Ordinanza presidenziale 28 maggio 2024
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 03/12/2025, n. 21829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21829 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21829/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01641/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1641 del 2024, proposto da Associazione Culturale Try Laim Club Television Aps Odv, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Siciliano, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, alla via Vodice n. 7, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Nova Sughereto Società Cooperativa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto di approvazione della graduatoria definitiva dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario relativa all'annualità 2023 adottato il 29 settembre 2023 prot. mimit.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.I.0190057.29-09-2023, inclusi gli allegati, nella parte in cui non include la domanda della ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, inclusa, ove occorra la nota prot. mimit.AOO_COM_REGISTRO UFFICIALE.U.0196943.10-10-2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa Monica LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il gravame all’esame del Collegio, trasposto dinanzi a questo Tribunale dopo essere stato introdotto con ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica, la parte ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe indicato, recante la sua esclusione dalla graduatoria definitiva per l’ammissione ai contributi ex D.P.R. n. 146/2017, delle TV comunitarie a valere sull’anno 2023, chiedendone l’annullamento a cagione della illegittimità dello stesso dedotta sulla base del seguente articolato motivo di censura:
“ 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 97 Cost.; dell’art. 1, comma 163, della legge 205/2015; del d.P.R. 146/2017; del D.M. 20 ottobre 2017; della legge n. 241/1990; della delibera Agcom n. 353/11/cons. Eccesso di potere per errore di fatto e di diritto, difetto d’istruttoria, sviamento dal fine, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, contraddittorietà, violazione del principio del giusto procedimento ”.
Nel ricorso la parte ricorrente si duole della esclusione subita, deducendo che il fatto, fondante l’esclusione, che il marchio oggetto della domanda di accesso al contributo, al momento della stessa, fosse “ privo di numerazione LCN e pertanto non diffuso, come previsto dal D.P.R. n. 146/2017 ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a)”, non sarebbe imputabile alla stessa. Secondo la prospettazione della ricorrente sarebbe, infatti, stata l’Amministrazione a violare i termini procedimentali per la conclusione del procedimento, attivato dalla ricorrente, preordinato alla estensione dell’autorizzazione FSMA ed alla conseguente assegnazione di un canale della tv digitale terrestre. Contesta inoltre la contraddittorietà della condotta amministrativa, per averla il Ministero resistente dapprima inserita nella graduatoria provvisoria e poi esclusa da quella definitiva.
2. Si è costituito il Ministero resistente, opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto.
3. In vista della udienza pubblica del 4 novembre 2025 le parti hanno depositato reciproche memorie conclusive.
4. Alla suindicata udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato e va rigettato.
5.1. Vero è che il Ministero ha escluso la ricorrente dalla graduatoria definitiva delle emittenti ammesse al contributo ex D.P.R. n. 146/2017 per l’anno 2023, ritenendo la domanda della stessa non ammissibile in quanto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, non diffondeva i propri programmi.
In effetti è la ricorrente stessa che ammette, nel proprio ricorso, di non aver partecipato alle procedure di abbinamento degli FSMA alla capacità trasmissiva degli operatori di rete e di non aver potuto acquisire, nella regione nella quale era autorizzata a diffondere il proprio segnale (Fruili Venezia Giulia), la capacità trasmissiva su basi commerciali al termine delle ridette procedure, a causa dell’assenza di capacità trasmissiva residua nella rete dell’unico operatore disponibile e della mancata attivazione della seconda rete pianificata nella regione da parte dell’operatore assegnatario della relativa frequenza, con conseguente impossibilità di riavviare, nella citata regione, la propria attività. Di qui la sua richiesta, in data 15 novembre 2022, di estensione dell’autorizzazione già detenuta al bacino provinciale di Belluno, con il rilascio della necessaria numerazione del telecomando (c.d. LCN) per la nuova provincia.
