Articolo 4 della Legge 11 dicembre 1952, n. 2362
Articolo 3Articolo 5
Versione
25 dicembre 1952
Art. 4.
L' art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 111 , e' sostituito dal seguente per il triennio indicato nell'art. 1 della presente legge.
"Le compravendite e le concessioni in enfiteusi di fondi rustici, che si effettuano nel triennio decorrente dal 20 marzo 1952, sono soggette all'imposta normale di registro ridotta ad un decimo ed all'imposta fissa ipotecaria se si verifichino le seguenti condizioni:
a) che il compratore o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attivita' manuale alla lavorazione della terra;
b) che il compratore o l'enfiteuta non sia proprietario di altri fondi rustici, ovvero che l'acquisto sia fatto per arrotondamento della proprieta' rustica del compratore o enfiteuta, quando questa sia insufficiente all'impiego della mano d'opera delle famiglie di essi;
c) che il fondo venduto o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione di piccole proprieta' contadine, avuto riguardo alla destinazione culturale ed all'imponibile catastale;
d) che il compratore o l'enfiteuta non abbia nel biennio precedente al contratto, venduto altri fondi rustici, salvo casi particolari da esaminarsi da parte della Commissione provinciale di cui al penultimo capoverso del presente articolo.
"La disposizione della lettera d) non si applica quando la vendita riguardi piccoli appezzamenti inferiori alla superficie di un ettaro, alienati al fine di procedere alla formazione di minime unita' culturali.
"I benefici suddetti sono estesi agli atti di compravendita di case rustiche, anche se non situate sul fondo oggetto delle compravendite o delle enfiteusi di cui al primo comma, purche' destinate ad abitazione del compratore o enfiteuta considerato alle lettere a) e b) dello stesso comma, che provveda contestualmente all'acquisto di fondi per la formazione della piccola proprieta' contadina.
"E' abrogato l' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141 , salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'articolo stesso circa le rivendite effettuate entro il quinquennio.
"L'esistenza delle condizioni di cui alla lettera a) viene attestata dall'Ispettorato provinciale agrario, competente per territorio o, dove questo non esista, dall'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste; quella di cui alle lettere b) e d) viene attestata mediante contestuale dichiarazione da parte dell'acquirente o enfiteuta oppure con separata dichiarazione dell'acquirente, autenticata dal notaio, da presentarsi non oltre venti giorni dalla stipulazione dell'atto e con riferimento, per la sussistenza delle condizioni, al momento della stipulazione dell'atto stesso. Per quanto concerne la lettera o) una Commissione provinciale, costituita dall'ispettore agrario provinciale, dall'intendente di finanza e da un tecnico agrario, nominato dal prefetto, determina, in relazione alla diversa destinazione colturale, entro quale limite di imponibile catastale si riscontri la idoneita' del fondo a costituire la piccola proprieta' contadina.
"Le stesse disposizioni si applicano agli affitti o compartecipazioni a miglioria, con parziale cessione della proprieta' del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante, se si verifichino le condizioni di cui ai commi precedenti".
Entrata in vigore il 25 dicembre 1952
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