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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 3760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3760 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9659/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9659/2022
Oggi 01 ottobre 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi: Per parte attrice il dott. GI EL in sostituzione dell'avv. Tranchina;
per la terza chiamata l'avv. Martina Marino in sostituzione dell'avv. Spagnolo;
CP_1 entrambi i procuratori discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed in particolare alle note conclusive nelle quali insistono e chiedono che la causa venga il GOT dopo la camera di consiglio , provvede alla decisione come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 9659/2022 R.G., promossa da
( ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Tranchina ( ) giusto mandato in calce all'atto introduttivo del CodiceFiscale_2
pagina 1 di 16 presente giudizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Palermo (PA) in via Lorenzo Iandolino n. 115.
- Attrice -
Contro
, (codice fiscale: , in persona del Controparte_2 Controparte_2 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in Palermo, Piazza Marina n°39 “Palazzo Rostagno” e rappresentato e difeso dall'Avv. Laura S. M. Piscitello ( ) giusta procura generale alle liti R.E.P. n. 18 CodiceFiscale_3 dell'01/06/2018 e autorizzata alla costituzione e resistenza nel presente giudizio giusta determinazione dirigenziale, in atti, adottata ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 82, comma 3°, dello Statuto del (approvato con Controparte_2 delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 21.1.1995 e pubblicato sulla G.U.R.S., S.O. n.27 del 20.5.1995). La sottoscritta dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero 091/7407725
o ai seguenti indirizzi mail: alermo.it Email_1 Email_2 CP_2
- Convenuto– E nei confronti di
P.IVA in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, Dott. Ing. , con sede legale in Palermo, Controparte_4
Piazzetta B. Cairoli, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo (C.F. C.F._4
– Fax 095 382264 – PEC: ed
[...] Email_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, Via M. D'Azeglio n. 5, giusta procura in calce al presente atto;
- terza chiamata in causa -
Oggetto : Responsabilità ex art. 2051 c.c.
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando, così provvede :
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Controparte_2
euro 6.661,00, oltre interessi compensativi come da parte motiva;
oltre gli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
pagina 2 di 16 - CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di Controparte_2
lite, che liquida in complessivi € 2540,00 oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- RIGETTA la domanda spiegata dal nei riguardi della terza Controparte_2
chiamata CP_1
-COMPENSA le spese di lite tra il e Controparte_2 CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , ha convenuto in Parte_1
giudizio il , in persona del Sindaco pro-tempore, nei confronti del quale Controparte_2
ha chiesto il risarcimento dei danni subiti, allorquando in data 31/05/2020 alle ore 23.30 circa, mentre transitava sul marciapiede di via Sammartino, giunta all'altezza del civico n. 103, mentre scendeva dal marciapiede in corrispondenza delle strisce pedonali, per attraversare la strada di via Sammartino, inciampava a causa di anomalie presenti sul marciapiede rovinando al suolo e riportando lesioni fisiche per le quali ricorreva alla cura dei sanitari dell'Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo che le riscontravano una “frattura composta baseV metatarso piede destro”. In ragione di quanto esposto in fatto, chiedeva , quindi, affermarsi la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e 2043 c.c. , in Controparte_2
qualità di soggetto responsabile della manutenzione del marciapiede , teatro dell'evento.
Si costituiva il con comparsa di costituzione e risposta contestando la Controparte_2
fondatezza della domanda, sia in ordine all'an che al quantum. Deduceva in particolare l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. al caso di specie, trattandosi di beni demaniali sui quali è esercitato un uso generale e diretto da parte dei cittadini tale da non consentire una continua attività di vigilanza, nonché il difetto di prova delle condizioni (esistenza di insidia non prevedibile e non visibile) per l'addebito di responsabilità ai sensi dell'art.2043 c.c. e comunque la responsabilità esclusiva o concorrente ex art. 1227 c.c. del danneggiato nella causazione del sinistro. Assumeva, comunque, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto unico soggetto civilmente responsabile verso i terzi dei danni causati dalle anomalie della rete stradale doveva ritenersi la in forza Controparte_3
pagina 3 di 16 degli obblighi di manutenzione e sorveglianza delle strade cittadine e dei relativi manufatti assunti con il contratto di servizio stipulato con il il 10.7.2020 , società che chiedeva CP_2
di essere autorizzato a chiamare in causa. Cont Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di costituione e risposta si costituiva la , deducendo, in primo luogo, sulla domanda di manleva formulata dal Controparte_2
che, essendo l'evento risalente al 31.05.2020, operava il contratto di servizio per la tutela e la manutenzione della rete stradale, stipulato tra il e la il Controparte_2 CP_1
06.08.2014 - e non quello successivo del 10.07.2020 – e che in virtù del citato contratto, secondo quanto dalle parti ex art. 11 , non poteva essere configurata nei suoi confronti alcuna ipotesi di responsabilità , allegando inoltre di avere adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di servizio stipulato;
nel merito contestava la fondatezza della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto ed in subordine invocava l'applicazione ex art. 1227
c.c. del concorso del danneggiato nella produzione dlel'evento.
Venivano concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.; quindi, disposto l'interrogatorio dell'attrice, espletata prova testimoniale e ctu medico legale, all'udienza del
01 ottobre 2025, la causa veniva riservata in decisione .
La domanda è risultata fondata e deve essere accolta nei limiti di cui si dirà.
L'esame della domanda attorea impone di affrontare, seppur succintamente, il tema della responsabilità civile della P.A. nella ipotesi di danni a cose o persone derivanti dalla cattiva manutenzione delle strade pubbliche, ponendosi da sempre, in dottrina e giurisprudenza, il problema di stabilire se tale responsabilità vada inquadrata nella previsione generale dell'art. 2043 c.c. ovvero se possa configurarsi anche a carico della P.A. la speciale forma di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. che investe i danni da cose in custodia.
Secondo la giurisprudenza, in passato a lungo seguita, la pubblica amministrazione nello svolgimento della propria attività è tenuta all'osservanza dei limiti imposti dal principio di neminem laedere e, cioè, dei limiti derivanti da norme regolamentari, tecniche, di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, è tenuta a far sì che l'opus publicum non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto), caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità, sotto il profilo oggettivo, e della non pagina 4 di 16 prevedibilità, sotto il profilo soggettivo (Cfr., nello stesso senso, Cass. Civ., sez. III, 25.6.1997,
n. 5670; Cass. Civ., sez. III, 28.4.1997, n. 3630; Cass. Civ., SS.UU., 23.4.1997, n. 3567).
Con riferimento ai beni pubblici soggetti ad un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, e di estensione tale da rendere impossibile un controllo continuo ed efficace da parte dell'ente gestore, la costante giurisprudenza sia di merito che di legittimità in tema di danni, riteneva non fosse applicabile l'art. 2051 c.c. (cfr. in tal senso per tutte Cassazione civile 21 gennaio 1987 n. 526, in Foro it. 1987, I, 786), non potendosi pretendere un obbligo di custodia a carico della P.A. per beni, quali le strade demaniali, assoggettate all'uso generalizzato ed indiscriminato della collettività.
