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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore LENOCI VALENTINO, Giudice MITOLA MARIA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1566/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021- 1T-027550 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021- 1T-027551 IMPOSTA SOSTITU 2022
- ATTO DI DINIEGO n. 0 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2701/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso i due avvisi di accertamento in epigrafe indicati, entrambi notificati il 12.4.2024, con i quali la Agenzia delle Entrate di Bari ha proceduto, in relazione alla compravendita in data 15.6.2021 dell'immobile in Luogo_1 alla Indirizzo_1, quartiere Quartiere_1 , alla decadenza dalle agevolazioni fiscali acquisto prima casa ex art. 1 Tariffa prima allegata UR (accertamento n. 2021- 1T-027550) ed alla revoca della aliquota ridotta della imposta sostitutiva per le operazioni di credito a medio e lungo termine per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e pertinenze per difetto delle condizioni di cui alla Nota II-bis art. 1, Tariffa parte I allegata al UR (accertamento n. n. 2021- 1T-027551), per intervenuta decadenza dal termine Luogo_1 Indirizzo_2(annuale) previsto per la alienazione di precedente immobile (in alla
, Quartiere_2) già acquistato in data 28.01.2015 con le medesime agevolazioni.
Ha eccepito la illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi:
1-Omessa considerazione del raddoppio dei termini previsti dalla Legge Bilancio 2025 per la alienazione di precedente immobile già acquistato con le medesima agevolazione.
2-Omessa considerazione del diritto alla esenzione dal pagamento delle imposte spettante ad esso ricorrente in sede di acquisto sottoscritto il 15.6.2021 in quanto in possesso dei requisiti normativamente previsti dalla Legge Under 36 ex art. 64, commi 6-10 DL 25.5.2021 (età inferiore ad anni 36 e indicatore ISEE inferiore ad Euro 40.000,00).
3-Omessa considerazione della inutilizzabilità a fini abitativi della u.i. precedentemente acquistata il 28.01.2015 in ragione della estensione di soli mq 25.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARI, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato e la fondatezza della richiesta .
All'esito della udienza del 24.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo motivo si osserva che, nella specie, il termine (annuale) entro il quale alienare l'immobile (in Luogo_1 alla Indirizzo_2 , Quartiere_2) già acquistato in data 28.01.2015 con le medesime agevolazioni, è scaduto il 31.10.2024, tenuto conto della sospensione dei termini dal 23.02.2020 al 30.03.2023 prevista dal legislatore emergenziale Covid.
Da qui la inapplicabilità nella fattispecie concreta della novella introdotta dalla Legge Bilancio 2025, che ha esteso a due anni il suddetto termine, atteso che , alla data di entrata in vigore della predetta ovvero il 01.01.2025 ,il termine utile era comunque già scaduto (circostanza rispetto alla quale non rileva la adozione degli atti impositivi nella vigenza della nuova disciplina).
Diversamente opinando , vieppiù in difetto di alcuna, necessaria, disposizione che attribuisca alla novella efficacia retroattiva, sarebbe possibile la messa in discussione di qualsiasi fattispecie per la quale la decadenza è invece già irrevocabilmente maturata, in contrasto con le norme che regolano la vigenza delle leggi nel tempo ed pregiudizio della certezza del diritto.
In tal senso, seppure non vincolanti, di conforto nella interpretazione del raccordo tra le due discipline, le risposte della Agenzia della Entrate agli Interpelli n. 127/2025 del 05.05.2025 e n. 197/2025 del 30.7.2025, trascritte dall'Ufficio nelle sue controdeduzioni, le quali circoscrivono la applicazione retroattiva della NO , al più, ai soli atti per i quali al 31.12.2024 non fosse ancora scaduto il precedente termine previsto per le alienazioni in un anno .
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al secondo motivo si rileva che la richiesta di fruizione delle agevolazioni di cui alla cd Legge Under 36 ex art. 64, commi 6-10 DL 25.5.2021 deve essere espressamente formulata nell'atto di acquisto : nella specie nessuna richiesta in tal senso risulta avanzata dal contribuente in sede di compravendita del 15.6.2021, né la stessa poteva e può essere formulata successivamente o, addirittura, nella presente sede contenziosa.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al terzo motivo si rileva, infine, che la proprietà di altro immobile non è ostativa alla richiesta di agevolazioni prima casa in sede di successivo acquisto a condizione che le medesime agevolazioni non siano state già oggetto di fruizione in occasione della precedente compravendita (cfr. ex multis, da ultimo Cass. n. 4102/2025).
Luogo_1 Indirizzo_2 Quartiere_2Nella specie il precedente immobile (in alla , ) è stato acquistato in data 28.01.2015 già richiedendo ed usufruendo delle medesime agevolazioni (e, pertanto, comunque nella prospettiva di una utilizzazione quale prima casa).
Ne consegue la irrilevanza di alcuna , successiva e strumentale , circostanza qui opposta al fine di poter conseguire la duplice fruizione del medesimo beneficio .
Il motivo è pertanto infondato.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Bari delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.000,00.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria 1 grado di Bari, Sezione 2:
-Rigetta il ricorso . -Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Bari delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.000,00.
