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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/09/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2001/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2001/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. PETRELLA FRANCESCA e Avv. CUOCCI ELEONORA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte: “
1. I coniugi vivranno separati con diritto di porre il proprio domicilio e la propria residenza ove riterranno più opportuno, nell'obbligo del reciproco rispetto.
pagina 1 di 6 2. La casa familiare, di proprietà dei coniugi per ½ ciascuno, verrà assegnata alla moglie che continuerà ad abitarla unitamente ai figli minori. Il marito si impegna a lasciare l'abitazione familiare entro il giorno 30/07/2025, spostando entro tale data la propria residenza e portando con sé tutti gli effetti personali ed i suppellettili di sua proprietà.
3. I figli e , minorenni ed economicamente non autosufficienti, rimarranno affidati Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'istruzione, l'educazione, il mantenimento ed eserciteranno, paritariamente, la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse per i figli, relative a salute, istruzione, educazione, impegni ricreativi ecc.. dovranno essere, sempre, assunte dai coniugi congiuntamente, tenendo conto delle effettive capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli stessi. Le decisioni relative all'ordinaria conduzione di vita dei figli verranno assunte separatamente.
4. La prole, sebbene affidata ad entrambi i genitori, rimarrà collocata prevalentemente presso la madre nella casa familiare, ove conserverà la residenza;
5. Nel perfetto rispetto del principio di bigenitorialità, i genitori hanno comunemente approvato il seguente regime di frequentazione padre-figli, fatto salvo comunque ogni eventuale diverso accordo tra gli stessi:
- il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli e a settimane alterne dal Per_1 Per_2 venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì al rientro a scuola e, nelle settimane in cui non è previsto il week end con il padre, il martedì e il giovedì sempre dall'uscita da scuola sino al rientro a scuola o presso l'abitazione materna la mattina seguente, curandone la frequentazione alle attività ludico- sportive, compleanni, competizioni e qualsivoglia impegno extrascolastico, ivi compresi i compiti assegnati a scuola.
- Durante il periodo estivo, i bambini trascorreranno con ciascun genitore una settimana di vacanza a luglio ed una ad agosto. Le parti si impegnano a comunicare data e luogo di destinazione delle vacanze estive all'altro genitore entro il giorno 15 aprile di ogni anno.
- Durante il periodo Natalizio i figli trascorreranno ad anni alterni, una settimana con ciascun genitore comprendendo un anno il giorno di Natale e quello seguente Capodanno.
- Durante le festività di Pasqua invece trascorreranno 3 giorni con ciascun genitore alternando un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo. Le restanti festività/ponti seguiranno il calendario di frequentazione ordinario.
6. Si dà atto che il sig. si impegna a reperire un'abitazione perfettamente confacente ad Parte_1 accogliere i figli.
pagina 2 di 6 7. Avuto riguardo alle rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, il contributo per il mantenimento dei figli verrà posto a carico del padre nella misura di € 250,00 mensili per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT, questi corrisponderà alla madre mediante bonifico alle coordinate bancarie già in possesso, sino a quando i figli diverranno economicamente autosufficienti, e ciò entro il giorno 13 di ogni mese.
L'Assegno Unico verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
8. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione delle pezze giustificative in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc). Per le spese che non necessitano di preventivo accordo, il rimborso della quota a favore del coniuge che ha anticipato l'esborso, a cura dell'altro genitore, dovrà avvenire entro il mese successivo all'esibizione; mentre per le spese da concordarsi preventivamente, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Le spese straordinarie s'intendono regolate secondo il protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale di Modena, ovvero:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze. pagina 3 di 6 9. La casa coniugale, sita in Carpi (MO) via Alfeo Corassori n. 4, censita al catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 156, mappale 607 sub 23 e sub. 22, attualmente di proprietà dei due coniugi per ½ ciascuno, sarà oggetto di cessione della quota parte del marito alla moglie, che accetta, con diritti e pertinenze, comprensiva di arredi e suppellettili al prezzo pattuito di €
170.000,00. Detto immobile è pervenuto ai coniugi con atto del notaio del Persona_3
26.6.2020 rep. 121.814 racc. 38.581; le parti fanno in ogni caso riferimento al rogito di provenienza, per relationem, ai fini di una precisa identificazione dell'immobile da trasferirsi;
10. Il rogito definitivo di trasferimento dell'immobile di cui al punto che precede verrà stipulato presso il notaio dott. entro 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Persona_4
11. Nella determinazione del prezzo complessivo della cessione della quota di proprietà dell'immobile da parte del marito alla moglie di cui al punto n. 9, si è tenuto conto degli apporti economici che entrambi i coniugi hanno dato alla famiglia, conseguentemente il trasferimento in oggetto costituisce condizione-accordo concluso nell'ottica del perseguimento del della separazione consensuale;
infatti la suddetta operazione rappresenta per i ricorrenti lo strumento di
“negoziazione globale” volta a definire in modo stabile e far cessare in modo definitivo, sotto il profilo economico-patrimoniale, il rapporto coniugale intercorso tra i coniugi;
12. I trasferimento di cui sopra e correlative somme costituiscono strumenti di composizione della crisi famigliare, per cui, i ricorrenti, per quanto occorrer possa beneficeranno delle esenzioni ed agevolazioni fiscali previste dall'art.19 della legge n.74/87 e confermate poi da ultimo dall'art.1 commi 608 e 609 della legge 27.12.2013 n.147 e dalle circolari della Agenzia delle Entrate n.277/E del 21.06.2012 e n.2/E del 21.02.2014; dichiarano, pertanto, i ricorrenti, mediante il trasferimento di cui al punto 6, di aver regolato ogni loro rapporto di natura economica e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo.
