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Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/07/2024, n. 30569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30569 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN NI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/01/2024 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RAFFAELE GARGIULO, il quale ha chiesto che l'ordinanza impugnata venga annullata senza rinvio;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 06/03/2023, il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria applicava ad IO ES la misura cautelare degli arresti domiciliari per essere egli gravemente indiziato dei reati di incendio doloso (di un peschereccio di proprietà della famiglia RÌ) di cui al capo 6) dell'imputazione provvisoria e di estorsione, ai danni di AN UB, di cui al capo 7) dell'imputazione provvisoria, reati entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Con ordinanza del 06/04/2023, il Tribunale di Reggio Calabria, in parziale accoglimento della richiesta di riesame che era stata proposta da IO ES contro la suddetta ordinanza del 06/03/2023 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, annullava quest'ultimo provvedimento limitatamente al capo 6) Penale Sent. Sez. 2 Num. 30569 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 14/05/2024 dell'imputazione provvisoria, confermandolo, invece, in relazione al capo 7) dell'imputazione provvisoria, qualificando, peraltro, il relativo reato come tentata estorsione. Con la sentenza n. 474 del 10/11/2023, la TA sezione penale della Corte di cassazione, investita del ricorso per cassazione che era stato proposto dall'ES contro l'ordinanza del 06/04/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, la annullava, rinviando allo stesso Tribunale per un nuovo giudizio. Con ordinanza del 19/01/2024, il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio, confermava l'applicazione all'ES della misura cautelare in relazione al concorso nel reato di tentata estorsione di cui al capo 7) dell'imputazione provvisoria. 2. Avverso quest'ultima ordinanza del 19/01/2024 del Tribunale di Reggio Calabria, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, IO ES, affidato a un unico motivo, con il quale deduce la «violazione dell'articolo 606 comma primo lett. B) ed E) del codice di procedura penale in relazione agli artt. 627 e 273 dello stesso codice ed in relazione ancora all'art. 56- 628-629, 416 bis 1 c.p. (Capo 7 di incolpazione)». Dopo avere integralmente trascritto la motivazione della sentenza di annullamento con rinvio della TA sezione penale (pagg.
1-5 del ricorso) e dopo avere indicato i limiti dei poteri del tribunale del riesame nel giudizio di rinvio (pag. 6 del ricorso), il ricorrente lamenta che il Tribunale di Reggio Calabria avrebbe sia violato gli artt. 273 e 627 cod. proc. pen., sia persistito nel motivare in modo illogico in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del suo concorso nel reato di tentata estorsione ai danni di AN RÌ di cui al capo 7) dell'imputazione provvisoria. L'ES lamenta in particolare che il Tribunale di Reggio Calabria, per superare il venir meno della gravità indiziaria del menzionato reato di incendio doloso - il quale avrebbe costituito l'«antecedente logico e cronologico della presunta richiesta estorsiva» - avrebbe valorizzato, onde ritenere integrata una minaccia, l'esistenza di un accordo tra la cosca "Mole" (alla quale avrebbe fatto riferimento l'ES) e la cosca LL (alla quale avrebbero fatto riferimento AU SI e OS GN), senza tuttavia fornire in proposito «né un profilo motivazionale, né un elemento fattuale sotteso a uno sviluppo argornentativo di tipo logico», con il conseguente carattere immotivato e congetturale dell'argomentazione. Il Tribunale di Reggio Calabria avrebbe quindi omesso di «fornire l'elemento richiesto [...] nella sentenza rescindente, la prova del preteso accordo preesistente con cui i RN ed i Mole i quali avrebbero deciso di sottoporre a doppia estorsione il RÌ, costringendolo a pagare la 2 protezione ai Piromalli e conferire il pescato ai Molè», «prescindendo dal reato di cui al capo 6». Il ricorrente denuncia poi che l'ordinanza impugnata, anche per il fatto di avere reputato il «ruolo centrale» della partecipazione dell'ES al summit del 03/12/2020 (pag. 14 dell'ordinanza impugnata), sarebbe incorsa nei medesimi vizi di illogicità della «motivazione