.d. ticket Naspi nonostante il licenziamento sia stato intimato per giusta causa e gli oneri non rimborsati da
CP_ che ha dovuto versare dopo il recesso in attesa che si concludesse il periodo di malattia di cui il ricorrente aveva iniziato a fruire durante il procedimento disciplinare per assenza ingiustificata, chiedendo, in caso di riconoscimento del diritto al pagamento di differenze retributive, la preventiva decurtazione degli importi di € 684,38 ed € 12.399,18 saldati a detti titoli ed ha eccepito l'estinzione per prescrizione dei diritti vantati.
3. ritualmente intimata, è rimasta contumace. Controparte_2
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante audizione di alcuni testimoni e la richiesta ad ai sensi dell'art. 213 c.p.c. - in Parte_5
accoglimento dell'istanza formulata dalla società resistente all'udienza del
55 1.4.2025 – di produzione del certificato afferente i rapporti di lavoro intercorsi fra il teste e terzi. Testimone_1
All'esito di scambio di note difensive, la causa è stata discussa all'udienza del
7.10.2025 e viene decisa con la presente sentenza parziale a definizione delle domande avanzate dal ricorrente nei confronti di Controparte_3
mentre prosegue come da separata ordinanza nei rapporti fra il ricorrente e
Controparte_2
4. La prospettazione di una responsabilità solidale della resistente ai sensi dell'art. 2112 c.c. per le pretese retributive avanzate dal ricorrente con riguardo
Contr al rapporto lavorativo intercorso alle dipendenze di è infondata e va disattesa.
Invero, la disposizione richiamata, attuando i principi desumibili dalla Direttiva
2001/23/CE, al fine di tutelare i lavoratori nelle vicende circolatorie dell'azienda,
prevede che, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro dei dipendenti della cedente prosegue con il cessionario, i lavoratori conservano i diritti che ne derivano e cedente e cessionario sono “obbligati, in solido, per tutti i
crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”. L'applicazione di questa disciplina presuppone logicamente e giuridicamente la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze del cedente al momento in cui si verifica il trasferimento poiché se la relazione è già cessata non esiste titolo idoneo a determinare il passaggio diretto del dipendente al cessionario né ad attribuire a quest'ultimo la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni del periodo precedente. Invero, come ricordato dal S.C., “…l'operatività della norma
concernente la conservazione e la tutela dei diritti dei lavoratori presuppone la
persistenza, al tempo del trasferimento stesso, di un rapporto di lavoro valido ed efficace.
Tale persistenza difetta non solo quando - secondo l'espressa previsione della norma -
l'alienante abbia dato disdetta in tempo utile, ma anche quando si sia anteriormente
verificata una causa lecita di cessazione del rapporto di lavoro, come le dimissioni o la
risoluzione consensuale.” (Cass., sez. lavoro, 4600/1987; cfr anche, id, 11409/1993 e
11004/1995) “L'art. 2112, secondo comma, cod. civ., che prevede la solidarietà tra
66 cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento
d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del
cessionario, presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del
trasferimento d'azienda, sicché non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di
lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso
l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla, in generale la responsabilità
dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili
obbligatori. (Nella specie, i lavoratori erano stati licenziati dalla cedente in assenza di
contestazione, attesa la chiusura dell'esercizio, poi riaperto, dopo alcuni mesi, a seguito
di ristrutturazione ed assunzione di altro personale).” (Cass., sez. lavoro 4598/2015).
Nel caso in esame, è pacifico tra le parti oltre che documentato in atti che il
Contr
ha rassegnato le dimissioni da in data 28.10.2020 a decorrere dal Pt_1
Con 31.10.2020 ed è stato assunto alle dipendenze di a decorrere dal successivo
2.11.2020. In mancanza dell'impugnazione delle dimissioni, ad esempio con richiesta di annullamento per vizi della volontà o incapacità naturale ai sensi dell'art. 428 c.c., le stesse costituiscono un atto solutorio valido ed efficace che preclude la possibilità di rivendicare la continuità e la solidarietà dell'art. 2112
c.c. Ciò anche a fronte della mancanza di un'esatta prospettazione anche cronologica in ordine all'ipotizzato trasferimento di azienda, posto che il
Con ricorrente ha riferito che è stata costituita il 5.5.2020 ed ha iniziato la propria attività a decorrere dall'8.6.2020 e il personale delle due convenute da maggio
2020 (ma a questo punto non prima dell'8.6) sino a luglio 2021 avrebbe lavorato insieme sulle medesime commesse, il che però preclude logicamente, sinché la prima compagine è rimasta attiva ed operativa, un trasferimento di azienda.
La difesa del , nelle note difensive, ha rivendicato di avere dedotto, Pt_1
nell'atto introduttivo della lite, che il meccanismo dell'art. 2112 c.c. opera anche in presenza di dimissioni “…quando le stesse siano inserite nella più ampia cornice
di un disegno tracciato dai soggetti del meccanismo di cessione al fine di rendere
l'operazione maggiormente conveniente….”, invocando la sentenza n. 10017 del
20.4.2017 della Corte di Cassazione. Tuttavia, a ben vedere, detta pronuncia è
77 inconferente con il caso in esame in ragione della significativa differenza delle allegazioni formulate dalle parti nel giudizio di merito a quo, nel quale le lavoratrici ricorrenti avevano allegato che le società protagoniste della vicenda circolatoria avevano posto in essere una frode alla legge, in attuazione della quale la venditrice si era “adoperata per ottenere le dimissioni” ed è in ragione di ciò che la Corte di Appello di Milano, con la decisione impugnata, aveva potuto accertare che le dimissioni rassegnate dovevano collocarsi nel quadro di “un
disegno tracciato dai soggetti del meccanismo di cessione al fine di rendere l'operazione
maggiormente conveniente.” Di contro, nel caso in esame non è ravvisabile una simile prospettazione, non avendo il né dichiarato né chiesto di Pt_1
accertare né offerto di dimostrare di essere stato costretto o indotto a rassegnare le dimissioni da alcuno, con ogni intuibile riflesso in ordine alla superfluità di una difesa sul punto che il ricorrente non ha stimolato e una tale allegazione non può ritenersi “implicita nella contestazione della mancata formalizzazione, avente
scopo elusivo, del trasferimento di azienda e nella richiesta di applicazione della
solidarietà tra cedente e cessionario prevista dall'art. 2112 c.c.”, poiché tale ultima argomentazione riguarda il diverso tema dell'esistenza di una fattispecie di cessione aziendale ai sensi del comma 5 della norma richiamata. Nulla sposta,
in questo contesto, l'affermazione secondo cui “…i dipendenti della
[...]
in accordo con al [recte, la] dirigenza aziendale, si sono dimessi…” Controparte_2
per la sua duplice genericità, non essendovi alcun riferimento specifico al ricorrente né agli addetti dell'azienda protagonisti di un'intesa che, fra l'altro,
se realmente intercorsa, sconfesserebbe in radice la tesi di dimissioni unilateralmente provocate o indotte dall'imprenditore cessionario nell'ambito di un disegno frodatorio di una norma imperativa.