Tale indirizzo prevalente in passato, mitigava l'applicazione della norma dell'art. 2043 c.c., richiedendo che per l'affermazione della responsabilità dell'ente proprietario della strada nel bene insorga una situazione di pericolo, che abbia poi in concreto cagionato il danno, dotata dei requisiti della non visibilità e della non prevedibilità, tale da fondare una responsabilità da illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Pertanto il verificarsi di buche o sconnessioni nel fondo stradale, in tanto poteva determinare la responsabilità dell'amministrazione, in quanto esse si configurino alla stregua di autentiche insidie o trabocchetti, idonee a fondare il giustificato affidamento dell'utente circa la praticabilità della sede viaria, impedendo l'adozione da parte di quest'ultimo delle opportune misure precauzionali.
In particolare la Corte di Cassazione aveva individuato l'“insidia” in “ogni situazione di pericolo che l'utente medio, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non può obiettivamente prevedere” (Cass. Civ., sez. III, 12.1.1996, n. 191).
E' bene anche evidenziare che l'accertamento dell'esistenza di questi presupposti va compiuto “non in astratto ma in concreto, tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il sinistro” e che, inoltre, “assume rilevanza anche la condotta del danneggiato, attesa la possibilità che questi, per colpa, si sia posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo” (Cass. Civ., sez. III, 24.5.1997, n. 4632 e, nello stesso senso, Cass. Civ., sez. III, 28.7.1997, n. 7062; Cass. Civ., sez. III, 25.6.1997, n. 5670).
Tale interpretazione giurisprudenziale risulta superata dalle più recenti decisioni della
Suprema Corte che, partendo dalla nota pronuncia n. 156 del 10.5.1999 della Corte costituzionale, che ebbe, ad affermare il principio che alla P.A. non era applicabile la pagina 5 di 16 disciplina normativa dettata dall'art. 2051 c.c. solo allorquando “sul bene di sua proprietà non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte di terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza dì cause di pericolo per gli utenti”, ha ritenuto condivisibile l'opinione per cui “il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. debba individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti”. In questa direzione si è orientata anche negli ultimi anni la giurisprudenza della
Suprema Corte, le cui più recenti decisioni hanno segnalato, “con particolare riguardo al demanio stradale, la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato” (v. Cass. Sentenza 2 dicembre 2008 - 23 gennaio 2009, n. 1691, n. 3651/2006; n. 15384/2006).
Alla luce, quindi dell'interpretazione più recente della Giurisprudenza della Suprema Corte, cui si ritiene di aderire va, seguito il principio per cui “la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 cc, è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi”, riservando l'applicazione dell'art. 2043 c.c. alle sole ipotesi in cui il bene demaniale abbia un'estensione di una collocazione tali da impedire un costante controllo da parte dell'ente proprietario.
pagina 6 di 16 La normativa testè richiamata, implica conseguenze rilevanti sotto il profilo dell'onere della prova.
Segnatamente, applicando la normativa ex art. 2051 c.c, il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando -una volta che ciò sia provato- una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando,
a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che nel corso del giudizio è emerso che effettivamente il tratto di marciapiede percorso dall'attrice si presentava dissestato , ovvero la parte finale del marciapiede adiacente all strada presentava la pavimentazione in parte sgretolata, con buche e fessurazioni parte .
Invero, tanto è emerso nel corso della espletata istruttoria a mezzo dei testi escussi ,
[...]
e , in sede di escussione hanno confermato l'evento dedotto in Tes_1 Testimone_2 causa , ovvero la caduta dell'attrice causata da un dissesto presente sulla parte di maciapiede che stava percorrendo ( cfr verbale di udienza del 03.04.2024, il teste ha così riferito: Tes_1
ADR: Non parente , indifferente;
ADR:1) “Vero è che in data 31.05.2020, intorno alle ore 23,30, la signora
si trovava a transitare a piedi lungo il marciapiede di via Sammartino, in Palermo, con Parte_1 direzione verso via Catania” Confermo. Il giorno del sinistro ero in compagnia della signora e Persona_1 con noi vi era anche la signora eravamo andati insieme a mangiare un panino e stavamo Persona_2 ritirando, ci stavamo dirigendo verso l'auto posteggiata nella parte alta di via catania;
mentre camminavamo sul marciapiede di Via Sammartino, arrivati all'incrocio con la via catania ci aggingevamo ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, tutti e tre camminavamo allineati ad un tratto la signora è caduta a Per_1 terra sul marciapiede davanti a me ed io non ho fatto in tempo a sorreggerla;
mi sono subito premurato a rialzarla e poiché avevo sentito un rumore di pietra prima che cadesse, con il telefonino ho acceso la luce ed ho guardato a terra e mi sono accorto che vi era una pietra, ovvero un pezzo di cemento del marciapiede, che mettendoci il piede sopra si muoveva , ovvero era una mattonella in cemento staccata ed era poggiata .ADR: 2)
“Vero è che giunta all'altezza del civico 103 della via Sammartino, dove è ubicato una polleria denominata “Le Savocherie”, la signora si avviava ad attraversare la sede stradale per raggiungere il Parte_1 lato opposto della via Sammartino, in direzione del civico 116” Confermo;
3) ”Vero è che al fine di attraversare la via Sammartino l'attrice si accingeva ad utilizzare il varco pedonale sito all'altezza del civico 103 della predetta via”Confermo ;4) Vero è che la signora , mentre stava per scendere dal Parte_1 marciapiede per immettersi nelle strisce pedonali, inciampava nella superficie del marciapiede e perdeva l'equilibrio, finendo per cadere a terra” Preciso che non è caduta mentre stava per scendere dal marciapiede ma lungo il marciapiede stesso;
5) “Vero è che a causa della caduta la signora si Parte_1 faceva male al piede destro che le procurava dolore” Confermo ha subito accusato dolore al piede la volevo portare in ospedale ma la signora non è voluta andare, mi riferiva che una volta giunta a casa avrebbe messo del ghiaccio;
e così l'ho accompagnata a casa . ADR: 6) “Vero è che per tale ragione alcune persone presenti sul luogo del sinistro intervenivano per dare soccorso alla signora Non confermo eravamo solo Parte_1 noi tre;
ADR:; 7) “Vero è che l'attrice è caduta in quanto aveva inciampato in una porzione del marciapiede che presentava delle crepe”è caduta come ho già riferito pocanzi , vi erano anche delle crepe ma è caduta a causa della mattonella che si muoveva . Preciso come detto che si trattava di un pezzo di cemento staccato dalla pavimentazione e poggiato soltanto e per questo si muoveva mettendoci il piede sopra;
non si vedeva che la mattonella era staccata soltanto poggiando il piede si poteva vedere che era staccata;
ADR:; 8) Vero è che la porzione di marciapiede rotta, sulla quale è inciampata l'attrice, sotto il peso dell'attrice medesima ha oscillato” Confermo;
ADR: 9) “Vero è che le crepe presenti nella suddetta porzione di marciapiede in cui è pagina 7 di 16 caduta l'attrice non erano facilmente visibili a causa della scarsa illuminazione” Confermo quanto già detto;
