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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 08/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 369\2022 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in La Parte_1 C.F._1
Spezia (SP) Via Niccolò Tommaseo 25 presso e nello studio dell'avv. Matteo D'Auria che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
attore opponente
nei confronti di
HDI ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla Piazza Marconi 25 (P.I.: ) rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
Avv.ti Alfonso V. Corsi e Serafino M. Colaiuda, ed elettivamente domiciliata in Massa
Largo Matteotti 6/6, presso lo studio dell'Avv. Pietro Ambrosanio, giusta delega in atti;
convenuta opposta
Oggetto: contratto di assicurazione e mediazione obbligatoria.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 19.9.2024.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 4/2022, emesso dal Tribunale di Massa in data
7.01.2022 e notificato in data 24.01.2022, mediante cui gli è stato ingiunto il pagamento pagina 1 di 11 in favore di HDI Assicurazioni s.p.a. della somma di euro 17.003,00 oltre le spese del procedimento monitorio. Segnatamente, l'opponente ha dedotto che: 1) tale credito deriverebbe, secondo gli assunti della ricorrente, dal versamento da parte di HDI
Assicurazioni s.p.a. a favore di , della somma di Controparte_1
euro 17.003,00, in qualità di garante del sig. a seguito del mancato pagamento, Pt_2
da parte di quest'ultimo, del finanziamento n. 674974 del 29.10.2015 concesso dal predetto istituto di credito;
2) HDI Assicurazioni s.p.a., nel ricorso per decreto ingiuntivo impugnato, ha dichiarato di agire in forza di una polizza assicurativa che coprirebbe il rischio perdita di impiego (come effettivamente è accaduto al e Pt_2
non già l'evento morte, peraltro non verificatosi. E tuttavia, di tale polizza non vi è riscontro in atti;
3) anche dalla produzione avversaria versata in atti, e più precisamente dalle quietanze di pagamento del premio assicurativo, risulta che la somma di euro
345,87 sia stata effettivamente pagata a fronte del contratto di assicurazione
4454/674974 coprente il solo rischio morte;
4) deve dirsi nulla la clausola relativa al diritto di surroga vantato da HDI Assicurazioni s.p.a., a seguito dell'avvenuto pagamento a favore di di quanto asseritamente dovuto dal a fronte CP_1 Pt_2
del contratto di finanziamento n. 674974 del 29.10.2015 stipulato con la società mutuante;
5) risulta, infatti, che condizione essenziale al fine dell'ottenimento del predetto finanziamento fosse, al tempo, la conclusione per il di un collegato Pt_2
contratto di assicurazione contro l'eventuale rischio di insolvenza derivante dalla morte e/o perdita dell'occupazione lavorativa da parte del soggetto mutuatario della somma erogata;
6) è quindi l'odierno opponente il soggetto realmente assicurato quale, per l'appunto, titolare dell'interesse esposto al rischio assunto dalla compagnia Assicurativa in polizza. Da qui, l'assenza per HDI Assicurazioni s.p.a. delle condizioni per poter validamente maturare ed esercitare il diritto di surrogazione ex art. 1916 c.c. su cui si fonda l'azione monitoria ed il difetto di legittimazione attiva;
7) da quanto sopra deriva la nullità della clausola in parola anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 e comma 1 e dell'art. 36 del Codice del consumo, proprio perché la sua applicazione determina un pagina 2 di 11 evidente e “significativo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto” ad esclusivo carico del consumatore;
8) nel caso di specie, si verificherebbe una situazione per la quale un soggetto (il sig. pur avendo pagato un premio assicurativo per Pt_2
tutelarsi da eventi per lui impeditivi e/o ostativi al proseguo del pagamento del finanziamento si troverebbe, di fatto, oltre che privo della copertura CP_1
assicurativa anche costretto a versare in un'unica soluzione ad HDI Assicurazioni s.p.a.