E', dunque, da escludersi che il trasferimento d'azienda – ove realmente verificatosi, la questione resta assorbita – possa avere determinato la responsabilità patrimoniale solidale della resistente per eventuali crediti del
Contr ricorrente verso in assenza della prova che al momento dell'ipotizzata cessione il primo fosse dipendente della seconda. Ne consegue che tutte le
88 Con domande avanzate dal ricorrente nei confronti di per il periodo precedente al 2.11.2020 a titolo di responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. per obbligazioni
Contr asseritamente inadempiute da sono infondate e vanno respinte, con conseguente assorbimento dell'eccezione di prescrizione dei diritti vantati.
5. Anche per quanto concerne il periodo residuo corrente dal 2.11.2020 sino al
17.1.2022 in cui GT è evocata in giudizio quale datrice di lavoro, il ricorso è
infondato e va respinto.
5.1 Va disattesa in premessa l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum. Sebbene la prospettazione non brilli per chiarezza in ordine all'individuazione delle singole pretese azionate, non può dirsi che le
Con domande non risultino sufficientemente chiare, tanto che si è difesa nel merito, anche se ciò vale ovviamente solo con riferimento alle pretese effettivamente e compiutamente avanzate nell'atto introduttivo della lite individuando i relativi presupposti costitutivi e non a quanto si ipotizza dovuto in base al conteggio di parte prodotto in atti.
5.2 La domanda di accertamento del diritto di percepire differenze retributive per avere disimpegnato mansioni superiori all'inquadramento per il periodo corrente dal 2.11.2020 al 17.1.2022, che risulta formalmente avanzata nonostante sia il ricorso che il conteggio di parte ne escludano il senso logico è
inammissibile per carenza di interesse perché al ricorrente è stato effettivamente attribuito il livello di inquadramento 4 (poi C2 secondo la nuova nomenclatura)
oggetto di pretesa.
5.3 La pretesa di pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario relativa al periodo corrente dal 2.11.2020 in avanti, non ponendosi il tema del lavoro supplementare perché si discute di un rapporto instaurato a tempo pieno, è infondata e va respinta per difetto di prova.
Nel periodo di interesse, il ricorrente ha dichiarato di avere lavorato tutti i giorni dal lunedì al sabato presso lo stabilimento di Perugia in località Piccione,
Via delle Selvette, dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa per il pranzo per un totale di 48 ore settimanali e perciò per otto ore di lavoro straordinario rispetto alle 40
99 ore indicate come orario normale dall'art. 5, titolo III, del CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche del 2016 versato in atti. Il periodo di interesse è, in realtà, molto più limitato visto che la difesa del ricorrente ha ricordato che il rapporto di lavoro è stato sospeso per malattia dal 16.4.2021 in avanti e nel conteggio di parte in atti la quantificazione delle spettanze prospettate dovute a qualunque titolo si arresta al mese di febbraio 2021. Per
quel che residua, afferente alle quattro mensilità di novembre e dicembre 2020,
gennaio e febbraio 2021, le deposizioni dei testimoni escussi in corso di causa hanno sconfessato (in modo uniforme il che rende superfluo esaminare i dubbi di attendibilità reciprocamente sollevati dalle difese sui testimoni intimati) che il lavorasse oltre le 40 ore settimanali operando di sabato: Pt_1
- il teste , escusso all'udienza del 25.2.2025, sui rapporti Parte_4
con le parti ha premesso che “…Indifferente rispetto al ricorrente che ho
conosciuto per motivi di lavoro, abbiamo lavorato insieme per un'azienda il
cui titolare si chiamava TO. Non mi ricordo il cognome né il nome
dell'azienda. Io ho lavorato alle dipendenze di entrambe le società
convenute. Ho lavorato per G.T. dal 2017, mi sembra, poi, dopo il
licenziamento intervenuto nel 2023 sono stato assunto da Ho una CP_2
causa pendente contro “la società nuova” che per l'appunto mi pare sia
Anzi, la causa è stata conciliata dinanzi a questo tribunale”. Dal CP_2
certificato rilasciato da depositato in atti dal difensore Parte_5
del ricorrente (doc. 9 fasc. ric.) emerge, a chiarimento dell'obiettiva confusione che il teste ha fatto sulla cronologia dei rapporti e sull'identità delle società convenute, che è stato Parte_4
assunto alle dipendenze di Controparte_7
Contr (dante causa di il 3.8.2017 a tempo determinato sino al 6.9.2017
Contr e, successivamente, senza soluzione di continuità, da con rapporto sempre a tempo determinato, poi convertito in rapporto a tempo indeterminato dal 16.5.2018 e che, rassegnate le dimissioni dal
30.6.2021, è stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenze di
1100 GT dal 1.7.2021 sino al 2.5.2023, come si evince dal ricorso per impugnativa di licenziamento pure presente in atti. Ciò posto, in ordine agli orari del ricorrente sui quali è stato interrogato il teste ha dichiarato che: “…Cap. 19): “Premetto, al Giudice che me lo domanda,
che il ricorrente, quando io ho iniziato a lavorare per la società “vecchia” nel
2017, già operava per questa. Confermo che il ricorrente lavorava già “da
parecchio” per la società vecchia, perché me lo ha detto un amico che si
chiama che lavorava, anche lui, per questa società. Il ricorrente Per_4
lavorava dalle 06 sino alle 19, con una pausa di un'ora per pranzo dalle
12.15 alle 13.15. Io posso confermare che questi sono stati gli orari del
ricorrente perché lavoravo insieme a lui all'interno dello stesso capannone
nella zona industriale di Umbertide. Gli orari del ricorrente sono sempre
stati questi con l'azienda vecchia, mentre, con la nuova, l'orario andava
dalle 08 alle 17, con due pause, una di un quarto d'ora al mattino verso le
09, ed un'altra all'ora di pranzo di un'ora. Confermo che gli orari indicati
sono questi anche se posso farlo solo per il periodo dal 2017 in avanti in cui
anche io lavoravo per G.T. Il ricorrente lavorava, come me, per cinque
giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì. Al ricorrente, così come a me
l'azienda vecchia chiedeva di lavorare anche di sabato. So che il ricorrente a
volte lavorava anche di domenica. Non so dire con quale frequenza ciò
avvenisse….”