Così deciso in Bari il 24.11.2025
IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore LENOCI VALENTINO, Giudice MITOLA MARIA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1566/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021- 1T-027550 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021- 1T-027551 IMPOSTA SOSTITU 2022
- ATTO DI DINIEGO n. 0 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2701/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso i due avvisi di accertamento in epigrafe indicati, entrambi notificati il 12.4.2024, con i quali la Agenzia delle Entrate di Bari ha proceduto, in relazione alla compravendita in data 15.6.2021 dell'immobile in Luogo_1 alla Indirizzo_1, quartiere Quartiere_1 , alla decadenza dalle agevolazioni fiscali acquisto prima casa ex art. 1 Tariffa prima allegata UR (accertamento n. 2021- 1T-027550) ed alla revoca della aliquota ridotta della imposta sostitutiva per le operazioni di credito a medio e lungo termine per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e pertinenze per difetto delle condizioni di cui alla Nota II-bis art. 1, Tariffa parte I allegata al UR (accertamento n. n. 2021- 1T-027551), per intervenuta decadenza dal termine Luogo_1 Indirizzo_2(annuale) previsto per la alienazione di precedente immobile (in alla
, Quartiere_2) già acquistato in data 28.01.2015 con le medesime agevolazioni.
Ha eccepito la illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi:
1-Omessa considerazione del raddoppio dei termini previsti dalla Legge Bilancio 2025 per la alienazione di precedente immobile già acquistato con le medesima agevolazione.
2-Omessa considerazione del diritto alla esenzione dal pagamento delle imposte spettante ad esso ricorrente in sede di acquisto sottoscritto il 15.6.2021 in quanto in possesso dei requisiti normativamente previsti dalla Legge Under 36 ex art. 64, commi 6-10 DL 25.5.2021 (età inferiore ad anni 36 e indicatore ISEE inferiore ad Euro 40.000,00).
3-Omessa considerazione della inutilizzabilità a fini abitativi della u.i. precedentemente acquistata il 28.01.2015 in ragione della estensione di soli mq 25.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARI, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato e la fondatezza della richiesta .
All'esito della udienza del 24.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo motivo si osserva che, nella specie, il termine (annuale) entro il quale alienare l'immobile (in Luogo_1 alla Indirizzo_2 , Quartiere_2) già acquistato in data 28.01.2015 con le medesime agevolazioni, è scaduto il 31.10.2024, tenuto conto della sospensione dei termini dal 23.02.2020 al 30.03.2023 prevista dal legislatore emergenziale Covid.
Da qui la inapplicabilità nella fattispecie concreta della novella introdotta dalla Legge Bilancio 2025, che ha esteso a due anni il suddetto termine, atteso che , alla data di entrata in vigore della predetta ovvero il 01.01.2025 ,il termine utile era comunque già scaduto (circostanza rispetto alla quale non rileva la adozione degli atti impositivi nella vigenza della nuova disciplina).
Diversamente opinando , vieppiù in difetto di alcuna, necessaria, disposizione che attribuisca alla novella efficacia retroattiva, sarebbe possibile la messa in discussione di qualsiasi fattispecie per la quale la decadenza è invece già irrevocabilmente maturata, in contrasto con le norme che regolano la vigenza delle leggi nel tempo ed pregiudizio della certezza del diritto.
In tal senso, seppure non vincolanti, di conforto nella interpretazione del raccordo tra le due discipline, le risposte della Agenzia della Entrate agli Interpelli n. 127/2025 del 05.05.2025 e n. 197/2025 del 30.7.2025, trascritte dall'Ufficio nelle sue controdeduzioni, le quali circoscrivono la applicazione retroattiva della NO , al più, ai soli atti per i quali al 31.12.2024 non fosse ancora scaduto il precedente termine previsto per le alienazioni in un anno .
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al secondo motivo si rileva che la richiesta di fruizione delle agevolazioni di cui alla cd Legge Under 36 ex art. 64, commi 6-10 DL 25.5.2021 deve essere espressamente formulata nell'atto di acquisto : nella specie nessuna richiesta in tal senso risulta avanzata dal contribuente in sede di compravendita del 15.6.2021, né la stessa poteva e può essere formulata successivamente o, addirittura, nella presente sede contenziosa.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al terzo motivo si rileva, infine, che la proprietà di altro immobile non è ostativa alla richiesta di agevolazioni prima casa in sede di successivo acquisto a condizione che le medesime agevolazioni non siano state già oggetto di fruizione in occasione della precedente compravendita (cfr. ex multis, da ultimo Cass. n. 4102/2025).
Luogo_1 Indirizzo_2 Quartiere_2Nella specie il precedente immobile (in alla , ) è stato acquistato in data 28.01.2015 già richiedendo ed usufruendo delle medesime agevolazioni (e, pertanto, comunque nella prospettiva di una utilizzazione quale prima casa).
Ne consegue la irrilevanza di alcuna , successiva e strumentale , circostanza qui opposta al fine di poter conseguire la duplice fruizione del medesimo beneficio .
Il motivo è pertanto infondato.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Bari delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.000,00.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria 1 grado di Bari, Sezione 2:
-Rigetta il ricorso . -Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Bari delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.000,00.
Così deciso in Bari il 24.11.2025
IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita)