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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 363/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI NT MARCO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4283/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1530/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240006510171000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7681/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con atto depositato il 2.7.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Benevento, notificato all'Agenzia delle Entrate di Benevento, la Resistente_1 s.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento notificata in data 16 aprile 2024, in relazione alla mancata dichiarazione nel quadro RU, per l'utilizzo in compensazione, del credito d'imposta per nuovi investimenti per €.19.090,00.
Nel ricorso introduttivo la società contribuente ha precisato di aver rettificato la denunzia dei redditi, correggendo l'errore in cui è incorso.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate ed ha ribadito la correttezza del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento, con la sentenza n. 1530 del 2024, ha accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato, compensando le spese.
La Corte ha osservato in estrema sintesi che l'Ufficio, nella memoria di costituzione, ha affermato come, a seguito della dichiarazione integrativa, sia stata verificata la esatta corrispondenza dei dati riguardanti sia il credito spettante che il relativo utilizzo e che dunque ha provveduto allo sgravio del provvedimento impugnato.
§ 4. – Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata in relazione al punto nel quale si afferma che l'amministrazione finanziaria avrebbe provveduto allo “sgravio” integrale della pretesa.
Più specificamente ha osservato che, contrariamente a quanto affermato dal collegio di primo grado, l'Ufficio non avrebbe provveduto allo sgravio totale del provvedimento impugnato, avendo riconosciuto unicamente i crediti di imposta.
La società appellata con la presentazione della dichiarazione integrativa aveva infatti proceduto a rettificare l'errore in cui era incorsa, redigendo il quadro RU del modello unico previsto per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta per i nuovi investimenti nel mezzogiorno pari a € 19.090,00.
Per quanto riguarda invece l'indicazione del credito IRES residuo da anno precedente (2019), con recupero di minor credito per € 2.428,00, l'ufficio aveva mantenuto la pretesa perché l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione era pari a 51 euro e non a € 2.479,00 pertanto per la differenza di 2.428,00, ad avviso dell'Agenzia permarrebbe un minor credito da recuperare. La società Resistente_1, con la dichiarazione integrativa per l'anno d'imposta 2020, non avrebbe apportato alcuna modifica al rigo RN19, continuando a dichiarare erroneamente l'eccedenza proveniente dall'anno d'imposta 2019 per € 2.479,00.
Peraltro, la società contribuente ha versato in data 18/11/2024 la restante parte del ruolo a dimostrazione del fatto che nulla aveva eccepito in merito a tale minor credito IRES, prestando implicitamente acquiescenza.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello la società contribuente, riportandosi alle difese già depositate nel corso del giudizio di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – Il ricorso è fondato.
La cartella di pagamento n.1720240006510171 è stata emessa, a seguito di controllo formale ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 della dichiarazione dei redditi modello unico SC per l'anno d'imposta 2020, per una duplicità di violazioni:
- la mancata dichiarazione nel quadro RU di utilizzi in compensazione di crediti d'imposta per i nuovi investimenti nel mezzogiorno per €19.090,00;
- l'errata indicazione del credito IRES residuo da anno precedente, con conseguente recupero di minor credito per € 2.428,00.
Come osservato, tali crediti d'imposta venivano recuperati dal controllo dell'Ufficio perché la società appellata aveva omesso la redazione del quadro RU del modello unico per l'anno d'imposta 2020. Tuttavia, successivamente, in data 28/11/2023, la società Resistente_1 srl aveva trasmesso una dichiarazione integrativa e nel quadro RU aveva evidenziato i crediti d'imposta suddetti.
Nel ricorso di primo grado la medesima società aveva osservato che “… i crediti d'imposta non sono stati riconosciuti per aver la società omesso la redazione del quadro RU del modello unico per l'anno d'imposta
2020. Per sopperire a tale carenza in data 28/11/2023 è stata inviata la dichiarazione integrativa per l'anno d'imposta 2020, dove nel quadro RU sono stati evidenziati tali crediti d'imposta”, senza alcun riferimento al quadro RN né al recupero del credito IRES per € 2.428,00, pure oggetto di pretesa nella cartella impugnata.
Alcuna valutazione sul punto, inoltre, si rinviene nella costituzione in appello da parte della società contribuente, sicché deve ritenersi che in realtà l'oggetto del ricorso introduttivo e dunque della controversia non sia mai stato riferito anche alla pretesa relativa alla erronea indicazione del credito di imposta.