Da quanto riportato emerge chiara, da parte di un testimone intimato proprio dal ricorrente, la smentita della prestazione di lavoro da parte di quest'ultimo oltre le 40 ore prestate 8 ore al giorno
Con dal lunedì al venerdì nel più recente rapporto con e ciò si evince dal fatto che il teste riferisce il lavoro straordinario che egli sostiene il ricorrente abbia prestato all'attività prestata all'interno dei locali di
Umbertide, in cui l'azienda aveva sede prima del trasferimento a
Perugia, pacificamente avvenuto già dal gennaio 2020 e quindi prima dell'inizio del periodo in discussione;
1111 -
il teste escusso all'udienza del 1.4.2025, sui Testimone_1
rapporti con le parti ha premesso che “…Ho iniziato a lavorare per
Contr MetalMec intorno al 2016, più avanti l'azienda è stata gestita da e,
da ultimo, è subentrata I miei rapporti con le convenute sono cessati CP_3
circa quattro anni fa, l'ultimo è stato con per dimissioni. Non ho CP_3
alcuna pendenza con le convenute”. ADR (avv. Mastrangeli): “sono sicuro
di avere lavorato anche alle dipendenze di ricevendo le buste paga. CP_3
Anzi, ora che ci ripenso, non sono sicuro di avere ricevuto i cedolini paga da
né di essere stato assunto da detta compagine”. “Non ho avuto cause CP_3
con alcune delle convenute”. Dal certificato rilasciato dall' Pt_5
Con acquisito dal Tribunale su istanza della difesa di è emerso che il teste è stato assunto alle dipendenze di Controparte_7
Contr
dante causa di a decorrere dal 26.2.2016 con
[...]
Contr una serie di rapporti a tempo determinato e poi da dal
18.9.2017 con un contratto a tempo determinato poi stabilizzato dal
1.3.2018 cessato per dimissioni dal 24.3.2021, mentre non risulta
Con intercorso alcun rapporto di lavoro alle dipendenze di Con
queste premesse il teste sugli orari ha reso queste dichiarazioni:
“…cap. 19): “Io ho lavorato con il ricorrente ad Umbertide presso la
MetalMec in Via dei Falegnami. Preciso che io ho iniziato a lavorare per
MetalMec tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016. Il ricorrente già lavorava
all'interno dell'azienda. Il ricorrente mi ha insegnato il mestiere nel senso
che, all'inizio del rapporto, gli sono stato affiancato per circa due mesi.
L'orario di lavoro era dal lunedì al venerdì, dalle 6.00 alle 17.00, con 15
minuti di pausa mattutina per la colazione ed un'ora di pausa per il pranzo.
Poteva capitare, a richiesta del datore di lavoro ed in base alle urgenze, che
ci venisse chiesto di svolgere lavoro straordinario. Capitava a tutti, al
ricorrente più di me. Non saprei precisamente quantificare lo straordinario
che il ricorrente ha effettuato, ma veniva chiamato a farlo spesso, anche tre
volte alla settimana. C'era variabilità sia nella richiesta di straordinario sia
1122 nella durata del medesimo, potevamo essere chiamati a lavorare sino alle
20:00 o di meno, o anche solo per l'orario normale”. A.D.R. (avv. Di
Massa): “il ricorrente lavorava tutti i sabati con orario dalle 5.00-13.00 e la
sola pausa della colazione che ho indicato prima. Posso dare questa risposta
perché la disponibilità a fare straordinario veniva chiesta dal datore di
lavoro in persona di tale TO, davanti a me. Anche io facevo straordinario,
circa due o tre sabati al mese e confermo, in queste occasioni, di avere visto
il ricorrente al lavoro. Cap. 20): “Non ricordo esattamente quando, credo
nel 2020, forse poco dopo i provvedimenti di chiusura dovuti alla pandemia,
l'azienda venne trasferita in Perugia, loc. Piccione. E' verosimile, ora che il
Giudice me lo domanda, che si sia trattato di gennaio 2020. Nel periodo
successivo al trasferimento a Piccione, gli orari del personale erano
decisamente più regolari perché l'azienda aveva subito un controllo dai
finanzieri. (avv. Di Massa): “i controlli sono stati effettuati quando CP_8
l'azienda era ancora ad Umbertide”. “Il ricorrente ha lavorato di sabato
nella nuova fabbrica ma a partire da un periodo di circa 6 mesi successivo al
controllo che ho menzionato. Non ricordo esattamente quando il controllo
sia stato effettuato e quindi non posso essere più preciso. Quando è stato
chiamato a lavorare di sabato l'orario era quello che ho indicato prima 5:00-
13:00 con una pausa di 15 minuti per la colazione. Io non ho mai lavorato
di sabato nella nuova fabbrica, dico che il ricorrente lo ha fatto perché TO
chiedeva la disponibilità davanti a me. Confermo che il ricorrente lavorava
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 con un'ora di pausa per il pranzo
e 15 minuti di pausa per la colazione”.
Va da sé che, anche a voler ritenere, come ipotizzato dal ricorrente,
Contr Con che fra e vi sia stata, per alcuni mesi fra 2020 e 2021,
un'operatività in qualche modo contigua per alcune mensilità, come emerge dal fatto che il teste indicato sia informato sul lavoro svolto dal collega alle dipendenze di impresa diversa dalla sua datrice di lavoro nei medesimi locali, dalle dichiarazioni riportate non è
1133 emersa nessuna prova che nel quadrimestre di interesse corrente da novembre 2020 a febbraio 2021 il ricorrente abbia prestato attività
lavorativa di sabato valicando l'orario normale che risulta disimpegnato dal lunedì al venerdì.