ADR: 10) “Vero è che la mattina successiva al giorno del sinistro la signora Parte_1 continuava ad accusare dolore all'articolazione del piede destro e, pertanto, veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla per essere sottoposta agli opportuni accertamenti sanitari” Confermo l'ho saputo l'indomani chiamandola per chiedere come stava ho saputo che si trovava in ospedale per accertamenti;
ADR; 11) “Vero è che allorché si è verificato il suddetto sinistro il tratto del marciapiede in cui è Testi caduta l'attrice era buio, a causa dell'orario e della carente illuminazione pubblica“ Confermo;
12)
“Vero è che nel tratto di marciapiede in cui è caduta l'attrice vi era un albero di alto fusto e frondoso che nascondeva il lampione dell'impianto di illuminazione pubblica e produceva ombra sulla superficie pedonale“ Confermo;
ADR:13) “Vero è che il tratto del marciapiede in cui è caduta l'attrice era privo di transenne e non vi era segnaletica che vietava il transito dei pedoni, né vi era segnaletica che segnalava la presenza di una insidia nella suddetta superficie pedonale” Confermo;
ADR: 14) “Vero è che le foto che mi vengono esibite rappresentano la superficie pedonale nella quale è inciampata e poi è caduta la signora Parte_1
”. Confermo in particolare nella foto nr 2 si intravede meglio il punto in cui è caduta e precisamente nella
[...] parte prima dello scivolo poco distante dall'albero vi sono delle mattonelle di cemento lesionate , una parte era traballante.; all'udienza del 11.09.2024 il teste , ha così dichiarato : ADR: Non Testimone_2 parente , indifferente,ADR: 1) “Vero è che in data 31. alle ore 23,30, la signora Parte_1
si trovava a transitare a piedi lungo il marciapiede di via Sammartino, in Palermo, con direzione
[...] atania”; Confermo quel giorno ero in compagnia della mia amica e stavamo tornando Parte_1 dal insieme a noi c'era anche il sig. Ho visto la mia amica cadere a terra;
io mi CP_5 Tes_1 Parte_1 tro accanto alla mia amica insieme che era al centro a amica ed infatti la Tes_1 stessa è caduta avanti a noi . ADR: 2) “Vero è che giunta all'altezza del civico 103 della via Sammartino, dove è ubicato una polleria denominata “Le Savocherie”, la signora si avviava ad attraversare Parte_1 la sede stradale per raggiungere il lato opposto della via Sammartino, in direzione del civico 116” Confermo;
ADR: 3) ”Vero è che al fine di attraversare la via Sammartino l'attrice si accingeva ad utilizzare il varco pedonale sito all'altezza del civico 103 della predetta via” Confermo;
ADR: 4) Vero è che la signora Parte_1
, mentre stava per scendere dal marciapiede per immettersi nelle strisce pedonali, inci
[...] superficie del marciapiede e perdeva l'equilibrio, finendo per cadere a terra”Confermo;ADR: 5) “Vero è che a causa della caduta la signora si faceva male al piede destro che le procurava Parte_1 dolore”Confermo; ADR: 6) “Vero è che per tale ragione alcune persone presenti sul luogo del sinistro intervenivano per dare soccorso alla signora Abbiamo soccorso la signora io ed il sig. Parte_1 Parte_1 ; ADR: 7) “Vero è che l'attrice è cad aveva inciampato in una por iapiede che Tes_1 presentava delle crepe” Confermo era un pezzo di marciapiede che si muoveva;
ADR; 8) Vero è che la porzione di marciapiede rotta, sulla quale è inciampata l'attrice, sotto il peso dell'attrice medesima ha oscillato” Confermo;
ADR:9) “Vero è che le crepe presenti nella suddetta porzione di marciapiede in cui è caduta l'attrice non erano facilmente visibili a causa della scarsa illuminazione” Confermo;
ADR: 10) “Vero è che la mattina successiva al giorno del sinistro la signora continuava ad accusare dolore Parte_1 all'articolazione del piede destro e, pertanto, ven occorso dell'ospedale Buccheri La Ferla per essere sottoposta agli opportuni accertamenti sanitari” Confermo, ma non sono stata io ad accompagnarla l'ho saputo perché quando l'ho chiamata al telefono per sapere come stava e mi riferiva che era in ospedale e mi ha mandato la foto con il piede ingessato;
ADR: 11) “Vero è che allorché si è verificato il suddetto sinistro il tratto del marciapiede in cui è caduta l'attrice era buio, a causa dell'orario e della carente Testi illuminazione pubblica“ Confermo;
12) “Vero è che nel tratto di marciapiede in cui è caduta l'attrice vi era un albero di alto fusto e frond e nascondeva il lampione dell'impianto di illuminazione pubblica e produceva ombra sulla superficie pedonale“ Confermo;
ADR: 13) “Vero è che il tratto del marciapiede in cui è caduta l'attrice era privo di transenne e non vi era segnaletica che vietava il transito dei pedoni, né vi era segnaletica che segnalava la presenza di una insidia nella suddetta superficie pedonale”Confermo;ADR: 14)
“Vero è che le foto che mi vengono esibite rappresentano la superficie pedonale nella quale è inciampata e poi è caduta la signora ” Riconosco nelle foto i luoghi e la mia amica è caduta propria nella Parte_1 parte in cui il ma , in particolare ove si vede la parte bianca pima vi era la mattonella traballante che ha fatto cadere la ) Parte_1
pagina 8 di 16 Ed, invero, la ricostruzione della dinamica dell'incidente dedotta dall'attrice, ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese da soggetti testimoni oculari dell'evento, dal cui esame non emergono circostanze atte a minare la credibilità e/o attendibilità degli stessi.
Il compendio fotografico, poi, prodotto da parte attrice in seno alla memoria ex art. 183 VI comma nr 2 cpc ( allegazioni non contestate dalle controparti), e che raffigurano i luoghi del sinistro riconosciuti dagli stessi testi, documentano lo stato di dissesto in cui si trovava il marciapiede percorso dall'attrice al momento dell'evento.
Dalle predette risultanze di causa è, dunque, risultato provato che il tratto di marciapiede , su cui si è verificato il sinistro, non si presentava in buono stato di manutenzione, anzi, versava in condizioni tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti .
Ed infine, la CTU medico legale espletata in corso di causa, ha ravvisato il nesso di causalità delle lesioni riportate dall'attore con il sinistro oggetto di causa.
Tanto basta per ritenere provata la causa del sinistro ascrivibile al dissesto della strada.
Ora però, attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta, sebbene non possa ascriversi all'attrice un'esclusiva responsabilità, può di certo ascriversi alla stessa un concorso di colpa si sensi dell'art. 1 ex art. 1227 co 1 c.c.
Deve ritenersi, infatti, che alla produzione del fatto abbia concorso la condotta della danneggiata, cui è imputabile una disattenzione senza la quale il fatto non si sarebbe verificato, e che dunque è idonea ad essere valutata ex art. 1227, I co. c.c.
Va evidenziato che nel tratto di marciapiede attraversato non vi era confusione , presenza di ostacoli che ne impedivano la visibilità, atteso che il dissesto evidenziato era abbastanza ampio e tale che la danneggiata non poteva non avvedersene( anche con una scarsa luminosità) e, quindi, percorrerlo con la dovuta attenzione e diligenza , il che porta a ritenere che effettivamente l'attrice sia incorsa nel pericolo anche per sua disattenzione .
In proposito appare opportuno il richiamo al generale principio di autoresponsabilità - affermato dalla Corte Costituzionale proprio in materia di insidie stradali - per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (cfr.
Corte Costituzionale 156/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene, ma comporta anche il dovere di pagina 9 di 16 prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Si ritiene che la condotta della danneggiata abbia inciso nella misura del 30% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.
