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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/10/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 64/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 64/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DEL SS MA AB, con studio a Firenze, Via Lorenzo il Magnifico n.
83, ed elettivamente domiciliata presso la PEC del difensore:
Email_1
ATTRICE contro
(p.iva ), con sede legale in Gaiole in Controparte_1 P.IVA_1
Chianti (SI), Via Ferrucci 52, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BARTALINI CECILIA ed elettivamente domiciliata presso e nel di lei studio in Siena, Via della Sapienza 62, PEC:
Email_2
CONVENUTA
e
(codice fiscale partita IVA Controparte_2 P.IVA_2
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in P.IVA_3
Bologna, Via Stalingrado 45, rappresentata e difesa dall'avv. COTTINI ALESSANDRO
pagina 1 di 11 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Siena, Via A. Pannilunghi n. 4,
PEC: Email_3
ER MA
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni istanza e deduzione avversaria, accertata e dichiarata la responsabilità della Controparte_3 in relazione al sinistro occorso a in data 6.10.2019,
[...] Parte_1 condannare la in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice in conseguenza del predetto sinistro, nella misura indicata nel corpo del presente atto o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre al rimborso delle spese mediche dalla stessa sostenute e che, se del caso, dovrà sostenere
Con vittoria di compensi e spese e rimborso del contributo unificato versato”.
Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) In via preliminare, autorizzare la ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a Controparte_3 chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) la propria compagnia di assicurazione in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con sede legale in (40128) Bologna, Via Stalingrado 45 (cod. fisc.
, p.iva ) e di conseguenza Voglia differire, sempre ai sensi P.IVA_2 P.IVA_3 dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2) Ancora in via preliminare, dichiarare improcedibile l'azione promossa dalla Sig.ra per il mancato invio dell'invito a stipulare una convenzione di Parte_1 negoziazione assistita;
3) Nel merito, in via principale, accertata la esclusiva responsabilità della Sig.ra nel cagionare i danni subiti, ed esclusa quella della Parte_1 [...]
quale custode, respingere la domanda attrice;
CP_3
pagina 2 di 11 4) In subordine, accertata l'evitabilità dei danni da parte della Sig.ra Parte_1 mediante l'utilizzo dell'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227 secondo comma c.c., respingere la domanda attrice;
5) In ulteriore subordine, accertato il concorso colposo della Sig.ra nel Parte_1 cagionare i danni subiti, ridurre l'eventuale risarcimento dei danni a suo favore riconosciuto ai sensi dell'art. 1227 primo comma c.c.;
6) In via ancora ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di accertamento di responsabilità a qualsiasi titolo della , dichiarare il terzo Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 sede legale in (40128) Bologna, Via Stalingrado 45 (cod. fisc. , p.iva P.IVA_2
), tenuto a garantire e tenere indenne la contro gli P.IVA_3 Controparte_3 effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di tutte quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze”.
per la terza chiamata: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena:
IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare che, sia in caso di accoglimento della domanda attrice che di suo rigetto, , già , non è tenuta a Controparte_4 Controparte_2 corrispondere a , ai sensi dell'art.
6.2 delle condizioni di Controparte_3 assicurazione, le spese da questa sostenute per l'autonoma costituzione in giudizio.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che sfornita di prova, con la condanna di parte attrice al pagamento delle competenze e spese tutte del presente giudizio.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Ove dovesse essere ritenuta una qualche responsabilità di , anche Controparte_3 in via concorsuale, accertare quali siano le somme effettivamente dovute all'attrice a titolo di risarcimento del danno, limitando a tali somme la manleva di
[...]