E' del tutto coerente con questo quadro, quanto, a questo punto, poco rilevante la smentita proveniente dai testi (scarsamente significativa Testimone_2
trattandosi dell'impiegato di GT che trasmetteva gli orari al consulente del lavoro dell'azienda e non lavorava di sabato), e Testimone_3 Per_5
che hanno dichiarato che il ricorrente non ha lavorato di sabato.
[...]
6. Alla luce delle considerazioni tutte sin qui esposte, il ricorso proposto dal nei confronti di va integralmente respinto. Le Pt_1 Controparte_1
spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m.,
tenendo conto del valore della causa (scaglione compreso fra € 52.000,00 ed €
260.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, non senza considerare che la fonte regolamentare detta solo canoni di massima dai quali il Giudice può discostarsi
(come accade nella specie apparendo i valori minimi eccessivi rispetto all'impegno difensivo necessario), essendo venuta meno definitivamente l'inderogabilità del sistema tariffario con l'art. 2, comma 1 lett. a) del d.l.
223/2006 e l'art. 9 del d.l. 1/2012.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel rapporto processuale tra Parte_1
e Controparte_3
- dichiara inammissibile per carenza di interesse la domanda di accertamento del diritto di percepire differenze retributive per avere espletato mansioni corrispondenti all'inquadramento nel livello 4 (poi C2) nel periodo corrente dall'1.6.2019 al 17.1.2022;
1144 - respinge nel resto le domande avanzate dal ricorrente nei confronti di
[...]
Controparte_3
- condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 5.000,00 per compenso professionale, oltre r.f.,
Iva e Cap come per legge;
- dispone la prosecuzione del giudizio intentato dal ricorrente nei confronti di come da separata ordinanza. Controparte_2
Perugia, lì 7.10.2025
Il Giudice
Marco RO
1155 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A pag. 4, punto 15, del ricorso è precisato che due dipendenti, tale di nazionalità ecuadoriana e Per_3 Pt_4 CP
sono stati assunti da dopo le dimissioni da decorrere dal 1.7.2021.
[...] CP_2
responsabilità solidale ex
TRIBUNALE DI PERUGIA art. 2112 c.c., dimissioni
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco RO, nella causa civile n. 949/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Vinicio Di Massa e Andrea Di Massa) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv.to Fabrizio D. Mastrangeli) Controparte_1
- resistente -
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno 7.10.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il Parte_1
18.9.2023, al fine di ottenere – previo accertamento della ricorrenza di un'ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. – la condanna in via solidale di e di al pagamento in Controparte_2 Controparte_3
suo favore della somma di € 190.357,63, a titolo di differenze salariali maturate dal 7.7.2014 al 17.1.2022 per avere espletato mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento, nonché remunerazione per lavoro ordinario, supplementare,
straordinario e festivo, svolti e non adeguatamente retribuiti.
Il ricorrente ha esposto di aver lavorato come operaio alle dipendenze delle società convenute dal 7.7.2014 fino al licenziamento per giusta causa, intimatogli in data 4.6.2021, ma efficace dal 14.1.2022, quando ha concluso il periodo di malattia di cui ha usufruito a partire dal 15.4.2021. Ha precisato di aver lavorato inizialmente alle dipendenze della e poi, senza Parte_2
soluzione di continuità, della compagine che aveva Controparte_2
affittato (in data 1.9.2017) e poi acquistato (in data 14.11.2017) il corrispondente ramo di azienda dalla società indicata. Ha aggiunto che, successivamente, in data 30.10.2020, ha rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro con la
[...]
per essere immediatamente riassunto, in data 2.11.2020, dalla Controparte_2
specificando che tra il mese di giugno 2020 ed il mese di Controparte_3
marzo 20211 anche altri dipendenti della in accordo con Controparte_2
la dirigenza, si sono dimessi per essere riassunti, il giorno successivo, dalla CP_3
Ha invocato la responsabilità solidale delle convenute in relazione alle pretese creditorie avanzate, sostenendo che fra le due società è intervenuto un trasferimento d'azienda non formalizzato al fine di eludere il disposto dell'art. 2112 c.c. A dimostrazione di ciò, ha affermato che identica è la sede legale delle due società - in Perugia, Fraz. Piccione, Strada delle Servette S.n.c. – così come l'attività svolta - lavori di realizzazione di container, tramogge e shelt - i clienti -
e - e le Controparte_4 CP_5
macchine operatrici utilizzate ed ha affermato che dal mese di maggio 2020
(quando è stata costituita la fino al 1.7.2021, i dipendenti Controparte_1
delle due società hanno lavorato tutti insieme, contemporaneamente, sulle medesime commesse. Ha aggiunto, inoltre, che nel passaggio da una società
all'altra, identica è rimasta la dirigenza aziendale, posto che gli tutti gli operai,
Contr che fossero dipendenti di o di rispondevano ed erano diretti da CP_3
padre della legale rappresentante della e che il Persona_1 Parte_3
legale rappresentante della era il quale, nel periodo CP_3 Persona_2
precedente al maggio 2020, aveva lavorato come operaio alle dipendenze della
Contr
Ha sostenuto di aver diritto al riconoscimento, sin dall'inizio del rapporto
22 di lavoro, di emolumenti corrispondenti al livello 4 del CCNL Metalmeccanica
Industria applicato al rapporto di lavoro in luogo del livello 2 attribuitogli all'inizio della relazione e del livello 3 riconosciutogli dal 1.12.2017, dando atto che solo dal 1.6.2019 ha effettivamente conseguito il livello preteso. Ha
argomentato che, forte di un'esperienza ultratrentennale maturata come saldatore, si è sempre occupato di saldature complesse con zinco ed acciaio,
utilizzando prevalentemente le saldatrici a gas e a filo, a fronte di una declaratoria del livello 2 che comprende solo coloro che eseguono le saldature a punto e a rotella, che egli ha definito “più semplici”, ha aggiunto di aver sempre operato con la massima autonomia tecnica ed esecutiva, sulla base delle indicazioni di carattere solo generale fornite dal capo impianto Persona_1
occupandosi anche della realizzazione dei disegni, oltreché del coordinamento di almeno altri cinque operai, del controllo e correzione delle saldature effettuate dai colleghi e del tirocinio dei nuovi assunti. Ha rivendicato, inoltre, il diritto di ottenere differenze retributive per lavoro ordinario, supplementare e straordinario non adeguatamente retribuiti, precisando di essere stato inizialmente assunto con orario a tempo parziale di 30 ore settimanali,
trasformato, a partire dal 1.10.2015, in un contratto a tempo pieno e, poi, di nuovo, dal 12.5.2016 con un orario a tempo parziale per 20 ore settimanali ed infine, a partire dal 14.11.2016, con un orario a tempo pieno ed ha rivendicato di avere effettivamente lavorato, da settembre 2014 a gennaio 2020, dal lunedì al sabato dalle 6:00/7:00 alle 19:00 con una pausa di un'ora per il pranzo e due volte al mese anche la domenica, dalle 6:00 alle 13:00, per un totale di almeno 60
ore settimanali e, nel periodo successivo fino al 16.4.2021, dal lunedì al sabato,
dalle 8:00 alle 17:00, sempre con un'ora di pausa per il pranzo per un totale di
48 ore settimanali. Ha rilevato che dai cedolini paga risultano detrazioni a titolo di “permessi non retribuiti”, di cui ha dichiarato di non avere fruito il che dimostra il suo diritto al pagamento di maggiori emolumenti anche per lavoro ordinario.