relativamente alla riconducibilità di tali condotte estorsive anche all'ES» che erano stati ravvisati nella sentenza di annullamento con rinvio (pag. 3 della stessa). L'ES contesta altresì che: a) «non appare logico riflettere fatti e valutazioni ricadenti nella sfera del duo GN-SI in capo alla posizione personale di ES»; b) i fatti oggetto del procedimento penale cosiddetto "Nuova Narcos" «erano stati già presi in considerazione dal TdI in sede di prima istanza e non ritenuti indizianti per il presente contesto, così come le argomentazioni in ordine alle intercettazioni fra terze persone di nuovo oggi menzionate»; c) «se il riesame rileva (fogli 7 e 8) che prima dell'incontro i vari ES, RI ecc avessero ripetutamente evidenziato la loro estraneità rispetto all'incendio ed allo stesso pescato, allora appare illogico che esso ricorrente avesse usato minaccia in tale senso, donde incriminato incontro di dicembre. Implicitamente l'ordinanza impugnata incorre nel medesimo errore». Il ricorrente lamenta ancora che l'argomentazione dell'ordinanza impugnata con riguardo alla «coartazione della volontà del RÌ» «non restituisce [...] una motivazione autonoma ed indipendente dal reato di cui al capo 6 che possa evitare di ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato»; ciò con particolare riferimento all'«autonoma condotta finalizzata ad estorcere il pescato al RÌ, a maggior rigore in punto di logica se i Molè avevano già esternato l'estraneità rispetto all'incendio e l'assenza di volontà in ordine all'acquisizione di beni (pescato) da parte del RÌ». Il Tribunale di Reggio Calabria avrebbe anche omesso di confrontarsi con i pur richiamati contenuti di conversazioni intercettate «che attestano la smentita proveniente dallo stesso RI circa la responsabilità dell'incendio del peschereccio e il non voler il pescato del RÌ (fogli 7 e 8)». L'ES rappresenta infine la permanenza della «frattura logica di una presunta tentata estorsione che vede:
1. L'indifferenza del preteso estortore;
2. L'assenza di una riferibilità causale ai Molè stante la loro pretesa individuazione solo a seguito di un episodio (capo 6) che li vede estranei [...];
3. L'assenza di una coartazione, considerato che il RÌ non conferisce il pescato;
4. La presenza di una presunta condotta estorsiva a carico del duo GN-SI in relazione alla c.d. "protezione"». 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo non è fondato. 2. In caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801-02), purché motivi il suo convincimento sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità (Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009, L., Rv. 245389-01). Con particolare riferimento al giudizio di rinvio del quale sia investito il tribunale del riesame, la Corte di cassazione ha affermato che il principio dell'autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, previsto dall'art. 292 cod. proc. pen. con riferimento all'ordinanza cautelare genetica, non si applica nel giudizio di rinvio dinanzi al tribunale del riesame, in cui il giudice è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato dalla Corte di cassazione nella pronuncia di annullamento, restando vincolato alle valutazioni e alle richieste di integrazione sul piano motivazionale dalla stessa formulate, se di determinante rilevanza ai fini della decisione (Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, Morabito, Rv. 276066-01). 3. Nel caso in esame, la TA sezione penale, nel ritenere l'illogicità della motivazione dell'impugnata ordinanza del 06/04/2023 del Tribunale di Reggio Calabria «relativamente alla riconducibilità di tali condotte estorsive anche all'ES», aveva valutato che, una volta venuta meno la gravità indiziaria del reato di incendio del peschereccio della famiglia RÌ - fatto che avrebbe costituito il presupposto della «minaccia implicita» (così il capo 7 dell'imputazione provvisoria) del reato di tentata estorsione -, per affermare la gravità indiziaria del concorso dell'ES in quest'ultimo reato «sarebbe stato necessario chiarire in modo adeguato il contributo causale posto in essere dal predetto nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., non essendo sufficiente una sorta di possibile "vantaggio" che questi avrebbe potuto conseguire se il reato si fosse consumato». Sempre secondo la TA sezione, non avrebbe costituito una motivazione idonea a dimostrare il concorso dell'ES nella tentata estorsione né