Articolo 3 della Legge 27 maggio 2015, n. 69
Articolo 2Articolo 4
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14 giugno 2015
Art. 3. Modifica dell'articolo 317 del codice penale, in materia di concussione 1. L' articolo 317 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita', e' punito con la reclusione da sei a dodici anni».
Entrata in vigore il 14 giugno 2015
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