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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 01/12/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1040/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Gaia Calafiore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 1040/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Dolzago (LC), via Bettolino n. 6, con il patrocinio dell'avv. MARIA ELENA MARCHETTO, ricorrente; contro
C.F. ), e residente a [...] C.F._2
n. 6, con il patrocinio dell'avv. nata a [...], l'[...] COSTANTINO, CP_2 resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI autorizzare i coniugi a vivere separatamente con reciproco rispetto;
i genitori si dichiarano economicamente indipendenti;
la madre lascerà la casa coniugale entro il 30 novembre 2025 con l'impegno di entrambi i genitori di farsi assistere dal pediatra, neuropsichiatra che già conosce il figlio, per accompagnare il figlio in questa separazione;
autorizzare ciascuno dei genitori a rilasciare il consenso per il rilascio e rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio anche per il figlio minore;
affido condiviso del figlio con collocamento paritario a settimane alterne dalla domenica sera alle 19 al mercoledì mattina con un genitore che lo accompagna a scuola o dall'altro genitore che lo tiene dal mercoledì fino al venerdì mattina quando lo accompagna a scuola o dall'altro genitore che lo tiene dal venerdì fino alla domenica sera, salvo diversi accordi;
festività alternate dal 24 dicembre mattina al 25 ore 10 con un genitore e dal 25 alle 10 al 31 ore 10, con l'altro genitore che lo terrà fino alla mattina del 7 gennaio, dando atto che il prossimo 24 dicembre inizierà il turno il padre, salvo diversi accordi;
festività pasquali alternate dal giovedì santo al lunedì ore 10, iniziando dal padre e dal lunedì dell'angelo fino alla ripresa della scuola con l'altro genitore, salvo diversi accordi;
altre festività equamente suddivise, secondo il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi;
feste e compleanni dei genitori con il figlio;
compleanno del figlio ad anni alterni, salvo diversi accordi, che gli stessi genitori auspicano di festeggiarlo assieme;
entro il 30 aprile di ciascun anno i genitori comunicheranno il piano ferie per trascorrere con il figlio un periodo di 15 giorni anche consecutivi, per ciascuno con l'impegno di comunicare all'altro genitore la località che potrà fare una telefonata o videochiamata al giorno concordando l'orario con messaggi, salvo diversi accordi assegno unico 100% alla madre;
il padre verserà alla madre un assegno per il contributo al mantenimento del figlio di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
spese straordinarie al 50% come da protocollo del Tribunale di Lecco;
le parti, rinunciano ad ogni reciproca pretesa o richiesta di cui ai rispettivi atti difensivi;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 20.6.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale esponendo di avere Controparte_1 contratto con la stessa matrimonio in data 30.5.2019 in Montevecchia e che da detta unione è nato il figlio (a Ebra, il 23.7.2022), attualmente ancora minorenne. Persona_1
Il ricorrente ha allegato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed ha pertanto domandato che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi, disponendo, in particolare, in ordine all'affidamento e al collocamento del figlio minore, nonché in ordine alla regolamentazione degli aspetti economici.
Le parti sono comparse davanti al Presidente relatore all'udienza del 6.11.2025 e, durante la fase di trattazione, hanno trovato un accordo. Hanno dunque presentato conclusioni congiunte, chiedendo che il Tribunale disponga in conformità.
2. Consensualizzazione della vertenza. La domanda si fonda sull'art. 151 c.c., che permette a ciascun coniuge di chiedere la separazione personale quando si verificano fatti da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, dato il contegno delle parti, deve escludersi che possa proseguire la comunione spirituale e materiale tra le parti, sicché la domanda sullo status deve senz'altro essere accolta. Quanto alle determinazioni inerenti all'affidamento, al collocamento e al mantenimento del figlio, gli accordi raggiunti dai coniugi non appaiono in contrasto con gli interessi dello stesso e si palesano adeguati a soddisfare le sue esigenze, considerato il contesto reddituale dei due genitori.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione dei coniugi (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Serbia), il 21.5.1991 e C.F. ), nata a [...], Controparte_1 C.F._2
l'8.1.1993, i quali hanno contratto matrimonio in Montevecchia (LC), il 30.5.2019 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2019, parte II, serie C, ufficio 1, numero 10), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTEVECCHIA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 1 dicembre 2025.
