Sentenza breve 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 23/03/2026, n. 5348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5348 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05348/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01780/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1780 del 2026, proposto da
Vinòforum Eventi S.r.l., Food Wine Company S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Maria Floridi, Francesca Romana Feleppa, con domicilio eletto presso lo studio Alberto Floridi in Roma, via di Monte Fiore;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ministero del Turismo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. 4354 del 22 gennaio 2026 con cui il Ministero delle imprese e del made in Italy (Dipartimento per le politiche per le imprese – Direzione generale per gli incentivi alle imprese) ha respinto la domanda di agevolazioni presentata in forma congiunta da VINÒFORUM EVENTI s.r.l. e FOOD WINE COMPANY s.r.l., a valere sulle misure di sostegno agli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali di cui al Decreto 26 giugno 2025 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ed il Ministro del turismo; della nota prot. 106513 dell’11 dicembre 2025 con cui il citato Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di agevolazione, ai sensi dell’art. 10 bis, L. 241/90; - di ogni altro atto presupposto o conseguente, ancorchè non conosciuto; - nonchè, per quanto occorrer possa, degli artt. 16 e 17 del Decreto Ministeriale del 26 giugno 2025, degli artt. 6 e 8 del Decreto del Direttore Generale D.G. Incentivi alle Imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy dell’11 agosto 2025 e del relativo Allegato 2. e per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno - in forma specifica o per equivalente pecuniario - ingiustamente subito dai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministero del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. PE AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Rilevato che la sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna camera di consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito: prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “ in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ”;
Rilevato altresì che, come da verbale dell’odierna camera di consiglio, le parti sono state rese edotte della possibilità di definizione immediata del giudizio, ai sensi del medesimo art. 60 c.p.a.;
2. Rilevato che con memoria depositata il 6 marzo 2026, la ricorrente ha dato atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 5, c.p.a., atteso il favorevole riesame del provvedimento gravato da parte dell’amministrazione;
Di quanto sopra preso atto, rileva conclusivamente il Collegio la sussistenza di giuste ragioni per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN EL, Presidente
PE AU, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE AU | AN EL |
IL SEGRETARIO