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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17496 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA XVII Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 34331 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
TO OV RI (c.f. ), come da C.F._3 procura in atti;
- parte attrice -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Pt_3
c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.
, P. IVA rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1 P.IVA_2
RC ZZ (c.f. ), dall'Avv. Francesca Andrea C.F._4
NE (c.f. ) e dall'Avv. Stefano Baldi (c.f. C.F._5
), come da procura in atti;
C.F._6
- parte convenuta -
FATTO E DIRITTO
e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 CP_1 Part
, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna alla ripetizione delle somme indebitamente percepite in esecuzione del contratto di mutuo, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali concernenti i tassi d'interesse, la loro
1 capitalizzazione e l'indicazione del TAEG, con ricalcolo del saldo dei rapporti tra le parti. Gli attori deducevano che in data 27.09.2000 avevano stipulato con (poi fusa per incorporazione in Controparte_2 CP_3
il contratto di mutuo ipotecario per atto a rogito notaio dr.
[...] di Piacenza, raccolta n. 21.220 n. rep 110.128, Persona_1 successivamente ceduto all'odierna convenuta e che in CP_1 ragione di tale contratto la banca aveva concesso loro la somma di Lire 250.000.000 (pari ad € 129.114,22), finalizzata all'acquisto di un immobile. In virtù di tale accordo gli attori si erano impegnati a rimborsare le somme erogate in n. 360 rate mensili;
il tasso d'interesse annuo veniva convenuto, al momento della stipula del contratto, al 5,89% con un tasso di mora contrattuale pari al 10,75%. Gli attori deducevano che il TEG applicato con il mutuo era risultato usurario e la banca aveva, altresì, applicato la capitalizzazione composta degli interessi debitori, violando in tal modo – in esecuzione del piano di ammortamento c.d. alla francese - la disciplina in materia di anatocismo. A supporto della propria domanda gli attori depositavano apposita perizia di parte secondo la quale il contratto di mutuo era viziato tanto da usura (per € 85.917,02) che da indeterminatezza (per € 41.535,57) fino all'esito dell'ammortamento (01.10.2030). Gli attori chiedevano dunque al Tribunale di: “accertare e dichiarare che il contratto di mutuo n. intercorso tra le Controparte_4 parti sia usurario per il travalicamento del tasso soglia usura di riferimento, come da perizia allegata;
- accertare e dichiarare la usurarietà e l'indeterminatezza degli interessi applicati al contratto di mutuo e, conseguentemente condannare la società convenuta alla restituzione della somma di Euro 85.917,02 (per usura origine) e 41.535,57 (per indeterminatezza) fino alla scadenza dell'ammortamento (01.10.2030) a titolo di interessi usurari non dovuti;
- condannare
[...]
alla rifusione delle spese di mediazione pari ad € 160,00. CP_5 Pt_3
In via istruttoria si chiede, sin d'ora ammettersi CTU contabile al fine di calcolare e rilevare il travalicamento del Tasso Soglia Usura e indeterminatezza previsti per legge. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
La S.p.A. , costituendosi in giudizio, invocava il rigetto delle CP_1 domande attoree, deducendo che il contratto di mutuo era stato stipulato nel rispetto della disciplina vigente in materia di usura, anatocismo e trasparenza. In particolare, la banca convenuta specificava che le parti avevano pattuito le seguenti condizioni economiche del mutuo: tasso
2 variabile;
T.A.N. (preammortamento e prime due rate): 5,89%; T.A.N. (a regime): media mensile Euribor 1 mese + 1,85%; Tasso di mora: Tasso Ufficiale di Riferimento + 6,50%. La convenuta chiedeva in conclusione al Tribunale di: “respingere tutte le domande formulate dai nei Parte_4 confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto per le CP_1 ragioni esposte in narrativa. IN OGNI CASO • con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge”.
Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 11.12.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
*****
Le domande sono infondate. A fondamento delle istanze attoree vi è l'esame e la formulazione di eccezioni in merito alla validità del contratto di mutuo stipulato dalle parti con il cd. sistema di ammortamento alla francese. Come noto, si tratta di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo, per tutta la durata del prestito. Le rate comprendono quindi una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata. La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. La Suprema Corte, con la nota sentenza resa a Sezioni UN (sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024), ha illustrato chiaramente le caratteristiche del piano di ammortamento «alla francese», definito come il «più diffuso in Italia» nelle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in
3 tema di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (allegato 3). Esso è dunque caratterizzato dalle particolari modalità del rimborso del capitale e degli interessi: esso avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti», comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. Come noto, il piano di ammortamento in esame si sviluppa partendo dal calcolo della quota interessi e giungendo poi a determinare per differenza la quota capitale. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi maturati nell'anno. Tanto determina la progressiva diminuzione della quota della rata successiva ascrivibile agli interessi ed il corrispondente aumento della quota ascrivibile al capitale. Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia calcolata sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Una opposta interpretazione non sarebbe valida e condivisibile, considerando che nel mutuo “alla francese” la capitalizzazione avviene in cd. regime composto, in tal caso quindi la quota capitale è incrementata con gli interessi, i quali tuttavia non sono generati su altri interessi, ma sul capitale (debito) residuo.