33 2. Costituitasi con memoria difensiva depositata il 17.9.2024, Controparte_3
ha contestato di dovere rispondere in solido delle obbligazioni relative al
[...]
periodo in cui il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Controparte_2
in quanto il suddetto ha rassegnato e non impugnato le dimissioni da detto
[...]
rapporto che, quindi, non sussisteva al momento in cui si ipotizza intervenuto il trasferimento della medesima, che ha comunque contestato in punto di fatto.
Ha precisato in proposito che non risulta formalizzato tra le parti alcun atto negoziale rivendicando di avere intrapreso una nuova attività imprenditoriale stipulando un contratto di locazione ex novo con la proprietà dell'immobile,
acquistando regolarmente la strumentazione di lavoro (mentre non è stato acquisito né l'avviamento, né la ditta, né l'insegna né altri elementi costitutivi di un'azienda), negando che i dirigenti delle aziende siano le medesime persone
(posto che il legale rappresentante della G.T. RE UL era stato un
Contr semplice dipendente della e che, infine, il passaggio dei dipendenti da una società all'altra è avvenuto per decisione dei dipendenti stessi che, a fronte
Contr della difficoltà economiche in cui versava la si sono dimessi da quest'ultima, accettando la proposta del che aveva deciso di Per_2
intraprendere un'iniziativa in proprio. Ha eccepito la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda per omessa specificazione del petitum,
addebitando al ricorrente di avere indicato la somma complessivamente pretesa a titolo di differenze retributive, senza chiarire, per ogni singolo titolo, la relativa quantificazione ed ha contestato globalmente la fondatezza nel merito delle domande avanzate dal . In particolare, per quanto concerne la Pt_1
richiesta di differenze retributive per superiore inquadramento, la società
resistente, ribadita la propria estraneità rispetto alle pretese riferite al pregresso
Contr rapporto con la ha evidenziato che nel periodo di propria competenza il ricorrente è stato sempre inquadrato nel livello rivendicato (n. 4 e,
successivamente, il corrispondente C2 secondo la nomenclatura del più recente
CCNL), ma ha precisato che le mansioni svolte avrebbero reso più corretto l'inquadramento nel livello 3 visto che il ricorrente effettuava delle semplici
44 saldature e non ha mai effettuato disegni o schemi, né si è occupato di controllare e sistemare le saldature eseguite dai suoi colleghi o di curare la formazione dei tirocinanti e che ciò vale anche con riferimento al periodo
Contr lavorativo alle dipendenze di Ha eccepito la nullità delle residue domande per mancato assolvimento degli oneri di allegazione, ha rivendicato di avere sempre retribuito il per tutte le ore realmente svolte notando Pt_1
che le pretese avanzate a titolo di lavoro straordinario riguardano esclusivamente il primo periodo ed ha richiamato l'art. 5 del CCNL
Metalmeccanici 2016, che chiarisce che “la retribuzione comprensiva delle relative
maggiorazioni afferenti alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di
lavoro è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto”. Ha riferito di avere liquidato quanto spettante a titolo di permessi con l'ultimo cedolino paga e che la richiesta è infondata anche per il periodo pregresso, visto che alcuna doglianza è stata mossa dal dipendente in sede di consegna dei cedolini. Ha
denunciato l'erroneità dei conteggi in base ai quali è stata quantificata la pretesa, che ha definito spropositata, evidenziando che non è stato neppure tenuto conto dei periodi di assenza del lavoratore ed ha allegato una perizia di parte contenente un conteggio alternativo. Da ultimo, in via di eccezione riconvenzionale ha invocato di avere pagato il c.d. ticket Naspi nonostante il licenziamento sia stato intimato per giusta causa e gli oneri non rimborsati da
CP_ che ha dovuto versare dopo il recesso in attesa che si concludesse il periodo di malattia di cui il ricorrente aveva iniziato a fruire durante il procedimento disciplinare per assenza ingiustificata, chiedendo, in caso di riconoscimento del diritto al pagamento di differenze retributive, la preventiva decurtazione degli importi di € 684,38 ed € 12.399,18 saldati a detti titoli ed ha eccepito l'estinzione per prescrizione dei diritti vantati.
3. ritualmente intimata, è rimasta contumace. Controparte_2
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante audizione di alcuni testimoni e la richiesta ad ai sensi dell'art. 213 c.p.c. - in Parte_5
accoglimento dell'istanza formulata dalla società resistente all'udienza del
55 1.4.2025 – di produzione del certificato afferente i rapporti di lavoro intercorsi fra il teste e terzi. Testimone_1
All'esito di scambio di note difensive, la causa è stata discussa all'udienza del
7.10.2025 e viene decisa con la presente sentenza parziale a definizione delle domande avanzate dal ricorrente nei confronti di Controparte_3
mentre prosegue come da separata ordinanza nei rapporti fra il ricorrente e
Controparte_2
4. La prospettazione di una responsabilità solidale della resistente ai sensi dell'art. 2112 c.c. per le pretese retributive avanzate dal ricorrente con riguardo
Contr al rapporto lavorativo intercorso alle dipendenze di è infondata e va disattesa.
