TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/12/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1309/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
GI ZO, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1309/2019 R.G. pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Domitilla Di Palma ed elettivamente domiciliato in Sapri (SA) alla Via Cavour n. 85;
PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ) e, per essa, la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P.IVA: ), quale mandataria di (P.IVA: P.IVA_2 Controparte_3
), a sua volta mandataria di rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_3 Controparte_1
in atti, dagli avv.ti Giovan Battista TA e LE GA ed elettivamente domiciliati in Potenza alla via N. Sauro n. 52;
PARTE OPPOSTA
NONCHÉ
C.F. ), con socio unico e sede in Conegliano (TV) alla via Controparte_4 P.IVA_4
Vittorio Alfieri n. 1, in persona del l.r.p.t., e per essa la mandataria (P. IVA Controparte_2
), con sede in Roma alla via Gino Nais n. 16, in persona del l.r.p.t., quale mandataria di P.IVA_2
(P. IVA ) a sua volta mandataria di Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giovan Battista Controparte_4
TA e LE GA ed elettivamente domiciliati in Potenza alla via Nazario Sauro n. 52.
PARTE INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
pagina 1 di 7 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 14.10.2019 e ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 309/2019, emesso dal Tribunale di Lagonegro in data
18.07.2019 e notificato in data 06.09.2019, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 9.630,19, oltre interessi legali e spese della procedura, a titolo di rate non pagate di un contratto di finanziamento.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente premetteva di aver ottenuto un finanziamento dal gruppo
Agos spa per l'importo di euro 15.998,64, da rimborsare mediante il pagamento di n. 84 rate di euro
190,46 ciascuna, ed eccepiva la inesigibilità del credito e la infondatezza della pretesa oggetto del procedimento monitorio.
CP_ In particolare, chiariva di essere stato dichiarato dall' “invalido ultrasessantacinquenne medio grave al 67% a far data dal 12.03.2013” all'esito della visita del 16.07.2013, in quanto affetto da cardiopatia ipertensiva, obesità viscerale, dislipidemia, ginocchio artrosico bilaterale, spondilodiscoartrosi con discopatie degenerative diffuse ed altre patologie, e di aver tempestivamente comunicato detto esito alla Agos spa chiedendo la liquidazione del sinistro.
Rappresentava che in relazione allo stesso sinistro, mentre aveva comunicato l'avvenuta CP_6
liquidazione, la - partner di - aveva negato la liquidazione poiché, a Controparte_7 Controparte_1
suo avviso, prevista in caso di invalidità conseguente ad infortunio e non a malattia.
Evidenziava che, secondo la polizza stipulata, il rischio copriva l'invalidità totale e permanente a seguito di infortunio o malattia di grado non inferiore al 66% e, dunque, anche il proprio grado di invalidità.
Invocava l'obbligo per l'assicuratore di liquidare una somma pari al debito residuo in linea capitale al momento del sinistro di cui all'art.
5.2 della Nota Informativa e soggiungeva di aver subito un aggravamento, richiamando lo stato di invalidità in misura superiore all'80% accertato dal dott.
Parte_2
Ritenendo pertanto insussistente ogni pretesa per essere l'inadempimento al contratto assicurativo addebitabile totalmente ed esclusivamente alla Agos spa, concludeva formulando le seguenti conclusioni: “- nel merito, in accoglimento alla proposta di opposizione al decreto ingiuntivo per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della CP_1
a procedere alla riscossione del presunto credito;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
pagina 2 di 7 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.01.2020, si costituiva in giudizio la
[...]
e, per essa, la mandataria nella qualità spiegata in atti, instando per il CP_1 Controparte_2 rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, la convenuta evidenziava di aver provato la fonte negoziale del proprio credito producendo il contratto di finanziamento stipulato dall'opponente con la società finanziaria, contente l'indicazione delle somme utilizzabili, del TAN e del TAEG applicati e delle condizioni generali del contratto, tutte specificamente approvate e sottoscritte e mai contestate.
Evidenziava, inoltre, che il contratto assicurativo era stato stipulato tra la società finanziaria e l'opponente da una parte e la Compagnia di Assicurazioni dall'altra e che, pertanto, tutte le relative contestazioni in ordine all'an ed al quantum debeatur e le altre eccezioni formulate in sede di opposizione non erano opponibili nei propri confronti in quanto terza rispetto a detto contratto.
