Articolo 35 della Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Articolo 34Articolo 36
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18 aprile 1943
Art. 35.

Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale fascista, della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 18 aprile 1943
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