Invero, la disposizione richiamata, attuando i principi desumibili dalla Direttiva
2001/23/CE, al fine di tutelare i lavoratori nelle vicende circolatorie dell'azienda,
prevede che, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro dei dipendenti della cedente prosegue con il cessionario, i lavoratori conservano i diritti che ne derivano e cedente e cessionario sono “obbligati, in solido, per tutti i
crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”. L'applicazione di questa disciplina presuppone logicamente e giuridicamente la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze del cedente al momento in cui si verifica il trasferimento poiché se la relazione è già cessata non esiste titolo idoneo a determinare il passaggio diretto del dipendente al cessionario né ad attribuire a quest'ultimo la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni del periodo precedente. Invero, come ricordato dal S.C., “…l'operatività della norma
concernente la conservazione e la tutela dei diritti dei lavoratori presuppone la
persistenza, al tempo del trasferimento stesso, di un rapporto di lavoro valido ed efficace.
Tale persistenza difetta non solo quando - secondo l'espressa previsione della norma -
l'alienante abbia dato disdetta in tempo utile, ma anche quando si sia anteriormente
verificata una causa lecita di cessazione del rapporto di lavoro, come le dimissioni o la
risoluzione consensuale.” (Cass., sez. lavoro, 4600/1987; cfr anche, id, 11409/1993 e
11004/1995) “L'art. 2112, secondo comma, cod. civ., che prevede la solidarietà tra
66 cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento
d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del
cessionario, presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del
trasferimento d'azienda, sicché non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di
lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso
l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla, in generale la responsabilità
dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili
obbligatori. (Nella specie, i lavoratori erano stati licenziati dalla cedente in assenza di
contestazione, attesa la chiusura dell'esercizio, poi riaperto, dopo alcuni mesi, a seguito
di ristrutturazione ed assunzione di altro personale).” (Cass., sez. lavoro 4598/2015).
Nel caso in esame, è pacifico tra le parti oltre che documentato in atti che il
Contr
ha rassegnato le dimissioni da in data 28.10.2020 a decorrere dal Pt_1
Con 31.10.2020 ed è stato assunto alle dipendenze di a decorrere dal successivo
2.11.2020. In mancanza dell'impugnazione delle dimissioni, ad esempio con richiesta di annullamento per vizi della volontà o incapacità naturale ai sensi dell'art. 428 c.c., le stesse costituiscono un atto solutorio valido ed efficace che preclude la possibilità di rivendicare la continuità e la solidarietà dell'art. 2112
c.c. Ciò anche a fronte della mancanza di un'esatta prospettazione anche cronologica in ordine all'ipotizzato trasferimento di azienda, posto che il
Con ricorrente ha riferito che è stata costituita il 5.5.2020 ed ha iniziato la propria attività a decorrere dall'8.6.2020 e il personale delle due convenute da maggio
2020 (ma a questo punto non prima dell'8.6) sino a luglio 2021 avrebbe lavorato insieme sulle medesime commesse, il che però preclude logicamente, sinché la prima compagine è rimasta attiva ed operativa, un trasferimento di azienda.
La difesa del , nelle note difensive, ha rivendicato di avere dedotto, Pt_1
nell'atto introduttivo della lite, che il meccanismo dell'art. 2112 c.c. opera anche in presenza di dimissioni “…quando le stesse siano inserite nella più ampia cornice
di un disegno tracciato dai soggetti del meccanismo di cessione al fine di rendere
l'operazione maggiormente conveniente….”, invocando la sentenza n. 10017 del
20.4.2017 della Corte di Cassazione. Tuttavia, a ben vedere, detta pronuncia è
77 inconferente con il caso in esame in ragione della significativa differenza delle allegazioni formulate dalle parti nel giudizio di merito a quo, nel quale le lavoratrici ricorrenti avevano allegato che le società protagoniste della vicenda circolatoria avevano posto in essere una frode alla legge, in attuazione della quale la venditrice si era “adoperata per ottenere le dimissioni” ed è in ragione di ciò che la Corte di Appello di Milano, con la decisione impugnata, aveva potuto accertare che le dimissioni rassegnate dovevano collocarsi nel quadro di “un
disegno tracciato dai soggetti del meccanismo di cessione al fine di rendere l'operazione
maggiormente conveniente.” Di contro, nel caso in esame non è ravvisabile una simile prospettazione, non avendo il né dichiarato né chiesto di Pt_1
accertare né offerto di dimostrare di essere stato costretto o indotto a rassegnare le dimissioni da alcuno, con ogni intuibile riflesso in ordine alla superfluità di una difesa sul punto che il ricorrente non ha stimolato e una tale allegazione non può ritenersi “implicita nella contestazione della mancata formalizzazione, avente
scopo elusivo, del trasferimento di azienda e nella richiesta di applicazione della
solidarietà tra cedente e cessionario prevista dall'art. 2112 c.c.”, poiché tale ultima argomentazione riguarda il diverso tema dell'esistenza di una fattispecie di cessione aziendale ai sensi del comma 5 della norma richiamata. Nulla sposta,
in questo contesto, l'affermazione secondo cui “…i dipendenti della
[...]
in accordo con al [recte, la] dirigenza aziendale, si sono dimessi…” Controparte_2
per la sua duplice genericità, non essendovi alcun riferimento specifico al ricorrente né agli addetti dell'azienda protagonisti di un'intesa che, fra l'altro,
se realmente intercorsa, sconfesserebbe in radice la tesi di dimissioni unilateralmente provocate o indotte dall'imprenditore cessionario nell'ambito di un disegno frodatorio di una norma imperativa.
E', dunque, da escludersi che il trasferimento d'azienda – ove realmente verificatosi, la questione resta assorbita – possa avere determinato la responsabilità patrimoniale solidale della resistente per eventuali crediti del
Contr ricorrente verso in assenza della prova che al momento dell'ipotizzata cessione il primo fosse dipendente della seconda. Ne consegue che tutte le
88 Con domande avanzate dal ricorrente nei confronti di per il periodo precedente al 2.11.2020 a titolo di responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. per obbligazioni
Contr asseritamente inadempiute da sono infondate e vanno respinte, con conseguente assorbimento dell'eccezione di prescrizione dei diritti vantati.
5. Anche per quanto concerne il periodo residuo corrente dal 2.11.2020 sino al
17.1.2022 in cui GT è evocata in giudizio quale datrice di lavoro, il ricorso è
infondato e va respinto.
5.1 Va disattesa in premessa l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum. Sebbene la prospettazione non brilli per chiarezza in ordine all'individuazione delle singole pretese azionate, non può dirsi che le
Con domande non risultino sufficientemente chiare, tanto che si è difesa nel merito, anche se ciò vale ovviamente solo con riferimento alle pretese effettivamente e compiutamente avanzate nell'atto introduttivo della lite individuando i relativi presupposti costitutivi e non a quanto si ipotizza dovuto in base al conteggio di parte prodotto in atti.