l'intero importo residuo del finanziamento;
9) risultano inapplicabili le condizione generali di contratto di cui al punto 8.3 del contratto del 29.10.2015 e violate CP_1
le norme sulla trasparenza bancaria;
10) raffrontando i pagamenti eseguiti dal Pt_2
con quanto dovuto alla luce dell'applicazione dell'art. 125 bis TUB risulterebbe un credito a favore dell'opponente di euro 1.047,81; da ciò discendendone la necessità che la somma di euro 17.003,00 - monitoriamente azionata da HDI Assicurazioni s.p.a. - venga, quanto meno, ridotta alla minor somma di euro 13.018,39, quale differenza tra la somma capitale depurata dagli interessi non dovuti e la somma indebita percepita da in costanza di rapporto. Sulla scorta di quanto sopra, parte opponente ha CP_1
rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito Tribunale Ill.mo, adversis reiectiis, in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di valido titolo in capo all'intimante Hdi s.p.a. per agire monitoriamente nei confronti di per i motivi sopra indicati e, per l'effetto, accertare e Parte_2
dichiarare la carenza di legittimazione attiva di Hdi Assicurazioni s.p.a. per i motivi di cui in parte narrativa;
in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della clausola attributiva del diritto di surroga a favore di Hdi s.p.a. da essa vantato a seguito dell'avvenuto pagamento a favore di _2
di quanto ancora asseritamente dovuto dal a fronte del contratto di finanziamento n.
[...] Pt_2
674974 del 29.10.2015 stipulato con la medesima mutuante per quanto dedotto in Controparte_2
parte narrativa;
ancora in via preliminare ed in subordine alle dispiegate eccezioni accertare e dichiarare la nullità della clausola di diritto di surroga contenuta nel richiamato contratto per Controparte_2
violazione dell'art. 33 e comma 1 e dell'art. 36 del Codice del Consumo e per l'effetto dichiarare la carenza di legittimazione attiva di Hdi Assicurazioni s.p.a.; accertare e dichiarare, inoltre,
l'inapplicabilità delle condizioni generali di contratto di cui al punto 8.3 del contratto Controparte_2
pagina 3 di 11 del 29.10.2015 per essere tale clausola vessatoria e per l'effetto accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'opposta; Nella denegata ipotesi in non fossero ritenute assorbenti le eccezioni preliminari svolte, nel merito, si chiede che il Tribunale Ill.mo Voglia accertare e dichiarare la non debenza delle somme monitoriamente richieste ed in ogni caso revocare, previa sospensione, il decreto ingiuntivo n. 04/2022 emesso da codesto Tribunale in data 10.01.2022 e comunque dichiarare infondata in fatto ed in diritto ogni pretesa di Hdi Assicurazioni s.p.a. nei confronti dell'opponente per
i motivi tutti di cui sopra e, in ogni caso, mandare assolto quest'ultimo dalle avversarie pretese;
accertare
e dichiarare, occorrendo anche in via riconvenzionale, il diritto alla restituzione in favore del concludente delle somme illegittimamente versate e percepite dalla beneficiaria in costanza di Controparte_2
rapporto a seguito dell'illegittima applicazione, da parte di quest'ultima, di un Taeg non corrispondente
a quello indicato nel contratto. Accertare e dichiarare, previa occorrendo Ctu che ridetermini il piano di ammortamento del finanziamento per cui è causa anche attraverso il ricalcolo degli Controparte_2
interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo corrispondente al rendimento minimo dei Bot emessi nei dodici mesi precedenti il periodo di decorrenza degli interessi ed anche attraverso la compensazione tra le rispettive poste di credito / debito maturate tra le parti, l'esatto ammontare delle somme eventualmente ancora dovute. Fin da ora quindi si chiede ammettersi Ctu econometrica in ordine al rapporto finanziario in contestazione. Con riserva di precisare le domande, integrare le produzioni documentali e formulare compiutamente istanze istruttorie ai sensi e nei termini del codice di rito anche alla luce delle avverse difese. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
