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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Relatore
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 197/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 421/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 1
e pubblicata il 12/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B062001546 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze, la contribuente in epigrafe ha impugnato l'avviso, pure in epigrafe indicato, emesso dall'Agenzia della Entrate – Direzione Provinciale di Firenze –
Ufficio Controlli, ai fini IVA, concernente l'accertamento di maggior imponibile in relazione a compravendita di autovetture, con conseguente maggiore imposta da recuperare, con relativa sanzione ed accessori.
Nel ricorso di primo grado si deduceva che, nel cedere le autovetture senza applicazione dell'IVA in fattura, unico onere della contribuente fosse quello di controllare la trasmissione della lettera d'intenti e che, comunque, questa sarebbe stata privata del proprio diritto di difesa, per non avere l'Ufficio allegato il PVC della GdF di Genova dal quale era scaturita l'ulteriore istruttoria dell'Agenzia delle Entrate di Firenze.
Avendo l'Ufficio resistito al ricorso, la Corte di primo grado lo ha respinto, con condanna della contribuente alle spese, avendo ritenuto che, essendo emersi diversi elementi significativi della natura fraudolenta delle operazioni di cessione all'esportazione degli autoveicoli de quibus, la contribuente, in qualità di cedente degli stessi, non avesse dimostrato di aver adottato tutte le ragionevoli misure in proprio potere volte ad escludere il proprio coinvolgimento nella frode.
Ha proposto appello la contribuente per i seguenti motivi:
1.1) erroneità della presunzione giurisprudenziale rispetto alla normativa primaria;
1.2) la destinazione all'esportazione non è requisito indispensabile per la non imponibilità;
1.3) conoscibilità degli elementi presuntivi solo dall'Ufficio e non dal cedente e, in ogni caso, mancanza di correlazione tra le anomalie indicate e la conoscenza della frode;
1.4) non necessità di particolari attività di controllo da parte della contribuente, in presenza di un elevato volume di vendite e di consolidata esperienza di mercato;
1.5) non necessità di particolari attività di controllo da parte della contribuente per le vendite de quibus, stanti l'identità delle condizioni contrattuali e commerciali di altre vendite regolarmente fatturate a clienti nazionali;
1.6) informazioni non disponibili al cedente e di competenza dell'Amministrazione Finanziaria;
non ragionevolezza dell'addossare al cedente un onere di verifica “sostitutivo” di quello in capo all'Amministrazione, la quale è l'unico ente effettivamente abilitato all'accesso e alla disamina di dati fiscali e organizzativi dei cessionari;
1.7) non sussisterebbe e non sarebbe ipotizzabile un automatismo probatorio contro il cedente solo sulla base di anomalie organizzative dei cessionari, spiegabili anche in altro modo;
2.1) violazione dell'art. 2697 c.c. e del comma 5-bis dell'art. 7 D. Lgs. n. 546/1992;
2.2) violazione dei principi di certezza del diritto, razionalità, proporzionalità e libertà del commercio di cui all'ordinamento dell'Unione Europea;
3) violazione della normativa in materia di attività di prevenzione ed antiriciclaggio di competenza della P.A.
(in particolare, dell'Agenzia delle Entrate, della Banca_1 e della Camera di Commercio), comportante per la contribuente cedente, in base al principio di legittimo affidamento, presunzione di regolarità della cessione;
4) contraddittorietà della motivazione della sentenza;
natura sostanziale della dichiarazione d'intenti.
L'Ufficio ha resistito all'appello con controdeduzioni depositate il 26 marzo 2025.
La contribuente ha illustrato la propria posizione con memoria depositata il 9 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va disatteso, per le ragioni che di seguito si espongono in riferimento all'elencazione dei motivi sopra riportata.
1.1) Tale motivo è infondato.
Non si ravvisano infatti ragioni per ritenere che l'orientamento giurisprudenziale oggetto di censura da parte della contribuente debba essere considerato non conforme alla normativa primaria (tale dovendosi intendere la normativa dell'ordinamento interno italiano avente valore e forza di legge primaria, dovendosi ovviamente definire in altro modo, cioè come “normativa comunitaria” od “eurounitaria” quella promanante da fonti dell'Unione Europea). Si tratta di orientamento di legittimità assolutamente consolidato e fondato su motivazioni ampie e dettagliate, che questo Collegio ritiene di condividere.