, già , in favore di , Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 con integrale compensazione delle spese di causa”.
pagina 3 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio la Parte_1
(d'ora in poi ) per sentir Controparte_3 Controparte_3 accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte. Esponeva l'attrice che la sera del
6.10.2019 si trovava a cena con il marito ed alcuni amici nel ristorante allestito all'esterno del Circolo della società convenuta;
di essersi recata al bagno delle donne e di essere scivolata a causa della presenza sul pavimento di uno sversamento di acqua mista a sapone;
di aver sbattuto violentemente la fronte, il naso e la bocca e di aver riportato, a causa della caduta, lesioni quantificabili in 39 giorni di inabilità temporanea, di cui 10 giorni di inabilità temporanea totale, 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 10 giorni di inabilità temporanea al 50% ed i rimanenti
9 giorni di inabilità temporanea al 25%, e postumi permanenti quantificabili nella misura del 5%. Assumeva la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051
c.c., quale custode dei locali ove era avvenuto il sinistro, per la mancata attuazione delle misure idonee a prevenire l'insorgenza di situazioni di pericolo in considerazione del notevole afflusso di persone ai servizi igienici ricollegabile alla manifestazione sportiva l'Eroica che si stava svolgendo proprio in quei giorni, ritenendo necessario, ad esempio, implementare l'attività degli addetti alle pulizie dei servizi igienici;
contingentare l'accesso ai bagni;
impedire che gli stessi venissero utilizzati dagli atleti al posto delle docce per lavarsi dopo la gara.
Nel costituirsi in giudizio la chiedeva, in via preliminare, Controparte_3 dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancato invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita nonchè di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa dalla quale Controparte_2 chiedeva di essere garantita nell'ipotesi di soccombenza;
nel merito il rigetto della domanda ritenuta del tutto infondata in fatto e in diritto. Sosteneva infatti di aver adottato tutte le misure idonee per rendere sicuri e accessibili i servizi igienici sì da esonerare il custode da responsabilità: l'implementazione dei servizi di pulizia, la segnalazione del pavimento bagnato mediante l'apposito cartello, la presenza di ausili di appoggio ai quali l'attrice avrebbe potuto sorreggersi essendo avvenuto il sinistro nel bagno per le persone con handicap. Imputava, conseguentemente, il sinistro alla mancata diligenza dell'attrice, anche tenuto conto della visibilità dello pagina 4 di 11 spargimento di acqua saponata, tale da integrare il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ovvero a determinare il concorso colposo della danneggiata nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Il giudice differiva l'udienza di prima comparizione delle parti per consentire la chiamata in causa della compagnia assicurativa la Controparte_2 quale si costituiva in giudizio e, pur ammettendo la sussistenza, all'epoca dei fatti, della polizza assicurativa con la convenuta, rappresentava, preliminarmente, il mancato riconoscimento, per l'ipotesi di accoglimento della domanda, delle spese sostenute dalla convenuta per l'assunzione in proprio della gestione della lite;
nel merito si associava a tutto quanto già dedotto dalla contestando Controparte_3 la pretesa attorea sia sotto il profilo dell'an che del quantum.
Il giudice, rilevato il mancato esperimento della condizione di procedibilità della domanda vertendosi in un giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno inferiore ad € 50.000, assegnava termine di giorni 15 per l'avvio della negoziazione assistita che dava esito negativo. Depositate le memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c, la causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali richieste dalle parti sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti nonchè
CTU medico-legale. Esaurita l'istruzione veniva infine trattenuta in decisione sulle rassegnate conclusioni con concessione dei termini di cui all'art. 190 per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
****************
In punto di diritto va evidenziato che i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della norma codicistica de qua, quando l'evento dannoso è “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. In altre parole, l'evento di danno deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica, sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, diritti reali minori, possesso,
pagina 5 di 11 detenzione, obbligazione contrattuale di custodire, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 14798/2023).
Entrambi i presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato.
Il principio è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 26142/2023 in motivazione;
in conformità ex multis n. 11152/2023).
Sul tema della responsabilità del custode, le Sezioni Unite, con la recente pronuncia n. 20943/2022, hanno infatti definitivamente chiarito che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. Pertanto, solo una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e l'evento di danno, il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. mediante la prova del caso fortuito che può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima. In quest'ultimo caso, precisa il Massimo Consesso, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode, debbono applicarsi i seguenti criteri: valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile (Cass.
24071/2025 n. 1404/2025 n. 8346/2024).