Sulla base di tali premesse, concludeva nei seguenti termini: “A. In via preliminare, considerato che
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutività del d.i. opposto;
B. nel merito, rigettare le domande rassegnate dall'opponente nelle proprie conclusioni in quanto infondate pretestuose e dilatorie in fatto ed in diritto per tutte le ragioni supra spiegate, con la conferma del decreto ingiuntivo n. 309/2019 emesso da codesto Ill.mo Giudice;
C. per
l'effetto condannare il Signor al pagamento della complessiva somma di € 9.630,19, a Parte_1
titolo di sorte capitale e penale per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, spese, oltre gli interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuiti, come meglio specificato nella situazione contabile, nel piano partitario e nella scheda di conto allegati al ricorso per ingiunzione di pagamento, oltre le spese del procedimento monitorio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto e disposto l'esperimento della mediazione (cfr. ordinanza del 18.02.2020), con la comparsa depositata in data 09.06.2020 spiegava intervento ex art. 111 c.p.c. la società e, per essa, la mandataria deducendo di Controparte_4 Controparte_2 essere succeduta nella titolarità del credito vantato nei confronti dell'opponente poiché CP_1
in data 22.11.2019, aveva ceduto un pacchetto di crediti pro soluto individuabili in blocco ai
[...] sensi e per gli effetti della Legge n. 130/99 e dell'art. 58 D. Lgs. 385/1993 alla la Controparte_4
quale aveva poi conferito (con procura speciale del 09.12.2019) ogni espressa facoltà di subdelegare l'attività di gestione, incasso e recupero dei crediti alla che, a sua volta, Controparte_3
aveva delegato (con procura speciale del 20.12.2019) il compimento di tutti gli atti relativi alla gestione del recupero e dell'incasso dei crediti alla Controparte_2
Verificato l'esito negativo del procedimento di mediazione, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
pagina 3 di 7 La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione si presenta infondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata validamente emessa, nel rispetto cioè delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto), entrando nel merito del diritto sostanziale in controversia.
Coordinando il suddetto principio con la ripartizione dell'onere della prova concernente l'adempimento delle obbligazioni ex art. 2697 c.c., risulta evidente che, per effetto dell'inversione processuale suindicata, mentre il creditore opposto, che agisce per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, il debitore opponente è invece tenuto a dare la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 2421/2006; Cass.13533/2001; Cass. n. 4974/2000; Cass. n.
7476/1997; Cass., SS.UU., n. 7448/1993).
La prova del fatto costitutivo del credito grava, insomma, sul creditore opposto (cfr. Cass., 19 ottobre
2015, n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (cfr. Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente
(convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
È, invece, onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (cfr. Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (cfr. Cass., 17 novembre 2003, n. 17371).
Orbene, applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, osserva il Tribunale che l'opposta ha fornito la prova del fatto costitutivo del suo diritto di credito ottemperando all'onere posto a suo carico attraverso l'intera produzione documentale versata in atti nel presente giudizio e nel giudizio monitorio, mentre la parte opponente non è riuscita a dimostrare fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi idonei a paralizzare la pretesa azionata col decreto ingiuntivo.
pagina 4 di 7 Nel dettaglio, nella documentazione agli atti è possibile rinvenire il contratto di finanziamento n.
706851 - debitamente sottoscritto da - stipulato in data 18.03.2011 con l'allora Parte_1 CP_7
(poi fusa in Agos Ducato S.p.a.) per l'importo totale di euro 15.998,64, da rimborsare in 84 rate
[...] mensili da euro 190,46; l'estratto conto al 30.11.2014; le lettere del 20.04.2014 e del 12.12.2018 con cui veniva comunicata, rispettivamente, la decadenza dal beneficio del termine e la intervenuta cessione del credito con contestuale messa in mora;
nonché l'avviso di cessione di crediti pubblicato in
G.U. (cfr. allegati alla memoria di costituzione del 10.10.2020 in atti).