5.2 La domanda di accertamento del diritto di percepire differenze retributive per avere disimpegnato mansioni superiori all'inquadramento per il periodo corrente dal 2.11.2020 al 17.1.2022, che risulta formalmente avanzata nonostante sia il ricorso che il conteggio di parte ne escludano il senso logico è
inammissibile per carenza di interesse perché al ricorrente è stato effettivamente attribuito il livello di inquadramento 4 (poi C2 secondo la nuova nomenclatura)
oggetto di pretesa.
5.3 La pretesa di pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario relativa al periodo corrente dal 2.11.2020 in avanti, non ponendosi il tema del lavoro supplementare perché si discute di un rapporto instaurato a tempo pieno, è infondata e va respinta per difetto di prova.
Nel periodo di interesse, il ricorrente ha dichiarato di avere lavorato tutti i giorni dal lunedì al sabato presso lo stabilimento di Perugia in località Piccione,
Via delle Selvette, dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa per il pranzo per un totale di 48 ore settimanali e perciò per otto ore di lavoro straordinario rispetto alle 40
99 ore indicate come orario normale dall'art. 5, titolo III, del CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche del 2016 versato in atti. Il periodo di interesse è, in realtà, molto più limitato visto che la difesa del ricorrente ha ricordato che il rapporto di lavoro è stato sospeso per malattia dal 16.4.2021 in avanti e nel conteggio di parte in atti la quantificazione delle spettanze prospettate dovute a qualunque titolo si arresta al mese di febbraio 2021. Per
quel che residua, afferente alle quattro mensilità di novembre e dicembre 2020,
gennaio e febbraio 2021, le deposizioni dei testimoni escussi in corso di causa hanno sconfessato (in modo uniforme il che rende superfluo esaminare i dubbi di attendibilità reciprocamente sollevati dalle difese sui testimoni intimati) che il lavorasse oltre le 40 ore settimanali operando di sabato: Pt_1
- il teste , escusso all'udienza del 25.2.2025, sui rapporti Parte_4
con le parti ha premesso che “…Indifferente rispetto al ricorrente che ho
conosciuto per motivi di lavoro, abbiamo lavorato insieme per un'azienda il
cui titolare si chiamava TO. Non mi ricordo il cognome né il nome
dell'azienda. Io ho lavorato alle dipendenze di entrambe le società
convenute. Ho lavorato per G.T. dal 2017, mi sembra, poi, dopo il
licenziamento intervenuto nel 2023 sono stato assunto da Ho una CP_2
causa pendente contro “la società nuova” che per l'appunto mi pare sia
Anzi, la causa è stata conciliata dinanzi a questo tribunale”. Dal CP_2
certificato rilasciato da depositato in atti dal difensore Parte_5
del ricorrente (doc. 9 fasc. ric.) emerge, a chiarimento dell'obiettiva confusione che il teste ha fatto sulla cronologia dei rapporti e sull'identità delle società convenute, che è stato Parte_4
assunto alle dipendenze di Controparte_7
Contr (dante causa di il 3.8.2017 a tempo determinato sino al 6.9.2017
Contr e, successivamente, senza soluzione di continuità, da con rapporto sempre a tempo determinato, poi convertito in rapporto a tempo indeterminato dal 16.5.2018 e che, rassegnate le dimissioni dal
30.6.2021, è stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenze di
1100 GT dal 1.7.2021 sino al 2.5.2023, come si evince dal ricorso per impugnativa di licenziamento pure presente in atti. Ciò posto, in ordine agli orari del ricorrente sui quali è stato interrogato il teste ha dichiarato che: “…Cap. 19): “Premetto, al Giudice che me lo domanda,
che il ricorrente, quando io ho iniziato a lavorare per la società “vecchia” nel
2017, già operava per questa. Confermo che il ricorrente lavorava già “da
parecchio” per la società vecchia, perché me lo ha detto un amico che si
chiama che lavorava, anche lui, per questa società. Il ricorrente Per_4
lavorava dalle 06 sino alle 19, con una pausa di un'ora per pranzo dalle
12.15 alle 13.15. Io posso confermare che questi sono stati gli orari del
ricorrente perché lavoravo insieme a lui all'interno dello stesso capannone
nella zona industriale di Umbertide. Gli orari del ricorrente sono sempre
stati questi con l'azienda vecchia, mentre, con la nuova, l'orario andava
dalle 08 alle 17, con due pause, una di un quarto d'ora al mattino verso le
09, ed un'altra all'ora di pranzo di un'ora. Confermo che gli orari indicati
sono questi anche se posso farlo solo per il periodo dal 2017 in avanti in cui
anche io lavoravo per G.T. Il ricorrente lavorava, come me, per cinque
giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì. Al ricorrente, così come a me
l'azienda vecchia chiedeva di lavorare anche di sabato. So che il ricorrente a
volte lavorava anche di domenica. Non so dire con quale frequenza ciò
avvenisse….”
Da quanto riportato emerge chiara, da parte di un testimone intimato proprio dal ricorrente, la smentita della prestazione di lavoro da parte di quest'ultimo oltre le 40 ore prestate 8 ore al giorno
Con dal lunedì al venerdì nel più recente rapporto con e ciò si evince dal fatto che il teste riferisce il lavoro straordinario che egli sostiene il ricorrente abbia prestato all'attività prestata all'interno dei locali di
Umbertide, in cui l'azienda aveva sede prima del trasferimento a
Perugia, pacificamente avvenuto già dal gennaio 2020 e quindi prima dell'inizio del periodo in discussione;
1111 -
il teste escusso all'udienza del 1.4.2025, sui Testimone_1
rapporti con le parti ha premesso che “…Ho iniziato a lavorare per
Contr MetalMec intorno al 2016, più avanti l'azienda è stata gestita da e,
da ultimo, è subentrata I miei rapporti con le convenute sono cessati CP_3
circa quattro anni fa, l'ultimo è stato con per dimissioni. Non ho CP_3
alcuna pendenza con le convenute”. ADR (avv. Mastrangeli): “sono sicuro
di avere lavorato anche alle dipendenze di ricevendo le buste paga. CP_3
Anzi, ora che ci ripenso, non sono sicuro di avere ricevuto i cedolini paga da
né di essere stato assunto da detta compagine”. “Non ho avuto cause CP_3
con alcune delle convenute”. Dal certificato rilasciato dall' Pt_5
Con acquisito dal Tribunale su istanza della difesa di è emerso che il teste è stato assunto alle dipendenze di Controparte_7
Contr
dante causa di a decorrere dal 26.2.2016 con
[...]