§ 7. – Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI NT MARCO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4283/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1530/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240006510171000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7681/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con atto depositato il 2.7.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Benevento, notificato all'Agenzia delle Entrate di Benevento, la Resistente_1 s.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento notificata in data 16 aprile 2024, in relazione alla mancata dichiarazione nel quadro RU, per l'utilizzo in compensazione, del credito d'imposta per nuovi investimenti per €.19.090,00.
Nel ricorso introduttivo la società contribuente ha precisato di aver rettificato la denunzia dei redditi, correggendo l'errore in cui è incorso.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate ed ha ribadito la correttezza del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento, con la sentenza n. 1530 del 2024, ha accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato, compensando le spese.
La Corte ha osservato in estrema sintesi che l'Ufficio, nella memoria di costituzione, ha affermato come, a seguito della dichiarazione integrativa, sia stata verificata la esatta corrispondenza dei dati riguardanti sia il credito spettante che il relativo utilizzo e che dunque ha provveduto allo sgravio del provvedimento impugnato.
§ 4. – Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata in relazione al punto nel quale si afferma che l'amministrazione finanziaria avrebbe provveduto allo “sgravio” integrale della pretesa.
Più specificamente ha osservato che, contrariamente a quanto affermato dal collegio di primo grado, l'Ufficio non avrebbe provveduto allo sgravio totale del provvedimento impugnato, avendo riconosciuto unicamente i crediti di imposta.
La società appellata con la presentazione della dichiarazione integrativa aveva infatti proceduto a rettificare l'errore in cui era incorsa, redigendo il quadro RU del modello unico previsto per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta per i nuovi investimenti nel mezzogiorno pari a € 19.090,00.
Per quanto riguarda invece l'indicazione del credito IRES residuo da anno precedente (2019), con recupero di minor credito per € 2.428,00, l'ufficio aveva mantenuto la pretesa perché l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione era pari a 51 euro e non a € 2.479,00 pertanto per la differenza di 2.428,00, ad avviso dell'Agenzia permarrebbe un minor credito da recuperare. La società Resistente_1, con la dichiarazione integrativa per l'anno d'imposta 2020, non avrebbe apportato alcuna modifica al rigo RN19, continuando a dichiarare erroneamente l'eccedenza proveniente dall'anno d'imposta 2019 per € 2.479,00.
Peraltro, la società contribuente ha versato in data 18/11/2024 la restante parte del ruolo a dimostrazione del fatto che nulla aveva eccepito in merito a tale minor credito IRES, prestando implicitamente acquiescenza.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello la società contribuente, riportandosi alle difese già depositate nel corso del giudizio di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – Il ricorso è fondato.
La cartella di pagamento n.1720240006510171 è stata emessa, a seguito di controllo formale ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 della dichiarazione dei redditi modello unico SC per l'anno d'imposta 2020, per una duplicità di violazioni:
- la mancata dichiarazione nel quadro RU di utilizzi in compensazione di crediti d'imposta per i nuovi investimenti nel mezzogiorno per €19.090,00;
- l'errata indicazione del credito IRES residuo da anno precedente, con conseguente recupero di minor credito per € 2.428,00.
Come osservato, tali crediti d'imposta venivano recuperati dal controllo dell'Ufficio perché la società appellata aveva omesso la redazione del quadro RU del modello unico per l'anno d'imposta 2020. Tuttavia, successivamente, in data 28/11/2023, la società Resistente_1 srl aveva trasmesso una dichiarazione integrativa e nel quadro RU aveva evidenziato i crediti d'imposta suddetti.
Nel ricorso di primo grado la medesima società aveva osservato che “… i crediti d'imposta non sono stati riconosciuti per aver la società omesso la redazione del quadro RU del modello unico per l'anno d'imposta
2020. Per sopperire a tale carenza in data 28/11/2023 è stata inviata la dichiarazione integrativa per l'anno d'imposta 2020, dove nel quadro RU sono stati evidenziati tali crediti d'imposta”, senza alcun riferimento al quadro RN né al recupero del credito IRES per € 2.428,00, pure oggetto di pretesa nella cartella impugnata.
Alcuna valutazione sul punto, inoltre, si rinviene nella costituzione in appello da parte della società contribuente, sicché deve ritenersi che in realtà l'oggetto del ricorso introduttivo e dunque della controversia non sia mai stato riferito anche alla pretesa relativa alla erronea indicazione del credito di imposta.
§ 7. – Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.