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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5072 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°3101 del ruolo generale dell'anno 2025 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nato a [...], New York (Stati Parte_1
Uniti d'America) il 20.06.1958; nato a [...] Parte_2
Ridge, New Jersey (Stati Uniti d'America) il 06.07.1995; CP_1
nato a [...], New Jersey (Stati Uniti d'America) il
[...]
22.01.1997; , nata il [...] a [...], Parte_3
New Jersey (Stati Uniti d'America); rappresentati e difesi dall'avv. Andrea
NI del Foro di Bologna sia unitamente che disgiuntamente all'avv.
CO NI del Foro di Rovigo, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Andrea NI in Bologna, via Alfonso Rubbiani n.10, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/03/2025, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (altrimenti Persona_1
conosciuta come Parte_4 Persona_2
nata a [...] il [...] (doc. 1 e 2
[...] Parte_5
fascicolo dei ricorrenti) e ivi coniugatasi il 19.06.1920 (doc.3) con
[...]
(altrimenti conosciuto come ), nato il Persona_3 Persona_4
30.01.1889 a Palermo (doc.4).
In costanza del matrimonio tra i coniugi, il 16.03.1929 nasceva a Hornell,
New York (Stati Uniti d'America- doc.5) (altrimenti Parte_6
conosciuta come Parte_7 Parte_8 [...]
). Persona_5 Pt_4 Parte_9
si naturalizzava cittadino statunitense il 24.07.1926 Persona_3
(doc.7), ossia precedentemente alla nascita della figlia Parte_6
avvenuta come detto in data 16.03.1929, mentre
[...] Persona_1
si naturalizzava cittadina statunitense in data 27.05.1946 (doc. 8 e 9).
In data 09.07.1955 a Hornell, New York (Stati Uniti d'America-doc.10),
contraeva matrimonio con , Parte_6 Persona_6
nato il [...] a [...], New York (Stati Uniti d'America).
Dall'unione matrimoniale dei coniugi, in data 20.06.1958, nasceva il ricorrente a Liberty, New York Parte_1 (Stati Uniti d'America – doc. 11).
contraeva matrimonio in data 18.11.1989 Parte_1
a Sparta, New Jersey (Stati Uniti d'America – doc. 12) con Persona_7
(altrimenti conosciuta come
[...] Persona_8
), nata il [...] nello Stato del New Jersey
[...]
(Stati Uniti d'America).
Dall'unione dei coniugi nascevano a Glen Ridge, New Jersey (Stati Uniti
d'America) i ricorrenti il 02.06.1993 (doc.13), Parte_3
il 06.07.1995 (doc.14) e Parte_2 CP_1
il 22.01.1997 (doc.15).
[...]
decedeva in data 08.05.2017 a Wallingford, Parte_6
Connecticut (Stati Uniti d'America- doc.16).
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_2
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 2.07.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
Trova riscontro in atti che l'ava italiana degli odierni ricorrenti,
[...]
, si è naturalizzata cittadina statunitense il 27.05.1946 esternando Per_1
una espressa e formale richiesta in tal senso e di conseguenza ha perso la cittadinanza italiana, con effetto trascinante anche sulla figlia minore
[...]
(nata il [...]) e si è quindi arrestata la catena Parte_6
genealogica necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Va, infatti, rammentato che l'art. 12, comma 2, della legge n. 555 del 1912
- secondo cui "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza
divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore
esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno
però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9" - si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9,
che non ricorrono nel caso di specie.
Sul punto, con un recente arresto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione
ha avuto modo di precisare che “ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1, i
figli minori di persona che abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo
spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la
propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana (art. 12, comma
3 stessa legge del 1912), non rilevando l'esistenza di una valida
consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa
cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana
mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore
età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 stessa
legge.” (Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n. 17161).
La stessa Corte ha ulteriormente ribadito che “la trasmissione della
cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice
civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto, per iniziativa personale, la cittadinanza e il figlio minore di questi, perduta la
cittadinanza per effetto della scelta paterna, non abbia esercitato il diritto di
riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore
età.” (Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454)
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che la linea di discendenza si sia interrotta poiché ha perso Parte_6
la cittadinanza italiana a seguito della rinuncia alla stessa cittadinanza da parte della madre, , mentre era ancora minorenne, e non l'ha Persona_1
riacquistata al compimento della maggiore età non essendosi verificato alcuno dei casi di cui agli artt. 3 e 9, legge n.555/1912.
