Sentenza 27 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00484/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2017, proposto da
I.Ge.Co S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Malinconico, Pasquale Varone, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Malinconico in Latina, via Luigi Farini 4;
contro
Provincia di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Cavalcanti, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via San Carlo Da Sezze 118;
ricorso in riassunzione del giudizio n. R.G. 4170/2000 del Tribunale Civile di Latina per la declaratoria:
1- della spettanza del compenso revisionale del corrispettivo contrattuale ex art. 33 della Legge 41/1986 per i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sulla strada Sonninese di cui al contratto di appalto rep. n. 18728 stipulato tra le parti il 10.05.1989; 2 - per la condanna della P.A. al pagamento delle somme dovute a titolo di compenso revisionale pari ad € 56.183,96 oltre interessi successivi al 31.05.2000
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa AT UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1. La società ricorrente – IV s.r.l. - ha proposto il presente ricorso in riassunzione, domandando che venisse accertata la spettanza del compenso revisionale del corrispettivo contrattuale ai sensi dell’art. 33, l. n. 41/1986 per i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sulla strada sonninese in adempimento del contratto di appalto stipulato con la Provincia di Latina rep. 18728 del 10 maggio 1989.
1.1. Riguardo ai fatti che hanno preceduto l’instaurazione del giudizio ha riferito che:
- l’art. 3 del contratto stipulato con la Provincia di Latina recava la clausola: “ I prezzi rimarranno fissi ed invariabili, salva la revisione di essi a norma delle vigenti disposizioni ”; mentre il successivo art. 4 stabiliva in sei mesi, “ in conformità a quanto previsto dall’art. 130 del Capitolato Speciale di Appalto ”, il tempo entro il quale l’impresa aggiudicataria avrebbe dovuto consegnare i lavori ultimati, termine decorrente dalla data del verbale di consegna;
- il capitolato speciale stabiliva all’art. 133, rubricato “ pagamenti in acconto ”, che: “ L’impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, di cui all’art. 33 del capitolato generale e 48 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con RD 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal DPR 30 giugno 1972, n. 422 raggiunga la cifra di centocinquantamilioni. Saranno insieme pagati gli acconti per revisione prezzi ai sensi della legge 21 dicembre 1974, n. 700….omissis …”.;
- il 12 aprile 1989 erano consegnati i lavori; l’ultimazione era stabilita nel termine di 180 giorni e pertanto entro l’11 ottobre1989; tuttavia la conclusione ha subito notevoli ritardi, a causa di quattro sospensioni per complessivi 647 giorni cui è seguita la stipula di un contratto aggiuntivo in data 13 marzo 1991 per l’esecuzione dei lavori di variante e suppletivi dell’importo di lire 67.500.000 (lavori riguardanti la variazione della fondazione del ponte); il contratto aggiuntivo era stato preceduto dalla sottoscrizione - in data 27 settembre 1990 - di un “Atto di sottomissione” in cui era fissato un nuovo termine complessivo di conclusione al 21 luglio 1991;
- i lavori sono stati conclusi il 19 luglio 1991, con collaudo del 2 febbraio 1992; tuttavia, nell’immediato non stata redatta la contabilità e lo stato finale. A distanza di otto anni l’amministrazione ha redatto un documento di certificazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori il 12 agosto 1992 ora per allora; lo stato finale dei lavori è quindi stato emesso il 3 giugno 1998 per l’importo complessivo di Lire 643.912,560 ed, in data 13 giugno 1998, l’amministrazione ha presentato un registro di contabilità predisposto nuovamente ed unilateralmente a causa dello smarrimento di quello originario; su detto registro l’impresa ha riportato n. 4 riserve già trascritte sul registro di contabilità n. 1 dichiarato smarrito. Con riferimento alla revisione prezzi, dal calcolo del compenso revisionale prodotto e sottoscritto dalla Direzione lavori per le opere eseguite e contabilizzate al primo stato di avanzamento lavori, risultava un incremento dei costi del 13,58%, cui andava aggiunta l’ulteriore somma di Lire 7.046,450 (relativa al compenso revisionale allo stato finale, annotata dall’IGECO a penna, per un totale complessivo di Lire 108.729.395, pari ad € 56.183,96). Si trattava, quindi, di una revisione in tesi riconosciuta dall’amministrazione;
- ciò nonostante l’amministrazione non ha riconosciuto tali importi, a titolo di revisione prezzi.