Nella specie, in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, sulla scia della giurisprudenza unionale
(cfr. Corte di Giustizia UE 22 ottobre 2015, Ppuh, C- 277/14 e l'ulteriore giurisprudenza unionale ampiamente riportata in Cass. 10823/2024), la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di IVA,
l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi” (Cass. Sez. 5, n. 9851 del 20/04/2018; Sez. 5, n. 27566 del 30/10/2018; Cass, Sez.
5, 18 dicembre 2019, n. 33598; Cass. Sez. 5, ord. n. 15369 del 20/07/2020; n. 28562 del 2021; Cass. ord.
12059/2024; Cass. ord. 29468/2025).
L'insussistenza di valide dichiarazioni di intenti, oltre a risultare dagli elementi ampiamente descritti nell'avviso impugnato, è comunque pacifica perché oggetto delle querele presentate dalla contribuente il 13 settembre
2023.
È poi addirittura la stessa Cass. ord. 15670/2024, richiamata dalla contribuente, a sancire che l'inadeguata dotazione personale e strumentale delle cessionarie, partecipanti alle operazioni inesistenti, costituisce di per sé sola indizio idoneo della detta inesistenza e della mancata applicazione della dovuta diligenza da parte della contribuente medesima, al fine di evitare il coinvolgimento nell'attività fraudolenta (cfr. in conformità
Cass. n. 10120/2017; Cass. n. 35591/2023).
Inoltre, anche Cass. ord. 5059/2022, citata dalla contribuente, non risulta univocamente utilizzabile come fondamento della posizione della parte privata, in quanto (par.
1.1 della stessa, pag. 3) assegna rilevanza,
a favore dell'Ufficio, alla circostanza che la prestazione non poteva essere effettivamente resa perché il soggetto partecipante era sfornito della sia pur minima dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione.
La stessa Cass. 8721/2025, parimenti richiamata dalla contribuente, ha ritenuto validi indizi dell'inesistenza delle operazioni la mancanza di personale adeguato e di locali per lo stoccaggio dei beni acquistati.
L'ampia gamma di indizi della inesistenza delle operazioni de quibus emerge da quanto riportato nell'avviso impugnato (in particolare alle pagg. da 4 ad 8 dello stesso) e dall'esito del contraddittorio svolto nella fase amministrativa del procedimento.
In tale situazione, secondo il consolidato orientamento sopra ricordato, l'onere probatorio della dovuta diligenza impiegata dalla contribuente per escludere il proprio coinvolgimento nell'attività frodatoria ricade sulla contribuente medesima, che peraltro non ha dimostrato di aver tenuto tale comportamento diligente. Infatti, come risulta dal verbale di contraddittorio dell'11 ottobre 2022 con il sig. Nominativo_1, addetto alle vendite per la contribuente, le visure camerali venute in possesso della contribuente medesima (la cui acquisizione era comunque nella disponibilità della stessa, essendo ricavabili dall'applicazione Infocamere del registro delle imprese, accessibile da chiunque) non erano state prese in considerazione dalla contribuente medesima. Dai verbali di contraddittorio del 15 e 16 settembre 2022, rispettivamente con il sig.
Rappresentante_1, consigliere di amministrazione della contribuente e con il sig. Nominativo_2, direttore commerciale della stessa, emerge che le visure camerali, anche ove fossero state fatte, non sono state tenute presenti nel decidere per le vendite in questione. Ciò, ad avviso di questo Collegio, risulta sufficiente ad escludere la dovuta diligenza della contribuente. Si aggiunga che quest'ultima non ha neanche utilizzato l'applicativo Programma_1 (disponibile per chiunque) che gli avrebbe fornito informazioni sulla mancanza di dotazione strumentale delle società con cui sono state poste in essere le operazioni de quibus, quanto meno sotto il profilo della mancanza di disponibilità di locali per lo stoccaggio dei veicoli oggetto di compravendita.
1.2) Tale motivo è comunque irrilevante, perché postula la sussistenza di valide dichiarazioni di intenti, che invece è pacificamente insussistente, come ricordato sub 1.1.
1.3) Gli elementi sufficienti a desumere che la contribuente, in qualità di cedente, non ha applicato la dovuta diligenza idonea ad escludere la conoscibilità del proprio coinvolgimento nella frode erano comunque nella disponibilità della contribuente medesima, come ricordato sopra sub 1.1.
