Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00847/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02077/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2077 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Rubechi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento del -OMISSIS- emesso dal Dirigente dell'Ufficio di Polizia Amministrativa della Prefettura di Arezzo con il quale, in relazione all'istanza di revoca del provvedimento di divieto di detenzione armi a prot. N° -OMISSIS- --OMISSIS- del -OMISSIS- emesso nei confronti del ricorrente ha così deciso: “ si comunica che questa Prefettura ritiene di non poter procedere all'accoglimento, in quanto i presupposti cautelari in base ai quali il decreto prefettizio è stato adottato non sono venuti meno ”.
- di ogni atto presupposto e conseguente e più segnatamente:
- del decreto prot. N° -OMISSIS- --OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS- con il quale era stato ingiunto al ricorrente il divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti e nel contempo ingiunto al medesimo di vendere o affidare in custodia le armi legittimamente detenute a persona non convivente nel termine di giorni 150 dalla notifica;
- della nota dei Carabinieri Forestali a prot. -OMISSIS- dell'-OMISSIS-con la quale detta Autorità ha espresso parere in ordine alla richiesta di revoca del provvedimento di divieto detenzione armi presentata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. CO IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Arezzo, del -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza di revoca del provvedimento di divieto di detenzione armi emesso nei suoi confronti il -OMISSIS-.
Il provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni, non originariamente impugnato, era stato adottato dalla medesima Prefettura dopo che il ricorrente era stato colto nel trasportare in macchina fucile, munizioni e coltello di 25 cm, fuori custodia e posti liberi all’interno dell’abitacolo della vettura. In particolare, dopo aver tentato di darsi alla fuga per evitare la perquisizione dei Carabinieri Forestali (quest’ultimi intervenuti sui luoghi per spari di arma da fuoco), non fermandosi agli alt intimatigli dai militari, l’odierno ricorrente sarebbe stato identificato come il responsabile dell’attività venatoria esercitata in orario notturno. Inoltre, dalla successiva perquisizione domiciliare, era emerso che armi e munizioni erano custodite, presso il suo domicilio, senza la dovuta diligenza e in modo da essere facilmente asportate da parte di terzi.
L'istanza di revoca, del -OMISSIS-, era motivata sulla base del tempo di cinque anni trascorso dall’applicazione del divieto ex art. 39 del TULPS.
La Prefettura ha riscontrato l’istanza ritenendo “ di non poter procedere all’accoglimento, in quanto i presupposti cautelari in base ai quali il decreto prefettizio è stato adottato non sono venuti meno ”.
Nell’impugnare tale provvedimento unitamente all’originario divieto di detenzione, il ricorrente sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
“ 1. Violazione di legge: Art. 39 del R.D. 18.06.1931 n. 773; Art. 3 e segg. L. 07.08.1990 n. 241. Eccesso di potere per violazione del procedimento, carenza della motivazione, contraddittorietà manifesta - Violazione dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità;
2. Violazione di legge: Art. 39 del R.D. 18.06.1931 n. 773; Art. 3 e segg. L. 07.08.1990 n. 241. Eccesso di potere per violazione del procedimento, carenza della istruttoria e della motivazione, Violazione dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità ”.
In sintesi, il ricorrente sostiene che il provvedimento di divieto di detenzione armi non potrebbe avere efficacia sine die , ovvero anche laddove, come nel caso di specie, sia venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità che ne aveva giustificato l’adozione. Egli inoltre sostiene che nella fattispecie ricorrerebbero le due condizioni comportanti l’obbligo della Prefettura di pronunciarsi sull’istanza di revoca, ovvero: il decorso di un ragionevole lasso di tempo dall'adozione del provvedimento inibitorio ed il sopravvenuto mutamento delle circostanze valorizzate nel provvedimento. Infine, sarebbe erronea la motivazione del diniego di revoca nella parte in cui, di fatto, si richiederebbe al ricorrente di dar prova dell’esistenza di nuovi elementi che potessero giustificare la rimozione del provvedimento inibitorio; mentre l’istruttoria, delegata ai Carabinieri Forestali, sarebbe consistita unicamente nel ribadire le stesse circostanze già contenute nel rapporto del 25 ottobre 2020.
Si è costituito il Ministero dell’Interno argomentando con memoria in ordine all’infondatezza del ricorso.