1.2. Pertanto, la società ricorrente ha instaurato, dinanzi al Tribunale ordinario di Latina, un contenzioso avente ad oggetto il suddetto contratto di appalto, avente ad oggetto, tra l’altro, la domanda per la condanna della Provincia di Latina al pagamento della somma di lire 108.729.218 (pari ad euro 56.183.98) a titolo di revisione prezzi. Nel giudizio è stata disposta una c.t.u. in cui il c.t.u. avrebbe accertato “ che la somma che a titolo di revisione spettava all'impresa IGECO era pari ad € 56.183,96. A detta somma andavano poi aggiunti gli interessi al tasso del 5% annuo (tenuto conto di un mese di franchigia entro i quali dovevano essere emessi i titoli di spesa) e la rivalutazione monetaria dei singoli importi per un ammontare complessivo € 125.613,78 .”. Il Tribunale di Latina, con sentenza parziale n. 751/12 ha definito tutte le domande con eccezione di quella per la condanna al pagamento della revisione prezzi. Successivamente Tribunale, con sentenza n. 2873/2015, depositata in data 20 novembre 2015, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda in questione, ritenendo che, nella specie, oggetto della controversia non fosse solo l’ammontare della revisione, ma la stessa debenza.
1.3. Fatte tali premesse, la società ricorrente, ha quindi proposto ricorso in riassunzione, articolando i seguenti motivi:
“ I. Violazione di legge con riferimento all’articolo 33 comma 3 della legge 28/2/1986 n. 41 .”, con cui ha dedotto che, nella vicenda in esame, si erano verificati tutti i presupposti per l’operatività della revisione dei prezzi consistenti in: “ durata dei lavori superiore all’anno; che la revisione operasse solo a decorrere dal secondo anno successivo alla aggiudicazione; l’aumento dell’importo complessivo della prestazione in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla aggiudicazione .” (cfr. pag. n. 8 del ricorso);
“ II. Violazione di legge con riferimento ai principi generali di diritto circa il regime giuridico degli atti aggiuntivi al contratto di appalto e circa l’ambito di efficacia di tale regime giuridico .”, con cui ha dedotto che la tesi sostenuta dalla Provincia di Latina, secondo cui l’atto di sottomissione sottoscritto in data 27 settembre 1990 avrebbe esteso all’intero contratto di appalto il regime del prezzo a forfait previsto per il contratto aggiuntivo che disciplinava i lavori previsti nella variante, sarebbe stata in contrasto con il principio “ secondo il quale gli atti aggiuntivi configurabili – come si è verificato nella fattispecie – come contratti autonomi rispetto a quello originario sono retti dalle norme vigenti al momento della loro stipula, vale a dire non incidono sul regime giuridico al quale era soggetto l’originario Contratto di Appalto .” (cfr. pag. 10 del ricorso);
“ III. Infondatezza delle motivazioni addotte dall’Amministrazione Provinciale di Latina a fondamento del diniego del compenso revisionale in favore dell’IGECO quali enunciate nel corso del giudizio innanzi al Tribunale Civile di Latina .”, con cui ha contestato l’avversa ricostruzione proposta dalla Provincia di Latina nell’ambito del contenzioso civile, secondo cui il contratto, in seguito all’approvazione della perizia di variante sarebbe stato disciplinato come contratto a “forfait chiuso”, con esclusione della possibilità di una “revisione prezzi”, come del resto confermato dalle somme impegnate per l’opera che erano conosciute e accettate dalla controparte.
Ha, quindi, concluso chiedendo di “ dichiarare la sussistenza della spettanza del compenso revisionale alla IGECO S.r.l. con riferimento al contratto di appalto Rep. n. 18728 avente ad oggetto i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte km 0+ 350 della strada Sonninese stipulato tra le parti in data 10.05.1989, e per l’effetto condannare l’Amministrazione Provinciale di Latina al pagamento della somma richiesta dalla IGECO S.r.l. a titolo di revisione prezzi pari ad € 56.183,96, come calcolata dalla Soc. IGECO; confermata dal Direttore dei lavori e determinato dal CTU nella perizia redatta nel giudizio innanzi al Tribunale di Latina che si produce .”, oltre interessi e spese di lite.
1.4. La Provincia di Latina si è costituita genericamente il 21 marzo 2017.
1.5. Depositate le memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a., all’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato, tenutasi da remoto il 28 febbraio 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione. In particolare, replicando alle avverse difese, la Provincia di Latina ha rilevato che l’atto di sottomissione del 1990 avrebbe avuto natura transattiva e avrebbe comportato la rinuncia della ricorrente alla revisione prezzi. Infatti, l’amministrazione, con tali atti, avrebbe riconosciuto un significativo compenso ulteriore, non dovuto in base al contratto originario, per far fronte agli imprevisti; a sua volta, l'impresa avrebbe accettato una “ somma forfettaria e chiusa ” di Lire 67.500.000, impegnandosi a completare i lavori “ senza eccezione alcuna ” (cfr. pag. 2 della memoria di replica). In subordine ha contestato che al caso in esame potesse applicarsi l’istituto della revisione prezzi, in quanto il contratto originario aveva durata semestrale e che la revisione presuppone una valutazione di carattere discrezionale dell’amministrazione.
2. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
3. Occorre muovere dal presupposto della riassunzione del presente giudizio in relazione alla domanda di condanna al pagamento di una somma a titolo di revisione prezzi ai sensi dell’art. 33, l. n. 41/1986.
In proposito il Tribunale ordinario di Latina, nel declinare la propria giurisdizione, ha affermato che “ Sul punto va evidenziato che il riconoscimento può comportare il sorgere di una obbligazione della stazione appaltante alla revisione dei prezzi in quanto la corrispondente manifestazione di volontà provenga dall’organo deliberativo dell’ente ”, negando che vi fosse stato un riconoscimento, anche implicito, della revisione del prezzo, non ritenendo tale quello della determinazione del Direttore dei Lavori, dovendo “ provenire da un organo abilitato a manifestare la volontà dell’ente appaltante ” e concludendo, quindi, per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia in ordine all’ an debeatur .
Tale decisione, non contestata dalle parti, è conforme all’orientamento espresso dalla giurisprudenza sul punto che attribuisce alla cognizione del giudice amministrativo tali controversie in quanto intercettano posizioni di interesse legittimo (si veda, di recente, Cassazione civile, sez. I, 14 agosto 2025, n. 23255 che richiama Cass., Sez. UU., 2 giugno 1992, n. 6669 e 12 ottobre 2020, n. 21990).
4. Muovendo da tali presupposti, il collegio ritiene che la domanda non possa essere accolta.
Non può ritenersi sussistente, infatti, come invece pare sostenere la parte ricorrente, un diritto al riconoscimento della revisione prezzi domandata, tenuto conto del fatto che la disposizione invocata dalla parte ricorrente e di cui si assume la violazione attribuisce all’amministrazione la “facoltà” di riconoscerlo, al ricorrere di determinati presupposti ivi previsti, e del fatto che il giudice ordinario ha ritenuto che non vi fosse stato un riconoscimento, neppure implicito, dell’amministrazione convenuta in giudizio.
5. Venendo all’esame del nucleo della contestazione dell’amministrazione resistente – il cui esame è preliminare rispetto all’esame delle ragioni addotte dalla difesa di parte ricorrente - occorre vagliare il significato e il contenuto dell’“atto di sottomissione” del 1990 e del successivo contratto del 13 marzo 1991.
5.1. Al riguardo, con riferimento alla valenza – accessoria o autonoma – dei contratti per nuovi lavori è stato precisato che: “ In tema di appalto di opere pubbliche, qualora l'accordo intervenuto tra le parti per l'esecuzione di nuovi lavori non ecceda un quinto del valore dei lavori originariamente pattuiti, non se ne può presumere, solo per tale caratteristica, la natura accessoria al contratto principale, essendo compito del giudice del merito verificare se possa valere come presupposto logico-giuridico per la configurabilità di un accordo nuovo od autonomo ” (cfr. Cassazione civile sez. I, 29 novembre 2018, n. 30886). È stato ulteriormente chiarito che “ la giurisprudenza, ordinaria e amministrativa, è nel senso che l'accordo intervenuto tra le parti per l'esecuzione di nuovi lavori in variante per un importo superiore di oltre un quinto (a quello stabilito) richiede un nuovo impegno di spesa e la stipulazione di un nuovo contratto che deve essere considerato come contratto autonomo rispetto a quello originario (Cass. n. 10663/2011), al quale è applicabile la normativa vigente in quel momento (Cons. di Stato, sez. V, n. 7130/2005). 12.- Ciò tuttavia non significa che se non è superato il predetto limite del "quinto" l'accordo non sarebbe mai configurabile come nuovo e autonomo, con la conseguenza che il regime normativo applicabile sarebbe sempre quello del contratto originario. È compito del giudice di merito, infatti , valutare il tenore delle intese raggiunte tra le parti e dell'accordo raggiunto sugli ulteriori lavori da eseguire e sul relativo prezzo aggiornato, come presupposto logico e giuridico per ritenerlo autonomo o meramente accessorio al contratto principale ” (cfr. Cass., sez. I, n. 30886/2018 già citata).