Venendo al "quantum debeatur" , alla stregua degli accertamenti eseguiti , sulla scorta della documentazione offerta in produzione dall'attrice e dell'accertamento clinico, il CTU , in sede di perizia medico –legale, ha riscontrato che la sigra , nel sinistro occorsogli ha Pt_2
riportato una “frattura composta baseV metatarso piede destro” e che sono residuati postumi da danno biologico nella misura del 3%, con un periodo di ITT di gg.30, ed un ITP di gg 20 al
50%.
Le superiori conclusioni , in rordine alle quali le parti non hanno neppure formulato rilievi, sono da condividere essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema
Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice – “ In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie
(o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”
( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno ( c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018).
pagina 10 di 16 Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal
Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di
Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno pagina 11 di 16 non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011,
n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 4600,00, per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 3 % e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (47 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 4.526,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto di danno non patrimoniale” di € 1.959,30 (comprensivo dell'aumento del 25% per il danno morale), da moltiplicare per il grado di invalidità (3%) e per il coefficiente corrispondente all'età della persona danneggiata.
Non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Va inoltre liquidtata la somma di euro 391,24 per spese mediche sostenute ritenute congrue dal CTU.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad € 9.517,00 in valori attuali, il quale pagina 12 di 16 costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
La somma liquidata , in ragione della colpa attribuita (30%), ascende complessivamente ad euro 6.661,00.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno ( assunta nella data unica del 31.0.2020), e procedere quindi alla rivalutazione, dalle rispettive date di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate), applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n.
18028/2010).
Passando all'esame della domanda di garanzia formulata dal nei Controparte_2 confronti della la domanda non è fondata. CP_1
Deduce il che, in ogni caso, lo stesso difetta di legittimazione passiva, per essere la CP_2
” custode ai sensi e per gli effetti dell'art.2051 c.c., Controparte_6
delle strade e marciapiedi pubblici della , giusta contratto di servizio del 6 Controparte_7
agosto 2014. L'eccezione va disattesa. Contr E' stato, invero, condivisibilmente osservato in contrario da “che la medesima può essere chiamata a manlevare il in ordine agli infortuni legati ai dissesti della sede CP_2
stradale cittadina solo limitatamente a quelli in cui lo stato dissesto (causa dell'infortunio) è
pagina 13 di 16 imputabile ad inadempimento delle specifiche obbligazioni contrattuali relative all'espletamento di tale servizio. Occorre, dunque, verificare quali siano tali obbligazioni onde poterne configurare l'inadempimento imputabile”. In altre parole - contrariamente a Contr quanto ritenuto dal (secondo cui l'obbligo di vigilanza e di custodia di si CP_2
estenderebbe indiscriminatamente a tutte le strade comunali) - da un attento esame delle disposizioni negoziali contenute nel contratto intercorso tra le parti (cfr., in particolare, l'art.11 del Contratto di Servizio) emerge che l'obbligo di RAP di svolgere, su base annuale, il predetto servizio di manutenzione deve intendersi assunto solo alle condizioni e nei limiti di estensione viaria e pedonale (per mq/annuo) di cui ai periodi 2° 3° e 4° dello stesso articolo, che qui di seguito si riportano: “Sarà cura della Pubblica Amministrazione fornire, alla sottoscrizione del contratto, l'elenco delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza e monitoraggio provvedendo annualmente all'aggiornamento”. “ ...La società si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali atte a garantire CP_1
una funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità: 400.000 mq/anno per sedi viarie in clb;
30.000 mq/anno per le sedi pedonali in cls o similari. Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione…….”.
Ebbene, come può evincersi agevolmente dal tenore letterale delle superiori clausole negoziali, queste circoscrivono entro limiti ben precisi l'ambito di operatività dell'obbligo di Contr vigilanza e di manutenzione di da intendersi esteso dunque non già a tutta l'intera sede stradale della , quanto piuttosto a quelle aree oggetto di apposita attività Controparte_7
annuale di manutenzione programmata delle rete viaria e pedonale. Del resto, che così stiano le cose, è ulteriormente confermato anche da quanto si legge ai successivi periodi di cui ai nn
6 e 7, ove è detto che: - “La società costituita custode ai sensi e per gli effetti dell'art. CP_8
2051 codice civile delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria siccome individuati nel superiore elenco fornito dalla Contr pubblica amministrazione ed annualmente aggiornato” (6); - “La società è responsabile in via esclusiva dl risarcimento di danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine alla esecuzione delle attività e degli obblighi relativi al servizio di tutela e manutenzione delle rete stradale”. Né, infine, a diverse conclusioni può condurre il tenore dell'ottavo periodo dell'art.11, ove è detto che “L'Amministrazione Comunale rimane, in ogni Contr caso, sollevata e manlevata dalla società da ogni civile responsabilità per il risarcimento di danni pagina 14 di 16 per sinistri a seguito di pronunce di condanna emesse dall'autorità giudiziaria…”, tenuto conto di quanto si legge nel prosieguo del medesimo ottavo periodo: “in ogni caso verranno operate le relative compensazioni tra i corrispettivi contrattuali dovuti alla società e le somme dovute a terzi in virtù di provvedimenti giudiziari di condanna del per inadempimenti contrattuali ascrivibili a CP_2
Contr nella gestione del servizio di tutela e manutenzione della rete stradale”. Contr Ed invero, l'espressione “inadempimenti contrattuali ascrivibili a induce chiaramente a Contr ritenere che un obbligo di di rivalere il delle somme dovute a terzi in virtù di CP_2
provvedimenti giudiziari di condanna del è configurabile solo in presenza di un CP_2
Contr inadempimento contrattuale ascrivibile a nella gestione del servizio di tutela e manutenzione della rete stradale e, secondo quanto si è sopra detto, l'obbligo di sorveglianza Contr e di custodia assunto da con il contratto in esame non si estende indiscriminatamente su tutto il tessuto viario cittadino ma solo sulle strade preventivamente individuate nell'apposito elenco annualmente aggiornato. Così circoscritto l'esatto ambito di operatività del contratto di Contr servizio intercorso tra il e - e, in particolare, una volta delineate le Controparte_2
Contr condizioni in presenza delle quali è configurabile un obbligo di custodia a carico di - quel che adesso mette conto rilevare è che, pur avendone l'onere (quale attore, rispetto alla chiamata di terzo all'uopo spiegata), il non ha neppure dedotto, ancor Controparte_2 prima che provato, che la via Sammartino sia mai stata inserita all'interno dell'elenco di cui Contr s'è detto, né che l'ente proprietario abbia mai dato disposizioni a di provvedere alla sua manutenzione, né infine (considerato che, nel caso di specie, più che di omessa manutenzione, deve parlarsi di manutenzione inadeguata) che l'intervento di riparazione sia stato (malamente) eseguito da Per tale ragione, la domanda spiegata dall'ente CP_1
territoriale nei confronti di quest'ultima non può essere accolta.
Considerato l'esito del giudizio - che ha visto l' accoglimento della domanda dell'attrice - ritiene il Tribunale che le spese vanno poste a carico del e liquidate come Controparte_2 in dispositivo, in base ai parametri dello scaglione di riferimento ( euro.5201,00 a euro Contr 26.000,00), tenuto conto del valore del “decisum”. Nel rapporto tra e vanno, CP_2
invece, compensate.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico del convenuto . CP_2
Così deciso in Palermo il 01 ottobre 2025.
pagina 15 di 16
IL G.O.T.
