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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
AMURA MA, TO
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 902/2020 depositato il 09/07/2020
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicandro Garganico - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-071049-19-0004777 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti.
Resistente/Appellato:si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parti ricorrenti impugnano avvisi di accertamento in materia di Imposta Municipale Unica e Tasi per l'anno 2014, notificato dal Comune di San Nicandro G.
Con il ricorso si chiede l'annullamento dell'avviso impugnato perché ritenuto illegittimo rispetto ai criteri ed ai valore di stima attribuiti dall'Ente alle aree fabbricabili di cui è proprietario parte ricorrente;
si eccepisce altresì l'intervenuta prescrizione.
Si costituisce il Comune che chiede rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto.
In primo luogo il Comune ha attestato infatti l'invio a notifica della avviso di pagamento entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati . Nel caso in esame per l'avviso di accertamento veniva consegnato al notificatore rispettivamente in data 23.12.2019 come da avvisi di ricevimento in atti allegati. Gli effetti della notificazione degli atti a mezzo posta devono essere pacificamente ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (come l'agente postale), totalmente sottratta al controllo e alla disponibilità del notificante medesimo (Corte costituzionale sent. n. 477 depositata il 26/11/2002; Cass. sez. Un. Sent. 40543/21).
Deve ribadirsi sul tema prospettato dal ricorrente che la categoria giuridica della dichiarata edificabilità di un'area regolarmente assegnata con delibera comunale e da atti regolamentari efficaci sia da ritenersi valida, indipendentemente dalla situazione di fatto eventualmente differente;
sotto tale aspetto l'atto risulta peraltro sufficientemente motivato.
Anche recentemente la Cassazione (Cass. n. 6702/2020, confermativa di SS.UU. n. 25506/2006), ha ribadito che : In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203 del 2005, conv. con modif. dalla I. n. 248 del 2005, e dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla I. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma
1, lettera b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi".
Pertanto l'edificabilità di fatto è equiparata all'edificabilità di diritto, pur laddove non sia oggetto di conseguente pianificazione urbanistica, perché rappresenta una situazione giuridica oggettiva che influisce ex se sul valore dell'immobile. Ed, infatti, si deve rilevare come rispetto alla precisa contestazione effettuata dal ricorrente che coinvolge la corretta applicazione della base imponibile del bene oggetto di accertamento, non rileva neanche che all'adozione del pgr che qualificava come edificabile l'area territoriale, non sia conseguita l'adozione degli strumenti attuativi di carattere regionale. E ciò vale anche per le aree definite in ricorso quali pertinenze poiché parimenti per esse risultano regolari classificazioni quali edificabili e ricomprese in apposita
Delibera di Consiglio Comunale e nel Regolamento Comunale per l'approvazione dell'IMU deliberato dall'ente senza possibilità normativo-regolamentare di poter usufruire di alcuna riduzione.
L'edificabilità è, in definitiva, un requisito oggettivo, dato dal mero inserimento dell'area nel PUG vigente al momento dell'avvenuta contestazione, non soggetto a successive valutazioni discrezionalità da parte dell'Ente.
Ritiene sul punto questa Corte, aderendo al suddetto orientamento uniforme e recentemente confermato dalla Corte Suprema, che “in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.
446..." Cass Sez. U. Sentenza n. 25506 del 30/11/2006 (Rv. 593375-01).
D'altra parte il metodo sintetico-comparativo utilizzato e richiamato appare essere stato correttamente utilizzato in relazione alle finalità di accertamento del giusto valore, fondandosi sull'effettiva condizione del mercato per immobili di caratteristiche identiche o similari all'epoca di maturazione dell'imposta, con indicazione di beni situati nella medesima area e senza che in ricorso siano peraltro riportati elementi di dettaglio per addivenire ad un differente giudizio di comparazione;
il suddetto valore, come già detto, è stato quindi legittimamente calcolato applicando regolarmente i valori stabiliti, per gli anni di imposta richiesti;
infine la zona di interesse non è compresa tra le aree esenti o agricole ma soggetta ad imposizione secondo i valori minimi e massimi ivi stabiliti e per la zona in cui ricadono i terreni della ricorrente. Ad ogni modo per effetto della quale, stante la potenziale, e non ancora perfezionata attitudine edificatoria per omessa approvazione del PUG nelle annualità accertata, l'Ente già provvedeva per aree con destinazioni d'uso diverse, quali nel caso di specie, ovvero "Aree Produttive Speciali", ad adottare un coefficiente che tenesse conto di un valore di mercato minore desunto dalle transazioni immobiliari, con coefficienti al ribasso;
i valori minimi da applicare sono stati in effetti già ulteriormente ridotti ad €. 37,00 al mq, in quanto considerati non lottizzati, rispetto all'originario valore di €. 83,00 al mq, indicata per le medesime aree nella stessa zona ma soggette a lottizzazione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
AMURA MA, TO
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 902/2020 depositato il 09/07/2020
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicandro Garganico - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-071049-19-0004777 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti.