Orbene, facendo applicazione dei predetti principi giurisprudenziali al caso di specie, deve rilevarsi che le risultanze istruttorie portano ad escludere l'invocata pagina 6 di 11 responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta, non risultando integrata la prova - gravante sull'attrice - del nesso causale tra la cosa e il danno.
Ed invero, incontestato tra le parti il rapporto di custodia in capo alla convenuta, devono altresì ritenersi provati il danno, alla stregua della documentazione medica versata in atti e delle indagini peritali espletate, e la caduta. Quest'ultima circostanza, dedotta dall'attrice, ha trovato conforto nella testimonianza di Tes_1
accorso per aiutare la nonchè nella e-mail del 10.10.2019, inviata
[...] Pt_1 da quale presidente del Circolo Filarmonico, alla compagnia Testimone_2 assicurativa, con cui viene ammesso che “in data 6 ottobre 2019 durante la manifestazione Eroica 2019, alle ore 21.30 circa, la signora è Parte_1 scivolata nel bagno del Circolo di riportando un evidente ematoma Controparte_3 sulla fronte”. Anche le conclusioni contenute nella consulenza medico-legale espletata in corso di causa depongono in tal senso: “è possibile confermare la sussistenza dei requisiti medico legali per stabilire il nesso di causa tra il sinistro del
06.10.2019, le lesioni descritte nella documentazione clinica esaminata ed il quadro clinico permanente diagnosticato” (pag. 6 CTU dott. . Per_1
A questo punto l'attrice attribuisce la causa della caduta alla presenza di una miscela di acqua e sapone presente sulla pavimentazione del bagno delle donne, presumibilmente sversata dal lavandino utilizzato da precedenti avventori al posto delle apposite docce.
Sul punto i testi escussi in corso di causa hanno fornito dichiarazioni antitetiche: il teste di parte attrice, ha riferito “ho visto che il pavimento era Testimone_1 bagnato, mi è sembrava ci fosse acqua e sapone” precisando a chiarimenti: “A me è sembrato ci fosse dell'acqua con un po' di schiuma ma non ho toccato il pavimento”.
Al contrario, i testi della convenuta hanno sostenuto che il pavimento era asciutto.
- che la sera del sinistro era presente come volontaria e si occupava, Testimone_3 tra l'altro, di pulire i bagni - ha affermato “dopo il lavaggio veniva utilizzato il mocio per asciugare il pavimento. Sono sicura di aver asciugato ogni volta dopo la pulizia”.
Potrebbe a questo punto ipotizzarsi, tenuto conto che le pulizie dei bagni, dopo le ore
12.00, venivano fatte ogni 45 minuti circa (come affermato dal teste , Tes_4 nel lasso di tempo intercorrente tra una pulizia e l'altra, qualcuno abbia effettivamente utilizzato il lavabo del bagno per lavarsi e che l'acqua saponata sia pagina 7 di 11 sversata sul pavimento provocando la caduta per cui è causa. Pur tuttavia siffatta ricostruzione si scontra con la deposizione di altra teste di parte convenuta,
, la quale ha negato con fermezza la presenza di acqua e Testimone_5 sapone sul pavimento: “sono andata a verificare di persona che il pavimento del bagno era asciutto”. A questo punto l'attrice presuppone che - avendo la teste dichiarato di essere dapprima rimasta accanto alla mentre il medico era Pt_1 andato in bagno, e di essere andata a verificare di persona lo stato del pavimento solo in un secondo momento – il locale nel frattempo avrebbe potuto essere stato ripulito. Non sono però emersi elementi probatori sufficienti a provare l'assunto difensivo.
Ad ogni buon conto, anche laddove si volesse ritenere uno spargimento di acqua saponata sul pavimento, l'invocata responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta andrebbe parimenti pertanto esclusa in considerazione dell'incertezza eziologica dell'evento di danno, ricadente negativamente sull'onerato (cfr. Cass. n.
20986/2023). Nelle fattispecie di responsabilità da cose in custodia, infatti,
l'operazione logica da compiersi è quella di identificazione del nesso causale, sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa.