Dott.ssa Giuseppina Notonica
pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9659/2022
Oggi 01 ottobre 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi: Per parte attrice il dott. GI EL in sostituzione dell'avv. Tranchina;
per la terza chiamata l'avv. Martina Marino in sostituzione dell'avv. Spagnolo;
CP_1 entrambi i procuratori discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed in particolare alle note conclusive nelle quali insistono e chiedono che la causa venga il GOT dopo la camera di consiglio , provvede alla decisione come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 9659/2022 R.G., promossa da
( ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Tranchina ( ) giusto mandato in calce all'atto introduttivo del CodiceFiscale_2
pagina 1 di 16 presente giudizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Palermo (PA) in via Lorenzo Iandolino n. 115.
- Attrice -
Contro
, (codice fiscale: , in persona del Controparte_2 Controparte_2 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in Palermo, Piazza Marina n°39 “Palazzo Rostagno” e rappresentato e difeso dall'Avv. Laura S. M. Piscitello ( ) giusta procura generale alle liti R.E.P. n. 18 CodiceFiscale_3 dell'01/06/2018 e autorizzata alla costituzione e resistenza nel presente giudizio giusta determinazione dirigenziale, in atti, adottata ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 82, comma 3°, dello Statuto del (approvato con Controparte_2 delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 21.1.1995 e pubblicato sulla G.U.R.S., S.O. n.27 del 20.5.1995). La sottoscritta dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero 091/7407725
o ai seguenti indirizzi mail: alermo.it Email_1 Email_2 CP_2
- Convenuto– E nei confronti di
P.IVA in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, Dott. Ing. , con sede legale in Palermo, Controparte_4
Piazzetta B. Cairoli, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo (C.F. C.F._4
– Fax 095 382264 – PEC: ed
[...] Email_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, Via M. D'Azeglio n. 5, giusta procura in calce al presente atto;
- terza chiamata in causa -
Oggetto : Responsabilità ex art. 2051 c.c.
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando, così provvede :
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Controparte_2
euro 6.661,00, oltre interessi compensativi come da parte motiva;
oltre gli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
pagina 2 di 16 - CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di Controparte_2
lite, che liquida in complessivi € 2540,00 oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- RIGETTA la domanda spiegata dal nei riguardi della terza Controparte_2
chiamata CP_1
-COMPENSA le spese di lite tra il e Controparte_2 CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , ha convenuto in Parte_1
giudizio il , in persona del Sindaco pro-tempore, nei confronti del quale Controparte_2
ha chiesto il risarcimento dei danni subiti, allorquando in data 31/05/2020 alle ore 23.30 circa, mentre transitava sul marciapiede di via Sammartino, giunta all'altezza del civico n. 103, mentre scendeva dal marciapiede in corrispondenza delle strisce pedonali, per attraversare la strada di via Sammartino, inciampava a causa di anomalie presenti sul marciapiede rovinando al suolo e riportando lesioni fisiche per le quali ricorreva alla cura dei sanitari dell'Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo che le riscontravano una “frattura composta baseV metatarso piede destro”. In ragione di quanto esposto in fatto, chiedeva , quindi, affermarsi la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e 2043 c.c. , in Controparte_2
qualità di soggetto responsabile della manutenzione del marciapiede , teatro dell'evento.
Si costituiva il con comparsa di costituzione e risposta contestando la Controparte_2
fondatezza della domanda, sia in ordine all'an che al quantum. Deduceva in particolare l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. al caso di specie, trattandosi di beni demaniali sui quali è esercitato un uso generale e diretto da parte dei cittadini tale da non consentire una continua attività di vigilanza, nonché il difetto di prova delle condizioni (esistenza di insidia non prevedibile e non visibile) per l'addebito di responsabilità ai sensi dell'art.2043 c.c. e comunque la responsabilità esclusiva o concorrente ex art. 1227 c.c. del danneggiato nella causazione del sinistro. Assumeva, comunque, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto unico soggetto civilmente responsabile verso i terzi dei danni causati dalle anomalie della rete stradale doveva ritenersi la in forza Controparte_3
pagina 3 di 16 degli obblighi di manutenzione e sorveglianza delle strade cittadine e dei relativi manufatti assunti con il contratto di servizio stipulato con il il 10.7.2020 , società che chiedeva CP_2
di essere autorizzato a chiamare in causa. Cont Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di costituione e risposta si costituiva la , deducendo, in primo luogo, sulla domanda di manleva formulata dal Controparte_2
che, essendo l'evento risalente al 31.05.2020, operava il contratto di servizio per la tutela e la manutenzione della rete stradale, stipulato tra il e la il Controparte_2 CP_1
06.08.2014 - e non quello successivo del 10.07.2020 – e che in virtù del citato contratto, secondo quanto dalle parti ex art. 11 , non poteva essere configurata nei suoi confronti alcuna ipotesi di responsabilità , allegando inoltre di avere adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di servizio stipulato;
nel merito contestava la fondatezza della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto ed in subordine invocava l'applicazione ex art. 1227
c.c. del concorso del danneggiato nella produzione dlel'evento.
Venivano concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.; quindi, disposto l'interrogatorio dell'attrice, espletata prova testimoniale e ctu medico legale, all'udienza del
01 ottobre 2025, la causa veniva riservata in decisione .
La domanda è risultata fondata e deve essere accolta nei limiti di cui si dirà.
L'esame della domanda attorea impone di affrontare, seppur succintamente, il tema della responsabilità civile della P.A. nella ipotesi di danni a cose o persone derivanti dalla cattiva manutenzione delle strade pubbliche, ponendosi da sempre, in dottrina e giurisprudenza, il problema di stabilire se tale responsabilità vada inquadrata nella previsione generale dell'art. 2043 c.c. ovvero se possa configurarsi anche a carico della P.A. la speciale forma di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. che investe i danni da cose in custodia.
Secondo la giurisprudenza, in passato a lungo seguita, la pubblica amministrazione nello svolgimento della propria attività è tenuta all'osservanza dei limiti imposti dal principio di neminem laedere e, cioè, dei limiti derivanti da norme regolamentari, tecniche, di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, è tenuta a far sì che l'opus publicum non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto), caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità, sotto il profilo oggettivo, e della non pagina 4 di 16 prevedibilità, sotto il profilo soggettivo (Cfr., nello stesso senso, Cass. Civ., sez. III, 25.6.1997,
n. 5670; Cass. Civ., sez. III, 28.4.1997, n. 3630; Cass. Civ., SS.UU., 23.4.1997, n. 3567).
Con riferimento ai beni pubblici soggetti ad un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, e di estensione tale da rendere impossibile un controllo continuo ed efficace da parte dell'ente gestore, la costante giurisprudenza sia di merito che di legittimità in tema di danni, riteneva non fosse applicabile l'art. 2051 c.c. (cfr. in tal senso per tutte Cassazione civile 21 gennaio 1987 n. 526, in Foro it. 1987, I, 786), non potendosi pretendere un obbligo di custodia a carico della P.A. per beni, quali le strade demaniali, assoggettate all'uso generalizzato ed indiscriminato della collettività.