Resistente/Appellato:si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parti ricorrenti impugnano avvisi di accertamento in materia di Imposta Municipale Unica e Tasi per l'anno 2014, notificato dal Comune di San Nicandro G.
Con il ricorso si chiede l'annullamento dell'avviso impugnato perché ritenuto illegittimo rispetto ai criteri ed ai valore di stima attribuiti dall'Ente alle aree fabbricabili di cui è proprietario parte ricorrente;
si eccepisce altresì l'intervenuta prescrizione.
Si costituisce il Comune che chiede rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto.
In primo luogo il Comune ha attestato infatti l'invio a notifica della avviso di pagamento entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati . Nel caso in esame per l'avviso di accertamento veniva consegnato al notificatore rispettivamente in data 23.12.2019 come da avvisi di ricevimento in atti allegati. Gli effetti della notificazione degli atti a mezzo posta devono essere pacificamente ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (come l'agente postale), totalmente sottratta al controllo e alla disponibilità del notificante medesimo (Corte costituzionale sent. n. 477 depositata il 26/11/2002; Cass. sez. Un. Sent. 40543/21).
Deve ribadirsi sul tema prospettato dal ricorrente che la categoria giuridica della dichiarata edificabilità di un'area regolarmente assegnata con delibera comunale e da atti regolamentari efficaci sia da ritenersi valida, indipendentemente dalla situazione di fatto eventualmente differente;
sotto tale aspetto l'atto risulta peraltro sufficientemente motivato.
Anche recentemente la Cassazione (Cass. n. 6702/2020, confermativa di SS.UU. n. 25506/2006), ha ribadito che : In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203 del 2005, conv. con modif. dalla I. n. 248 del 2005, e dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla I. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma
1, lettera b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi".
Pertanto l'edificabilità di fatto è equiparata all'edificabilità di diritto, pur laddove non sia oggetto di conseguente pianificazione urbanistica, perché rappresenta una situazione giuridica oggettiva che influisce ex se sul valore dell'immobile. Ed, infatti, si deve rilevare come rispetto alla precisa contestazione effettuata dal ricorrente che coinvolge la corretta applicazione della base imponibile del bene oggetto di accertamento, non rileva neanche che all'adozione del pgr che qualificava come edificabile l'area territoriale, non sia conseguita l'adozione degli strumenti attuativi di carattere regionale. E ciò vale anche per le aree definite in ricorso quali pertinenze poiché parimenti per esse risultano regolari classificazioni quali edificabili e ricomprese in apposita
Delibera di Consiglio Comunale e nel Regolamento Comunale per l'approvazione dell'IMU deliberato dall'ente senza possibilità normativo-regolamentare di poter usufruire di alcuna riduzione.
L'edificabilità è, in definitiva, un requisito oggettivo, dato dal mero inserimento dell'area nel PUG vigente al momento dell'avvenuta contestazione, non soggetto a successive valutazioni discrezionalità da parte dell'Ente.
Ritiene sul punto questa Corte, aderendo al suddetto orientamento uniforme e recentemente confermato dalla Corte Suprema, che “in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.
446..." Cass Sez. U. Sentenza n. 25506 del 30/11/2006 (Rv. 593375-01).
D'altra parte il metodo sintetico-comparativo utilizzato e richiamato appare essere stato correttamente utilizzato in relazione alle finalità di accertamento del giusto valore, fondandosi sull'effettiva condizione del mercato per immobili di caratteristiche identiche o similari all'epoca di maturazione dell'imposta, con indicazione di beni situati nella medesima area e senza che in ricorso siano peraltro riportati elementi di dettaglio per addivenire ad un differente giudizio di comparazione;
il suddetto valore, come già detto, è stato quindi legittimamente calcolato applicando regolarmente i valori stabiliti, per gli anni di imposta richiesti;
infine la zona di interesse non è compresa tra le aree esenti o agricole ma soggetta ad imposizione secondo i valori minimi e massimi ivi stabiliti e per la zona in cui ricadono i terreni della ricorrente. Ad ogni modo per effetto della quale, stante la potenziale, e non ancora perfezionata attitudine edificatoria per omessa approvazione del PUG nelle annualità accertata, l'Ente già provvedeva per aree con destinazioni d'uso diverse, quali nel caso di specie, ovvero "Aree Produttive Speciali", ad adottare un coefficiente che tenesse conto di un valore di mercato minore desunto dalle transazioni immobiliari, con coefficienti al ribasso;
i valori minimi da applicare sono stati in effetti già ulteriormente ridotti ad €. 37,00 al mq, in quanto considerati non lottizzati, rispetto all'originario valore di €. 83,00 al mq, indicata per le medesime aree nella stessa zona ma soggette a lottizzazione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, spese compensate