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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2025, n. 2431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2431 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice LL RO, all'esito dell'udienza cartolare del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 2178/2025 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Raimondo Parte_1
D'Antonio;
- opponente -
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv.to Livio Calabrò;
- opposti –
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.4.2025, la ricorrente in epigrafe conveniva in CP_ giudizio l' ed il concessionario, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificatale in data 06.03.2025, con cui le era CP_ stato richiesto di pagare, tra gli altri crediti, contributi per l'anno 2015,
2016, 2021 e 2022 portati rispettivamente negli avvisi di addebito n.
37120160004891740000 per € 2.794,09 in ipotesi notificato il 12.05.2016,
n. 37120170006743433000 per € 5,563,09 in ipotesi notificato il
28.09.2017, e n. 37120230011065702000 in ipotesi notificato il 29.12.2023 per € 4,679,64.
Deduceva la violazione dell'art. 1 l 1397 del 60 nonché la violazione dell'art. 3 della l 241 del 90 la mancata notifica dei titoli posti a base della intimazione impugnata nonché la prescrizione dei crediti in contestazione.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità dell'atto impugnato limitatamente CP_ ai crediti portati negli avvisi di addebito sopra indicati.
1 Instauratosi il contraddittorio, resistevano i convenuti in epigrafe, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deducevano variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Innanzitutto, sono inammissibili i vizi formali dell'intimazione di pagamento impugnata (violazione dell'art. 1 l. 1397 del 60 nonché la violazione dell'art. 3 della l 241 del 90 la mancata notifica degli avvisi di addebito), in quanto fatti valere oltre il termine di 20 giorni dalla notificazione, avvenuta il 06.03.2025 mentre l'opposizione è stata presentata solo il 15.4.2025.
Pertanto, in parte qua l'opposizione è inammissibile .
E' poi infondata l'eccezione di prescrizione successiva alla formazione del titolo.
Ed invero, il termine di prescrizione è stato interrotto prima con la notifica degli avvisi di addebito nn. 37120160004891740000 in data 12.5.2016,
37120170006743433000 in data 28.9.2017, 37120230011065702000 in data
29.12.2023.
La notifica che deve infatti ritenersi rituale, trattandosi di notifica diretta tramite raccomandata a/r che si considera perfezionata alla data in cui giunge, come avvenuto nella specie, all'indirizzo del destinatario (cfr. avviso di ricevimento in atti)
Successivamente la prescrizione del credito portato nell'avviso di addebito n. 37120160004891740000 (notificato il 12.5.2016) è stata interrotta con intimazione di pagamento n. 07120179048230635000, perfezionatasi in data
11.10.2018 con la ricezione del CAD e poi con intimazione di pagamento n.
07120239001325971000, perfezionatasi in data 13.5.2023. (cfr relate in atti)
La prescrizione del credito portato nell'avviso di addebito n.
37120170006743433000 (notificato il 28.9.2017) è stata utilmente interrotta con l'intimazione di pagamento n. 07120239001325971000, perfezionatasi in data 13.5.2023 (cfr. relate in atti), ove si consideri il periodo di sospensione per covid 19 di complessivi 311 giorni (dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021)
2 Pertanto, alla data di proposizione dell'opposizione la prescrizione quinquennale non era decorsa per nessuno dei suddetti crediti .
Con evidenza la prescrizione quinquennale non risulta decorsa per i crediti portati nell'avviso di addebito n. 37120230011065702000, ritualmente notificato, come sopra evidenziato, in data 29.12.2023.
Da quanto sopra deriva, previa revoca della sospensione disposta in corso di giudizio, il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
previa revoca della sospensiva disposta in corso di giudizio, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell' che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre rimborso spese CP_1 generali al 15%; condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in complessivi euro 2.700,00, Controparte_2 oltre rimborso spese generali al 15%, e IVA e CPA come per legge .
