TAR Roma, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 5899
TAR
Sentenza 30 marzo 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione. La domanda della ricorrente non è diretta all'annullamento di un provvedimento amministrativo, ma all'accertamento dell'inadempimento del Comune agli obblighi contrattuali e al risarcimento dei danni. La fonte della pretesa è il contratto e i suoi addenda, e il giudizio richiesto ha ad oggetto l'esistenza, il contenuto, l'estensione e l'adempimento di tale obbligazione. La giurisdizione amministrativa è esclusa quando il rapporto tra amministrazione e privato si svolga sul piano paritetico dei diritti e delle obbligazioni reciproche, come nel caso di specie, dove il petitum sostanziale consiste nell'accertamento dell'adempimento o dell'inadempimento delle obbligazioni assunte e nelle conseguenti pretese risarcitorie.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione. La domanda della ricorrente non è diretta all'annullamento di un provvedimento amministrativo, ma all'accertamento dell'inadempimento del Comune agli obblighi contrattuali e al risarcimento dei danni. La fonte della pretesa è il contratto e i suoi addenda, e il giudizio richiesto ha ad oggetto l'esistenza, il contenuto, l'estensione e l'adempimento di tale obbligazione. La giurisdizione amministrativa è esclusa quando il rapporto tra amministrazione e privato si svolga sul piano paritetico dei diritti e delle obbligazioni reciproche, come nel caso di specie, dove il petitum sostanziale consiste nell'accertamento dell'adempimento o dell'inadempimento delle obbligazioni assunte e nelle conseguenti pretese risarcitorie.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione. La domanda della ricorrente non è diretta all'annullamento di un provvedimento amministrativo, ma all'accertamento dell'inadempimento del Comune agli obblighi contrattuali e al risarcimento dei danni. La fonte della pretesa è il contratto e i suoi addenda, e il giudizio richiesto ha ad oggetto l'esistenza, il contenuto, l'estensione e l'adempimento di tale obbligazione. La giurisdizione amministrativa è esclusa quando il rapporto tra amministrazione e privato si svolga sul piano paritetico dei diritti e delle obbligazioni reciproche, come nel caso di specie, dove il petitum sostanziale consiste nell'accertamento dell'adempimento o dell'inadempimento delle obbligazioni assunte e nelle conseguenti pretese risarcitorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 5899
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5899
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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