All’udienza del 28 aprile 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
IR
Osserva preliminarmente il Collegio, come da costante orientamento della Sezione (sentenze 1288/2024, 52/2024, 1642/2025) e in precedenza della Sezione Seconda di questo Tribunale (sentenza n. 56/2023) che non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno, mediante l'istituto del silenzio-rifiuto, l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo; e ciò in quanto il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell’amministrazione competente e non si esercita in base ad un’istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere. Tale orientamento si basa sulla considerazione che, se si imponesse un obbligo di provvedere, vi sarebbe l’elusione del termine di impugnazione mediante la proposizione di un’istanza all’amministrazione con compromissione delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche (cfr. Cons. Stato, VI, 25 maggio 2020, n. 3277). Nondimeno questa Sezione, come già la Seconda Sezione di questo Tribunale, ha manifestato di condividere quella giurisprudenza, formatasi nella peculiare materia in oggetto, con la quale si è stabilito che l’amministrazione sia obbligata in taluni casi a pronunciarsi sull’istanza di revoca di un divieto di detenzione delle armi, non potendo tale divieto avere un’efficacia sine die , ovvero anche oltre il venir meno della situazione di pericolosità; e si è dunque riconosciuto al destinatario del divieto l’interesse giuridicamente protetto ad ottenere dall'amministrazione un riesame della propria posizione; tutto ciò al ricorrere di due condizioni, costituite dal sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento e dal decorso di un ragionevole lasso di tempo dall’adozione del medesimo provvedimento inibitorio. In particolare, il lasso di tempo ragionevole trascorso il quale, in presenza di nuovi elementi, il Prefetto è tenuto a pronunciarsi sull’istanza di revoca della misura, è stato individuato dalla citata giurisprudenza in cinque anni e tale orientamento è stato recepito dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/013490/10171 del 25 novembre 2020.
Il Collegio, nel ribadire tali approdi giurisprudenziali, evidenzia che nella specie, la Prefettura si è innanzitutto attivata, riesercitando il potere, avviando una nuova istruttoria e pronunciandosi espressamente sull’istanza; non dovendo poi essere, l’esito procedimentale, necessariamente positivo.
Quanto alle ragioni della conferma del divieto, in disparte il mancato decorso di cinque anni interi, che comunque non ne costituisce il motivo fondante, effettivamente non paiono esserci nuovi fatti storici che superino con evidenza la valenza significativa, sotto il profilo dell’affidabilità, degli elementi fattuali sulla cui base la Prefettura di Arezzo era addivenuta ad adottare il divieto di detenzione armi.
Tali elementi, anche per la loro molteplicità e plurioffensività, appaiono invero particolarmente significativi nel delineare un atteggiamento del ricorrente non rispondente ai doveri di diligenza e di rispetto delle norme vigenti nel settore delle armi e della caccia.
Il disvalore degli episodi che hanno condotto all’adozione del divieto, d’altro canto, non è in questa sede ridiscutibile, non essendo stato impugnato l’originario divieto e non venendo indicate sopravvenienze penali favorevoli (essendo stato invece emesso un decreto penale di condanna per l’omessa custodia delle armi); mentre il solo decorso del lasso di tempo minimo di cinque anni, unitamente alla buona condotta, di per sé, non sono delle circostanza automaticamente idonee a rispristinare le condizioni di affidabilità del soggetto, dovendo la Prefettura valutare, caso per caso ed esercitando la sua discrezionalità, se effettivamente il lasso di tempo trascorso sia ragionevolmente e in concreto congruo rispetto ad una probabile mitigazione dell’originaria situazione di pericolo.
Ebbene, nella fattispecie, il rischio di abuso non deriva da manchevolezze che ad una lettura più distanziata potrebbero risultare nel complesso di scarsa importanza oppure superate da provvedimenti favorevoli dell’autorità giudiziaria penale, né è stato desunto da un insieme di circostanze oggettive, contingenti e modificabili in tempi relativamente brevi, come ad esempio le situazioni di conflittualità, bensì è stato inferito da circostanze ormai cristallizzatesi e dalla conseguente valutazione della stessa personalità del ricorrente, la quale richiede tempi di ravvedimento più ampi, proporzionati alla gravità delle condotte poste in essere, e nella fattispecie effettivamente non circoscrivibili all’interno del quinquennio.
In conclusione, alla luce di tali rilievi, la valutazione discrezionale formulata dal Prefetto, con il provvedimento impugnato, circa l’opportunità di mantenere ancora, nell’interesse della pubblica sicurezza, il divieto di detenzione di armi e munizioni, non appare intaccata da profili di irragionevolezza, illogicità o di travisamento dei fatti, stante la mancata sopravvenienza, allo stato, di positive circostanze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della particolarità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AN, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
CO IC, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| CO IC | AR AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.