l'argomentazione basata sulla «circostanza che nel corso dell'incontro con i due esponenti di cosca diversa rispetto a quella "Molè", cui farebbe riferimento ES, RÌ AN ha promesso di dare somme di denaro "al duo SI 4 GN"» né il riferimento, che figurava a pag. 11 dell'ordinanza allora impugnata, al fatto che «"alla proposta rivoltagli affinché conferisse il pescato all'asta [il RÌ] manifestava aperture, pur dovendo confrontarsi con il padre e lo zio coinvolto nell'attività imprenditoriale" (pag. 11)». L'inidoneità di tale motivazione a dimostrare il concorso dell'ES nella tentata estorsione sarebbe derivata dal fatto che, secondo l'ordinanza allora impugnata, «trovandosi "in una condizione di soggezione per il danneggiamento subito, RÌ AN, riconducendone la causale alla scelta di non conferire il pescato all'asta controllata dai Molè, era costretto a rivolgersi a SI AU e GN OS affinché intervenissero a sua tutela nell'insorta contesa"; danneggiamento in merito al quale, come si è già visto, è stata esclusa la gravità indiziaria a carico dell'ES». Nell'annullare, per tali ragioni, l'ordinanza impugnata, la TA sezione demandava al giudice del rinvio di «rivalut[are] gli elementi emersi dalle indagini onde verificare se gli stessi diano conto di una condotta, apprezzabile in termine di concorso penalmente rilevante, ascrivibile a livello di gravità indiziaria all'ES in odine all'addebito di cui al Capo 7)». 4. Ciò posto, il Collegio ritiene che il Tribunale di Reggio Calabria, giudicando in sede di rinvio, nel motivare la gravità indiziaria del concorso dell'ES nel reato di tentata estorsione ai danni di AN RÌ, abbia argomentato il proprio convincimento rispondendo alle richieste di integrazione motivazionale che erano state formulate dalla TA sezione penale e utilizzando, a tale fine, argomenti diversi da quelli che erano stati ritenuti illogici dalla stessa TA sezione, oltre che, in sé stessi, privi di contraddizioni e illogicità. Il Tribunale di Reggio Calabria ha in particolare argomentato come, nonostante l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'ES per il reato di incendio del peschereccio della famiglia RÌ, fosse comunque ravvisabile una situazione di costrizione di AN RÌ, ingenerata da una minaccia silente riconducibile anche all'ES, a conferire il proprio pescato alle aste del pesce che erano controllate dalle società che facevano capo alla cosca "Molè" (anziché venderlo direttamente alle pescherie). Dopo avere precisato come, nel capo 7) dell'imputazione provvisoria, il menzionato incendio del peschereccio dei RÌ, in quanto indicato come mero antecedente cronologico, non si dovesse ritenere costituire una condizione necessaria del giudizio di gravità indiziaria, il Tribunale di Reggio Calabria ha fondato il nuovo giudizio di gravità indiziaria del concorso dell'ES nel suddetto reato di tentata estorsione ai danni di AN RÌ sui seguenti elementi indizianti, i quali emergevano dal contenuto di numerose conversazioni intercettate: a) il rifiuto di AN RÌ di continuare a conferire il pescato 5 all'asta di GI AU aveva generato una frizione con IO ES e con ER RI (il quale pure avrebbe fatto capo alla cosca "Molè") (conversazione del 24/10/2020 tra OS GN e AU SI); b) in una tale situazione, come era risultato da più conversazioni intercettate, ER RI aveva esternato la minaccia di incendiare il peschereccio della famiglia RÌ, minaccia che era pervenuta alle orecchie di AN RÌ; c) il summit del 03/12/2020 era risultato voluto da AU SI al fine di ottenere l'impegno della cosca "Molè" a non compiere atti «emulativi» (così l'ordinanza impugnata) nei confronti del RÌ, con la pretesa che, in ragione della rilevanza della questione, tale impegno fosse assunto da IO ES, in quanto esponente di vertice del clan "Molè"; d) in occasione di tale summit del 03/12/2020 (al quale avevano partecipato, oltre ad AN RÌ: dal lato dei LL, AU SI e OS GN;
