Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 4
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità criteri e valori di stima aree fabbricabili

    La Corte ha ritenuto che l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. Ha inoltre ritenuto che il metodo sintetico-comparativo utilizzato dall'ente fosse corretto.

  • Rigettato
    Prescrizione

    Il Comune ha attestato l'invio a notifica dell'avviso di pagamento entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Gli effetti della notificazione degli atti a mezzo posta devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 4
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 4
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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