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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 10738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10738 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16432/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
IL G.L.
letti gli atti della causa n. 16432 r.g. 2023, avente ad oggetto riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato e condanna al pagamento di differenze retributive relative alle ultime tre mensilità, all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, alla tredicesima mensilità aggiuntiva e alla quattordicesima mensilità aggiuntiva, nonché al trattamento di fine rapporto e all'indennità sostitutiva del preavviso formulata da Parte_1
(Avv.ti Romani Rosaria e Montemarano Emanuele) nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv.ti. Enzo Carnevale e
[...]
MO IM); rilevato che parte ricorrente ha fondato le proprie pretese (retribuzioni mensili dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023, tredicesima mensilità aggiuntiva, trattamento di fine rapporto) sull'affermato svolgimento di un unico rapporto lavorativo subordinato svoltosi continuativamente dal 7.5.2021 al 12 marzo 2023, con un orario part time di 24 ore settimanali e con lo svolgimento delle mansioni di pulizia di “negozi uffici e strutture turistiche” (cfr., in termini, pag. 2 del ricorso); rilevato che detto assunto risulta pienamente dimostrato all'esito delle testimoniali, atteso che entrambe le testi escusse hanno riferito in ordine allo svolgimento delle mansioni dedotte in ricorso, per tutto il periodo con l'orario indicato e alle dipendenze di parte convenuta (cfr. testi e , escusse all'udienza del 5.6.2024); Tes_1 Tes_2 rilevato, per quanto riguarda la richiesta a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, che detta pretesa non risulta dimostrata in alcun modo non avendo nessuno dei testi escussi riferito alcunché in ordine al mancato godimento dei gironi di ferie, che come tale è rimasto del tutto indimostrato;
rilevato che non risulta dimostrata neppure la debenza della quattordicesima mensilità aggiuntiva, trattandosi di istituto di derivazione contrattuale e non avendo la parte dimostrato l'applicazione del ccnl da parte datoriale;
pagina 1 di 2 rilevato che risulta invece dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso essendo la stessa dovuta nel caso di dimissioni per giusta causa indotte da mancata erogazioni delle retribuzioni;
rilevato conclusivamente che dal compiuto adempimento dell'onere probatorio posto a suo carico, discende l'accoglimento della domanda di parte ricorrente per le differenze retributive, la tredicesima e l' indennità sostitutiva del preavviso e per il tfr, laddove invece va rigettata la domanda inerente la richiesta della quattordicesima e dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, essendo rimasti del tutto indimostrati i relativi fatti costitutivi;
rilevato che i conteggi forniti da parte ricorrente (cfr. pag. 5 del ricorso) appaiono congruamente e correttamente elaborati e in ogni caso sono incontestati nella loro correttezza;
ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda di parte ricorrente va accolta nei termini dianzi indicati con la condanna di parte datoriale al pagamento della somma, calcolata con le modalità dianzi esposte, di euro 8.249,97 oltre accessori come per legge;
rilevato che le spese di lite, liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
in parziale accoglimento del ricorso, che rigetta per il resto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente e per i titoli di cui in motivazione, della somma al lordo di euro 8.249,97 oltre accessori come per legge;
pone le spese di lite a carico della società convenuta, e liquida in misura pari a euro 4.388,00 oltre rimborso forfettario su spese generali come per legge, iva e cpa, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Emanuele Montemarano. Roma, 27.7.2025 Il G.L. P. Farina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
IL G.L.
letti gli atti della causa n. 16432 r.g. 2023, avente ad oggetto riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato e condanna al pagamento di differenze retributive relative alle ultime tre mensilità, all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, alla tredicesima mensilità aggiuntiva e alla quattordicesima mensilità aggiuntiva, nonché al trattamento di fine rapporto e all'indennità sostitutiva del preavviso formulata da Parte_1
(Avv.ti Romani Rosaria e Montemarano Emanuele) nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv.ti. Enzo Carnevale e
[...]
MO IM); rilevato che parte ricorrente ha fondato le proprie pretese (retribuzioni mensili dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023, tredicesima mensilità aggiuntiva, trattamento di fine rapporto) sull'affermato svolgimento di un unico rapporto lavorativo subordinato svoltosi continuativamente dal 7.5.2021 al 12 marzo 2023, con un orario part time di 24 ore settimanali e con lo svolgimento delle mansioni di pulizia di “negozi uffici e strutture turistiche” (cfr., in termini, pag. 2 del ricorso); rilevato che detto assunto risulta pienamente dimostrato all'esito delle testimoniali, atteso che entrambe le testi escusse hanno riferito in ordine allo svolgimento delle mansioni dedotte in ricorso, per tutto il periodo con l'orario indicato e alle dipendenze di parte convenuta (cfr. testi e , escusse all'udienza del 5.6.2024); Tes_1 Tes_2 rilevato, per quanto riguarda la richiesta a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, che detta pretesa non risulta dimostrata in alcun modo non avendo nessuno dei testi escussi riferito alcunché in ordine al mancato godimento dei gironi di ferie, che come tale è rimasto del tutto indimostrato;
rilevato che non risulta dimostrata neppure la debenza della quattordicesima mensilità aggiuntiva, trattandosi di istituto di derivazione contrattuale e non avendo la parte dimostrato l'applicazione del ccnl da parte datoriale;
pagina 1 di 2 rilevato che risulta invece dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso essendo la stessa dovuta nel caso di dimissioni per giusta causa indotte da mancata erogazioni delle retribuzioni;
rilevato conclusivamente che dal compiuto adempimento dell'onere probatorio posto a suo carico, discende l'accoglimento della domanda di parte ricorrente per le differenze retributive, la tredicesima e l' indennità sostitutiva del preavviso e per il tfr, laddove invece va rigettata la domanda inerente la richiesta della quattordicesima e dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, essendo rimasti del tutto indimostrati i relativi fatti costitutivi;
rilevato che i conteggi forniti da parte ricorrente (cfr. pag. 5 del ricorso) appaiono congruamente e correttamente elaborati e in ogni caso sono incontestati nella loro correttezza;
ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda di parte ricorrente va accolta nei termini dianzi indicati con la condanna di parte datoriale al pagamento della somma, calcolata con le modalità dianzi esposte, di euro 8.249,97 oltre accessori come per legge;
rilevato che le spese di lite, liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
in parziale accoglimento del ricorso, che rigetta per il resto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente e per i titoli di cui in motivazione, della somma al lordo di euro 8.249,97 oltre accessori come per legge;
pone le spese di lite a carico della società convenuta, e liquida in misura pari a euro 4.388,00 oltre rimborso forfettario su spese generali come per legge, iva e cpa, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Emanuele Montemarano. Roma, 27.7.2025 Il G.L. P. Farina
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