Sulla base di tali premesse è stato quindi elaborato il principio di diritto secondo cui, in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito ed i clienti (Cass. civ. sez. un. n. 15130 del 29/05/2024). Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità i principi espressi dalla sentenza resa a Sezioni UN (Cass. S.U. sent. n. 15130/2024) in relazione ai mutui a tasso fisso sono applicabili anche ai
4 mutui a tasso variabile (ordinanze Cass. n. 7382 del 19 marzo 2025 e Cass. n. 8322 del 29 marzo 2025).
Così delineati i principi normativi e giurisprudenziali rilevanti in materia, è possibile verificare la fondatezza della eccezione di nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto e per asserita violazione delle norme sulla trasparenza sollevate da parte attrice. De essere in primo luogo richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni UN della Corte di Cassazione (sent. n. 15130/2024), esteso ai mutui a tasso variabile dalle successive pronunce (Cass. nn. 7382/2025 e 8322/2025), secondo cui la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta e delle modalità di calcolo della rata non determina nullità del contratto, purché siano presenti gli elementi essenziali (importo erogato, durata, periodicità delle rate, parametro di indicizzazione e spread). Esaminati i documenti prodotti dalle parti si evince che il piano di ammortamento allegato consente al mutuatario di comprendere il costo del finanziamento e non integra violazione dell'art. 117 TUB, poiché riporta in modo chiaro ed esaustivo gli elementi essenziali sopra descritti. L'eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto è quindi infondata.
In secondo luogo parte attrice ha eccepito la nullità del contratto di mutuo per superamento del tasso soglia usura. Invero, la verifica dell'usura ai sensi della L. n. 108/1996 deve essere effettuata con riferimento al Tasso Effettivo Globale (TEG) pattuito al momento della stipula, comprensivo di interessi, commissioni e spese collegate all'erogazione del credito, e confrontato con il tasso soglia vigente. Nel caso in esame, tuttavia, le contestazioni mosse da parte attrice in materia di usura dei tassi corrispettivi e di quelli moratori sono state formulate in modo generico, in base a mere asserzioni, senza alcuno specifico e pertinente richiamo alle previsioni contrattuali concretamente pattuite. In particolare, occorre ribadire il principio di diritto secondo cui il superamento del tasso soglia usura non può fondarsi su una valutazione generale e omnicomprensiva dell'interesse corrispettivo con le altre voci di spesa. Nel caso in esame gli attori non hanno specificamente indicato, né tanto meno documentato, le singole voci di spesa ed il relativo ammontare. Non stati raccolti pertanto in giudizio elementi probatori sufficienti per ritenere che detti oneri abbiano determinato un
5 innalzamento del TEG tale da superare la soglia usuraria. Gli attori in conclusione non hanno rispettato gli oneri probatori e, prima ancora, gli oneri di allegazione sugli stessi incombenti.
Occorre sul punto precisare che la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario presuppone pur sempre la puntuale allegazione degli elementi di fatto su cui si fonda tale eccezione di nullità (cfr. Cass. 13/6/2007 n. 13846). Tale allegazione deve essere tempestiva (cfr. Cass. 22/6/2007 n. 14581) ed è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere d'ufficio alla ricerca delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (Cass. 24/10/2007 n. 22342). Infine, è necessario ribadire come nel caso di specie non potesse essere disposta una consulenza tecnica d'ufficio, pur richiesta da parte opponente. Aderendo al maggioritario e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la consulenza tecnica di ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti di causa, che siano però già provati dalle parti e la cui interpretazione richieda competenze tecnico-scientifiche. Non può pertanto essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e deve essere legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. sent. n. 1266/2013; Cass. sent. n. 11359/2002; Cass. sent. n. 11317/2003), atteso che la conseguente CTU sarebbe esplorativa. Anche l'eccezione di nullità del contratto per superamento del tasso soglia usura è quindi infondata. Ne consegue il rigetto delle domande poste dalle parti di rideterminazione del saldo e di ripetizione di somme di cui non è stata adeguatamente provata la natura indebita.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'istruttoria espletata e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
6 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- rigetta le domande;
- condanna gli attori, in solido, a rifondere alla parte convenuta le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 9.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge. Roma, 11.12.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 34331 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
TO OV RI (c.f. ), come da C.F._3 procura in atti;
- parte attrice -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Pt_3
c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.
