Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 71
CGT2
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Erroneità della presunzione giurisprudenziale

    La Corte ritiene infondato il motivo, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato e basato su motivazioni ampie e dettagliate, in linea con la giurisprudenza unionale e di legittimità, che pone a carico del contribuente l'onere della prova di aver adottato la massima diligenza per evitare il coinvolgimento in frodi fiscali.

  • Rigettato
    Destinazione all'esportazione non requisito indispensabile

    Il motivo è ritenuto irrilevante poiché postula la sussistenza di valide dichiarazioni di intenti, che sono pacificamente insussistenti nel caso di specie.

  • Rigettato
    Conoscibilità elementi presuntivi e mancanza di correlazione

    Gli elementi sufficienti a desumere la mancata diligenza della contribuente erano nella sua disponibilità. La Corte ha evidenziato che la contribuente non ha dimostrato di aver adottato comportamenti diligenti, come la consultazione delle visure camerali o l'utilizzo di specifici applicativi, che avrebbero potuto segnalare la probabile sussistenza di una frode.

  • Rigettato
    Non necessità di particolari attività di controllo

    Le circostanze addotte dalla contribuente non sono idonee ad escludere la necessità di applicare la dovuta diligenza nell'eseguire gli accertamenti necessari ad escludere il coinvolgimento nella frode, poiché non riguardano specificamente le operazioni controverse.

  • Rigettato
    Informazioni non disponibili al cedente e onere di verifica

    La contribuente aveva accesso a elementi sufficienti per non partecipare alle operazioni, come dati desumibili da banche dati consultabili o applicazioni utilizzabili (visure camerali, Programma_1). La documentazione acquisita non è stata presa in considerazione dalla dirigenza, configurando negligenza. Il controllo preventivo dell'Amministrazione non esonera il contribuente dalla dovuta diligenza.

  • Rigettato
    Mancanza di automatismo probatorio e spiegazioni alternative

    La Corte condivide la decisione di primo grado, ritenendo che la normativa più stringente introdotta successivamente non esonerasse i contribuenti dall'ordinaria diligenza in vigenza della precedente normativa.

  • Rigettato
    Violazione principi di certezza del diritto, razionalità, proporzionalità e libertà del commercio

    Tale motivo è infondato, poiché l'osservanza di tali principi da parte dell'Ufficio emerge dall'esame della giurisprudenza euro unitaria.

  • Rigettato
    Contraddittorietà della motivazione e natura sostanziale della dichiarazione d'intenti

    Il primo profilo è inammissibile per irrilevanza. Quanto alla natura della dichiarazione d'intenti, essa risulta irrilevante poiché non esonera comunque la contribuente dall'applicare la dovuta diligenza.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 71
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 71
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo