Art. 10.
A tutti gli atti e contratti occorrenti per le costruzioni oggetto della presente legge che siano ultimate entro il 31 dicembre 1955, compresi gli acquisti di aree edificabili, si applicano le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite dall' art. 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 .
Per le aree fabbricabili necessarie alla attuazione della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli 21 e 22 della legge 2 luglio 1949, n. 408 . (3)
((A tutti gli effetti tributari le cooperative edilizie beneficiarie di mutui previsti dalla presente legge, debbono considerarsi cooperative a contributo erariale)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico) che il termine stabilito dall' art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalla legge stessa.
A tutti gli atti e contratti occorrenti per le costruzioni oggetto della presente legge che siano ultimate entro il 31 dicembre 1955, compresi gli acquisti di aree edificabili, si applicano le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite dall' art. 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 .
Per le aree fabbricabili necessarie alla attuazione della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli 21 e 22 della legge 2 luglio 1949, n. 408 . (3)
((A tutti gli effetti tributari le cooperative edilizie beneficiarie di mutui previsti dalla presente legge, debbono considerarsi cooperative a contributo erariale)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico) che il termine stabilito dall' art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalla legge stessa.