1.4) e 1.5) Tali motivi sono infondati. Infatti, le circostanze dedotte dalla contribuente (presenza di un elevato volume di vendite e di consolidata esperienza di mercato ed identità delle condizioni contrattuali e commerciali di altre vendite regolarmente fatturate a clienti nazionali), non riguardando specificamente le operazioni di cui alla presente controversia ma operazioni diverse, non siano idonee ad escludere la necessità di applicazione, da parte della contribuente, della dovuta diligenza nell'eseguire gli accertamenti necessari ad escludere il coinvolgimento della contribuente medesima nella frode.
1.6), 1.7) e 3) Anche tali motivi sono infondati. Come illustrato ampiamente dall'Ufficio nei suoi atti difensivi, la contribuente aveva accesso ad una serie di elementi che sono più che sufficienti per indurre la contribuente medesima a non partecipare alle operazioni de quibus, onde evitare il proprio coinvolgimento nella frode.
In particolare, i dati desumibili da banche dati consultabili o da applicazioni utilizzabili dalla contribuente (visure camerali e Programma_1) erano più che idonei, ove tenuti presenti dalla contribuente, a metterla sull'avviso circa la probabilità della sussistenza di una frode.
Emerge dagli atti che la documentazione comunque in concreto acquisita dagli addetti alle vendite era stata inoltrata alla dirigenza della società contribuente, ma non era stata tenuta in considerazione da quest'ultima, che anche sotto tale ultimo profilo ha quindi peccato di negligenza.
D'altro canto, il controllo preventivo dell'Amministrazione finanziaria si esplica soltanto nei limiti delle specifiche previsioni normative che lo prevedono, non potendo estendersi ad adempimenti non previsti. Ciò emerge dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di quella eurounitaria, le quali hanno sancito che il detto controllo preventivo, in subiecta materia, deve essere eseguito dalla contribuente cedente, rimanendo riservato agli organi amministrativi e a quelli giudiziari nazionali il controllo successivo sull'avvenuta applicazione da parte della contribuente cedente della dovuta diligenza impiegata da quest'ultima ai fini di evitare il coinvolgimento nell'attività fraudolenta (cfr. Cass. 9940/2015).
Sul punto, questo Collegio deve condividere pienamente quanto ritenuto dai Giudici di primo grado, secondo cui dall'introduzione di nuove disposizioni normative più stringenti per evitare frodi fiscali nella materia de quanon può desumersi che in vigenza della precedente normativa i contribuenti fossero esonerati dal tenere l'ordinaria diligenza, essendo invece la nuova normativa semplicemente volta ad evitare quelle frodi fiscali che dolosamente o colposamente continuavano a proliferare con grave danno per l'Erario.
2.1) Tale motivo è infondato.
Infatti, non sussiste la lamentata violazione dell'art. 2697 c.c. e del comma 5 bis dell'art. 7 D.Lgs. n. 546/1992, perché, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il ricordato comma 5 bis non ha modificato il regime probatorio esistente e non ha stabilito un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia (cfr. ad es. Cass. 31878/2022; Casas. 6772/2023; 17423/2023; Cass. 534/2024; Cass.
16493/2024).
2.2) Anche tale motivo è infondato. L'osservanza da parte dell'Ufficio dei principi di certezza del diritto, razionalità, proporzionalità e libertà del commercio di cui all'ordinamento dell'Unione Europea emerge dall'esame della giurisprudenza euro unitaria di cui a Corte di Giustizia UE 22 ottobre 2015, C-277/14 ed all'ulteriore giurisprudenza unionale ampiamente riportata in Cass. 10823/2024.
4) Il primo profilo di tale motivo, con cui si lamenta contraddittorietà di motivazione della sentenza appellata,
è inammissibile per irrilevanza, stante l'effetto devolutivo dell'appello, che comporta che la causa, a seguito della proposizione di tale mezzo di gravame, è devoluta al giudice di secondo grado, che ha il potere – dovere di riesaminarla, sia pur nell'ambito desumibile dai motivi di gravame (cfr. Cass. ord. 25608/2021;
Cass. ord. 922/2024; Cass. ord. 29806/2024). In ogni caso, quanto dedotto nel motivo de quo circa la natura
(sostanziale o formale) della dichiarazione d'intenti risulta irrilevante, perché, come ricordato sub 1.6), 1.7)
e 3), la dichiarazione d'intenti non esonera comunque la contribuente (in questo caso, cedente) dall'applicare la dovuta diligenza prevista.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna la contribuente a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 9.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Firenze il 21 gennaio 2026
Il Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Alessandro Maria Andronio Dott. Ugo De Carlo
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Relatore
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 197/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 421/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 1
e pubblicata il 12/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B062001546 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze, la contribuente in epigrafe ha impugnato l'avviso, pure in epigrafe indicato, emesso dall'Agenzia della Entrate – Direzione Provinciale di Firenze –
Ufficio Controlli, ai fini IVA, concernente l'accertamento di maggior imponibile in relazione a compravendita di autovetture, con conseguente maggiore imposta da recuperare, con relativa sanzione ed accessori.
