Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 13/04/2026, n. 6544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6544 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06544/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05259/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5259 del 2025, proposto da ER LO e US LO, rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Caparrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, Via Michelangelo Pinto n. 22;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato US Paolo Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale adottata da Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Edilizia Privata - U.O. Condono Edilizio – avente numero di Repertorio QI/3156/2024 del 21.11.2024 e numero di Protocollo QI/231258/2024 del 21.11.2024;
e per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti ad ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria conseguente alla domanda di condono n. 0/565708 presentata dal sig. US LO in data 10.122004 per l’immobile sito in Roma, Via Castelspina, 48.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. VA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato il diniego di condono ex d.l. n. 269/03, dagli estremi indicati in epigrafe, concernente la realizzazione sine titulo di un’unità abitativa avente superficie residenziale di 40 mq.
Il provvedimento è motivato sulla scorta di un verbale redatto dalla Polizia Municipale, acquisito in data 8 febbraio 2011, ove è stata documentata, a seguito di un sopralluogo effettuato in data 12 gennaio 2011, la demolizione e ricostruzione del manufatto in epoca successiva alla presentazione dell’istanza, circostanza che emergerebbe anche dalla documentazione fotografica agli atti del fascicolo.
2. I ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi:
2.1. “ Violazione di legge, illegittimità conseguente difetto di motivazione della Determinazione Dirigenziale avente numero di Repertorio QI/3156/2024 del 21.11.2024 riguardo al presupposto di fatto inerente la presunta intervenuta demolizione e ricostruzione dell’immobile oggetto della richiesta di concessione edilizia in sanatoria prot. n. 0/569708 del 10.12. 2004.Comunque, difetto di motivazione dell’atto impugnato rispetto alle osservazioni presentate dalla sig.ra ER OB violazione di legge rispetto all’art. 10 bis della L. 241/1990 ”.
Deducono i ricorrenti il difetto di motivazione dell’atto impugnato nella misura in cui viene data apoditticamente per certa la demolizione e ricostruzione del manufatto, in particolare, sulla base dell’apprezzamento compiuto dai verbalizzanti, che si sarebbero limitati ad esprimere una propria valutazione esclusivamente soggettiva ( dalla conoscenza dei sottoscritti della zona è emerso …). Di fatto, dunque, non sarebbe stato compiuto alcun accertamento, ciò che determinerebbe, peraltro, un’inammissibile inversione dell’onere della prova circa l’identità del manufatto.
2.2. “ Eccesso di potere, manifesta illogicità e violazione di legge della Determinazione Dirigenziale avente numero di Repertorio QI/3156/2024 del 21.11.2024 per avere contenuto opposto rispetto ad altro atto amministrativo precedente, quello recante Protocollo n. QI2023/107274 del 16.06.2023, ancora valido, efficace mai annullato. In ogni caso violazione delle norme sul procedimento amministrativo di cui agli artt. 1 e 21 nonies della Legge 241/1990 ”.
Evidenziano i ricorrenti che la determinazione di rigetto si porrebbe in netto contrasto con la precedente comunicazione pervenuta dall’amministrazione avente il seguente tenore: “ Si comunica che presso L’Ufficio Condono Edilizia di Roma, Via di Decima n. 102 può essere ritirata la concessione relativa all’istanza di condono n. 0/569708 presentata da LI ER per l’immobile sito in Via Castelspina, 48 P. T . ”; comunicazione successiva, peraltro, allo stesso sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale, con conseguente riscontrabilità della figura sintomatica dell’eccesso di potere per contraddittorietà tra gli atti del procedimento. Aggiungono i ricorrenti che la determinazione impugnata dovrebbe essere qualificata come annullamento in autotutela dell’invito a ritirare la concessione, intervenuto dopo sette anni e, dunque, illegittimo a norma dell’art. 21 nonies , l. n. 241/90.
