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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1049/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARVASI TOMMASO, Presidente
DI GERONIMO DESIREE', Relatore
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11706/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Unipersonale Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R1002392024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R1002392024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R1002392024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 574/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. TK503R100239/2024, notificato in data 8 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma – ha recuperato a tassazione, nei confronti della Società_1 S.r.l., maggiori imposte per l'anno d'imposta 2018, pari a:
euro 171.990,00 ai fini IRES;
euro 34.927,00 ai fini IRAP;
euro 157.657,00 ai fini IVA, oltre sanzioni e interessi.
L'atto impositivo trae origine dalla verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza – Compagnia di
Civitavecchia, conclusasi con processo verbale di constatazione del 26 aprile 2022, nel quale veniva contestata alla società la contabilizzazione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, per un imponibile complessivo di euro 716.624,00, emesse da soggetti ritenuti inseriti in un meccanismo fraudolento di tipo “carosello”, qualificati come missing traders e buffer.
Avverso l'avviso di accertamento la società proponeva ricorso, deducendo:
1. la violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, per omessa e apparente valutazione delle osservazioni difensive presentate a seguito del PVC;
2. la carenza e contraddittorietà della motivazione dell'atto, ritenuta fondata su presunzioni non gravi, precise e concordanti;
3. l'assenza di prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni, nonché della consapevolezza della società in ordine all'asserita frode;
4. l'illegittimo recupero di IRES, IRAP e IVA, nonché l'erronea applicazione delle sanzioni aggravate.
La ricorrente chiedeva, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto e la riunione del presente giudizio con altro procedimento pendente innanzi alla medesima Corte, relativo ad annualità diverse ma fondato sui medesimi presupposti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale contestava integralmente le deduzioni avverse, evidenziando:
la piena legittimità dell'atto impugnato;
la correttezza dell'operato dell'Ufficio, fondato su un'articolata attività istruttoria svolta dalla Guardia di
Finanza; la sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni e l'inserimento della società in un sistema fraudolento;
l'infondatezza delle censure procedurali e sostanziali sollevate dalla contribuente.
All'udienza del 21 ottobre 2024 la Corte rigettava l'istanza cautelare di sospensione.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
1. Sulla richiesta di riunione
Preliminarmente deve essere disattesa la richiesta di riunione del presente giudizio con il procedimento n.
13993/2023, atteso che tale giudizio risulta già definito con sentenza di rigetto, attualmente pendente in grado di appello, con conseguente insussistenza dei presupposti per la riunione.
2. Sulla dedotta violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000
La censura è infondata.
L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente – vigente ratione temporis – riconosceva al contribuente la facoltà di presentare osservazioni e richieste entro sessanta giorni dal rilascio del PVC, imponendo all'Ufficio l'obbligo di valutarle, ma non prevedeva alcuna sanzione di nullità dell'avviso di accertamento nell'ipotesi di mancata o sintetica confutazione delle stesse.
Nel caso di specie, dall'esame dell'avviso di accertamento emerge che l'Ufficio ha dato atto della presentazione delle memorie difensive, ritenendole non idonee a superare le conclusioni del PVC, sicché non può ritenersi violato il principio del contraddittorio endoprocedimentale.
3. Sulla motivazione dell'atto impugnato
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla carenza di motivazione.
L'avviso di accertamento risulta adeguatamente motivato, anche mediante rinvio per relationem al PVC redatto dalla Guardia di Finanza, che costituisce atto conosciuto dalla contribuente e dettagliatamente illustrato nei suoi contenuti essenziali.
Nel PVC sono analiticamente esposte le ragioni per cui le fatture emesse dai fornitori Società_3 di Nominativo_1, società 2 di Nominativo_2, società 4 e 5 società 4 e 5 sono state ritenute riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto provenienti da soggetti privi di struttura organizzativa, inadempienti agli obblighi fiscali, coinvolti in un sistema fraudolento e qualificabili come missing traders o buffer.
4. Sull'inesistenza oggettiva delle operazioni e sull'onere della prova
Nel merito, le risultanze istruttorie acquisite dimostrano la sussistenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti idonei a fondare la contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti.
A fronte delle articolate risultanze della verifica, la ricorrente non ha fornito prova contraria concreta e specifica circa l'effettiva esecuzione delle operazioni, limitandosi a deduzioni generiche e a richiami documentali privi di riscontro sostanziale.
Le dichiarazioni prodotte dalla società, rese da terzi ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p. nell'ambito di procedimenti penali, non possono essere considerate elementi probatori decisivi in questa sede, trattandosi di dichiarazioni ancora sub iudice e comunque non idonee a scalfire il quadro indiziario complessivamente emerso.
5. Sul recupero di IRES, IRAP e IVA
Accertata l'inesistenza oggettiva delle operazioni, correttamente l'Ufficio ha proceduto:
al recupero dei costi indeducibili ai fini IRES e IRAP;
alla indetraibilità dell'IVA afferente alle fatture contestate, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.
Conseguentemente, risulta legittima anche la rideterminazione delle basi imponibili e delle imposte dovute.