dal lato dei "Molè", IO Molè, GU Pavia, OM VI e IO ES), AN RÌ - al quale in precedenza OS GN aveva spiegato che non avrebbe potuto sottrarsi alle decisioni che sarebbero maturate nel confronto tra le due cosche (conversazione del 11/11/2020 tra OS GN e il fratello ME GN) e che in precedenza era stato fortemente contrario a conferire il proprio pescato all'asta - aveva mutato intendimento, ancorché avesse preso tempo per confrontarsi con il padre e con lo zio. In tale complessivo contesto, il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto la centralità dell'elemento dell'attiva partecipazione dell'ES a quest'ultimo summit, quale interlocutore privilegiato di AN RÌ - per essere l'ES referente del clan "Molè" e soggetto che controllava l'asta del pesce nel territorio di GI AU e con il quale specificamente i soggetti appartenenti al clan LL avevano sollecitato un incontro che potesse porre fine alla questione e alle preoccupazioni del RÌ di subire danneggiamenti -, e argomentava la connotazione estorsiva della richiesta di conferimento del pescato alle società che facevano capo alla cosca "Molè" con riferimento ai fatti che la stessa richiesta: a) faceva seguito a un'iniziativa estorsiva - in ordine alla quale era intervenuto, nell'ambito del procedimento "Nuova Narcos", il cosiddetto "giudicato cautelare" - che era stata assunta l'anno precedente dall'ES nei confronti del padre di AN RÌ e titolare dell'impresa ittica Pacifico RÌ; b) faceva altresì seguito alla minaccia di incendiare le barche dei RÌ che era stata espressa da ER RI - facendo in modo che essa pervenisse alle orecchie dei destinatari - dopo che gli stessi RÌ avevano smesso di conferire il proprio pescato;
c) si inseriva nel contesto di una «definizione mafiosa» che prevedeva la "protezione" di AN RÌ, patrocinato dai membri del clan LL, e 6 l'assicurazione dei membri del clan "Mole" di non attentare ai beni strumentali dell'impresa della famiglia Cutri. Tale motivazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del concorso dell'ES nella tentata estorsione ai danni di AN UB, come si è anticipato, risulta avere risposto alle richieste di integrazione motivazionale che erano state formulate dalla TA sezione e avere utilizzato, a tale fine, degli argomenti diversi da quelli che erano stati ritenuti illogici dalla stessa TA sezione;
argomenti che, in sé stessi, appaiono, altresì, del tutto privi di contraddizioni e di illogicità. La stessa motivazione si sottrae, perciò, alle censure di violazione di legge e motivazionali che sono state sollevate con l'unico motivo di ricorso. 4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/05/2024.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RAFFAELE GARGIULO, il quale ha chiesto che l'ordinanza impugnata venga annullata senza rinvio;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 06/03/2023, il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria applicava ad IO ES la misura cautelare degli arresti domiciliari per essere egli gravemente indiziato dei reati di incendio doloso (di un peschereccio di proprietà della famiglia RÌ) di cui al capo 6) dell'imputazione provvisoria e di estorsione, ai danni di AN UB, di cui al capo 7) dell'imputazione provvisoria, reati entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Con ordinanza del 06/04/2023, il Tribunale di Reggio Calabria, in parziale accoglimento della richiesta di riesame che era stata proposta da IO ES contro la suddetta ordinanza del 06/03/2023 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, annullava quest'ultimo provvedimento limitatamente al capo 6) Penale Sent. Sez. 2 Num. 30569 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 14/05/2024 dell'imputazione provvisoria, confermandolo, invece, in relazione al capo 7) dell'imputazione provvisoria, qualificando, peraltro, il relativo reato come tentata estorsione. Con la sentenza n. 474 del 10/11/2023, la TA sezione penale della Corte di cassazione, investita del ricorso per cassazione che era stato proposto dall'ES contro l'ordinanza del 06/04/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, la annullava, rinviando allo stesso Tribunale per un nuovo giudizio. Con ordinanza del 19/01/2024, il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio, confermava l'applicazione all'ES della misura cautelare in relazione al concorso nel reato di tentata estorsione di cui al capo 7) dell'imputazione provvisoria. 2. Avverso quest'ultima ordinanza del 19/01/2024 del Tribunale di Reggio Calabria, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, IO ES, affidato a un unico motivo, con il quale deduce la «violazione dell'articolo 606 comma primo lett. B) ed E) del codice di procedura penale in relazione agli artt. 627 e 273 dello stesso codice ed in relazione ancora all'art. 56- 628-629, 416 bis 1 c.p. (Capo 7 di incolpazione)». Dopo avere integralmente trascritto la motivazione della sentenza di annullamento con rinvio della TA sezione penale (pagg.