Contr una serie di rapporti a tempo determinato e poi da dal
18.9.2017 con un contratto a tempo determinato poi stabilizzato dal
1.3.2018 cessato per dimissioni dal 24.3.2021, mentre non risulta
Con intercorso alcun rapporto di lavoro alle dipendenze di Con
queste premesse il teste sugli orari ha reso queste dichiarazioni:
“…cap. 19): “Io ho lavorato con il ricorrente ad Umbertide presso la
MetalMec in Via dei Falegnami. Preciso che io ho iniziato a lavorare per
MetalMec tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016. Il ricorrente già lavorava
all'interno dell'azienda. Il ricorrente mi ha insegnato il mestiere nel senso
che, all'inizio del rapporto, gli sono stato affiancato per circa due mesi.
L'orario di lavoro era dal lunedì al venerdì, dalle 6.00 alle 17.00, con 15
minuti di pausa mattutina per la colazione ed un'ora di pausa per il pranzo.
Poteva capitare, a richiesta del datore di lavoro ed in base alle urgenze, che
ci venisse chiesto di svolgere lavoro straordinario. Capitava a tutti, al
ricorrente più di me. Non saprei precisamente quantificare lo straordinario
che il ricorrente ha effettuato, ma veniva chiamato a farlo spesso, anche tre
volte alla settimana. C'era variabilità sia nella richiesta di straordinario sia
1122 nella durata del medesimo, potevamo essere chiamati a lavorare sino alle
20:00 o di meno, o anche solo per l'orario normale”. A.D.R. (avv. Di
Massa): “il ricorrente lavorava tutti i sabati con orario dalle 5.00-13.00 e la
sola pausa della colazione che ho indicato prima. Posso dare questa risposta
perché la disponibilità a fare straordinario veniva chiesta dal datore di
lavoro in persona di tale TO, davanti a me. Anche io facevo straordinario,
circa due o tre sabati al mese e confermo, in queste occasioni, di avere visto
il ricorrente al lavoro. Cap. 20): “Non ricordo esattamente quando, credo
nel 2020, forse poco dopo i provvedimenti di chiusura dovuti alla pandemia,
l'azienda venne trasferita in Perugia, loc. Piccione. E' verosimile, ora che il
Giudice me lo domanda, che si sia trattato di gennaio 2020. Nel periodo
successivo al trasferimento a Piccione, gli orari del personale erano
decisamente più regolari perché l'azienda aveva subito un controllo dai
finanzieri. (avv. Di Massa): “i controlli sono stati effettuati quando CP_8
l'azienda era ancora ad Umbertide”. “Il ricorrente ha lavorato di sabato
nella nuova fabbrica ma a partire da un periodo di circa 6 mesi successivo al
controllo che ho menzionato. Non ricordo esattamente quando il controllo
sia stato effettuato e quindi non posso essere più preciso. Quando è stato
chiamato a lavorare di sabato l'orario era quello che ho indicato prima 5:00-
13:00 con una pausa di 15 minuti per la colazione. Io non ho mai lavorato
di sabato nella nuova fabbrica, dico che il ricorrente lo ha fatto perché TO
chiedeva la disponibilità davanti a me. Confermo che il ricorrente lavorava
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 con un'ora di pausa per il pranzo
e 15 minuti di pausa per la colazione”.
Va da sé che, anche a voler ritenere, come ipotizzato dal ricorrente,
Contr Con che fra e vi sia stata, per alcuni mesi fra 2020 e 2021,
un'operatività in qualche modo contigua per alcune mensilità, come emerge dal fatto che il teste indicato sia informato sul lavoro svolto dal collega alle dipendenze di impresa diversa dalla sua datrice di lavoro nei medesimi locali, dalle dichiarazioni riportate non è
1133 emersa nessuna prova che nel quadrimestre di interesse corrente da novembre 2020 a febbraio 2021 il ricorrente abbia prestato attività
lavorativa di sabato valicando l'orario normale che risulta disimpegnato dal lunedì al venerdì.
E' del tutto coerente con questo quadro, quanto, a questo punto, poco rilevante la smentita proveniente dai testi (scarsamente significativa Testimone_2
trattandosi dell'impiegato di GT che trasmetteva gli orari al consulente del lavoro dell'azienda e non lavorava di sabato), e Testimone_3 Per_5
che hanno dichiarato che il ricorrente non ha lavorato di sabato.
[...]
6. Alla luce delle considerazioni tutte sin qui esposte, il ricorso proposto dal nei confronti di va integralmente respinto. Le Pt_1 Controparte_1
spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m.,
tenendo conto del valore della causa (scaglione compreso fra € 52.000,00 ed €
260.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, non senza considerare che la fonte regolamentare detta solo canoni di massima dai quali il Giudice può discostarsi
(come accade nella specie apparendo i valori minimi eccessivi rispetto all'impegno difensivo necessario), essendo venuta meno definitivamente l'inderogabilità del sistema tariffario con l'art. 2, comma 1 lett. a) del d.l.
223/2006 e l'art. 9 del d.l. 1/2012.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel rapporto processuale tra Parte_1
e Controparte_3
- dichiara inammissibile per carenza di interesse la domanda di accertamento del diritto di percepire differenze retributive per avere espletato mansioni corrispondenti all'inquadramento nel livello 4 (poi C2) nel periodo corrente dall'1.6.2019 al 17.1.2022;
1144 - respinge nel resto le domande avanzate dal ricorrente nei confronti di
[...]
Controparte_3
- condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 5.000,00 per compenso professionale, oltre r.f.,
Iva e Cap come per legge;
- dispone la prosecuzione del giudizio intentato dal ricorrente nei confronti di come da separata ordinanza. Controparte_2
Perugia, lì 7.10.2025
Il Giudice
Marco RO
1155 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A pag. 4, punto 15, del ricorso è precisato che due dipendenti, tale di nazionalità ecuadoriana e Per_3 Pt_4 CP
sono stati assunti da dopo le dimissioni da decorrere dal 1.7.2021.
[...] CP_2