2.3. “ Illegittimità della Determinazione Dirigenziale avente numero di Repertorio QI/3156/2024 del 21.11.2024 per violazione del principio del legittimo affidamento e nello specifico degli artt. 11 e 117 Cost. e della Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ”.
Deducono i ricorrenti che la successione di atti intervenuti nel tempo (Attribuzione all’immobile oggetto della richiesta di sanatoria del numero civico da parte del VI Dipartimento di Roma Capitale con provvedimento del 09.07.2009; Autorizzazione all’allaccio in fogna del manufatto da condonare con provvedimento n. 51291 del 19.09.2011 emesso dal XV Municipio di Roma Capitale; Provvedimento di AMA Roma del 31.12.2016, di richiesta di pagamento degli arretrati per la Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani anche per l’immobile oggetto della richiesta di condono; Comunicazione di rilascio di concessione in sanatoria del 06.12.2017 emessa dal Dipartimento di Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale) avrebbe ingenerato un legittimo affidamento tale da invalidare la determinazione impugnata.
3. Infine, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di una sentenza che accerti la spettanza del provvedimento richiesto.
4. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, concludendo per il rigetto del gravame.
5. All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi.
6.1. L’istruttoria compiuta dall’amministrazione, in particolare l’acquisizione della documentazione fotografica estratta da Google Maps, ad avviso del Collegio, mostra inequivocabilmente l’avvenuta demolizione e ricostruzione del manufatto. Roma Capitale ha posto in rilievo - e ciò può essere appurato dall’esame degli atti di causa - che la foto risalente al luglio del 2008 (doc. 13) mostra, in corrispondenza del civico 48, uno spazio totalmente libero, in conseguenza dell’evidente demolizione del fabbricato, che torna ad essere presente nelle immagini satellitari dell’agosto 2015 (doc. 14) e del luglio 2025 (doc. 15).
Tali risultanze, oltre che non smentite, risultano corroborate dall’accertamento compiuto dalla Polizia Municipale, al quale non può non attribuirsi alcun valore probatorio, come vorrebbero i ricorrenti, giacché trattasi comunque di attività senso-percettiva di un fatto, dunque di una prova dichiarativa, peraltro calata in un atto assistito da fede privilegiata.
In questo quadro, i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento idoneo a smentire il risultato cui è pervenuta l’amministrazione, indipendentemente dall’individuazione del soggetto gravato dall’onere della prova. Peraltro, sotto quest’ultimo profilo, essendo pacifico che, in materia di condono, la prova dell’avvenuta realizzazione dell’abuso entro il termine di legge grava sull’istante, è ragionevole che questi debba anche essere in grado di provare, fino alla definizione del procedimento, che l’immobile non abbia subito modifiche strutturali rispetto a quanto graficamente rappresentato nell’istanza o che, addirittura, non sia stato demolito e successivamente ricostruito.
6.2. Quanto alla nota del 2007, questa non configura una misura di partecipazione di un provvedimento di accoglimento già emesso, tanto che si legge chiaramente come sia ancora possibile il diniego laddove il privato non proceda al pagamento di quanto dovuto. Ciò vuol dire che il potere amministrativo non risulta affatto consumato e che il diniego impugnato non costituisce un provvedimento di secondo grado, soggiacente alle disposizioni limitative, sul piano temporale, proprie dei provvedimenti di autotutela.
6.3. Da ultimo, secondo le regole generali, l’eventuale lesione del legittimo affidamento (comunque da escludersi in presenza di un abuso edilizio: Cons. St., sez. III, n. 3695/25) non può convertirsi nel rilascio del provvedimento richiesto, potendo legittimare, tuttalpiù, eventuali richieste risarcitorie, ovviamente solo al ricorrere dei presupposti.
7. Per le suesposte ragioni anche la domanda di accertamento della sussistenza delle condizioni per il rilascio del condono è infondata.
8. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto, con spese a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA IC, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
VA LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA LL | TA IC |
IL SEGRETARIO