13. Quanto alle detrazioni fiscali ex art. 16 bis, comma 8, TUIR D.P.R. n.917/1986, i coniugi convengono che della quota residua delle detrazioni relative agli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica e/o ristrutturazione prevista dall'art.16 bis comma 8, TUIR D.P.R.
n.917/1986 e successive modifiche ed integrazioni, e riconosciute per l'unità immobiliare oggetto di trasferimento e rispettive pertinenze, continueranno, per i rimanenti periodi d'imposta e nelle forme previste per legge, a beneficiarne entrambi i coniugi pro quota parte.
14. La sig.ra di professione insegnante, è titolare di reddito netto annuo medio relativo Parte_2 all'ultimo triennio pari ad € 25.281,66, mentre il sig. di professione impiegato, è Parte_1 titolare di reddito lordo annuo medio relativo all'ultimo triennio pari circa ad € 34.845,00,
pagina 4 di 6 pertanto entrambi dichiarano di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, rinunciando alla richiesta di assegno di mantenimento;
15. L'autoveicolo mod. Renault Cadjar, tg. FD331YF, di proprietà ed in uso a rimarrà di Parte_1 sua esclusiva proprietà.
16. Parimenti i coniugi si impegnano a chiudere qualunque rapporto bancario cointestato agli stessi in data anteriore al deposito del presente ricorso, suddividendone la provvista pro quota parte.
17. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni altro rapporto di natura patrimoniale, nascente dal matrimonio, tra di loro, a parte e di nulla aver più a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo o ragione, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, impegnandosi, in ogni caso, a prestarsi in futuro reciprocamente la propria più fattiva collaborazione.
18. Le spese legali relative al presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
19. I coniugi si autorizzano reciprocamente fin d'ora all'espatrio sia per turismo che per motivi di lavoro e si impegnano a prestare il loro consenso per il rilascio dei documenti necessari”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 15 settembre 2025;
pagina 5 di 6 I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2016 Atto n. 41 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2001/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. PETRELLA FRANCESCA e Avv. CUOCCI ELEONORA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte: “
1. I coniugi vivranno separati con diritto di porre il proprio domicilio e la propria residenza ove riterranno più opportuno, nell'obbligo del reciproco rispetto.
pagina 1 di 6 2. La casa familiare, di proprietà dei coniugi per ½ ciascuno, verrà assegnata alla moglie che continuerà ad abitarla unitamente ai figli minori. Il marito si impegna a lasciare l'abitazione familiare entro il giorno 30/07/2025, spostando entro tale data la propria residenza e portando con sé tutti gli effetti personali ed i suppellettili di sua proprietà.
3. I figli e , minorenni ed economicamente non autosufficienti, rimarranno affidati Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'istruzione, l'educazione, il mantenimento ed eserciteranno, paritariamente, la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse per i figli, relative a salute, istruzione, educazione, impegni ricreativi ecc.. dovranno essere, sempre, assunte dai coniugi congiuntamente, tenendo conto delle effettive capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli stessi. Le decisioni relative all'ordinaria conduzione di vita dei figli verranno assunte separatamente.
4. La prole, sebbene affidata ad entrambi i genitori, rimarrà collocata prevalentemente presso la madre nella casa familiare, ove conserverà la residenza;
5. Nel perfetto rispetto del principio di bigenitorialità, i genitori hanno comunemente approvato il seguente regime di frequentazione padre-figli, fatto salvo comunque ogni eventuale diverso accordo tra gli stessi:
- il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli e a settimane alterne dal Per_1 Per_2 venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì al rientro a scuola e, nelle settimane in cui non è previsto il week end con il padre, il martedì e il giovedì sempre dall'uscita da scuola sino al rientro a scuola o presso l'abitazione materna la mattina seguente, curandone la frequentazione alle attività ludico- sportive, compleanni, competizioni e qualsivoglia impegno extrascolastico, ivi compresi i compiti assegnati a scuola.
- Durante il periodo estivo, i bambini trascorreranno con ciascun genitore una settimana di vacanza a luglio ed una ad agosto. Le parti si impegnano a comunicare data e luogo di destinazione delle vacanze estive all'altro genitore entro il giorno 15 aprile di ogni anno.
- Durante il periodo Natalizio i figli trascorreranno ad anni alterni, una settimana con ciascun genitore comprendendo un anno il giorno di Natale e quello seguente Capodanno.
- Durante le festività di Pasqua invece trascorreranno 3 giorni con ciascun genitore alternando un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo. Le restanti festività/ponti seguiranno il calendario di frequentazione ordinario.