1-5 del ricorso) e dopo avere indicato i limiti dei poteri del tribunale del riesame nel giudizio di rinvio (pag. 6 del ricorso), il ricorrente lamenta che il Tribunale di Reggio Calabria avrebbe sia violato gli artt. 273 e 627 cod. proc. pen., sia persistito nel motivare in modo illogico in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del suo concorso nel reato di tentata estorsione ai danni di AN RÌ di cui al capo 7) dell'imputazione provvisoria. L'ES lamenta in particolare che il Tribunale di Reggio Calabria, per superare il venir meno della gravità indiziaria del menzionato reato di incendio doloso - il quale avrebbe costituito l'«antecedente logico e cronologico della presunta richiesta estorsiva» - avrebbe valorizzato, onde ritenere integrata una minaccia, l'esistenza di un accordo tra la cosca "Mole" (alla quale avrebbe fatto riferimento l'ES) e la cosca LL (alla quale avrebbero fatto riferimento AU SI e OS GN), senza tuttavia fornire in proposito «né un profilo motivazionale, né un elemento fattuale sotteso a uno sviluppo argornentativo di tipo logico», con il conseguente carattere immotivato e congetturale dell'argomentazione. Il Tribunale di Reggio Calabria avrebbe quindi omesso di «fornire l'elemento richiesto [...] nella sentenza rescindente, la prova del preteso accordo preesistente con cui i RN ed i Mole i quali avrebbero deciso di sottoporre a doppia estorsione il RÌ, costringendolo a pagare la 2 protezione ai Piromalli e conferire il pescato ai Molè», «prescindendo dal reato di cui al capo 6». Il ricorrente denuncia poi che l'ordinanza impugnata, anche per il fatto di avere reputato il «ruolo centrale» della partecipazione dell'ES al summit del 03/12/2020 (pag. 14 dell'ordinanza impugnata), sarebbe incorsa nei medesimi vizi di illogicità della «motivazione relativamente alla riconducibilità di tali condotte estorsive anche all'ES» che erano stati ravvisati nella sentenza di annullamento con rinvio (pag. 3 della stessa). L'ES contesta altresì che: a) «non appare logico riflettere fatti e valutazioni ricadenti nella sfera del duo GN-SI in capo alla posizione personale di ES»; b) i fatti oggetto del procedimento penale cosiddetto "Nuova Narcos" «erano stati già presi in considerazione dal TdI in sede di prima istanza e non ritenuti indizianti per il presente contesto, così come le argomentazioni in ordine alle intercettazioni fra terze persone di nuovo oggi menzionate»; c) «se il riesame rileva (fogli 7 e 8) che prima dell'incontro i vari ES, RI ecc avessero ripetutamente evidenziato la loro estraneità rispetto all'incendio ed allo stesso pescato, allora appare illogico che esso ricorrente avesse usato minaccia in tale senso, donde incriminato incontro di dicembre. Implicitamente l'ordinanza impugnata incorre nel medesimo errore». Il ricorrente lamenta ancora che l'argomentazione dell'ordinanza impugnata con riguardo alla «coartazione della volontà del RÌ» «non restituisce [...] una motivazione autonoma ed indipendente dal reato di cui al capo 6 che possa evitare di ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato»; ciò con particolare riferimento all'«autonoma condotta finalizzata ad estorcere il pescato al RÌ, a maggior rigore in punto di logica se i Molè avevano già esternato l'estraneità rispetto all'incendio e l'assenza di volontà in ordine all'acquisizione di beni (pescato) da parte del RÌ». Il Tribunale di Reggio Calabria avrebbe anche omesso di confrontarsi con i pur richiamati contenuti di conversazioni intercettate «che attestano la smentita proveniente dallo stesso RI circa la responsabilità dell'incendio del peschereccio e il non voler il pescato del RÌ (fogli 7 e 8)». L'ES rappresenta infine la permanenza della «frattura logica di una presunta tentata estorsione che vede:
1. L'indifferenza del preteso estortore;
2. L'assenza di una riferibilità causale ai Molè stante la loro pretesa individuazione solo a seguito di un episodio (capo 6) che li vede estranei [...];
3. L'assenza di una coartazione, considerato che il RÌ non conferisce il pescato;