, P. IVA rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1 P.IVA_2
RC ZZ (c.f. ), dall'Avv. Francesca Andrea C.F._4
NE (c.f. ) e dall'Avv. Stefano Baldi (c.f. C.F._5
), come da procura in atti;
C.F._6
- parte convenuta -
FATTO E DIRITTO
e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 CP_1 Part
, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna alla ripetizione delle somme indebitamente percepite in esecuzione del contratto di mutuo, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali concernenti i tassi d'interesse, la loro
1 capitalizzazione e l'indicazione del TAEG, con ricalcolo del saldo dei rapporti tra le parti. Gli attori deducevano che in data 27.09.2000 avevano stipulato con (poi fusa per incorporazione in Controparte_2 CP_3
il contratto di mutuo ipotecario per atto a rogito notaio dr.
[...] di Piacenza, raccolta n. 21.220 n. rep 110.128, Persona_1 successivamente ceduto all'odierna convenuta e che in CP_1 ragione di tale contratto la banca aveva concesso loro la somma di Lire 250.000.000 (pari ad € 129.114,22), finalizzata all'acquisto di un immobile. In virtù di tale accordo gli attori si erano impegnati a rimborsare le somme erogate in n. 360 rate mensili;
il tasso d'interesse annuo veniva convenuto, al momento della stipula del contratto, al 5,89% con un tasso di mora contrattuale pari al 10,75%. Gli attori deducevano che il TEG applicato con il mutuo era risultato usurario e la banca aveva, altresì, applicato la capitalizzazione composta degli interessi debitori, violando in tal modo – in esecuzione del piano di ammortamento c.d. alla francese - la disciplina in materia di anatocismo. A supporto della propria domanda gli attori depositavano apposita perizia di parte secondo la quale il contratto di mutuo era viziato tanto da usura (per € 85.917,02) che da indeterminatezza (per € 41.535,57) fino all'esito dell'ammortamento (01.10.2030). Gli attori chiedevano dunque al Tribunale di: “accertare e dichiarare che il contratto di mutuo n. intercorso tra le Controparte_4 parti sia usurario per il travalicamento del tasso soglia usura di riferimento, come da perizia allegata;
- accertare e dichiarare la usurarietà e l'indeterminatezza degli interessi applicati al contratto di mutuo e, conseguentemente condannare la società convenuta alla restituzione della somma di Euro 85.917,02 (per usura origine) e 41.535,57 (per indeterminatezza) fino alla scadenza dell'ammortamento (01.10.2030) a titolo di interessi usurari non dovuti;
- condannare
[...]
alla rifusione delle spese di mediazione pari ad € 160,00. CP_5 Pt_3
In via istruttoria si chiede, sin d'ora ammettersi CTU contabile al fine di calcolare e rilevare il travalicamento del Tasso Soglia Usura e indeterminatezza previsti per legge. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
La S.p.A. , costituendosi in giudizio, invocava il rigetto delle CP_1 domande attoree, deducendo che il contratto di mutuo era stato stipulato nel rispetto della disciplina vigente in materia di usura, anatocismo e trasparenza. In particolare, la banca convenuta specificava che le parti avevano pattuito le seguenti condizioni economiche del mutuo: tasso
2 variabile;
T.A.N. (preammortamento e prime due rate): 5,89%; T.A.N. (a regime): media mensile Euribor 1 mese + 1,85%; Tasso di mora: Tasso Ufficiale di Riferimento + 6,50%. La convenuta chiedeva in conclusione al Tribunale di: “respingere tutte le domande formulate dai nei Parte_4 confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto per le CP_1 ragioni esposte in narrativa. IN OGNI CASO • con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge”.
Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 11.12.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
*****
Le domande sono infondate. A fondamento delle istanze attoree vi è l'esame e la formulazione di eccezioni in merito alla validità del contratto di mutuo stipulato dalle parti con il cd. sistema di ammortamento alla francese. Come noto, si tratta di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo, per tutta la durata del prestito. Le rate comprendono quindi una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata. La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. La Suprema Corte, con la nota sentenza resa a Sezioni UN (sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024), ha illustrato chiaramente le caratteristiche del piano di ammortamento «alla francese», definito come il «più diffuso in Italia» nelle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in
3 tema di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (allegato 3). Esso è dunque caratterizzato dalle particolari modalità del rimborso del capitale e degli interessi: esso avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti», comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. Come noto, il piano di ammortamento in esame si sviluppa partendo dal calcolo della quota interessi e giungendo poi a determinare per differenza la quota capitale. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi maturati nell'anno. Tanto determina la progressiva diminuzione della quota della rata successiva ascrivibile agli interessi ed il corrispondente aumento della quota ascrivibile al capitale. Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia calcolata sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Una opposta interpretazione non sarebbe valida e condivisibile, considerando che nel mutuo “alla francese” la capitalizzazione avviene in cd. regime composto, in tal caso quindi la quota capitale è incrementata con gli interessi, i quali tuttavia non sono generati su altri interessi, ma sul capitale (debito) residuo.
