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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 202/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, IU
AN GE, IU
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 634/2021 depositato il 29/01/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1891/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 06/07/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX06D401584 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti comparse si riportano alle conclusioni formulate nei rispetti atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 s.r.l. proponeva ricorso contro l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TYX06D401584, con il quale veniva accertata una maggiore iva, oltre sanzioni e interessi. Al riguardo la società eccepiva la nullità per violazione art. 480 cpc;
nullità per inesistenza della notifica;
nullità per difetto di legittimazione attiva;
nullità per violazione legge 4/1929 e art. 12 comma 7 l 212/2000; nullità difetto contraddittorio preventivo;
nullità per illegittimità delle sanzioni;
nullità per eccesso di delega avendo sottoscritto l'avviso di accertamento oltre lo scaglione consentito, ovvero al delegato era consentito firmare fino ad € 50.000,00, mentre l'avviso concreto e che ha inciso sulla validità dell'esercizio del potere di firma. Il tutto in sintonia con l'art. 42 del d.
P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dove è disposto che qualora il contenuto della delega di firma emessa dal capo dell'ufficio in via generale, non è stata rispettata dal sottoscrittore, l'atto è nullo. (Cass. Ord. 32386/2022). Sul punto si ricorda che, ai sensi dell'art. 42, d.P.R.
n. 600/1973, gli avvisi di accertamento sono nulli qualora non siano sottoscritti dal capo dell'ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato. Si tratta pacificamente di una delega di firma: il delegato alla firma agisce solo come longa manus della persona fisica titolare dell'organo competente: è soltanto un sostituto materiale e non esercita in modo autonomo e con assunzione di responsabilità i poteri che scaturiscono dalle competenze amministrative riservate al delegante. La delega deve risultare da atto scritto che può anche essere un ordine di servizio. In caso di contestazione da parte del contribuente, incombe all'Agenzia delle entrate l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell'amministrazione finanziaria ( Cass. Ord. 32386/2022) cfr. Cass. 19190/2019 e 22800/2015). Nel caso in esame, il delegato poteva sottoscrivere atti fino ad euro
50.000,00. Mentre ha sottoscritto un avviso di accertamento al di fuori dello scaglione di valore contenuto nella delega che ammonta ad euro 77.639,86, senza che la delega specificasse se il valore era riferito all'imposta principale senza sanzioni o interessi oppure nel suo ammontare complessivo, ne tanto meno è stata evidenziata una disposizione legislativa che specificasse ciò. In assenza di una specifica disposizione di legge si deve propendere per il valore finale contenuto nell'atto impugnato ovvero della somma complessiva di euro 77.639,86. In conclusione, l'appello merita di essere respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata. Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez. 2 cosi provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina al pagamento delle spese di lite a favore della società appellata nella misura di euro 2.000,00 oltre accessori da distrarsi a favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente est.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, IU
AN GE, IU
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 634/2021 depositato il 29/01/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1891/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 06/07/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX06D401584 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti comparse si riportano alle conclusioni formulate nei rispetti atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 s.r.l. proponeva ricorso contro l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TYX06D401584, con il quale veniva accertata una maggiore iva, oltre sanzioni e interessi. Al riguardo la società eccepiva la nullità per violazione art. 480 cpc;
nullità per inesistenza della notifica;
nullità per difetto di legittimazione attiva;
nullità per violazione legge 4/1929 e art. 12 comma 7 l 212/2000; nullità difetto contraddittorio preventivo;
nullità per illegittimità delle sanzioni;
nullità per eccesso di delega avendo sottoscritto l'avviso di accertamento oltre lo scaglione consentito, ovvero al delegato era consentito firmare fino ad € 50.000,00, mentre l'avviso concreto e che ha inciso sulla validità dell'esercizio del potere di firma. Il tutto in sintonia con l'art. 42 del d.
P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dove è disposto che qualora il contenuto della delega di firma emessa dal capo dell'ufficio in via generale, non è stata rispettata dal sottoscrittore, l'atto è nullo. (Cass. Ord. 32386/2022). Sul punto si ricorda che, ai sensi dell'art. 42, d.P.R.
n. 600/1973, gli avvisi di accertamento sono nulli qualora non siano sottoscritti dal capo dell'ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato. Si tratta pacificamente di una delega di firma: il delegato alla firma agisce solo come longa manus della persona fisica titolare dell'organo competente: è soltanto un sostituto materiale e non esercita in modo autonomo e con assunzione di responsabilità i poteri che scaturiscono dalle competenze amministrative riservate al delegante. La delega deve risultare da atto scritto che può anche essere un ordine di servizio. In caso di contestazione da parte del contribuente, incombe all'Agenzia delle entrate l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell'amministrazione finanziaria ( Cass. Ord. 32386/2022) cfr. Cass. 19190/2019 e 22800/2015). Nel caso in esame, il delegato poteva sottoscrivere atti fino ad euro
50.000,00. Mentre ha sottoscritto un avviso di accertamento al di fuori dello scaglione di valore contenuto nella delega che ammonta ad euro 77.639,86, senza che la delega specificasse se il valore era riferito all'imposta principale senza sanzioni o interessi oppure nel suo ammontare complessivo, ne tanto meno è stata evidenziata una disposizione legislativa che specificasse ciò. In assenza di una specifica disposizione di legge si deve propendere per il valore finale contenuto nell'atto impugnato ovvero della somma complessiva di euro 77.639,86. In conclusione, l'appello merita di essere respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata. Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez. 2 cosi provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina al pagamento delle spese di lite a favore della società appellata nella misura di euro 2.000,00 oltre accessori da distrarsi a favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente est.