Tale indirizzo prevalente in passato, mitigava l'applicazione della norma dell'art. 2043 c.c., richiedendo che per l'affermazione della responsabilità dell'ente proprietario della strada nel bene insorga una situazione di pericolo, che abbia poi in concreto cagionato il danno, dotata dei requisiti della non visibilità e della non prevedibilità, tale da fondare una responsabilità da illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Pertanto il verificarsi di buche o sconnessioni nel fondo stradale, in tanto poteva determinare la responsabilità dell'amministrazione, in quanto esse si configurino alla stregua di autentiche insidie o trabocchetti, idonee a fondare il giustificato affidamento dell'utente circa la praticabilità della sede viaria, impedendo l'adozione da parte di quest'ultimo delle opportune misure precauzionali.
In particolare la Corte di Cassazione aveva individuato l'“insidia” in “ogni situazione di pericolo che l'utente medio, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non può obiettivamente prevedere” (Cass. Civ., sez. III, 12.1.1996, n. 191).
E' bene anche evidenziare che l'accertamento dell'esistenza di questi presupposti va compiuto “non in astratto ma in concreto, tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il sinistro” e che, inoltre, “assume rilevanza anche la condotta del danneggiato, attesa la possibilità che questi, per colpa, si sia posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo” (Cass. Civ., sez. III, 24.5.1997, n. 4632 e, nello stesso senso, Cass. Civ., sez. III, 28.7.1997, n. 7062; Cass. Civ., sez. III, 25.6.1997, n. 5670).
Tale interpretazione giurisprudenziale risulta superata dalle più recenti decisioni della
Suprema Corte che, partendo dalla nota pronuncia n. 156 del 10.5.1999 della Corte costituzionale, che ebbe, ad affermare il principio che alla P.A. non era applicabile la pagina 5 di 16 disciplina normativa dettata dall'art. 2051 c.c. solo allorquando “sul bene di sua proprietà non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte di terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza dì cause di pericolo per gli utenti”, ha ritenuto condivisibile l'opinione per cui “il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. debba individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti”. In questa direzione si è orientata anche negli ultimi anni la giurisprudenza della
Suprema Corte, le cui più recenti decisioni hanno segnalato, “con particolare riguardo al demanio stradale, la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato” (v. Cass. Sentenza 2 dicembre 2008 - 23 gennaio 2009, n. 1691, n. 3651/2006; n. 15384/2006).
Alla luce, quindi dell'interpretazione più recente della Giurisprudenza della Suprema Corte, cui si ritiene di aderire va, seguito il principio per cui “la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 cc, è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi”, riservando l'applicazione dell'art. 2043 c.c. alle sole ipotesi in cui il bene demaniale abbia un'estensione di una collocazione tali da impedire un costante controllo da parte dell'ente proprietario.
pagina 6 di 16 La normativa testè richiamata, implica conseguenze rilevanti sotto il profilo dell'onere della prova.
Segnatamente, applicando la normativa ex art. 2051 c.c, il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando -una volta che ciò sia provato- una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando,
a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che nel corso del giudizio è emerso che effettivamente il tratto di marciapiede percorso dall'attrice si presentava dissestato , ovvero la parte finale del marciapiede adiacente all strada presentava la pavimentazione in parte sgretolata, con buche e fessurazioni parte .
Invero, tanto è emerso nel corso della espletata istruttoria a mezzo dei testi escussi ,
[...]
e , in sede di escussione hanno confermato l'evento dedotto in Tes_1 Testimone_2 causa , ovvero la caduta dell'attrice causata da un dissesto presente sulla parte di maciapiede che stava percorrendo ( cfr verbale di udienza del 03.04.2024, il teste ha così riferito: Tes_1
ADR: Non parente , indifferente;
ADR:1) “Vero è che in data 31.05.2020, intorno alle ore 23,30, la signora
si trovava a transitare a piedi lungo il marciapiede di via Sammartino, in Palermo, con Parte_1 direzione verso via Catania” Confermo. Il giorno del sinistro ero in compagnia della signora e Persona_1 con noi vi era anche la signora eravamo andati insieme a mangiare un panino e stavamo Persona_2 ritirando, ci stavamo dirigendo verso l'auto posteggiata nella parte alta di via catania;
mentre camminavamo sul marciapiede di Via Sammartino, arrivati all'incrocio con la via catania ci aggingevamo ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, tutti e tre camminavamo allineati ad un tratto la signora è caduta a Per_1 terra sul marciapiede davanti a me ed io non ho fatto in tempo a sorreggerla;
mi sono subito premurato a rialzarla e poiché avevo sentito un rumore di pietra prima che cadesse, con il telefonino ho acceso la luce ed ho guardato a terra e mi sono accorto che vi era una pietra, ovvero un pezzo di cemento del marciapiede, che mettendoci il piede sopra si muoveva , ovvero era una mattonella in cemento staccata ed era poggiata .ADR: 2)
“Vero è che giunta all'altezza del civico 103 della via Sammartino, dove è ubicato una polleria denominata “Le Savocherie”, la signora si avviava ad attraversare la sede stradale per raggiungere il Parte_1 lato opposto della via Sammartino, in direzione del civico 116” Confermo;
3) ”Vero è che al fine di attraversare la via Sammartino l'attrice si accingeva ad utilizzare il varco pedonale sito all'altezza del civico 103 della predetta via”Confermo ;4) Vero è che la signora , mentre stava per scendere dal Parte_1 marciapiede per immettersi nelle strisce pedonali, inciampava nella superficie del marciapiede e perdeva l'equilibrio, finendo per cadere a terra” Preciso che non è caduta mentre stava per scendere dal marciapiede ma lungo il marciapiede stesso;
5) “Vero è che a causa della caduta la signora si Parte_1 faceva male al piede destro che le procurava dolore” Confermo ha subito accusato dolore al piede la volevo portare in ospedale ma la signora non è voluta andare, mi riferiva che una volta giunta a casa avrebbe messo del ghiaccio;
e così l'ho accompagnata a casa . ADR: 6) “Vero è che per tale ragione alcune persone presenti sul luogo del sinistro intervenivano per dare soccorso alla signora Non confermo eravamo solo Parte_1 noi tre;
ADR:; 7) “Vero è che l'attrice è caduta in quanto aveva inciampato in una porzione del marciapiede che presentava delle crepe”è caduta come ho già riferito pocanzi , vi erano anche delle crepe ma è caduta a causa della mattonella che si muoveva . Preciso come detto che si trattava di un pezzo di cemento staccato dalla pavimentazione e poggiato soltanto e per questo si muoveva mettendoci il piede sopra;
non si vedeva che la mattonella era staccata soltanto poggiando il piede si poteva vedere che era staccata;
ADR:; 8) Vero è che la porzione di marciapiede rotta, sulla quale è inciampata l'attrice, sotto il peso dell'attrice medesima ha oscillato” Confermo;
ADR: 9) “Vero è che le crepe presenti nella suddetta porzione di marciapiede in cui è pagina 7 di 16 caduta l'attrice non erano facilmente visibili a causa della scarsa illuminazione” Confermo quanto già detto;