A fronte di tale quadro probatorio, comprovante il titolo (negoziale) del credito dell'opposta derivante dal contratto di finanziamento, alla stregua dei noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, l'opponente avrebbe dovuto fornire prova del fatto estintivo ovvero impeditivo dell'altrui pretesa;
circostanza, questa, non verificatasi nel caso di specie, posto che gli elementi addotti dal a giustificazione del proprio Pt_1
mancato adempimento, peraltro neppure contestato, non si ritengono idonei - per i motivi di cui si dirà -
a paralizzare la pretesa creditoria.
Al riguardo, si osserva anzitutto che il rapporto contrattuale dal quale discende la pretesa creditoria vantata dalla parte opposta non è oggetto di contestazione tra le parti, oltre che documentalmente provato dalla documentazione versata in atti. Difatti, parte opponente non ha contestato la debenza delle somme come richieste nel ricorso monitorio, ma ha sostanzialmente eccepito l'operatività della polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento che garantiva l'importo finanziato per il caso di invalidità totale e permanente a seguito di malattia di grado non inferiore al 66%.
Più nel dettaglio, secondo la prospettazione dell'opponente, il mancato pagamento delle rate sarebbe CP_ giustificato dal sopravvenuto riconoscimento, da parte della Commissione medica ed all'esito della visita del 16.07.2013, dello status di “invalido ultrasessantacinquenne medio grave al 67% a far data dal 12.03.2013” e ciò nonostante il rifiuto di liquidazione del sinistro comunicatogli dalla compagnia assicurativa con la lettera del 02.09.2013 (cfr. “Documenti ” allegati all'atto di Pt_1
citazione).
Orbene, osserva il Tribunale che, in disparte la legittimità o meno del diniego di liquidazione da parte della compagnia assicurativa - peraltro solo in questa sede contestato dall'opponente -, alcuna efficacia liberatoria può essere attribuita alla mera verificazione o denuncia dell'evento assicurato/sinistro.
Com'è noto, le polizze a copertura del credito c.d. Credit Protection Insurance (CPI), nelle quali è possibile inquadrare la fattispecie in esame, sono forme assicurative facoltative - il cui premio viene inserito come costo nella somma a debito - che servono a tutelare la società finanziaria dal rischio d'insolvenza del cliente: se il beneficiario del prestito non riesce a pagare la rata mensile per talune pagina 5 di 7 circostanze, quali la perdita dell'impiego, una malattia, un infortunio o decesso, la compagnia assicuratrice provvede a rimborsare le rate per conto del cliente. L'attivazione della polizza è normalmente subordinata all'obbligo di denuncia dell'evento coperto dall'assicurazione, secondo modalità e tempistiche che vengono fissate nelle condizioni generali di contratto, così come le forme di indennizzo (le polizze possono prevedere o meno un indennizzo diretto alla finanziaria).
Nella fattispecie in esame, è pacifico e comprovato che contestualmente alla sottoscrizione del finanziamento con (cui è subentrata la cessionaria del credito-odierna parte Controparte_7 opposta) l'opponente ha sottoscritto anche la polizza facoltativa Credit Protection (CPI) con premio unico anticipato integrato nei costi del prestito erogato, “previa consegna e preventiva conoscenza del
Fascicolo Informativo comprensivo della Nota Informativa, delle Condizioni di Assicurazione e del
Glossario, nonché della presente Dichiarazione di Adesione che definiscono il Contratto di
Assicurazione” (cfr. contratto in atti).
Tuttavia, nell'indisponibilità della polizza stipulata e nella conseguente preclusione di esame del rischio assicurato e delle condizioni di operatività della copertura assicurativa, l'eccezione di inesigibilità del credito sollevata dall'opponente non può trovare accoglimento.
Sulla impossibilità di ritenere che la “Nota informativa e condizioni di assicurazione delle Polizze
Collettive n. 5240 e n.5140” in produzione di parte opponente sia proprio quella consegnata al Pt_1 valga notare che in essa è specificamente indicata quale parte Contraente “Compass spa che stipula le polizze per conto dei propri clienti che sottoscrivono finanziamenti concessi dalla stessa Contraente”.
In ogni caso si osserva che la sola denuncia del sinistro all'assicurazione non libera il debitore e non lo solleva dagli obblighi contrattuali assunti con la stipula del finanziamento, essendo l'effetto estintivo del debito collegato alla liquidazione del sinistro, nella specie pacificamente non avvenuta (cfr. rifiuto domanda di liquidazione del sinistro in atti).
Inoltre, essendo l'odierna opposta cessionaria del credito, la questione relativa all'operatività della copertura assicurativa del credito ceduto rimane estranea al rapporto controverso, coinvolgendo semmai la compagnia assicurativa interessata che non è parte del presente giudizio.
Anche a voler dar seguito, poi, all'ipotesi di un eventuale inadempimento da parte della compagnia assicurativa, nessuna conseguenza potrebbe aversi sul rapporto di finanziamento per cui è causa, non ravvisandosi alcuna clausola contrattuale che riconosce al finanziato/aderente (odierno opponente) la possibilità di interrompere il pagamento delle rate pattuite in attesa della liquidazione del sinistro.
In conclusione, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 309/2019, già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del
18.02.2020, va confermato, con assorbimento di ogni altro profilo.
pagina 6 di 7 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate, come in dispositivo, in base al valore della causa (scaglione da € 5.200,00 ad euro 26.000,00) ed in applicazione dei parametri minimi - stante la non particolare complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate e la natura esclusivamente documentale del giudizio - di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022. Attesa l'identità della posizione processuale della cedente e della cessionaria, oltre che del relativo difensore, la complessiva determinazione del compenso viene suddivisa alla luce della riconducibilità dell'attività difensiva all'una e all'altra parte (segnatamente, le voci per la fase di studio e introduttiva in favore della società cedente;
le voci per la fase istruttoria e decisoria in favore della società intervenuta cessionaria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. GI
ZO, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 309/2019, emesso dal
Tribunale di Lagonegro in data 18.07.2019, dichiarandone la definitiva esecutività;
- condanna al pagamento, in favore di e, per essa, in favore Parte_1 Controparte_1
di quale mandataria, delle spese di lite che liquida nella complessiva Controparte_2
somma di euro 849,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
- condanna al pagamento, in favore di e, per essa, in Parte_1 Controparte_4
favore di quale mandataria, delle spese di lite che liquida nella Controparte_2
complessiva somma di euro 1.691,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Lagonegro, il 10/12/2025
Il Giudice dott. GI ZO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
GI ZO, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1309/2019 R.G. pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Domitilla Di Palma ed elettivamente domiciliato in Sapri (SA) alla Via Cavour n. 85;
PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ) e, per essa, la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P.IVA: ), quale mandataria di (P.IVA: P.IVA_2 Controparte_3
), a sua volta mandataria di rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_3 Controparte_1
in atti, dagli avv.ti Giovan Battista TA e LE GA ed elettivamente domiciliati in Potenza alla via N. Sauro n. 52;
PARTE OPPOSTA
NONCHÉ
C.F. ), con socio unico e sede in Conegliano (TV) alla via Controparte_4 P.IVA_4
Vittorio Alfieri n. 1, in persona del l.r.p.t., e per essa la mandataria (P. IVA Controparte_2
), con sede in Roma alla via Gino Nais n. 16, in persona del l.r.p.t., quale mandataria di P.IVA_2
(P. IVA ) a sua volta mandataria di Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giovan Battista Controparte_4
TA e LE GA ed elettivamente domiciliati in Potenza alla via Nazario Sauro n. 52.
PARTE INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
pagina 1 di 7 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 14.10.2019 e ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 309/2019, emesso dal Tribunale di Lagonegro in data
18.07.2019 e notificato in data 06.09.2019, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 9.630,19, oltre interessi legali e spese della procedura, a titolo di rate non pagate di un contratto di finanziamento.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente premetteva di aver ottenuto un finanziamento dal gruppo
Agos spa per l'importo di euro 15.998,64, da rimborsare mediante il pagamento di n. 84 rate di euro
190,46 ciascuna, ed eccepiva la inesigibilità del credito e la infondatezza della pretesa oggetto del procedimento monitorio.
CP_ In particolare, chiariva di essere stato dichiarato dall' “invalido ultrasessantacinquenne medio grave al 67% a far data dal 12.03.2013” all'esito della visita del 16.07.2013, in quanto affetto da cardiopatia ipertensiva, obesità viscerale, dislipidemia, ginocchio artrosico bilaterale, spondilodiscoartrosi con discopatie degenerative diffuse ed altre patologie, e di aver tempestivamente comunicato detto esito alla Agos spa chiedendo la liquidazione del sinistro.