In altri termini, in applicazione delle sopra riportate coordinate applicative, è rimessa al giudice investito del relativo contenzioso l’interpretazione del rapporto contrattuale e la valutazione se, tra le parti, sia intervenuto un nuovo accordo autonomo e novativo, oppure se l’atto aggiuntivo abbia natura accessoria rispetto a quello principale, con applicazione della relativa disciplina limitatamente ai lavori aggiuntivi.
5.2. Nella specie, le parti, successivamente alla sospensione dei lavori e in ragione necessità di approvare un progetto in variante, hanno sottoscritto due atti: l’atto di sottomissione del 27 settembre 1990 e il contratto rep. n. 18909 del 13 marzo 1991, avente ad oggetto le opere aggiuntive e i lavori suppletivi.
5.3. Ciò posto, la società ricorrente sostiene che il contratto del 1991 e l’atto di sottomissione del 1990 abbiano valenza accessoria rispetto all’originario contratto di appalto, non potendosi applicare all’intero rapporto la clausola del compenso “a forfait”, non incidendo il contratto “aggiuntivo” sul regime giuridico cui era soggetto il contratto di appalto originario.
La parte resistente, invece, sostiene l’opposta tesi, ritenendo che il contratto del 1991 abbia una valenza transattiva, avendo la controparte accettato quanto previsto rinunciando ad opporre eccezioni.
5.4. Venendo all’esame degli atti in questione, ritiene il collegio che dagli stessi emerga la volontà concorde delle parti di ridefinire il rapporto in precedenza stipulato, alla luce delle circostanze sopravvenute, tra cui i ritardi nell’esecuzione e la necessità di approvare una variante al progetto originario.
In particolare, dalla lettura del contratto e dell’atto di sottomissione si ricava che le parti hanno voluto stabilire un compenso a forfait, così qualificato sia con riferimento alle prestazioni contemplate nel contratto di appalto originario già stipulato tra le parti, sia riguardo quelle (aggiuntive) resesi necessarie in virtù dell’approvazione del progetto di variante.
Ciò si ricava dalle premesse dell’atto in cui viene dato conto della necessità di procedere all’ “ eliminazione dell’esistente palificazione ” per “ una spesa (a forfait) di lire 67.500.000 oltre a quella prevista dal contratto ” e dall’impegno assunto dall’impresa di “ eseguire senza alcuna eccezione i lavori suppletivi e di variante, consistenti nella eliminazione dell’esistente palificata sotto le spalle e le pile (…) ”. All’art. 2 viene poi precisato che “ L’importo totale e complessivo dei lavori di che trattasi ammonta pertanto a lire 662.219.198 (diconsi lire seicentosessantaduemilioniduecentodicannovemilacentonovantotto) di cui 68.500.000 (sessantasettemilionicinquecentomila) per maggiori lavori rispetto al citato contratto principale .”. Successivamente all’indicazione di tutti i compensi pattuiti è sempre specificato “ a forfait chiuso ” (si veda art. 2 dell’atto di sottomissione).
Non convincono, quindi, le argomentazioni della difesa di parte ricorrente, volte a sostenere la natura aggiuntiva ed accessoria del contratto, fermo restando il regime disciplinato nel contratto originario, constatato che le parti non si sono limitate a prevedere delle opere aggiuntive, ma hanno anche ridisciplinato l’intero rapporto, sia in termini di compenso pattuito, sia con riferimento alle tempistiche di esecuzione.
Del resto, come condivisibilmente osservato dall’amministrazione intimata, qualora fosse stata riconosciuta un’ulteriore revisione prezzi, in aggiunta a quanto sopra pattuito, si sarebbe corrisposto un compenso ulteriore in relazione alla medesima prestazione, constatato che tale atto era proprio diretto a risolvere le difficoltà insorte che avevano comportato anche il superamento del termine di conclusione dei lavori originariamente fissato i sei mesi.
6. Dalle considerazioni che precedono deriva, quindi, il rigetto del ricorso.
7. Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER MA BU, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario
AT UR, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AT UR | ER MA BU |
IL SEGRETARIO