Il Presidente relatore
Dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Gaia Calafiore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 1040/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Dolzago (LC), via Bettolino n. 6, con il patrocinio dell'avv. MARIA ELENA MARCHETTO, ricorrente; contro
C.F. ), e residente a [...] C.F._2
n. 6, con il patrocinio dell'avv. nata a [...], l'[...] COSTANTINO, CP_2 resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI autorizzare i coniugi a vivere separatamente con reciproco rispetto;
i genitori si dichiarano economicamente indipendenti;
la madre lascerà la casa coniugale entro il 30 novembre 2025 con l'impegno di entrambi i genitori di farsi assistere dal pediatra, neuropsichiatra che già conosce il figlio, per accompagnare il figlio in questa separazione;
autorizzare ciascuno dei genitori a rilasciare il consenso per il rilascio e rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio anche per il figlio minore;
affido condiviso del figlio con collocamento paritario a settimane alterne dalla domenica sera alle 19 al mercoledì mattina con un genitore che lo accompagna a scuola o dall'altro genitore che lo tiene dal mercoledì fino al venerdì mattina quando lo accompagna a scuola o dall'altro genitore che lo tiene dal venerdì fino alla domenica sera, salvo diversi accordi;
festività alternate dal 24 dicembre mattina al 25 ore 10 con un genitore e dal 25 alle 10 al 31 ore 10, con l'altro genitore che lo terrà fino alla mattina del 7 gennaio, dando atto che il prossimo 24 dicembre inizierà il turno il padre, salvo diversi accordi;
festività pasquali alternate dal giovedì santo al lunedì ore 10, iniziando dal padre e dal lunedì dell'angelo fino alla ripresa della scuola con l'altro genitore, salvo diversi accordi;
altre festività equamente suddivise, secondo il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi;
feste e compleanni dei genitori con il figlio;
compleanno del figlio ad anni alterni, salvo diversi accordi, che gli stessi genitori auspicano di festeggiarlo assieme;
entro il 30 aprile di ciascun anno i genitori comunicheranno il piano ferie per trascorrere con il figlio un periodo di 15 giorni anche consecutivi, per ciascuno con l'impegno di comunicare all'altro genitore la località che potrà fare una telefonata o videochiamata al giorno concordando l'orario con messaggi, salvo diversi accordi assegno unico 100% alla madre;
il padre verserà alla madre un assegno per il contributo al mantenimento del figlio di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
spese straordinarie al 50% come da protocollo del Tribunale di Lecco;
le parti, rinunciano ad ogni reciproca pretesa o richiesta di cui ai rispettivi atti difensivi;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 20.6.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale esponendo di avere Controparte_1 contratto con la stessa matrimonio in data 30.5.2019 in Montevecchia e che da detta unione è nato il figlio (a Ebra, il 23.7.2022), attualmente ancora minorenne. Persona_1
Il ricorrente ha allegato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed ha pertanto domandato che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi, disponendo, in particolare, in ordine all'affidamento e al collocamento del figlio minore, nonché in ordine alla regolamentazione degli aspetti economici.
Le parti sono comparse davanti al Presidente relatore all'udienza del 6.11.2025 e, durante la fase di trattazione, hanno trovato un accordo. Hanno dunque presentato conclusioni congiunte, chiedendo che il Tribunale disponga in conformità.
2. Consensualizzazione della vertenza. La domanda si fonda sull'art. 151 c.c., che permette a ciascun coniuge di chiedere la separazione personale quando si verificano fatti da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, dato il contegno delle parti, deve escludersi che possa proseguire la comunione spirituale e materiale tra le parti, sicché la domanda sullo status deve senz'altro essere accolta. Quanto alle determinazioni inerenti all'affidamento, al collocamento e al mantenimento del figlio, gli accordi raggiunti dai coniugi non appaiono in contrasto con gli interessi dello stesso e si palesano adeguati a soddisfare le sue esigenze, considerato il contesto reddituale dei due genitori.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione dei coniugi (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Serbia), il 21.5.1991 e C.F. ), nata a [...], Controparte_1 C.F._2
l'8.1.1993, i quali hanno contratto matrimonio in Montevecchia (LC), il 30.5.2019 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2019, parte II, serie C, ufficio 1, numero 10), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTEVECCHIA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 1 dicembre 2025.
Il Presidente relatore
Dott. Marco Erminio Maria Tremolada