Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00578/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03717/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3717 del 2025, proposto da EB BA, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Bufalini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'ottemperanza
- della sentenza del 15 luglio 2025 n. 1013 del Tribunale del Lavoro di Firenze notificata in forma esecutiva in data 22 luglio 2025 e passata in giudicato in data 21 agosto 2025 con la quale il Tribunale del Lavoro di Firenze in accoglimento del ricorso ha condannato il Ministero convenuto “ al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 4.629,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa CI PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che, con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente agisce per l’ottemperanza dell’epigrafata sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, divenuta definitiva, che per quanto qui interessa ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali, liquidate in «euro 4.629,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato », con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente, avvocato EB BA, dichiaratasi antistataria, odierna attrice;
Considerato che:
- il titolo esecutivo è stato notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il 22 luglio 2025, e nonostante il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, a tutt'oggi l'Amministrazione intimata non ha ottemperato al pagamento delle somme dovute all’avvocato BA;
Ritenuto pertanto:
- di dichiarare, in accoglimento del ricorso, l'obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di disporre il pagamento delle suindicate somme dovute all’avvocato EB BA, ove non ancora corrisposte, e degli ulteriori accessori di legge, in ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza;
- di stabilire che in caso di ulteriore inadempimento provvederà, nei sessanta giorni successivi in veste di Commissario ad acta , il Direttore generale p.t. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega, su richiesta della parte interessata e senza maturare diritto al compenso, anche ai sensi dell’art. 14, comma 2, del sopramenzionato d.l. n. 669/1996 in base al quale l’esecuzione delle sentenze deve avvenire anche in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, attraverso l’utilizzo dell’istituto del pagamento in conto sospeso;
- di condannare il Ministero, vista la domanda non manifestamente iniqua di astreintes presentata dal ricorrente, al pagamento, in favore dell’avvocato BA, della somma di €. 10,00 a titolo di penalità di mora ex art. 114 comma 4 lettera ‘e’ c.p.a., per ciascun giorno di ritardo, decorrente dalla scadenza del primo termine per adempiere di 60 gg. e fino all’insediamento del commissario ad acta ;
Ritenuto inoltre di condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore dell’odierna ricorrente, con distrazione in favore del difensore avv. Maurizio Bufalini, delle spese del presente giudizio, che vengono quantificate nella misura complessiva di €. 1.500,00 oltre accessori di legge e alla restituzione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- dichiara l'obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere al pagamento delle somme dovute, come indicate in motivazione, in adempimento alle decisioni oggetto del presente giudizio, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza, e della penalità di mora ove e da quando ne ricorrano i presupposti;
- nomina Commissario ad acta il Direttore generale p.t. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti e senza maturare diritto al compenso;
- condanna il Ministero resistente al pagamento in favore della ricorrente, con distrazione in favore dell’avvocato Bufalini, delle spese processuali che si liquidano nella misura complessiva di €. 1.500,00 ( millecinquecento /00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES CA, Presidente
Andrea Vitucci, Consigliere
CI PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI PI | ES CA |
IL SEGRETARIO