Provvedimento: […] che, secondo il giudice a quo, detti articoli, esentando - di regola - le indennità di fine rapporto dall'imposta di ricchezza mobile soltanto se di ammontare non superiore ad un milione di lire, contrasterebbero con gli artt. 3 e 53 Cost., per la disparità di trattamento che ne deriverebbe, in relazione alla totale esenzione prevista: a) dall'art. 124 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, per le indennità di fine rapporto erogate dall'Inps; b) dall'art. 35 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, per i premi di fine servizio e le indennità di anzianità erogate dall'Inam; c) dall'art. 2 del D.L. 16 luglio 1947, n. 708, conv. nella legge 29 novembre 1952, n. 2388, per le indennità di fine rapporto erogate ai lavoratori dello spettacolo;
Leggi di più...- insussistenza in quanto tali ipotesi non riguardano l'indennita' di fine rapporto·
- ord. 46/92. imposta sulla ricchezza mobile·
- manifesta infondatezza della questione.·
- esenzioni·
- esenzione per l'indennita' di fine rapporto solo se di ammontare non superiore ad un milione di lire