2. Si è costituita in giudizio HDI Assicurazioni s.p.a. deducendo che: 1) nel fascicolo monitorio posto a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo vi è compresa anche la polizza assicurativa che copre il c.d. rischio di perdita dell'impiego da parte del Pt_2
(rischio puntualmente verificatosi); e tale documento è ravvisabile, nell'ordine, al quarto foglio dell'allegato 2; 2) HDI ha il diritto di surrogarsi alla mutuante nei diritti di quest'ultima verso il e ciò in forza sia dell'art. 8, comma 3, del contratto di Pt_2
mutuo siglato in data 29.10.2015, sia delle condizioni generali allegate al contratto di assicurazione a costituirne parte integrante, e precisamente dell'art. 1.16; 3) a differenza di quanto artatamente sostenuto, il “contraente/assicurato” non è il sig. (che, Pt_2
pagina 4 di 11 invero, già dal citato art. 1.16 è chiamato “debitore finanziato”) bensì l' così _2
come non è il sig. che ha pagato i premi assicurativi, bensì l' medesima;
4) la Pt_2
surroga è perfettamente legittima, poiché essa è prevista, in via generale, già dall'art. 1203, comma 1, n. 3, del codice civile: conseguentemente, alla luce di quanto sopra,
l'HDI Assicurazioni, avendo dovuto corrispondere, in favore della _2
(pena la sua chiamata in giudizio) la somma di € 17.003,00 (vedasi quietanza di pagamento - doc. n. 6 fascicolo monitorio) corrispondente al totale delle rate del prestito scadute e non rimborsate dall'opponente, in forza del sopra richiamato diritto di surrogazione, ha legittimamente richiesto il rimborso di detta somma attraverso l'instaurazione del procedimento monitorio, cui ha fatto seguito il decreto ingiuntivo ora opposto;
5) risultano destituite di fondamento le censure ex adverso proposte con riguardo al computo del TAEG, nonché quelle in ordine alla contrarietà del complessivo assetto negoziale ai princìpi di chiarezza e trasparenza imposti dal T.U. bancario. A fronte di quanto sopra, la convenuta opposta ha così concluso: “Piaccia al
Tribunale adìto rigettare l'avanzata opposizione perché destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”. Poiché l'avanzata opposizione ha un'evidente carattere di pretestuosità e, comunque, non è fondata su prova scritta né è di facile e pronta soluzione, si chiede, ex art. 648 cpc, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Salvezze illimitate”.
3. Con ordinanza del 14.7.2022, pronunciata all'esito dell'udienza di comparizione, il
G.I. ha ritenuto sussistere i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 d.lgs. 28\2010, pur vertendo la lite in materia di
“contratti assicurativi, bancari e finanziari”, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissato per verificare il perfezionamento della condizione di procedibilità l'udienza del 24.11.2022, ore 9.30.
4. All'udienza del 24.11.2022 nessuno è comparso per parte convenuta opposta, mentre parte attrice opponente ha sollevato eccezione di improcedibilità della domanda, non pagina 5 di 11 essendo controparte comparsa al procedimento di mediazione, e richiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
5. Il G.I. ha quindi fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19.9.2024, nel corso della quale il procuratore di parte attrice opponente ha precisato le conclusioni come in atto di citazione in opposizione, ribadendo l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato espletamento dell'obbligatoria procedura di mediazione;
mentre, il procuratore di parte convenuta opposta ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione. All'esito il
G.I. ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. Così sommariamente ricostruita la materia del contendere, mette conto anzitutto richiamare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “nelle controversie soggette
a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. civ. S.U., Sentenza n. 19596 del 18/09/2020).
2. In accordo a tale principio di diritto, nella specie, la parte tenuta ad assolvere l'onere di promuovere la procedura di mediazione, secondo quanto disposto dal G.I. con l'ordinanza del 14.7.2022, ai sensi dell'art. 5, comma 1bis, d.lgs. 28\2010, risultava essere HDI Assicurazioni s.p.a..