6. Si dà atto che il sig. si impegna a reperire un'abitazione perfettamente confacente ad Parte_1 accogliere i figli.
pagina 2 di 6 7. Avuto riguardo alle rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, il contributo per il mantenimento dei figli verrà posto a carico del padre nella misura di € 250,00 mensili per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT, questi corrisponderà alla madre mediante bonifico alle coordinate bancarie già in possesso, sino a quando i figli diverranno economicamente autosufficienti, e ciò entro il giorno 13 di ogni mese.
L'Assegno Unico verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
8. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione delle pezze giustificative in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc). Per le spese che non necessitano di preventivo accordo, il rimborso della quota a favore del coniuge che ha anticipato l'esborso, a cura dell'altro genitore, dovrà avvenire entro il mese successivo all'esibizione; mentre per le spese da concordarsi preventivamente, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Le spese straordinarie s'intendono regolate secondo il protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale di Modena, ovvero:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze. pagina 3 di 6 9. La casa coniugale, sita in Carpi (MO) via Alfeo Corassori n. 4, censita al catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 156, mappale 607 sub 23 e sub. 22, attualmente di proprietà dei due coniugi per ½ ciascuno, sarà oggetto di cessione della quota parte del marito alla moglie, che accetta, con diritti e pertinenze, comprensiva di arredi e suppellettili al prezzo pattuito di €
170.000,00. Detto immobile è pervenuto ai coniugi con atto del notaio del Persona_3
26.6.2020 rep. 121.814 racc. 38.581; le parti fanno in ogni caso riferimento al rogito di provenienza, per relationem, ai fini di una precisa identificazione dell'immobile da trasferirsi;
10. Il rogito definitivo di trasferimento dell'immobile di cui al punto che precede verrà stipulato presso il notaio dott. entro 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Persona_4
11. Nella determinazione del prezzo complessivo della cessione della quota di proprietà dell'immobile da parte del marito alla moglie di cui al punto n. 9, si è tenuto conto degli apporti economici che entrambi i coniugi hanno dato alla famiglia, conseguentemente il trasferimento in oggetto costituisce condizione-accordo concluso nell'ottica del perseguimento del della separazione consensuale;
infatti la suddetta operazione rappresenta per i ricorrenti lo strumento di
“negoziazione globale” volta a definire in modo stabile e far cessare in modo definitivo, sotto il profilo economico-patrimoniale, il rapporto coniugale intercorso tra i coniugi;
12. I trasferimento di cui sopra e correlative somme costituiscono strumenti di composizione della crisi famigliare, per cui, i ricorrenti, per quanto occorrer possa beneficeranno delle esenzioni ed agevolazioni fiscali previste dall'art.19 della legge n.74/87 e confermate poi da ultimo dall'art.1 commi 608 e 609 della legge 27.12.2013 n.147 e dalle circolari della Agenzia delle Entrate n.277/E del 21.06.2012 e n.2/E del 21.02.2014; dichiarano, pertanto, i ricorrenti, mediante il trasferimento di cui al punto 6, di aver regolato ogni loro rapporto di natura economica e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo.
13. Quanto alle detrazioni fiscali ex art. 16 bis, comma 8, TUIR D.P.R. n.917/1986, i coniugi convengono che della quota residua delle detrazioni relative agli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica e/o ristrutturazione prevista dall'art.16 bis comma 8, TUIR D.P.R.
n.917/1986 e successive modifiche ed integrazioni, e riconosciute per l'unità immobiliare oggetto di trasferimento e rispettive pertinenze, continueranno, per i rimanenti periodi d'imposta e nelle forme previste per legge, a beneficiarne entrambi i coniugi pro quota parte.
14. La sig.ra di professione insegnante, è titolare di reddito netto annuo medio relativo Parte_2 all'ultimo triennio pari ad € 25.281,66, mentre il sig. di professione impiegato, è Parte_1 titolare di reddito lordo annuo medio relativo all'ultimo triennio pari circa ad € 34.845,00,
pagina 4 di 6 pertanto entrambi dichiarano di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, rinunciando alla richiesta di assegno di mantenimento;
15. L'autoveicolo mod. Renault Cadjar, tg. FD331YF, di proprietà ed in uso a rimarrà di Parte_1 sua esclusiva proprietà.
16. Parimenti i coniugi si impegnano a chiudere qualunque rapporto bancario cointestato agli stessi in data anteriore al deposito del presente ricorso, suddividendone la provvista pro quota parte.
17. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni altro rapporto di natura patrimoniale, nascente dal matrimonio, tra di loro, a parte e di nulla aver più a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo o ragione, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, impegnandosi, in ogni caso, a prestarsi in futuro reciprocamente la propria più fattiva collaborazione.
18. Le spese legali relative al presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
19. I coniugi si autorizzano reciprocamente fin d'ora all'espatrio sia per turismo che per motivi di lavoro e si impegnano a prestare il loro consenso per il rilascio dei documenti necessari”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 15 settembre 2025;
pagina 5 di 6 I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2016 Atto n. 41 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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