Rappresentava che in relazione allo stesso sinistro, mentre aveva comunicato l'avvenuta CP_6
liquidazione, la - partner di - aveva negato la liquidazione poiché, a Controparte_7 Controparte_1
suo avviso, prevista in caso di invalidità conseguente ad infortunio e non a malattia.
Evidenziava che, secondo la polizza stipulata, il rischio copriva l'invalidità totale e permanente a seguito di infortunio o malattia di grado non inferiore al 66% e, dunque, anche il proprio grado di invalidità.
Invocava l'obbligo per l'assicuratore di liquidare una somma pari al debito residuo in linea capitale al momento del sinistro di cui all'art.
5.2 della Nota Informativa e soggiungeva di aver subito un aggravamento, richiamando lo stato di invalidità in misura superiore all'80% accertato dal dott.
Parte_2
Ritenendo pertanto insussistente ogni pretesa per essere l'inadempimento al contratto assicurativo addebitabile totalmente ed esclusivamente alla Agos spa, concludeva formulando le seguenti conclusioni: “- nel merito, in accoglimento alla proposta di opposizione al decreto ingiuntivo per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della CP_1
a procedere alla riscossione del presunto credito;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
pagina 2 di 7 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.01.2020, si costituiva in giudizio la
[...]
e, per essa, la mandataria nella qualità spiegata in atti, instando per il CP_1 Controparte_2 rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, la convenuta evidenziava di aver provato la fonte negoziale del proprio credito producendo il contratto di finanziamento stipulato dall'opponente con la società finanziaria, contente l'indicazione delle somme utilizzabili, del TAN e del TAEG applicati e delle condizioni generali del contratto, tutte specificamente approvate e sottoscritte e mai contestate.
Evidenziava, inoltre, che il contratto assicurativo era stato stipulato tra la società finanziaria e l'opponente da una parte e la Compagnia di Assicurazioni dall'altra e che, pertanto, tutte le relative contestazioni in ordine all'an ed al quantum debeatur e le altre eccezioni formulate in sede di opposizione non erano opponibili nei propri confronti in quanto terza rispetto a detto contratto.
Sulla base di tali premesse, concludeva nei seguenti termini: “A. In via preliminare, considerato che
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutività del d.i. opposto;
B. nel merito, rigettare le domande rassegnate dall'opponente nelle proprie conclusioni in quanto infondate pretestuose e dilatorie in fatto ed in diritto per tutte le ragioni supra spiegate, con la conferma del decreto ingiuntivo n. 309/2019 emesso da codesto Ill.mo Giudice;
C. per
l'effetto condannare il Signor al pagamento della complessiva somma di € 9.630,19, a Parte_1
titolo di sorte capitale e penale per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, spese, oltre gli interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuiti, come meglio specificato nella situazione contabile, nel piano partitario e nella scheda di conto allegati al ricorso per ingiunzione di pagamento, oltre le spese del procedimento monitorio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto e disposto l'esperimento della mediazione (cfr. ordinanza del 18.02.2020), con la comparsa depositata in data 09.06.2020 spiegava intervento ex art. 111 c.p.c. la società e, per essa, la mandataria deducendo di Controparte_4 Controparte_2 essere succeduta nella titolarità del credito vantato nei confronti dell'opponente poiché CP_1
in data 22.11.2019, aveva ceduto un pacchetto di crediti pro soluto individuabili in blocco ai
[...] sensi e per gli effetti della Legge n. 130/99 e dell'art. 58 D. Lgs. 385/1993 alla la Controparte_4
quale aveva poi conferito (con procura speciale del 09.12.2019) ogni espressa facoltà di subdelegare l'attività di gestione, incasso e recupero dei crediti alla che, a sua volta, Controparte_3
aveva delegato (con procura speciale del 20.12.2019) il compimento di tutti gli atti relativi alla gestione del recupero e dell'incasso dei crediti alla Controparte_2
Verificato l'esito negativo del procedimento di mediazione, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
pagina 3 di 7 La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione si presenta infondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata validamente emessa, nel rispetto cioè delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto), entrando nel merito del diritto sostanziale in controversia.