Nel ricorso di primo grado si deduceva che, nel cedere le autovetture senza applicazione dell'IVA in fattura, unico onere della contribuente fosse quello di controllare la trasmissione della lettera d'intenti e che, comunque, questa sarebbe stata privata del proprio diritto di difesa, per non avere l'Ufficio allegato il PVC della GdF di Genova dal quale era scaturita l'ulteriore istruttoria dell'Agenzia delle Entrate di Firenze.
Avendo l'Ufficio resistito al ricorso, la Corte di primo grado lo ha respinto, con condanna della contribuente alle spese, avendo ritenuto che, essendo emersi diversi elementi significativi della natura fraudolenta delle operazioni di cessione all'esportazione degli autoveicoli de quibus, la contribuente, in qualità di cedente degli stessi, non avesse dimostrato di aver adottato tutte le ragionevoli misure in proprio potere volte ad escludere il proprio coinvolgimento nella frode.
Ha proposto appello la contribuente per i seguenti motivi:
1.1) erroneità della presunzione giurisprudenziale rispetto alla normativa primaria;
1.2) la destinazione all'esportazione non è requisito indispensabile per la non imponibilità;
1.3) conoscibilità degli elementi presuntivi solo dall'Ufficio e non dal cedente e, in ogni caso, mancanza di correlazione tra le anomalie indicate e la conoscenza della frode;
1.4) non necessità di particolari attività di controllo da parte della contribuente, in presenza di un elevato volume di vendite e di consolidata esperienza di mercato;
1.5) non necessità di particolari attività di controllo da parte della contribuente per le vendite de quibus, stanti l'identità delle condizioni contrattuali e commerciali di altre vendite regolarmente fatturate a clienti nazionali;
1.6) informazioni non disponibili al cedente e di competenza dell'Amministrazione Finanziaria;
non ragionevolezza dell'addossare al cedente un onere di verifica “sostitutivo” di quello in capo all'Amministrazione, la quale è l'unico ente effettivamente abilitato all'accesso e alla disamina di dati fiscali e organizzativi dei cessionari;
1.7) non sussisterebbe e non sarebbe ipotizzabile un automatismo probatorio contro il cedente solo sulla base di anomalie organizzative dei cessionari, spiegabili anche in altro modo;
2.1) violazione dell'art. 2697 c.c. e del comma 5-bis dell'art. 7 D. Lgs. n. 546/1992;
2.2) violazione dei principi di certezza del diritto, razionalità, proporzionalità e libertà del commercio di cui all'ordinamento dell'Unione Europea;
3) violazione della normativa in materia di attività di prevenzione ed antiriciclaggio di competenza della P.A.
(in particolare, dell'Agenzia delle Entrate, della Banca_1 e della Camera di Commercio), comportante per la contribuente cedente, in base al principio di legittimo affidamento, presunzione di regolarità della cessione;
4) contraddittorietà della motivazione della sentenza;
natura sostanziale della dichiarazione d'intenti.
L'Ufficio ha resistito all'appello con controdeduzioni depositate il 26 marzo 2025.
La contribuente ha illustrato la propria posizione con memoria depositata il 9 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va disatteso, per le ragioni che di seguito si espongono in riferimento all'elencazione dei motivi sopra riportata.
1.1) Tale motivo è infondato.
Non si ravvisano infatti ragioni per ritenere che l'orientamento giurisprudenziale oggetto di censura da parte della contribuente debba essere considerato non conforme alla normativa primaria (tale dovendosi intendere la normativa dell'ordinamento interno italiano avente valore e forza di legge primaria, dovendosi ovviamente definire in altro modo, cioè come “normativa comunitaria” od “eurounitaria” quella promanante da fonti dell'Unione Europea). Si tratta di orientamento di legittimità assolutamente consolidato e fondato su motivazioni ampie e dettagliate, che questo Collegio ritiene di condividere.