4. La presenza di una presunta condotta estorsiva a carico del duo GN-SI in relazione alla c.d. "protezione"». 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo non è fondato. 2. In caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801-02), purché motivi il suo convincimento sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità (Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009, L., Rv. 245389-01). Con particolare riferimento al giudizio di rinvio del quale sia investito il tribunale del riesame, la Corte di cassazione ha affermato che il principio dell'autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, previsto dall'art. 292 cod. proc. pen. con riferimento all'ordinanza cautelare genetica, non si applica nel giudizio di rinvio dinanzi al tribunale del riesame, in cui il giudice è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato dalla Corte di cassazione nella pronuncia di annullamento, restando vincolato alle valutazioni e alle richieste di integrazione sul piano motivazionale dalla stessa formulate, se di determinante rilevanza ai fini della decisione (Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, Morabito, Rv. 276066-01). 3. Nel caso in esame, la TA sezione penale, nel ritenere l'illogicità della motivazione dell'impugnata ordinanza del 06/04/2023 del Tribunale di Reggio Calabria «relativamente alla riconducibilità di tali condotte estorsive anche all'ES», aveva valutato che, una volta venuta meno la gravità indiziaria del reato di incendio del peschereccio della famiglia RÌ - fatto che avrebbe costituito il presupposto della «minaccia implicita» (così il capo 7 dell'imputazione provvisoria) del reato di tentata estorsione -, per affermare la gravità indiziaria del concorso dell'ES in quest'ultimo reato «sarebbe stato necessario chiarire in modo adeguato il contributo causale posto in essere dal predetto nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., non essendo sufficiente una sorta di possibile "vantaggio" che questi avrebbe potuto conseguire se il reato si fosse consumato». Sempre secondo la TA sezione, non avrebbe costituito una motivazione idonea a dimostrare il concorso dell'ES nella tentata estorsione né l'argomentazione basata sulla «circostanza che nel corso dell'incontro con i due esponenti di cosca diversa rispetto a quella "Molè", cui farebbe riferimento ES, RÌ AN ha promesso di dare somme di denaro "al duo SI 4 GN"» né il riferimento, che figurava a pag. 11 dell'ordinanza allora impugnata, al fatto che «"alla proposta rivoltagli affinché conferisse il pescato all'asta [il RÌ] manifestava aperture, pur dovendo confrontarsi con il padre e lo zio coinvolto nell'attività imprenditoriale" (pag. 11)». L'inidoneità di tale motivazione a dimostrare il concorso dell'ES nella tentata estorsione sarebbe derivata dal fatto che, secondo l'ordinanza allora impugnata, «trovandosi "in una condizione di soggezione per il danneggiamento subito, RÌ AN, riconducendone la causale alla scelta di non conferire il pescato all'asta controllata dai Molè, era costretto a rivolgersi a SI AU e GN OS affinché intervenissero a sua tutela nell'insorta contesa"; danneggiamento in merito al quale, come si è già visto, è stata esclusa la gravità indiziaria a carico dell'ES». Nell'annullare, per tali ragioni, l'ordinanza impugnata, la TA sezione demandava al giudice del rinvio di «rivalut[are] gli elementi emersi dalle indagini onde verificare se gli stessi diano conto di una condotta, apprezzabile in termine di concorso penalmente rilevante, ascrivibile a livello di gravità indiziaria all'ES in odine all'addebito di cui al Capo 7)». 4. Ciò posto, il Collegio ritiene che il Tribunale di Reggio Calabria, giudicando in sede di rinvio, nel motivare la gravità indiziaria del concorso dell'ES nel reato di tentata estorsione ai danni di AN RÌ, abbia argomentato il proprio convincimento rispondendo alle richieste di integrazione motivazionale che erano state formulate dalla TA sezione penale e utilizzando, a tale fine, argomenti diversi da quelli che erano stati ritenuti illogici dalla stessa TA sezione, oltre che, in sé stessi, privi di contraddizioni e illogicità. Il Tribunale di Reggio Calabria ha in particolare argomentato come, nonostante l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'ES per il reato di incendio del peschereccio della famiglia RÌ, fosse comunque ravvisabile una situazione di costrizione di AN RÌ, ingenerata da una minaccia silente riconducibile anche all'ES, a