La stessa ricorrente ammette poi che l’aggiornamento, in termini estensivi, dell’autorizzazione è stato concesso dal Ministero resistente solo in data 10 marzo 2023 e che “la mancata diffusione del palinsesto della scrivente alla data della presentazione della domanda” (25 febbraio 2023) “ è un dato di fatto, che non si intende contestare”.
Orbene alla luce di quanto sin qui ricostruito l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria relativa all’annualità 2023 non risulta affetta dai vizi portati in ricorso dalla stessa.
Innanzitutto non coglie nel segno la deduzione di parte ricorrente secondo la quale ciò che renderebbe
illegittima l’esclusione impugnata sarebbe “ la non imputabilità ” a quest’ultima della ridetta mancata diffusione del segnale al momento della domanda, essendo, tale circostanza, in tesi, dovuta alla condotta della stessa Amministrazione.
L’accertamento del colpevole ritardo dell’Amministrazione nella conclusione del procedimento di estensione della propria autorizzazione alla provincia Veneta di Belluno, causa l’esaurimento della capacità trasmissiva nella regione Friuli Venezia Giulia, può essere funzionale alla tutela risarcitoria della ricorrente, attivabile in altra sede, ma non ha alcuna ricaduta sulla legittimità della esclusione subita dalla stessa, essendo questa fondata sul mancato possesso, alla data di presentazione della domanda, di un requisito di partecipazione che la stessa ricorrente ammette di non aver avuto a quella data.
Si vuol dire che dall’eventuale accertanda illegittimità e colpevolezza del ritardo dell’Amministrazione nel diverso procedimento di estensione dell’autorizzazione FSMA alla provincia di Belluno, potrebbe discendere il diritto della ricorrente a pretendere il risarcimento del danno subito in ragione dello stesso, ma non l’illegittimità derivata della esclusione della ricorrente dalla graduatoria, esito di altro e diverso procedimento.
Né coglie nel segno la dedotta contraddittorietà dell’azione amministrativa, per avere il Ministero prima inserito la ricorrente nella graduatoria provvisoria e poi escluso la stessa da quella definitiva.
La provvisorietà della graduatoria nella quale, in prima battuta, è risultata inserita la ricorrente, ben nota a quest’ultima, esclude che possa dirsi formato un legittimo affidamento sulla permanenza della stessa nella graduatoria definitiva.
D’altronde l’articolo 5 del D.P.R. n. 146/2017, a riprova della modificabilità della graduatoria provvisoria, al comma 5, prevede che “ Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, con le stesse modalità di presentazione della domanda di cui al comma 2, ogni emittente, inclusa o non inclusa nelle graduatorie, può presentare richiesta di rettifica del punteggio o di riammissione della domanda, fornendo tutti gli elementi necessari al riesame della pratica ”.
Non solo, ma la ricorrente non poteva non sapere che il potere del Ministero di verificare il possesso dei requisiti è un potere che il legislatore ha previsto come immanente alla intera procedura, essendo sancito, al successivo comma 8 dello stesso articolo 5 citato, che : “ Il Ministero effettua idonei controlli, anche in periodi successivi alla concessione del contributo, relativamente alla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata in sede di domanda e verifica il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento”.
L’ulteriore argomento, speso dalla ricorrente, relativo alla circostanza che il requisito dello svolgimento dell’attività diffusiva non sarebbe richiesto per le emittenti televisive a carattere comunitario in ambito locale, identifica un argomento nuovo non portato in ricorso e presente solo nella memoria ex art. 73 c.p.a., sicchè non può essere esaminato da questo giudice quale argomento di censura, in quanto inammissibile.
Nel processo amministrativo, infatti, è affidato alla memoria difensiva “ il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum ” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2025, n. 2285; Cons. Stato, sez. III, 9 dicembre 2024, n. 9902; Cons. Stato, sez. VI, 10 luglio 2024, n. 6150), sicchè sono inammissibili le censure dedotte in memoria, non notificata alla controparte, sia quando esse siano completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio.
6. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.
7. Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
Monica LL, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica LL | RI RI |
IL SEGRETARIO