Nella specie, in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, sulla scia della giurisprudenza unionale
(cfr. Corte di Giustizia UE 22 ottobre 2015, Ppuh, C- 277/14 e l'ulteriore giurisprudenza unionale ampiamente riportata in Cass. 10823/2024), la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di IVA,
l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi” (Cass. Sez. 5, n. 9851 del 20/04/2018; Sez. 5, n. 27566 del 30/10/2018; Cass, Sez.
5, 18 dicembre 2019, n. 33598; Cass. Sez. 5, ord. n. 15369 del 20/07/2020; n. 28562 del 2021; Cass. ord.
12059/2024; Cass. ord. 29468/2025).
L'insussistenza di valide dichiarazioni di intenti, oltre a risultare dagli elementi ampiamente descritti nell'avviso impugnato, è comunque pacifica perché oggetto delle querele presentate dalla contribuente il 13 settembre
2023.
È poi addirittura la stessa Cass. ord. 15670/2024, richiamata dalla contribuente, a sancire che l'inadeguata dotazione personale e strumentale delle cessionarie, partecipanti alle operazioni inesistenti, costituisce di per sé sola indizio idoneo della detta inesistenza e della mancata applicazione della dovuta diligenza da parte della contribuente medesima, al fine di evitare il coinvolgimento nell'attività fraudolenta (cfr. in conformità
Cass. n. 10120/2017; Cass. n. 35591/2023).
Inoltre, anche Cass. ord. 5059/2022, citata dalla contribuente, non risulta univocamente utilizzabile come fondamento della posizione della parte privata, in quanto (par.
1.1 della stessa, pag. 3) assegna rilevanza,
a favore dell'Ufficio, alla circostanza che la prestazione non poteva essere effettivamente resa perché il soggetto partecipante era sfornito della sia pur minima dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione.
La stessa Cass. 8721/2025, parimenti richiamata dalla contribuente, ha ritenuto validi indizi dell'inesistenza delle operazioni la mancanza di personale adeguato e di locali per lo stoccaggio dei beni acquistati.
L'ampia gamma di indizi della inesistenza delle operazioni de quibus emerge da quanto riportato nell'avviso impugnato (in particolare alle pagg. da 4 ad 8 dello stesso) e dall'esito del contraddittorio svolto nella fase amministrativa del procedimento.
In tale situazione, secondo il consolidato orientamento sopra ricordato, l'onere probatorio della dovuta diligenza impiegata dalla contribuente per escludere il proprio coinvolgimento nell'attività frodatoria ricade sulla contribuente medesima, che peraltro non ha dimostrato di aver tenuto tale comportamento diligente. Infatti, come risulta dal verbale di contraddittorio dell'11 ottobre 2022 con il sig. Nominativo_1, addetto alle vendite per la contribuente, le visure camerali venute in possesso della contribuente medesima (la cui acquisizione era comunque nella disponibilità della stessa, essendo ricavabili dall'applicazione Infocamere del registro delle imprese, accessibile da chiunque) non erano state prese in considerazione dalla contribuente medesima. Dai verbali di contraddittorio del 15 e 16 settembre 2022, rispettivamente con il sig.
Rappresentante_1, consigliere di amministrazione della contribuente e con il sig. Nominativo_2, direttore commerciale della stessa, emerge che le visure camerali, anche ove fossero state fatte, non sono state tenute presenti nel decidere per le vendite in questione. Ciò, ad avviso di questo Collegio, risulta sufficiente ad escludere la dovuta diligenza della contribuente. Si aggiunga che quest'ultima non ha neanche utilizzato l'applicativo Programma_1 (disponibile per chiunque) che gli avrebbe fornito informazioni sulla mancanza di dotazione strumentale delle società con cui sono state poste in essere le operazioni de quibus, quanto meno sotto il profilo della mancanza di disponibilità di locali per lo stoccaggio dei veicoli oggetto di compravendita.
1.2) Tale motivo è comunque irrilevante, perché postula la sussistenza di valide dichiarazioni di intenti, che invece è pacificamente insussistente, come ricordato sub 1.1.
1.3) Gli elementi sufficienti a desumere che la contribuente, in qualità di cedente, non ha applicato la dovuta diligenza idonea ad escludere la conoscibilità del proprio coinvolgimento nella frode erano comunque nella disponibilità della contribuente medesima, come ricordato sopra sub 1.1.