conferire il proprio pescato alle aste del pesce che erano controllate dalle società che facevano capo alla cosca "Molè" (anziché venderlo direttamente alle pescherie). Dopo avere precisato come, nel capo 7) dell'imputazione provvisoria, il menzionato incendio del peschereccio dei RÌ, in quanto indicato come mero antecedente cronologico, non si dovesse ritenere costituire una condizione necessaria del giudizio di gravità indiziaria, il Tribunale di Reggio Calabria ha fondato il nuovo giudizio di gravità indiziaria del concorso dell'ES nel suddetto reato di tentata estorsione ai danni di AN RÌ sui seguenti elementi indizianti, i quali emergevano dal contenuto di numerose conversazioni intercettate: a) il rifiuto di AN RÌ di continuare a conferire il pescato 5 all'asta di GI AU aveva generato una frizione con IO ES e con ER RI (il quale pure avrebbe fatto capo alla cosca "Molè") (conversazione del 24/10/2020 tra OS GN e AU SI); b) in una tale situazione, come era risultato da più conversazioni intercettate, ER RI aveva esternato la minaccia di incendiare il peschereccio della famiglia RÌ, minaccia che era pervenuta alle orecchie di AN RÌ; c) il summit del 03/12/2020 era risultato voluto da AU SI al fine di ottenere l'impegno della cosca "Molè" a non compiere atti «emulativi» (così l'ordinanza impugnata) nei confronti del RÌ, con la pretesa che, in ragione della rilevanza della questione, tale impegno fosse assunto da IO ES, in quanto esponente di vertice del clan "Molè"; d) in occasione di tale summit del 03/12/2020 (al quale avevano partecipato, oltre ad AN RÌ: dal lato dei LL, AU SI e OS GN;
dal lato dei "Molè", IO Molè, GU Pavia, OM VI e IO ES), AN RÌ - al quale in precedenza OS GN aveva spiegato che non avrebbe potuto sottrarsi alle decisioni che sarebbero maturate nel confronto tra le due cosche (conversazione del 11/11/2020 tra OS GN e il fratello ME GN) e che in precedenza era stato fortemente contrario a conferire il proprio pescato all'asta - aveva mutato intendimento, ancorché avesse preso tempo per confrontarsi con il padre e con lo zio. In tale complessivo contesto, il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto la centralità dell'elemento dell'attiva partecipazione dell'ES a quest'ultimo summit, quale interlocutore privilegiato di AN RÌ - per essere l'ES referente del clan "Molè" e soggetto che controllava l'asta del pesce nel territorio di GI AU e con il quale specificamente i soggetti appartenenti al clan LL avevano sollecitato un incontro che potesse porre fine alla questione e alle preoccupazioni del RÌ di subire danneggiamenti -, e argomentava la connotazione estorsiva della richiesta di conferimento del pescato alle società che facevano capo alla cosca "Molè" con riferimento ai fatti che la stessa richiesta: a) faceva seguito a un'iniziativa estorsiva - in ordine alla quale era intervenuto, nell'ambito del procedimento "Nuova Narcos", il cosiddetto "giudicato cautelare" - che era stata assunta l'anno precedente dall'ES nei confronti del padre di AN RÌ e titolare dell'impresa ittica Pacifico RÌ; b) faceva altresì seguito alla minaccia di incendiare le barche dei RÌ che era stata espressa da ER RI - facendo in modo che essa pervenisse alle orecchie dei destinatari - dopo che gli stessi RÌ avevano smesso di conferire il proprio pescato;
c) si inseriva nel contesto di una «definizione mafiosa» che prevedeva la "protezione" di AN RÌ, patrocinato dai membri del clan LL, e 6 l'assicurazione dei membri del clan "Mole" di non attentare ai beni strumentali dell'impresa della famiglia Cutri. Tale motivazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del concorso dell'ES nella tentata estorsione ai danni di AN UB, come si è anticipato, risulta avere risposto alle richieste di integrazione motivazionale che erano state formulate dalla TA sezione e avere utilizzato, a tale fine, degli argomenti diversi da quelli che erano stati ritenuti illogici dalla stessa TA sezione;
argomenti che, in sé stessi, appaiono, altresì, del tutto privi di contraddizioni e di illogicità. La stessa motivazione si sottrae, perciò, alle censure di violazione di legge e motivazionali che sono state sollevate con l'unico motivo di ricorso. 4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/05/2024.