Giova ribadire infatti come, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la prova che deve fornire il danneggiato è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa.
Non può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree accessibili al pubblico e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In tale ottica è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti (Cass. n. 12760/2024).
pagina 8 di 11 Facendo applicazione dei suddetti principi, nella specie, la mancata specifica allegazione e, a maggior ragione, la mancata dimostrazione della effettiva dinamica dell'incidente, si rivela decisiva al fine di escludere il raggiungimento della prova in ordine alla sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Nella dichiarazione scritta dell'11.11.2019 (doc. 5 comparsa di costituzione e risposta , proveniente da , il cui contenuto non è stato CP_4 Testimone_5 mai espressamente contestato dall'attrice, viene riportato che la soccorsa Pt_1 nell'immediatezza del fatto, sulla causa della caduta avrebbe risposto: “Sono inciampata, scivolata in bagno” e alla richiesta di ulteriori informazioni “continuava a dirmi di avere dei problemi” mentre il marito le diceva di stare zitta. Anche nel modulo di intervento del 118 l'attrice riferisce genericamente ai sanitari intervenuti sul posto “di essere scivolata cadendo a terra” (doc. 7 fascicolo . Pt_1
L'attrice ha peraltro omesso di precisare il punto esatto della caduta, il momento in cui il sinistro si è verificato e, segnatamente, se all'ingresso o all'uscita dal bagno,
l'ampiezza dell'asserito spargimento di acqua, quindi la sua visibilità ed evitabilità
(anche in considerazione dell'accensione automatica della luce); ha altresì dedotto circostanze - quali l'assenza di ausili per l'appoggio, la mancata apposizione di cartelli di pericolo – che sono state smentite dalle risultanze dell'istruttoria orale (cfr. testi di parte convenuta , , Testimone_6 Testimone_3 Testimone_7
nonché dalle produzioni fotografiche dei luoghi (doc. 3 e 4 comparsa di Tes_4 costituzione e risposta).
Neppure può considerarsi dirimente, in ordine alla sussistenza del nesso causale,
l'accertata compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice con la dinamica dell'incidente, idonea ad integrare, come già evidenziato, una prova circa l'evento dannoso, ma non dell'intera catena causale.
Sul punto occorre precisare come, nel diritto civile, diversamente da quanto accade nell'ambito penalistico, ciò che viene imputato al responsabile non è il fatto illecito in sé, bensì il danno. In quest'ottica, il nesso di causalità svolge la funzione di imputare al responsabile il fatto illecito. Pertanto, “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la
pagina 9 di 11 prova – gravante sull'attore – del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” (Cass. civ. n. 20986/2023;
n. 4087/2024).
Il rigetto della domanda ha carattere assorbente sulla domanda di manleva della convenuta nei confronti di . Controparte_5
Le spese di lite tra l'attrice e la convenuta seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, scaglione compreso tra € 5.201 ed € 26.000, applicati i parametri minimi di cui ai DM 55/14 e 147/22 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in considerazione del valore della controversia, vicino al minimo della fascia, nonché del numero e della complessità delle questioni trattate, parametri medi per la fase istruttoria tenuto conto dell'attività effettivamente espletata.
Parimenti a carico dell'attrice vanno definitivamente poste le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Quanto alla regolamentazione delle spese del terzo chiamato, occorre ricordare che in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (Cass. n.
6144/2024; n. 2520/25). Nella fattispecie in esame la chiamata in causa della non può davvero considerarsi arbitraria non essendo in Controparte_2 contestazione la sussistenza e l'operatività della polizza assicurativa;
pur tuttavia, la scelta discrezionale della convenuta di costituirsi autonomamente in giudizio anziché far assumere la gestione delle vertenze alla compagnia assicurativa non può riflettersi in modo pregiudizievole sull'attrice. Conseguentemente, si ritiene sussistere gli estremi per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda dell'attrice;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta che si liquidano in € 3.380,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge;
pagina 10 di 11 - pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU;
- compensa le spese della terza chiamata.