ADR: 10) “Vero è che la mattina successiva al giorno del sinistro la signora Parte_1 continuava ad accusare dolore all'articolazione del piede destro e, pertanto, veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla per essere sottoposta agli opportuni accertamenti sanitari” Confermo l'ho saputo l'indomani chiamandola per chiedere come stava ho saputo che si trovava in ospedale per accertamenti;
ADR; 11) “Vero è che allorché si è verificato il suddetto sinistro il tratto del marciapiede in cui è Testi caduta l'attrice era buio, a causa dell'orario e della carente illuminazione pubblica“ Confermo;
12)
“Vero è che nel tratto di marciapiede in cui è caduta l'attrice vi era un albero di alto fusto e frondoso che nascondeva il lampione dell'impianto di illuminazione pubblica e produceva ombra sulla superficie pedonale“ Confermo;
ADR:13) “Vero è che il tratto del marciapiede in cui è caduta l'attrice era privo di transenne e non vi era segnaletica che vietava il transito dei pedoni, né vi era segnaletica che segnalava la presenza di una insidia nella suddetta superficie pedonale” Confermo;
ADR: 14) “Vero è che le foto che mi vengono esibite rappresentano la superficie pedonale nella quale è inciampata e poi è caduta la signora Parte_1
”. Confermo in particolare nella foto nr 2 si intravede meglio il punto in cui è caduta e precisamente nella
[...] parte prima dello scivolo poco distante dall'albero vi sono delle mattonelle di cemento lesionate , una parte era traballante.; all'udienza del 11.09.2024 il teste , ha così dichiarato : ADR: Non Testimone_2 parente , indifferente,ADR: 1) “Vero è che in data 31. alle ore 23,30, la signora Parte_1
si trovava a transitare a piedi lungo il marciapiede di via Sammartino, in Palermo, con direzione
[...] atania”; Confermo quel giorno ero in compagnia della mia amica e stavamo tornando Parte_1 dal insieme a noi c'era anche il sig. Ho visto la mia amica cadere a terra;
io mi CP_5 Tes_1 Parte_1 tro accanto alla mia amica insieme che era al centro a amica ed infatti la Tes_1 stessa è caduta avanti a noi . ADR: 2) “Vero è che giunta all'altezza del civico 103 della via Sammartino, dove è ubicato una polleria denominata “Le Savocherie”, la signora si avviava ad attraversare Parte_1 la sede stradale per raggiungere il lato opposto della via Sammartino, in direzione del civico 116” Confermo;
ADR: 3) ”Vero è che al fine di attraversare la via Sammartino l'attrice si accingeva ad utilizzare il varco pedonale sito all'altezza del civico 103 della predetta via” Confermo;
ADR: 4) Vero è che la signora Parte_1
, mentre stava per scendere dal marciapiede per immettersi nelle strisce pedonali, inci
[...] superficie del marciapiede e perdeva l'equilibrio, finendo per cadere a terra”Confermo;ADR: 5) “Vero è che a causa della caduta la signora si faceva male al piede destro che le procurava Parte_1 dolore”Confermo; ADR: 6) “Vero è che per tale ragione alcune persone presenti sul luogo del sinistro intervenivano per dare soccorso alla signora Abbiamo soccorso la signora io ed il sig. Parte_1 Parte_1 ; ADR: 7) “Vero è che l'attrice è cad aveva inciampato in una por iapiede che Tes_1 presentava delle crepe” Confermo era un pezzo di marciapiede che si muoveva;
ADR; 8) Vero è che la porzione di marciapiede rotta, sulla quale è inciampata l'attrice, sotto il peso dell'attrice medesima ha oscillato” Confermo;
ADR:9) “Vero è che le crepe presenti nella suddetta porzione di marciapiede in cui è caduta l'attrice non erano facilmente visibili a causa della scarsa illuminazione” Confermo;
ADR: 10) “Vero è che la mattina successiva al giorno del sinistro la signora continuava ad accusare dolore Parte_1 all'articolazione del piede destro e, pertanto, ven occorso dell'ospedale Buccheri La Ferla per essere sottoposta agli opportuni accertamenti sanitari” Confermo, ma non sono stata io ad accompagnarla l'ho saputo perché quando l'ho chiamata al telefono per sapere come stava e mi riferiva che era in ospedale e mi ha mandato la foto con il piede ingessato;
ADR: 11) “Vero è che allorché si è verificato il suddetto sinistro il tratto del marciapiede in cui è caduta l'attrice era buio, a causa dell'orario e della carente Testi illuminazione pubblica“ Confermo;
12) “Vero è che nel tratto di marciapiede in cui è caduta l'attrice vi era un albero di alto fusto e frond e nascondeva il lampione dell'impianto di illuminazione pubblica e produceva ombra sulla superficie pedonale“ Confermo;
ADR: 13) “Vero è che il tratto del marciapiede in cui è caduta l'attrice era privo di transenne e non vi era segnaletica che vietava il transito dei pedoni, né vi era segnaletica che segnalava la presenza di una insidia nella suddetta superficie pedonale”Confermo;ADR: 14)
“Vero è che le foto che mi vengono esibite rappresentano la superficie pedonale nella quale è inciampata e poi è caduta la signora ” Riconosco nelle foto i luoghi e la mia amica è caduta propria nella Parte_1 parte in cui il ma , in particolare ove si vede la parte bianca pima vi era la mattonella traballante che ha fatto cadere la ) Parte_1
pagina 8 di 16 Ed, invero, la ricostruzione della dinamica dell'incidente dedotta dall'attrice, ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese da soggetti testimoni oculari dell'evento, dal cui esame non emergono circostanze atte a minare la credibilità e/o attendibilità degli stessi.
Il compendio fotografico, poi, prodotto da parte attrice in seno alla memoria ex art. 183 VI comma nr 2 cpc ( allegazioni non contestate dalle controparti), e che raffigurano i luoghi del sinistro riconosciuti dagli stessi testi, documentano lo stato di dissesto in cui si trovava il marciapiede percorso dall'attrice al momento dell'evento.
Dalle predette risultanze di causa è, dunque, risultato provato che il tratto di marciapiede , su cui si è verificato il sinistro, non si presentava in buono stato di manutenzione, anzi, versava in condizioni tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti .
Ed infine, la CTU medico legale espletata in corso di causa, ha ravvisato il nesso di causalità delle lesioni riportate dall'attore con il sinistro oggetto di causa.
Tanto basta per ritenere provata la causa del sinistro ascrivibile al dissesto della strada.
Ora però, attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta, sebbene non possa ascriversi all'attrice un'esclusiva responsabilità, può di certo ascriversi alla stessa un concorso di colpa si sensi dell'art. 1 ex art. 1227 co 1 c.c.
Deve ritenersi, infatti, che alla produzione del fatto abbia concorso la condotta della danneggiata, cui è imputabile una disattenzione senza la quale il fatto non si sarebbe verificato, e che dunque è idonea ad essere valutata ex art. 1227, I co. c.c.
Va evidenziato che nel tratto di marciapiede attraversato non vi era confusione , presenza di ostacoli che ne impedivano la visibilità, atteso che il dissesto evidenziato era abbastanza ampio e tale che la danneggiata non poteva non avvedersene( anche con una scarsa luminosità) e, quindi, percorrerlo con la dovuta attenzione e diligenza , il che porta a ritenere che effettivamente l'attrice sia incorsa nel pericolo anche per sua disattenzione .
In proposito appare opportuno il richiamo al generale principio di autoresponsabilità - affermato dalla Corte Costituzionale proprio in materia di insidie stradali - per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (cfr.
Corte Costituzionale 156/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene, ma comporta anche il dovere di pagina 9 di 16 prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Si ritiene che la condotta della danneggiata abbia inciso nella misura del 30% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.