Ciò posto, all'udienza del 24.11.2022, fissata per la verifica della sussistenza della condizione di procedibilità, nessuno è comparso per HDI Assicurazioni s.p.a., mentre alla successiva udienza del 19.9.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, il procuratore dell'opposta si è limitato a precisare le conclusioni conformemente a quelle rassegnate in comparsa di costituzione ed a richiedere l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. pagina 6 di 11 A dispetto di tale contegno processuale in udienza, HDI Assicurazioni s.p.a. ha prodotto telematicamente, in data 23.11.2022, i seguenti documenti: 1) domanda di mediazione;
2) pec inerente comunicazione da parte del mediatore;
3) verbale di mediazione con esito negativo.
In ordine al rituale deposito della documentazione processuale appare opportuno richiamare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all'atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord.
29.05.2019, n.14661; in senso conforme: Cass. civ. Sez. 3, ord. n. 15969 del
07/06/2024).
3. Muovendo da tale dato esegetico è opinione del magistrato che, sebbene la produzione della predetta documentazione sia irrituale, parte attrice opponente ne abbia implicitamente accettato il deposito, dal momento che è giunta financo a richiamarne la portata (v. pag. 1 comparsa conclusionale). E tuttavia, il procedimento di mediazione non può dirsi utilmente instaurato, atteso che - come si evince dal verbale del primo incontro del 23.8.2022 - nessuno è comparso in quella sede per HDI Assicurazioni
s.p.a..
4. In merito, vale richiamare ancora una volta il consolidato orientamento di legittimità in accordo al quale “sia l'argomento letterale, ovvero il testo dell'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010, che
pagina 7 di 11 l'argomento sistematico – e cioè “la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l'accesso alla tutela giurisdizionale – depongono nel senso che l'onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 8473 del 2019, cit.)” (cfr. Cass. civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 18485 del 2024).
5. HDI Assicurazioni s.p.a. era tenuta, dunque, a partecipare al primo incontro di mediazione onde utilmente adempiere all'onere posto dalla legge a suo carico. Appare, quindi, insufficiente – nell'ottica di favorire la rapida definizione della lite: evidentemente preclusa da tale contegno – la sola proposizione della domanda di mediazione nel termine assegnato dal G.I., ove non seguita dalla partecipazione all'incontro all'uopo previsto (non sussistendo alcuna violazione del principio di uguaglianza per ciò che attiene la condizione della parte opposta e di quella opponente
– la cui assenza all'incontro è irrilevante circa l'assolvimento della condizione di procedibilità – stante l'assenza a carico di quest'ultima di analogo onere processuale).
La domanda azionata in via monitoria da HDI Assicurazioni s.p.a., pertanto, non può che dirsi improcedibile.