Siena, 27/10/2025
Il Giudice OP
dott.ssa Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 64/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DEL SS MA AB, con studio a Firenze, Via Lorenzo il Magnifico n.
83, ed elettivamente domiciliata presso la PEC del difensore:
Email_1
ATTRICE contro
(p.iva ), con sede legale in Gaiole in Controparte_1 P.IVA_1
Chianti (SI), Via Ferrucci 52, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BARTALINI CECILIA ed elettivamente domiciliata presso e nel di lei studio in Siena, Via della Sapienza 62, PEC:
Email_2
CONVENUTA
e
(codice fiscale partita IVA Controparte_2 P.IVA_2
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in P.IVA_3
Bologna, Via Stalingrado 45, rappresentata e difesa dall'avv. COTTINI ALESSANDRO
pagina 1 di 11 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Siena, Via A. Pannilunghi n. 4,
PEC: Email_3
ER MA
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni istanza e deduzione avversaria, accertata e dichiarata la responsabilità della Controparte_3 in relazione al sinistro occorso a in data 6.10.2019,
[...] Parte_1 condannare la in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice in conseguenza del predetto sinistro, nella misura indicata nel corpo del presente atto o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre al rimborso delle spese mediche dalla stessa sostenute e che, se del caso, dovrà sostenere
Con vittoria di compensi e spese e rimborso del contributo unificato versato”.
Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) In via preliminare, autorizzare la ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a Controparte_3 chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) la propria compagnia di assicurazione in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con sede legale in (40128) Bologna, Via Stalingrado 45 (cod. fisc.
, p.iva ) e di conseguenza Voglia differire, sempre ai sensi P.IVA_2 P.IVA_3 dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2) Ancora in via preliminare, dichiarare improcedibile l'azione promossa dalla Sig.ra per il mancato invio dell'invito a stipulare una convenzione di Parte_1 negoziazione assistita;
3) Nel merito, in via principale, accertata la esclusiva responsabilità della Sig.ra nel cagionare i danni subiti, ed esclusa quella della Parte_1 [...]
quale custode, respingere la domanda attrice;
CP_3
pagina 2 di 11 4) In subordine, accertata l'evitabilità dei danni da parte della Sig.ra Parte_1 mediante l'utilizzo dell'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227 secondo comma c.c., respingere la domanda attrice;
5) In ulteriore subordine, accertato il concorso colposo della Sig.ra nel Parte_1 cagionare i danni subiti, ridurre l'eventuale risarcimento dei danni a suo favore riconosciuto ai sensi dell'art. 1227 primo comma c.c.;
6) In via ancora ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di accertamento di responsabilità a qualsiasi titolo della , dichiarare il terzo Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 sede legale in (40128) Bologna, Via Stalingrado 45 (cod. fisc. , p.iva P.IVA_2
), tenuto a garantire e tenere indenne la contro gli P.IVA_3 Controparte_3 effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di tutte quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze”.
per la terza chiamata: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena:
IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare che, sia in caso di accoglimento della domanda attrice che di suo rigetto, , già , non è tenuta a Controparte_4 Controparte_2 corrispondere a , ai sensi dell'art.
6.2 delle condizioni di Controparte_3 assicurazione, le spese da questa sostenute per l'autonoma costituzione in giudizio.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che sfornita di prova, con la condanna di parte attrice al pagamento delle competenze e spese tutte del presente giudizio.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Ove dovesse essere ritenuta una qualche responsabilità di , anche Controparte_3 in via concorsuale, accertare quali siano le somme effettivamente dovute all'attrice a titolo di risarcimento del danno, limitando a tali somme la manleva di
[...]
