Art. 7. 1. I ricorsi presentati dagli interessati in vigenza della legge 26 luglio 1988, n. 291, e del decreto 20 luglio 1989, n. 292 , sono decisi, secondo la rispettiva competenza, dal Ministro del tesoro o da quello dell'interno secondo le modalita' indicate nel precedente art. 6. I ricorsi presentati a suo tempo alle cessate commissioni sanitarie regionali in materia di accertamenti sanitari e dovoluti al Ministero dell'interno, per effetto dell'art. 6 del decreto 20 luglio 1989, n. 292, sono decisi dal Ministro del tesoro secondo le modalita' indicate al precedente art. 6. In tale ipotesi, il termine di centottanta giorni per la comunicazione agli interessati della decisione del Ministro del tesoro sui ricorsi della specie decorre dalla data in cui il ricorso stesso e' pervenuto al Ministero.
Nota all' art. 7:
- Il D.M. n. 292/1989 reca: "Norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nell' art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 , relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici". Il testo dell'art. 6 del predetto decreto e' il seguente:
"Art. 6. - 1. I ricorsi presentati dagli interessati alle commissioni sanitarie regionali, pendenti alla data di entrata in funzione delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile, sono devoluti al Ministero dell'interno, al quale saranno trasferiti, a cura delle segreterie delle commissioni sanitarie regionali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Nell'ipotesi di cui al primo comma, il termine per la comunicazione agli interessati della decisione del Ministero dell'interno decorre dalla data in cui il ricorso stesso sia pervenuto dalla commissione sanitaria regionale".
Nota all' art. 7:
- Il D.M. n. 292/1989 reca: "Norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nell' art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 , relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici". Il testo dell'art. 6 del predetto decreto e' il seguente:
"Art. 6. - 1. I ricorsi presentati dagli interessati alle commissioni sanitarie regionali, pendenti alla data di entrata in funzione delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile, sono devoluti al Ministero dell'interno, al quale saranno trasferiti, a cura delle segreterie delle commissioni sanitarie regionali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Nell'ipotesi di cui al primo comma, il termine per la comunicazione agli interessati della decisione del Ministero dell'interno decorre dalla data in cui il ricorso stesso sia pervenuto dalla commissione sanitaria regionale".