Sulla base di tali premesse è stato quindi elaborato il principio di diritto secondo cui, in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito ed i clienti (Cass. civ. sez. un. n. 15130 del 29/05/2024). Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità i principi espressi dalla sentenza resa a Sezioni UN (Cass. S.U. sent. n. 15130/2024) in relazione ai mutui a tasso fisso sono applicabili anche ai
4 mutui a tasso variabile (ordinanze Cass. n. 7382 del 19 marzo 2025 e Cass. n. 8322 del 29 marzo 2025).
Così delineati i principi normativi e giurisprudenziali rilevanti in materia, è possibile verificare la fondatezza della eccezione di nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto e per asserita violazione delle norme sulla trasparenza sollevate da parte attrice. De essere in primo luogo richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni UN della Corte di Cassazione (sent. n. 15130/2024), esteso ai mutui a tasso variabile dalle successive pronunce (Cass. nn. 7382/2025 e 8322/2025), secondo cui la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta e delle modalità di calcolo della rata non determina nullità del contratto, purché siano presenti gli elementi essenziali (importo erogato, durata, periodicità delle rate, parametro di indicizzazione e spread). Esaminati i documenti prodotti dalle parti si evince che il piano di ammortamento allegato consente al mutuatario di comprendere il costo del finanziamento e non integra violazione dell'art. 117 TUB, poiché riporta in modo chiaro ed esaustivo gli elementi essenziali sopra descritti. L'eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto è quindi infondata.
In secondo luogo parte attrice ha eccepito la nullità del contratto di mutuo per superamento del tasso soglia usura. Invero, la verifica dell'usura ai sensi della L. n. 108/1996 deve essere effettuata con riferimento al Tasso Effettivo Globale (TEG) pattuito al momento della stipula, comprensivo di interessi, commissioni e spese collegate all'erogazione del credito, e confrontato con il tasso soglia vigente. Nel caso in esame, tuttavia, le contestazioni mosse da parte attrice in materia di usura dei tassi corrispettivi e di quelli moratori sono state formulate in modo generico, in base a mere asserzioni, senza alcuno specifico e pertinente richiamo alle previsioni contrattuali concretamente pattuite. In particolare, occorre ribadire il principio di diritto secondo cui il superamento del tasso soglia usura non può fondarsi su una valutazione generale e omnicomprensiva dell'interesse corrispettivo con le altre voci di spesa. Nel caso in esame gli attori non hanno specificamente indicato, né tanto meno documentato, le singole voci di spesa ed il relativo ammontare. Non stati raccolti pertanto in giudizio elementi probatori sufficienti per ritenere che detti oneri abbiano determinato un
5 innalzamento del TEG tale da superare la soglia usuraria. Gli attori in conclusione non hanno rispettato gli oneri probatori e, prima ancora, gli oneri di allegazione sugli stessi incombenti.
Occorre sul punto precisare che la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario presuppone pur sempre la puntuale allegazione degli elementi di fatto su cui si fonda tale eccezione di nullità (cfr. Cass. 13/6/2007 n. 13846). Tale allegazione deve essere tempestiva (cfr. Cass. 22/6/2007 n. 14581) ed è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere d'ufficio alla ricerca delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (Cass. 24/10/2007 n. 22342). Infine, è necessario ribadire come nel caso di specie non potesse essere disposta una consulenza tecnica d'ufficio, pur richiesta da parte opponente. Aderendo al maggioritario e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la consulenza tecnica di ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti di causa, che siano però già provati dalle parti e la cui interpretazione richieda competenze tecnico-scientifiche. Non può pertanto essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e deve essere legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. sent. n. 1266/2013; Cass. sent. n. 11359/2002; Cass. sent. n. 11317/2003), atteso che la conseguente CTU sarebbe esplorativa. Anche l'eccezione di nullità del contratto per superamento del tasso soglia usura è quindi infondata. Ne consegue il rigetto delle domande poste dalle parti di rideterminazione del saldo e di ripetizione di somme di cui non è stata adeguatamente provata la natura indebita.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'istruttoria espletata e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
6 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- rigetta le domande;
- condanna gli attori, in solido, a rifondere alla parte convenuta le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 9.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge. Roma, 11.12.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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