, già , in favore di , Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 con integrale compensazione delle spese di causa”.
pagina 3 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio la Parte_1
(d'ora in poi ) per sentir Controparte_3 Controparte_3 accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte. Esponeva l'attrice che la sera del
6.10.2019 si trovava a cena con il marito ed alcuni amici nel ristorante allestito all'esterno del Circolo della società convenuta;
di essersi recata al bagno delle donne e di essere scivolata a causa della presenza sul pavimento di uno sversamento di acqua mista a sapone;
di aver sbattuto violentemente la fronte, il naso e la bocca e di aver riportato, a causa della caduta, lesioni quantificabili in 39 giorni di inabilità temporanea, di cui 10 giorni di inabilità temporanea totale, 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 10 giorni di inabilità temporanea al 50% ed i rimanenti
9 giorni di inabilità temporanea al 25%, e postumi permanenti quantificabili nella misura del 5%. Assumeva la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051
c.c., quale custode dei locali ove era avvenuto il sinistro, per la mancata attuazione delle misure idonee a prevenire l'insorgenza di situazioni di pericolo in considerazione del notevole afflusso di persone ai servizi igienici ricollegabile alla manifestazione sportiva l'Eroica che si stava svolgendo proprio in quei giorni, ritenendo necessario, ad esempio, implementare l'attività degli addetti alle pulizie dei servizi igienici;
contingentare l'accesso ai bagni;
impedire che gli stessi venissero utilizzati dagli atleti al posto delle docce per lavarsi dopo la gara.
Nel costituirsi in giudizio la chiedeva, in via preliminare, Controparte_3 dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancato invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita nonchè di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa dalla quale Controparte_2 chiedeva di essere garantita nell'ipotesi di soccombenza;
nel merito il rigetto della domanda ritenuta del tutto infondata in fatto e in diritto. Sosteneva infatti di aver adottato tutte le misure idonee per rendere sicuri e accessibili i servizi igienici sì da esonerare il custode da responsabilità: l'implementazione dei servizi di pulizia, la segnalazione del pavimento bagnato mediante l'apposito cartello, la presenza di ausili di appoggio ai quali l'attrice avrebbe potuto sorreggersi essendo avvenuto il sinistro nel bagno per le persone con handicap. Imputava, conseguentemente, il sinistro alla mancata diligenza dell'attrice, anche tenuto conto della visibilità dello pagina 4 di 11 spargimento di acqua saponata, tale da integrare il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ovvero a determinare il concorso colposo della danneggiata nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Il giudice differiva l'udienza di prima comparizione delle parti per consentire la chiamata in causa della compagnia assicurativa la Controparte_2 quale si costituiva in giudizio e, pur ammettendo la sussistenza, all'epoca dei fatti, della polizza assicurativa con la convenuta, rappresentava, preliminarmente, il mancato riconoscimento, per l'ipotesi di accoglimento della domanda, delle spese sostenute dalla convenuta per l'assunzione in proprio della gestione della lite;
nel merito si associava a tutto quanto già dedotto dalla contestando Controparte_3 la pretesa attorea sia sotto il profilo dell'an che del quantum.
Il giudice, rilevato il mancato esperimento della condizione di procedibilità della domanda vertendosi in un giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno inferiore ad € 50.000, assegnava termine di giorni 15 per l'avvio della negoziazione assistita che dava esito negativo. Depositate le memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c, la causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali richieste dalle parti sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti nonchè
CTU medico-legale. Esaurita l'istruzione veniva infine trattenuta in decisione sulle rassegnate conclusioni con concessione dei termini di cui all'art. 190 per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
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In punto di diritto va evidenziato che i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della norma codicistica de qua, quando l'evento dannoso è “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. In altre parole, l'evento di danno deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica, sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, diritti reali minori, possesso,
pagina 5 di 11 detenzione, obbligazione contrattuale di custodire, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 14798/2023).
Entrambi i presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato.
Il principio è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 26142/2023 in motivazione;
in conformità ex multis n. 11152/2023).
Sul tema della responsabilità del custode, le Sezioni Unite, con la recente pronuncia n. 20943/2022, hanno infatti definitivamente chiarito che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. Pertanto, solo una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e l'evento di danno, il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. mediante la prova del caso fortuito che può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima. In quest'ultimo caso, precisa il Massimo Consesso, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode, debbono applicarsi i seguenti criteri: valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile (Cass.
24071/2025 n. 1404/2025 n. 8346/2024).
