TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 17/03/2026, n. 4981
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Decreto cautelare 3 ottobre 2025
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Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
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Sentenza 17 marzo 2026

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  • Altro
    Silenzio-inadempimento dell'Amministrazione

    Il ricorso è stato esperito al fine di poter presentare la domanda di visto per motivi di studio, essendo stata ottenuta la possibilità di inoltrare la domanda dopo aver formalizzato la preiscrizione universitaria. Pertanto, si dichiara la cessazione della materia del contendere.

  • Inammissibile
    Mancata maturazione del termine per provvedere

    La domanda di conclusione del procedimento con il rilascio del visto è inammissibile perché alla data di proposizione del ricorso non era ancora decorso il termine di 90 giorni per provvedere.

  • Altro
    Cessazione della materia del contendere

    A seguito dell'avvenuta convocazione del ricorrente presso l'Ambasciata, è venuto meno l'interesse ad una pronuncia propulsiva, pertanto si respinge la domanda cautelare.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentario1

  • 1Casellario ANAC: termini annotazione e difesa operatore economicoAccesso limitato
    Antonia Strafezza · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 17/03/2026, n. 4981
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 4981
Data del deposito : 17 marzo 2026
Fonte ufficiale :

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