6. In tale ottica, di scarsa rilevanza appaiono le considerazioni di cui alla comparsa conclusionale della convenuta opposta, ove si legge che: “la scrivente difesa, conformemente a quanto disposto dal G.I. nell'ordinanza del 14.07.2022, in data 28.07.2022 (quindi entro il termine indicato di quindici giorni), inoltrò all'istituto territorialmente competente “Timedia Srl” la domanda di mediazione e il predetto istituto fissò, inaspettatamente (a tacer d'altro), il giorno del primo incontro al 23.08.2022 (nel mezzo del periodo feriale), in cui né gli scriventi procuratori né il collega
pagina 8 di 11 domiciliatario hanno potuto partecipare (perché giustamente in ferie). Ne deriva che la responsabilità della mancata partecipazione all'incontro non è certo ascrivibile alla scrivente difesa, bensì alla inopinata scelta dell'istituto di mediazione di convocare le parti in pieno periodo feriale;
istituto che, peraltro, ebbe cura di avvisare dell'incontro il sottoscritto procuratore Avv. Corsi, a mezzo PEC, soltanto il giorno prima, ma purtroppo lo studio Corsi (come quasi tutti gli studi legali d'Italia) quell'anno è rimasto chiuso per ferie fino alla fine di agosto;
tanto è vero che la suddetta PEC è stata letta alla riapertura dello studio il 05.09.2021 (Vedasi al riguardo, la PEC inviata dall'Istituto di mediazione in questione, prodotta con nota di deposito del 24.11.2021); Né il ripetuto si CP_1
premurò di avvertire telefonicamente gli scriventi procuratori, i quali, stante la loro assenza, non avrebbero avuto alcuna difficoltà a depositare una istanza di rinvio. E in ogni caso, dal punto di vista più strettamente giuridico, si ritiene che detto incontro non poteva essere fissato in pieno periodo feriale, in quanto, vertendosi in materia di mediazione cd. “delegata”, cioè demandata dal Giudice, essa “si inserisce nell'ambito del processo” (cfr. Tribunale di Taranto, Sent. 23.09.2022 n. 2348), assumendo la natura di atto processuale (a differenza di quella “ante causam”, che ha carattere extragiudiziale), con conseguente sua sottopozione alla cd. sospensione di cui alla L. 1/1969”.
E ben vero, tali considerazioni appaiono prive di pregio, dal momento che l'art. 6 del d.lgs. 28\2010, ratione temporis vigente, espressamente prevede che: “
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale”. Inoltre, come evincibile dalla stessa documentazione irritualmente prodotta da parte convenuta opposta, la pec del 22.8.2023 appare funzionale soltanto a
“rammentare” (termine usato dal responsabile dell'organismo di mediazione nella missiva, n.d.r.) la data dell'incontro, essendo maggiormente plausibile, sulla scorta di tale dato testuale, la tesi sostenuta da parte opponente nelle proprie memorie di replica, secondo cui risultava intervenuta in data antecedente altra comunicazione.
pagina 9 di 11 7. In ogni caso – anche a volerle astrattamente ritenere condivisibili nel merito – quelle di che trattasi appaiono argomentazioni tardivamente introdotte dall'opposta nel corso del procedimento.
A riguardo, vale anzitutto precisare che, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore conclusosi senza l'accordo (in merito a tale principio di diritto: cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 9102 del 2023) di guisa che, in caso di mancato utile esperimento della procedura entro tale momento, è onere della parte che sia incolpevolmente incorsa in decadenza chiedere di essere rimessa in termini (cfr. in senso conforme: Tribunale di Napoli, sentenza n. 2631 del
10.03.2023).
Sennonché, “la rimessione in termini prevista dall'art. 153, comma 2, c.p.c. (ovvero, in precedenza, dall'art. 184 bis dello stesso codice) deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo e non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell'atto” (cfr. Cass. civ. n. 4841/2012). In definitiva, l'istanza di rimessione in termini, formulata da HDI Assicurazioni s.p.a. solo con la comparsa conclusionale, è senz'altro tardiva.
8. L'opposizione deve quindi essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
9. Le spese di lite, che seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. devono quantificarsi – in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014 e tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché della complessità della stessa e dell'attività svolta – in € 5.077,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, oltre spese vive di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
pagina 10 di 11 1. accertata l'improcedibilità della domanda proposta da HDI Assicurazioni s.p.a. revoca il decreto ingiuntivo n. 4/2022, emesso dal Tribunale di Massa in data
7.01.2022, condannando la convenuta opposta alla restituzione delle somme eventualmente percepite in forza della provvisoria esecuzione dello stesso, oltre interessi legali dalla data del pagamento;
2. condanna HDI Assicurazioni s.p.a. a rifondere a le spese di lite del Parte_2
presente giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 5.077,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio.
Così deciso in Massa, in data 8.1.2025
il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
pagina 11 di 11