Orbene, facendo applicazione dei predetti principi giurisprudenziali al caso di specie, deve rilevarsi che le risultanze istruttorie portano ad escludere l'invocata pagina 6 di 11 responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta, non risultando integrata la prova - gravante sull'attrice - del nesso causale tra la cosa e il danno.
Ed invero, incontestato tra le parti il rapporto di custodia in capo alla convenuta, devono altresì ritenersi provati il danno, alla stregua della documentazione medica versata in atti e delle indagini peritali espletate, e la caduta. Quest'ultima circostanza, dedotta dall'attrice, ha trovato conforto nella testimonianza di Tes_1
accorso per aiutare la nonchè nella e-mail del 10.10.2019, inviata
[...] Pt_1 da quale presidente del Circolo Filarmonico, alla compagnia Testimone_2 assicurativa, con cui viene ammesso che “in data 6 ottobre 2019 durante la manifestazione Eroica 2019, alle ore 21.30 circa, la signora è Parte_1 scivolata nel bagno del Circolo di riportando un evidente ematoma Controparte_3 sulla fronte”. Anche le conclusioni contenute nella consulenza medico-legale espletata in corso di causa depongono in tal senso: “è possibile confermare la sussistenza dei requisiti medico legali per stabilire il nesso di causa tra il sinistro del
06.10.2019, le lesioni descritte nella documentazione clinica esaminata ed il quadro clinico permanente diagnosticato” (pag. 6 CTU dott. . Per_1
A questo punto l'attrice attribuisce la causa della caduta alla presenza di una miscela di acqua e sapone presente sulla pavimentazione del bagno delle donne, presumibilmente sversata dal lavandino utilizzato da precedenti avventori al posto delle apposite docce.
Sul punto i testi escussi in corso di causa hanno fornito dichiarazioni antitetiche: il teste di parte attrice, ha riferito “ho visto che il pavimento era Testimone_1 bagnato, mi è sembrava ci fosse acqua e sapone” precisando a chiarimenti: “A me è sembrato ci fosse dell'acqua con un po' di schiuma ma non ho toccato il pavimento”.
Al contrario, i testi della convenuta hanno sostenuto che il pavimento era asciutto.
- che la sera del sinistro era presente come volontaria e si occupava, Testimone_3 tra l'altro, di pulire i bagni - ha affermato “dopo il lavaggio veniva utilizzato il mocio per asciugare il pavimento. Sono sicura di aver asciugato ogni volta dopo la pulizia”.
Potrebbe a questo punto ipotizzarsi, tenuto conto che le pulizie dei bagni, dopo le ore
12.00, venivano fatte ogni 45 minuti circa (come affermato dal teste , Tes_4 nel lasso di tempo intercorrente tra una pulizia e l'altra, qualcuno abbia effettivamente utilizzato il lavabo del bagno per lavarsi e che l'acqua saponata sia pagina 7 di 11 sversata sul pavimento provocando la caduta per cui è causa. Pur tuttavia siffatta ricostruzione si scontra con la deposizione di altra teste di parte convenuta,
, la quale ha negato con fermezza la presenza di acqua e Testimone_5 sapone sul pavimento: “sono andata a verificare di persona che il pavimento del bagno era asciutto”. A questo punto l'attrice presuppone che - avendo la teste dichiarato di essere dapprima rimasta accanto alla mentre il medico era Pt_1 andato in bagno, e di essere andata a verificare di persona lo stato del pavimento solo in un secondo momento – il locale nel frattempo avrebbe potuto essere stato ripulito. Non sono però emersi elementi probatori sufficienti a provare l'assunto difensivo.
Ad ogni buon conto, anche laddove si volesse ritenere uno spargimento di acqua saponata sul pavimento, l'invocata responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta andrebbe parimenti pertanto esclusa in considerazione dell'incertezza eziologica dell'evento di danno, ricadente negativamente sull'onerato (cfr. Cass. n.
20986/2023). Nelle fattispecie di responsabilità da cose in custodia, infatti,
l'operazione logica da compiersi è quella di identificazione del nesso causale, sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa.
