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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6488 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
NRG. 39331 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte 1 ricorrente in opposizione, rappresentato e difeso dall'avv.to F. Biancardi
CP 1 in persona del legale rappresentante resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
CP_2, in persona del legale rappresentante resistente all'opposizione, rappresentata e difesa dall'avv.to D. Lettieri
all'udienza del 4 giugno 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell' CP_2 in € 1.500,00 oltre spese, iva e cpa ed in favore dell CP_1 in € 1.000,00 oltre spese ed oneri legali. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 0972022146000255100, notificatale il 7.8.24, relativa a due cartelle di pagamento nn. 0972006150051000000 e 0972008000121720000 (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente).
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei contributi richiesti, in quanto le cartelle sono state notificate rispettivamente nel 2006 e 2008 laddove il primo atto interruttivo è la comunicazione impugnata del 2024, nonché la nullità di quest'ultima in quanto non preceduta dal preavviso di iscrizione ipotecaria.
Le cartelle sottese all'atto impugnato sono state notificate (anche) con l'intimazione di pagamento n. 09720239069301205000, nel novembre 2023 (v. doc. 8 fascicolo CP 2; atto non impugnato, quindi, ogni eccezione che poteva essere sollevata nei confronti di tale intimazione ora è inammissibile in quanto tardiva. L'unica eccezione ancora sollevabile è quella della prescrizione successiva che, tuttavia, è chiaramente infondata a fronte della successiva notifica dell'atto impugnato avvenuta nell'agosto 2024.
Il preavviso di iscrizione ipotecario è stato correttamente predisposto e comunicato nel marzo 2023 (v. doc. 7 fascicolo CP_2 .
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza.
Tali le ragioni della pronuncia in epigrafe.
Roma, 4 giugno 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte 1 ricorrente in opposizione, rappresentato e difeso dall'avv.to F. Biancardi
CP 1 in persona del legale rappresentante resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
CP_2, in persona del legale rappresentante resistente all'opposizione, rappresentata e difesa dall'avv.to D. Lettieri
all'udienza del 4 giugno 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell' CP_2 in € 1.500,00 oltre spese, iva e cpa ed in favore dell CP_1 in € 1.000,00 oltre spese ed oneri legali. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 0972022146000255100, notificatale il 7.8.24, relativa a due cartelle di pagamento nn. 0972006150051000000 e 0972008000121720000 (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente).
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei contributi richiesti, in quanto le cartelle sono state notificate rispettivamente nel 2006 e 2008 laddove il primo atto interruttivo è la comunicazione impugnata del 2024, nonché la nullità di quest'ultima in quanto non preceduta dal preavviso di iscrizione ipotecaria.
Le cartelle sottese all'atto impugnato sono state notificate (anche) con l'intimazione di pagamento n. 09720239069301205000, nel novembre 2023 (v. doc. 8 fascicolo CP 2; atto non impugnato, quindi, ogni eccezione che poteva essere sollevata nei confronti di tale intimazione ora è inammissibile in quanto tardiva. L'unica eccezione ancora sollevabile è quella della prescrizione successiva che, tuttavia, è chiaramente infondata a fronte della successiva notifica dell'atto impugnato avvenuta nell'agosto 2024.
Il preavviso di iscrizione ipotecario è stato correttamente predisposto e comunicato nel marzo 2023 (v. doc. 7 fascicolo CP_2 .
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza.
Tali le ragioni della pronuncia in epigrafe.
Roma, 4 giugno 2025. Il Giudice del Lavoro