Coordinando il suddetto principio con la ripartizione dell'onere della prova concernente l'adempimento delle obbligazioni ex art. 2697 c.c., risulta evidente che, per effetto dell'inversione processuale suindicata, mentre il creditore opposto, che agisce per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, il debitore opponente è invece tenuto a dare la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 2421/2006; Cass.13533/2001; Cass. n. 4974/2000; Cass. n.
7476/1997; Cass., SS.UU., n. 7448/1993).
La prova del fatto costitutivo del credito grava, insomma, sul creditore opposto (cfr. Cass., 19 ottobre
2015, n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (cfr. Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente
(convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
È, invece, onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (cfr. Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (cfr. Cass., 17 novembre 2003, n. 17371).
Orbene, applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, osserva il Tribunale che l'opposta ha fornito la prova del fatto costitutivo del suo diritto di credito ottemperando all'onere posto a suo carico attraverso l'intera produzione documentale versata in atti nel presente giudizio e nel giudizio monitorio, mentre la parte opponente non è riuscita a dimostrare fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi idonei a paralizzare la pretesa azionata col decreto ingiuntivo.
pagina 4 di 7 Nel dettaglio, nella documentazione agli atti è possibile rinvenire il contratto di finanziamento n.
706851 - debitamente sottoscritto da - stipulato in data 18.03.2011 con l'allora Parte_1 CP_7
(poi fusa in Agos Ducato S.p.a.) per l'importo totale di euro 15.998,64, da rimborsare in 84 rate
[...] mensili da euro 190,46; l'estratto conto al 30.11.2014; le lettere del 20.04.2014 e del 12.12.2018 con cui veniva comunicata, rispettivamente, la decadenza dal beneficio del termine e la intervenuta cessione del credito con contestuale messa in mora;
nonché l'avviso di cessione di crediti pubblicato in
G.U. (cfr. allegati alla memoria di costituzione del 10.10.2020 in atti).
A fronte di tale quadro probatorio, comprovante il titolo (negoziale) del credito dell'opposta derivante dal contratto di finanziamento, alla stregua dei noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, l'opponente avrebbe dovuto fornire prova del fatto estintivo ovvero impeditivo dell'altrui pretesa;
circostanza, questa, non verificatasi nel caso di specie, posto che gli elementi addotti dal a giustificazione del proprio Pt_1
mancato adempimento, peraltro neppure contestato, non si ritengono idonei - per i motivi di cui si dirà -
a paralizzare la pretesa creditoria.
Al riguardo, si osserva anzitutto che il rapporto contrattuale dal quale discende la pretesa creditoria vantata dalla parte opposta non è oggetto di contestazione tra le parti, oltre che documentalmente provato dalla documentazione versata in atti. Difatti, parte opponente non ha contestato la debenza delle somme come richieste nel ricorso monitorio, ma ha sostanzialmente eccepito l'operatività della polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento che garantiva l'importo finanziato per il caso di invalidità totale e permanente a seguito di malattia di grado non inferiore al 66%.
Più nel dettaglio, secondo la prospettazione dell'opponente, il mancato pagamento delle rate sarebbe CP_ giustificato dal sopravvenuto riconoscimento, da parte della Commissione medica ed all'esito della visita del 16.07.2013, dello status di “invalido ultrasessantacinquenne medio grave al 67% a far data dal 12.03.2013” e ciò nonostante il rifiuto di liquidazione del sinistro comunicatogli dalla compagnia assicurativa con la lettera del 02.09.2013 (cfr. “Documenti ” allegati all'atto di Pt_1
citazione).
Orbene, osserva il Tribunale che, in disparte la legittimità o meno del diniego di liquidazione da parte della compagnia assicurativa - peraltro solo in questa sede contestato dall'opponente -, alcuna efficacia liberatoria può essere attribuita alla mera verificazione o denuncia dell'evento assicurato/sinistro.