Giova ribadire infatti come, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la prova che deve fornire il danneggiato è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa.
Non può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree accessibili al pubblico e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In tale ottica è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti (Cass. n. 12760/2024).
pagina 8 di 11 Facendo applicazione dei suddetti principi, nella specie, la mancata specifica allegazione e, a maggior ragione, la mancata dimostrazione della effettiva dinamica dell'incidente, si rivela decisiva al fine di escludere il raggiungimento della prova in ordine alla sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Nella dichiarazione scritta dell'11.11.2019 (doc. 5 comparsa di costituzione e risposta , proveniente da , il cui contenuto non è stato CP_4 Testimone_5 mai espressamente contestato dall'attrice, viene riportato che la soccorsa Pt_1 nell'immediatezza del fatto, sulla causa della caduta avrebbe risposto: “Sono inciampata, scivolata in bagno” e alla richiesta di ulteriori informazioni “continuava a dirmi di avere dei problemi” mentre il marito le diceva di stare zitta. Anche nel modulo di intervento del 118 l'attrice riferisce genericamente ai sanitari intervenuti sul posto “di essere scivolata cadendo a terra” (doc. 7 fascicolo . Pt_1
L'attrice ha peraltro omesso di precisare il punto esatto della caduta, il momento in cui il sinistro si è verificato e, segnatamente, se all'ingresso o all'uscita dal bagno,
l'ampiezza dell'asserito spargimento di acqua, quindi la sua visibilità ed evitabilità
(anche in considerazione dell'accensione automatica della luce); ha altresì dedotto circostanze - quali l'assenza di ausili per l'appoggio, la mancata apposizione di cartelli di pericolo – che sono state smentite dalle risultanze dell'istruttoria orale (cfr. testi di parte convenuta , , Testimone_6 Testimone_3 Testimone_7
nonché dalle produzioni fotografiche dei luoghi (doc. 3 e 4 comparsa di Tes_4 costituzione e risposta).
Neppure può considerarsi dirimente, in ordine alla sussistenza del nesso causale,
l'accertata compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice con la dinamica dell'incidente, idonea ad integrare, come già evidenziato, una prova circa l'evento dannoso, ma non dell'intera catena causale.
Sul punto occorre precisare come, nel diritto civile, diversamente da quanto accade nell'ambito penalistico, ciò che viene imputato al responsabile non è il fatto illecito in sé, bensì il danno. In quest'ottica, il nesso di causalità svolge la funzione di imputare al responsabile il fatto illecito. Pertanto, “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la
pagina 9 di 11 prova – gravante sull'attore – del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” (Cass. civ. n. 20986/2023;
n. 4087/2024).
Il rigetto della domanda ha carattere assorbente sulla domanda di manleva della convenuta nei confronti di . Controparte_5
Le spese di lite tra l'attrice e la convenuta seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, scaglione compreso tra € 5.201 ed € 26.000, applicati i parametri minimi di cui ai DM 55/14 e 147/22 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in considerazione del valore della controversia, vicino al minimo della fascia, nonché del numero e della complessità delle questioni trattate, parametri medi per la fase istruttoria tenuto conto dell'attività effettivamente espletata.
Parimenti a carico dell'attrice vanno definitivamente poste le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Quanto alla regolamentazione delle spese del terzo chiamato, occorre ricordare che in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (Cass. n.
6144/2024; n. 2520/25). Nella fattispecie in esame la chiamata in causa della non può davvero considerarsi arbitraria non essendo in Controparte_2 contestazione la sussistenza e l'operatività della polizza assicurativa;
pur tuttavia, la scelta discrezionale della convenuta di costituirsi autonomamente in giudizio anziché far assumere la gestione delle vertenze alla compagnia assicurativa non può riflettersi in modo pregiudizievole sull'attrice. Conseguentemente, si ritiene sussistere gli estremi per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda dell'attrice;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta che si liquidano in € 3.380,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge;
pagina 10 di 11 - pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU;
- compensa le spese della terza chiamata.
Siena, 27/10/2025
Il Giudice OP
dott.ssa Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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