Venendo al "quantum debeatur" , alla stregua degli accertamenti eseguiti , sulla scorta della documentazione offerta in produzione dall'attrice e dell'accertamento clinico, il CTU , in sede di perizia medico –legale, ha riscontrato che la sigra , nel sinistro occorsogli ha Pt_2
riportato una “frattura composta baseV metatarso piede destro” e che sono residuati postumi da danno biologico nella misura del 3%, con un periodo di ITT di gg.30, ed un ITP di gg 20 al
50%.
Le superiori conclusioni , in rordine alle quali le parti non hanno neppure formulato rilievi, sono da condividere essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema
Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice – “ In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie
(o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”
( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno ( c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018).
pagina 10 di 16 Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal
Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di
Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno pagina 11 di 16 non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011,
n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 4600,00, per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 3 % e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (47 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 4.526,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto di danno non patrimoniale” di € 1.959,30 (comprensivo dell'aumento del 25% per il danno morale), da moltiplicare per il grado di invalidità (3%) e per il coefficiente corrispondente all'età della persona danneggiata.
Non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Va inoltre liquidtata la somma di euro 391,24 per spese mediche sostenute ritenute congrue dal CTU.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad € 9.517,00 in valori attuali, il quale pagina 12 di 16 costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
La somma liquidata , in ragione della colpa attribuita (30%), ascende complessivamente ad euro 6.661,00.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno ( assunta nella data unica del 31.0.2020), e procedere quindi alla rivalutazione, dalle rispettive date di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate), applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n.
18028/2010).
Passando all'esame della domanda di garanzia formulata dal nei Controparte_2 confronti della la domanda non è fondata. CP_1
Deduce il che, in ogni caso, lo stesso difetta di legittimazione passiva, per essere la CP_2
” custode ai sensi e per gli effetti dell'art.2051 c.c., Controparte_6
delle strade e marciapiedi pubblici della , giusta contratto di servizio del 6 Controparte_7
agosto 2014. L'eccezione va disattesa. Contr E' stato, invero, condivisibilmente osservato in contrario da “che la medesima può essere chiamata a manlevare il in ordine agli infortuni legati ai dissesti della sede CP_2
stradale cittadina solo limitatamente a quelli in cui lo stato dissesto (causa dell'infortunio) è
pagina 13 di 16 imputabile ad inadempimento delle specifiche obbligazioni contrattuali relative all'espletamento di tale servizio. Occorre, dunque, verificare quali siano tali obbligazioni onde poterne configurare l'inadempimento imputabile”. In altre parole - contrariamente a Contr quanto ritenuto dal (secondo cui l'obbligo di vigilanza e di custodia di si CP_2
estenderebbe indiscriminatamente a tutte le strade comunali) - da un attento esame delle disposizioni negoziali contenute nel contratto intercorso tra le parti (cfr., in particolare, l'art.11 del Contratto di Servizio) emerge che l'obbligo di RAP di svolgere, su base annuale, il predetto servizio di manutenzione deve intendersi assunto solo alle condizioni e nei limiti di estensione viaria e pedonale (per mq/annuo) di cui ai periodi 2° 3° e 4° dello stesso articolo, che qui di seguito si riportano: “Sarà cura della Pubblica Amministrazione fornire, alla sottoscrizione del contratto, l'elenco delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza e monitoraggio provvedendo annualmente all'aggiornamento”. “ ...La società si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali atte a garantire CP_1
una funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità: 400.000 mq/anno per sedi viarie in clb;
30.000 mq/anno per le sedi pedonali in cls o similari. Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione…….”.
Ebbene, come può evincersi agevolmente dal tenore letterale delle superiori clausole negoziali, queste circoscrivono entro limiti ben precisi l'ambito di operatività dell'obbligo di Contr vigilanza e di manutenzione di da intendersi esteso dunque non già a tutta l'intera sede stradale della , quanto piuttosto a quelle aree oggetto di apposita attività Controparte_7
annuale di manutenzione programmata delle rete viaria e pedonale. Del resto, che così stiano le cose, è ulteriormente confermato anche da quanto si legge ai successivi periodi di cui ai nn
6 e 7, ove è detto che: - “La società costituita custode ai sensi e per gli effetti dell'art. CP_8
2051 codice civile delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria siccome individuati nel superiore elenco fornito dalla Contr pubblica amministrazione ed annualmente aggiornato” (6); - “La società è responsabile in via esclusiva dl risarcimento di danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine alla esecuzione delle attività e degli obblighi relativi al servizio di tutela e manutenzione delle rete stradale”. Né, infine, a diverse conclusioni può condurre il tenore dell'ottavo periodo dell'art.11, ove è detto che “L'Amministrazione Comunale rimane, in ogni Contr caso, sollevata e manlevata dalla società da ogni civile responsabilità per il risarcimento di danni pagina 14 di 16 per sinistri a seguito di pronunce di condanna emesse dall'autorità giudiziaria…”, tenuto conto di quanto si legge nel prosieguo del medesimo ottavo periodo: “in ogni caso verranno operate le relative compensazioni tra i corrispettivi contrattuali dovuti alla società e le somme dovute a terzi in virtù di provvedimenti giudiziari di condanna del per inadempimenti contrattuali ascrivibili a CP_2
Contr nella gestione del servizio di tutela e manutenzione della rete stradale”. Contr Ed invero, l'espressione “inadempimenti contrattuali ascrivibili a induce chiaramente a Contr ritenere che un obbligo di di rivalere il delle somme dovute a terzi in virtù di CP_2
provvedimenti giudiziari di condanna del è configurabile solo in presenza di un CP_2
Contr inadempimento contrattuale ascrivibile a nella gestione del servizio di tutela e manutenzione della rete stradale e, secondo quanto si è sopra detto, l'obbligo di sorveglianza Contr e di custodia assunto da con il contratto in esame non si estende indiscriminatamente su tutto il tessuto viario cittadino ma solo sulle strade preventivamente individuate nell'apposito elenco annualmente aggiornato. Così circoscritto l'esatto ambito di operatività del contratto di Contr servizio intercorso tra il e - e, in particolare, una volta delineate le Controparte_2
Contr condizioni in presenza delle quali è configurabile un obbligo di custodia a carico di - quel che adesso mette conto rilevare è che, pur avendone l'onere (quale attore, rispetto alla chiamata di terzo all'uopo spiegata), il non ha neppure dedotto, ancor Controparte_2 prima che provato, che la via Sammartino sia mai stata inserita all'interno dell'elenco di cui Contr s'è detto, né che l'ente proprietario abbia mai dato disposizioni a di provvedere alla sua manutenzione, né infine (considerato che, nel caso di specie, più che di omessa manutenzione, deve parlarsi di manutenzione inadeguata) che l'intervento di riparazione sia stato (malamente) eseguito da Per tale ragione, la domanda spiegata dall'ente CP_1
territoriale nei confronti di quest'ultima non può essere accolta.
Considerato l'esito del giudizio - che ha visto l' accoglimento della domanda dell'attrice - ritiene il Tribunale che le spese vanno poste a carico del e liquidate come Controparte_2 in dispositivo, in base ai parametri dello scaglione di riferimento ( euro.5201,00 a euro Contr 26.000,00), tenuto conto del valore del “decisum”. Nel rapporto tra e vanno, CP_2
invece, compensate.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico del convenuto . CP_2
Così deciso in Palermo il 01 ottobre 2025.
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IL G.O.T.
Dott.ssa Giuseppina Notonica
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