Così deciso in Torre Annunziata, 9.12.2925 IL GIUDICE
LL RO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice LL RO, all'esito dell'udienza cartolare del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 2178/2025 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Raimondo Parte_1
D'Antonio;
- opponente -
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv.to Livio Calabrò;
- opposti –
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.4.2025, la ricorrente in epigrafe conveniva in CP_ giudizio l' ed il concessionario, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificatale in data 06.03.2025, con cui le era CP_ stato richiesto di pagare, tra gli altri crediti, contributi per l'anno 2015,
2016, 2021 e 2022 portati rispettivamente negli avvisi di addebito n.
37120160004891740000 per € 2.794,09 in ipotesi notificato il 12.05.2016,
n. 37120170006743433000 per € 5,563,09 in ipotesi notificato il
28.09.2017, e n. 37120230011065702000 in ipotesi notificato il 29.12.2023 per € 4,679,64.
Deduceva la violazione dell'art. 1 l 1397 del 60 nonché la violazione dell'art. 3 della l 241 del 90 la mancata notifica dei titoli posti a base della intimazione impugnata nonché la prescrizione dei crediti in contestazione.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità dell'atto impugnato limitatamente CP_ ai crediti portati negli avvisi di addebito sopra indicati.
1 Instauratosi il contraddittorio, resistevano i convenuti in epigrafe, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deducevano variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Innanzitutto, sono inammissibili i vizi formali dell'intimazione di pagamento impugnata (violazione dell'art. 1 l. 1397 del 60 nonché la violazione dell'art. 3 della l 241 del 90 la mancata notifica degli avvisi di addebito), in quanto fatti valere oltre il termine di 20 giorni dalla notificazione, avvenuta il 06.03.2025 mentre l'opposizione è stata presentata solo il 15.4.2025.
Pertanto, in parte qua l'opposizione è inammissibile .
E' poi infondata l'eccezione di prescrizione successiva alla formazione del titolo.
Ed invero, il termine di prescrizione è stato interrotto prima con la notifica degli avvisi di addebito nn. 37120160004891740000 in data 12.5.2016,
37120170006743433000 in data 28.9.2017, 37120230011065702000 in data
29.12.2023.
La notifica che deve infatti ritenersi rituale, trattandosi di notifica diretta tramite raccomandata a/r che si considera perfezionata alla data in cui giunge, come avvenuto nella specie, all'indirizzo del destinatario (cfr. avviso di ricevimento in atti)
Successivamente la prescrizione del credito portato nell'avviso di addebito n. 37120160004891740000 (notificato il 12.5.2016) è stata interrotta con intimazione di pagamento n. 07120179048230635000, perfezionatasi in data
11.10.2018 con la ricezione del CAD e poi con intimazione di pagamento n.
07120239001325971000, perfezionatasi in data 13.5.2023. (cfr relate in atti)
La prescrizione del credito portato nell'avviso di addebito n.
37120170006743433000 (notificato il 28.9.2017) è stata utilmente interrotta con l'intimazione di pagamento n. 07120239001325971000, perfezionatasi in data 13.5.2023 (cfr. relate in atti), ove si consideri il periodo di sospensione per covid 19 di complessivi 311 giorni (dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021)
2 Pertanto, alla data di proposizione dell'opposizione la prescrizione quinquennale non era decorsa per nessuno dei suddetti crediti .
Con evidenza la prescrizione quinquennale non risulta decorsa per i crediti portati nell'avviso di addebito n. 37120230011065702000, ritualmente notificato, come sopra evidenziato, in data 29.12.2023.
Da quanto sopra deriva, previa revoca della sospensione disposta in corso di giudizio, il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
previa revoca della sospensiva disposta in corso di giudizio, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell' che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre rimborso spese CP_1 generali al 15%; condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in complessivi euro 2.700,00, Controparte_2 oltre rimborso spese generali al 15%, e IVA e CPA come per legge .
Così deciso in Torre Annunziata, 9.12.2925 IL GIUDICE
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