Le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 12/12/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°3101 del ruolo generale dell'anno 2025 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nato a [...], New York (Stati Parte_1
Uniti d'America) il 20.06.1958; nato a [...] Parte_2
Ridge, New Jersey (Stati Uniti d'America) il 06.07.1995; CP_1
nato a [...], New Jersey (Stati Uniti d'America) il
[...]
22.01.1997; , nata il [...] a [...], Parte_3
New Jersey (Stati Uniti d'America); rappresentati e difesi dall'avv. Andrea
NI del Foro di Bologna sia unitamente che disgiuntamente all'avv.
CO NI del Foro di Rovigo, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Andrea NI in Bologna, via Alfonso Rubbiani n.10, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/03/2025, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (altrimenti Persona_1
conosciuta come Parte_4 Persona_2
nata a [...] il [...] (doc. 1 e 2
[...] Parte_5
fascicolo dei ricorrenti) e ivi coniugatasi il 19.06.1920 (doc.3) con
[...]
(altrimenti conosciuto come ), nato il Persona_3 Persona_4
30.01.1889 a Palermo (doc.4).
In costanza del matrimonio tra i coniugi, il 16.03.1929 nasceva a Hornell,
New York (Stati Uniti d'America- doc.5) (altrimenti Parte_6
conosciuta come Parte_7 Parte_8 [...]
). Persona_5 Pt_4 Parte_9
si naturalizzava cittadino statunitense il 24.07.1926 Persona_3
(doc.7), ossia precedentemente alla nascita della figlia Parte_6
avvenuta come detto in data 16.03.1929, mentre
[...] Persona_1
si naturalizzava cittadina statunitense in data 27.05.1946 (doc. 8 e 9).
In data 09.07.1955 a Hornell, New York (Stati Uniti d'America-doc.10),
contraeva matrimonio con , Parte_6 Persona_6
nato il [...] a [...], New York (Stati Uniti d'America).
Dall'unione matrimoniale dei coniugi, in data 20.06.1958, nasceva il ricorrente a Liberty, New York Parte_1 (Stati Uniti d'America – doc. 11).
contraeva matrimonio in data 18.11.1989 Parte_1
a Sparta, New Jersey (Stati Uniti d'America – doc. 12) con Persona_7
(altrimenti conosciuta come
[...] Persona_8
), nata il [...] nello Stato del New Jersey
[...]
(Stati Uniti d'America).
Dall'unione dei coniugi nascevano a Glen Ridge, New Jersey (Stati Uniti
d'America) i ricorrenti il 02.06.1993 (doc.13), Parte_3
il 06.07.1995 (doc.14) e Parte_2 CP_1
il 22.01.1997 (doc.15).
[...]
decedeva in data 08.05.2017 a Wallingford, Parte_6
Connecticut (Stati Uniti d'America- doc.16).
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_2
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 2.07.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
Trova riscontro in atti che l'ava italiana degli odierni ricorrenti,
[...]
, si è naturalizzata cittadina statunitense il 27.05.1946 esternando Per_1
una espressa e formale richiesta in tal senso e di conseguenza ha perso la cittadinanza italiana, con effetto trascinante anche sulla figlia minore
[...]
(nata il [...]) e si è quindi arrestata la catena Parte_6
genealogica necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Va, infatti, rammentato che l'art. 12, comma 2, della legge n. 555 del 1912
- secondo cui "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza
divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore
esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno
però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9" - si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9,
che non ricorrono nel caso di specie.
Sul punto, con un recente arresto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione
ha avuto modo di precisare che “ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1, i
figli minori di persona che abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo
spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la
propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana (art. 12, comma
3 stessa legge del 1912), non rilevando l'esistenza di una valida
consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa
cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana
mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore
età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 stessa
legge.” (Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n. 17161).
La stessa Corte ha ulteriormente ribadito che “la trasmissione della
cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice
civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto, per iniziativa personale, la cittadinanza e il figlio minore di questi, perduta la
cittadinanza per effetto della scelta paterna, non abbia esercitato il diritto di
riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore
età.” (Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454)
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che la linea di discendenza si sia interrotta poiché ha perso Parte_6
la cittadinanza italiana a seguito della rinuncia alla stessa cittadinanza da parte della madre, , mentre era ancora minorenne, e non l'ha Persona_1
riacquistata al compimento della maggiore età non essendosi verificato alcuno dei casi di cui agli artt. 3 e 9, legge n.555/1912.
Le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 12/12/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.