Art. 6.
Lo Stato e' autorizzato ad assumere una ulteriore partecipazione mediante sottoscrizione di un corrispondente numero di azioni della Societa' mineraria carbonifera sarda per l'importo di lire otto miliardi e 750 milioni da versarsi in quattro annualita': la prima di lire due miliardi entro l'esercizio 1954-55; le altre tre, negli esercizi successivi, per l'ammontare ciascuna di lire due miliardi e 250 milioni.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte per l'esercizio 1954-55 con prelevamenti dal fondo di tesoreria denominato "Fondo gestione ufficio centrale carboni FF.
SS." per una corrispondente somma che verra' versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare alla Societa' mineraria carbonifera sarda, all'inizio dell'esercizio finanziario 1955-56, sei miliardi di lire, rimborsabili in tre annualita' posticipate uguali e comprensive della sorte e degli interessi, garantite dalle tre annualita' di lire due miliardi e 250 milioni ciascuna, a carico dello Stato e di cui al primo comma del presente articolo.
Lo Stato e' autorizzato ad assumere una ulteriore partecipazione mediante sottoscrizione di un corrispondente numero di azioni della Societa' mineraria carbonifera sarda per l'importo di lire otto miliardi e 750 milioni da versarsi in quattro annualita': la prima di lire due miliardi entro l'esercizio 1954-55; le altre tre, negli esercizi successivi, per l'ammontare ciascuna di lire due miliardi e 250 milioni.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte per l'esercizio 1954-55 con prelevamenti dal fondo di tesoreria denominato "Fondo gestione ufficio centrale carboni FF.
SS." per una corrispondente somma che verra' versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare alla Societa' mineraria carbonifera sarda, all'inizio dell'esercizio finanziario 1955-56, sei miliardi di lire, rimborsabili in tre annualita' posticipate uguali e comprensive della sorte e degli interessi, garantite dalle tre annualita' di lire due miliardi e 250 milioni ciascuna, a carico dello Stato e di cui al primo comma del presente articolo.