Com'è noto, le polizze a copertura del credito c.d. Credit Protection Insurance (CPI), nelle quali è possibile inquadrare la fattispecie in esame, sono forme assicurative facoltative - il cui premio viene inserito come costo nella somma a debito - che servono a tutelare la società finanziaria dal rischio d'insolvenza del cliente: se il beneficiario del prestito non riesce a pagare la rata mensile per talune pagina 5 di 7 circostanze, quali la perdita dell'impiego, una malattia, un infortunio o decesso, la compagnia assicuratrice provvede a rimborsare le rate per conto del cliente. L'attivazione della polizza è normalmente subordinata all'obbligo di denuncia dell'evento coperto dall'assicurazione, secondo modalità e tempistiche che vengono fissate nelle condizioni generali di contratto, così come le forme di indennizzo (le polizze possono prevedere o meno un indennizzo diretto alla finanziaria).
Nella fattispecie in esame, è pacifico e comprovato che contestualmente alla sottoscrizione del finanziamento con (cui è subentrata la cessionaria del credito-odierna parte Controparte_7 opposta) l'opponente ha sottoscritto anche la polizza facoltativa Credit Protection (CPI) con premio unico anticipato integrato nei costi del prestito erogato, “previa consegna e preventiva conoscenza del
Fascicolo Informativo comprensivo della Nota Informativa, delle Condizioni di Assicurazione e del
Glossario, nonché della presente Dichiarazione di Adesione che definiscono il Contratto di
Assicurazione” (cfr. contratto in atti).
Tuttavia, nell'indisponibilità della polizza stipulata e nella conseguente preclusione di esame del rischio assicurato e delle condizioni di operatività della copertura assicurativa, l'eccezione di inesigibilità del credito sollevata dall'opponente non può trovare accoglimento.
Sulla impossibilità di ritenere che la “Nota informativa e condizioni di assicurazione delle Polizze
Collettive n. 5240 e n.5140” in produzione di parte opponente sia proprio quella consegnata al Pt_1 valga notare che in essa è specificamente indicata quale parte Contraente “Compass spa che stipula le polizze per conto dei propri clienti che sottoscrivono finanziamenti concessi dalla stessa Contraente”.
In ogni caso si osserva che la sola denuncia del sinistro all'assicurazione non libera il debitore e non lo solleva dagli obblighi contrattuali assunti con la stipula del finanziamento, essendo l'effetto estintivo del debito collegato alla liquidazione del sinistro, nella specie pacificamente non avvenuta (cfr. rifiuto domanda di liquidazione del sinistro in atti).
Inoltre, essendo l'odierna opposta cessionaria del credito, la questione relativa all'operatività della copertura assicurativa del credito ceduto rimane estranea al rapporto controverso, coinvolgendo semmai la compagnia assicurativa interessata che non è parte del presente giudizio.
Anche a voler dar seguito, poi, all'ipotesi di un eventuale inadempimento da parte della compagnia assicurativa, nessuna conseguenza potrebbe aversi sul rapporto di finanziamento per cui è causa, non ravvisandosi alcuna clausola contrattuale che riconosce al finanziato/aderente (odierno opponente) la possibilità di interrompere il pagamento delle rate pattuite in attesa della liquidazione del sinistro.
In conclusione, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 309/2019, già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del
18.02.2020, va confermato, con assorbimento di ogni altro profilo.
pagina 6 di 7 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate, come in dispositivo, in base al valore della causa (scaglione da € 5.200,00 ad euro 26.000,00) ed in applicazione dei parametri minimi - stante la non particolare complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate e la natura esclusivamente documentale del giudizio - di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022. Attesa l'identità della posizione processuale della cedente e della cessionaria, oltre che del relativo difensore, la complessiva determinazione del compenso viene suddivisa alla luce della riconducibilità dell'attività difensiva all'una e all'altra parte (segnatamente, le voci per la fase di studio e introduttiva in favore della società cedente;
le voci per la fase istruttoria e decisoria in favore della società intervenuta cessionaria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. GI
ZO, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 309/2019, emesso dal
Tribunale di Lagonegro in data 18.07.2019, dichiarandone la definitiva esecutività;
- condanna al pagamento, in favore di e, per essa, in favore Parte_1 Controparte_1
di quale mandataria, delle spese di lite che liquida nella complessiva Controparte_2
somma di euro 849,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
- condanna al pagamento, in favore di e, per essa, in Parte_1 Controparte_4
favore di quale mandataria, delle spese di lite che liquida nella Controparte_2
complessiva somma di euro 1.691,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Lagonegro, il 10/12/2025
Il Giudice dott. GI ZO
pagina 7 di 7