6. Sulle sanzioni
Le sanzioni irrogate risultano conformi al quadro normativo applicabile, in quanto correlate a violazioni di natura sostanziale connotate da particolare gravità, non essendo emersi elementi idonei a giustificarne la disapplicazione o la riduzione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 4.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, comprensive anche della fase cautelare.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARVASI TOMMASO, Presidente
DI GERONIMO DESIREE', Relatore
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11706/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Unipersonale Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R1002392024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R1002392024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R1002392024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 574/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. TK503R100239/2024, notificato in data 8 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma – ha recuperato a tassazione, nei confronti della Società_1 S.r.l., maggiori imposte per l'anno d'imposta 2018, pari a:
euro 171.990,00 ai fini IRES;
euro 34.927,00 ai fini IRAP;
euro 157.657,00 ai fini IVA, oltre sanzioni e interessi.
L'atto impositivo trae origine dalla verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza – Compagnia di
Civitavecchia, conclusasi con processo verbale di constatazione del 26 aprile 2022, nel quale veniva contestata alla società la contabilizzazione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, per un imponibile complessivo di euro 716.624,00, emesse da soggetti ritenuti inseriti in un meccanismo fraudolento di tipo “carosello”, qualificati come missing traders e buffer.
Avverso l'avviso di accertamento la società proponeva ricorso, deducendo:
1. la violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, per omessa e apparente valutazione delle osservazioni difensive presentate a seguito del PVC;
2. la carenza e contraddittorietà della motivazione dell'atto, ritenuta fondata su presunzioni non gravi, precise e concordanti;
3. l'assenza di prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni, nonché della consapevolezza della società in ordine all'asserita frode;
4. l'illegittimo recupero di IRES, IRAP e IVA, nonché l'erronea applicazione delle sanzioni aggravate.
La ricorrente chiedeva, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto e la riunione del presente giudizio con altro procedimento pendente innanzi alla medesima Corte, relativo ad annualità diverse ma fondato sui medesimi presupposti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale contestava integralmente le deduzioni avverse, evidenziando:
la piena legittimità dell'atto impugnato;
la correttezza dell'operato dell'Ufficio, fondato su un'articolata attività istruttoria svolta dalla Guardia di
Finanza; la sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni e l'inserimento della società in un sistema fraudolento;
l'infondatezza delle censure procedurali e sostanziali sollevate dalla contribuente.
All'udienza del 21 ottobre 2024 la Corte rigettava l'istanza cautelare di sospensione.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
1. Sulla richiesta di riunione
Preliminarmente deve essere disattesa la richiesta di riunione del presente giudizio con il procedimento n.
13993/2023, atteso che tale giudizio risulta già definito con sentenza di rigetto, attualmente pendente in grado di appello, con conseguente insussistenza dei presupposti per la riunione.
2. Sulla dedotta violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000
La censura è infondata.
L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente – vigente ratione temporis – riconosceva al contribuente la facoltà di presentare osservazioni e richieste entro sessanta giorni dal rilascio del PVC, imponendo all'Ufficio l'obbligo di valutarle, ma non prevedeva alcuna sanzione di nullità dell'avviso di accertamento nell'ipotesi di mancata o sintetica confutazione delle stesse.
Nel caso di specie, dall'esame dell'avviso di accertamento emerge che l'Ufficio ha dato atto della presentazione delle memorie difensive, ritenendole non idonee a superare le conclusioni del PVC, sicché non può ritenersi violato il principio del contraddittorio endoprocedimentale.
3. Sulla motivazione dell'atto impugnato
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla carenza di motivazione.
L'avviso di accertamento risulta adeguatamente motivato, anche mediante rinvio per relationem al PVC redatto dalla Guardia di Finanza, che costituisce atto conosciuto dalla contribuente e dettagliatamente illustrato nei suoi contenuti essenziali.
Nel PVC sono analiticamente esposte le ragioni per cui le fatture emesse dai fornitori Società_3 di Nominativo_1, società 2 di Nominativo_2, società 4 e 5 società 4 e 5 sono state ritenute riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto provenienti da soggetti privi di struttura organizzativa, inadempienti agli obblighi fiscali, coinvolti in un sistema fraudolento e qualificabili come missing traders o buffer.
4. Sull'inesistenza oggettiva delle operazioni e sull'onere della prova
Nel merito, le risultanze istruttorie acquisite dimostrano la sussistenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti idonei a fondare la contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti.
A fronte delle articolate risultanze della verifica, la ricorrente non ha fornito prova contraria concreta e specifica circa l'effettiva esecuzione delle operazioni, limitandosi a deduzioni generiche e a richiami documentali privi di riscontro sostanziale.
Le dichiarazioni prodotte dalla società, rese da terzi ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p. nell'ambito di procedimenti penali, non possono essere considerate elementi probatori decisivi in questa sede, trattandosi di dichiarazioni ancora sub iudice e comunque non idonee a scalfire il quadro indiziario complessivamente emerso.
5. Sul recupero di IRES, IRAP e IVA
Accertata l'inesistenza oggettiva delle operazioni, correttamente l'Ufficio ha proceduto:
al recupero dei costi indeducibili ai fini IRES e IRAP;
alla indetraibilità dell'IVA afferente alle fatture contestate, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.
Conseguentemente, risulta legittima anche la rideterminazione delle basi imponibili e delle imposte dovute.
6. Sulle sanzioni
Le sanzioni irrogate risultano conformi al quadro normativo applicabile, in quanto correlate a violazioni di natura sostanziale connotate da particolare gravità, non essendo emersi elementi idonei a giustificarne la disapplicazione o la riduzione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 4.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, comprensive anche della fase cautelare.