1.4) e 1.5) Tali motivi sono infondati. Infatti, le circostanze dedotte dalla contribuente (presenza di un elevato volume di vendite e di consolidata esperienza di mercato ed identità delle condizioni contrattuali e commerciali di altre vendite regolarmente fatturate a clienti nazionali), non riguardando specificamente le operazioni di cui alla presente controversia ma operazioni diverse, non siano idonee ad escludere la necessità di applicazione, da parte della contribuente, della dovuta diligenza nell'eseguire gli accertamenti necessari ad escludere il coinvolgimento della contribuente medesima nella frode.
1.6), 1.7) e 3) Anche tali motivi sono infondati. Come illustrato ampiamente dall'Ufficio nei suoi atti difensivi, la contribuente aveva accesso ad una serie di elementi che sono più che sufficienti per indurre la contribuente medesima a non partecipare alle operazioni de quibus, onde evitare il proprio coinvolgimento nella frode.
In particolare, i dati desumibili da banche dati consultabili o da applicazioni utilizzabili dalla contribuente (visure camerali e Programma_1) erano più che idonei, ove tenuti presenti dalla contribuente, a metterla sull'avviso circa la probabilità della sussistenza di una frode.
Emerge dagli atti che la documentazione comunque in concreto acquisita dagli addetti alle vendite era stata inoltrata alla dirigenza della società contribuente, ma non era stata tenuta in considerazione da quest'ultima, che anche sotto tale ultimo profilo ha quindi peccato di negligenza.
D'altro canto, il controllo preventivo dell'Amministrazione finanziaria si esplica soltanto nei limiti delle specifiche previsioni normative che lo prevedono, non potendo estendersi ad adempimenti non previsti. Ciò emerge dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di quella eurounitaria, le quali hanno sancito che il detto controllo preventivo, in subiecta materia, deve essere eseguito dalla contribuente cedente, rimanendo riservato agli organi amministrativi e a quelli giudiziari nazionali il controllo successivo sull'avvenuta applicazione da parte della contribuente cedente della dovuta diligenza impiegata da quest'ultima ai fini di evitare il coinvolgimento nell'attività fraudolenta (cfr. Cass. 9940/2015).
Sul punto, questo Collegio deve condividere pienamente quanto ritenuto dai Giudici di primo grado, secondo cui dall'introduzione di nuove disposizioni normative più stringenti per evitare frodi fiscali nella materia de quanon può desumersi che in vigenza della precedente normativa i contribuenti fossero esonerati dal tenere l'ordinaria diligenza, essendo invece la nuova normativa semplicemente volta ad evitare quelle frodi fiscali che dolosamente o colposamente continuavano a proliferare con grave danno per l'Erario.
2.1) Tale motivo è infondato.
Infatti, non sussiste la lamentata violazione dell'art. 2697 c.c. e del comma 5 bis dell'art. 7 D.Lgs. n. 546/1992, perché, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il ricordato comma 5 bis non ha modificato il regime probatorio esistente e non ha stabilito un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia (cfr. ad es. Cass. 31878/2022; Casas. 6772/2023; 17423/2023; Cass. 534/2024; Cass.
16493/2024).
2.2) Anche tale motivo è infondato. L'osservanza da parte dell'Ufficio dei principi di certezza del diritto, razionalità, proporzionalità e libertà del commercio di cui all'ordinamento dell'Unione Europea emerge dall'esame della giurisprudenza euro unitaria di cui a Corte di Giustizia UE 22 ottobre 2015, C-277/14 ed all'ulteriore giurisprudenza unionale ampiamente riportata in Cass. 10823/2024.
4) Il primo profilo di tale motivo, con cui si lamenta contraddittorietà di motivazione della sentenza appellata,
è inammissibile per irrilevanza, stante l'effetto devolutivo dell'appello, che comporta che la causa, a seguito della proposizione di tale mezzo di gravame, è devoluta al giudice di secondo grado, che ha il potere – dovere di riesaminarla, sia pur nell'ambito desumibile dai motivi di gravame (cfr. Cass. ord. 25608/2021;
Cass. ord. 922/2024; Cass. ord. 29806/2024). In ogni caso, quanto dedotto nel motivo de quo circa la natura
(sostanziale o formale) della dichiarazione d'intenti risulta irrilevante, perché, come ricordato sub 1.6), 1.7)
e 3), la dichiarazione d'intenti non esonera comunque la contribuente (in questo caso, cedente) dall'applicare la dovuta diligenza prevista.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna la contribuente a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 9.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Firenze il 21 gennaio 2026
Il Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Alessandro Maria Andronio Dott. Ugo De Carlo