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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/07/2025, n. 3746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3746 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10972/2023 promosso con ricorso depositato in data 28 luglio 2023
da nata il [...] a [...], Stato di San Paolo, Parte_1
Brasile, titolare di codice fiscale brasiliano n. , residente in [...]29, Santos, P.IVA_1
Stato di San Paolo, Brasile
Alessandro NO Câmara, nato il [...] a [...], Stato di San Paolo, Brasile, titolare di codice fiscale brasiliano n. , residente in [...]15, Santos, Stato di San Paolo, Brasile C.F._1
, nata il [...] a [...], Stato di San Paolo, Brasile, Parte_2 titolare di codice fiscale brasiliano n. residente in [...]. Oswaldo Cruz 446, Santos, Stato di P.IVA_2
San Paolo, Brasile
nato il [...] a [...], Stato di San Paolo, Brasile, titolare di codice fiscale Parte_3 brasiliano n. , residente in [...]. Oswaldo Cruz 446, Santos, Stato di San Paolo, Brasile P.IVA_3
LL CI Miyahira, nata il [...] a [...], Stato di San Paolo, Brasile, titolare di codice fiscale brasiliano n. , residente in [...]. Oswaldo Cruz 446, Santos, Stato di San Paolo, Brasile P.IVA_4
IL Miyahira, nata l'[...] a [...], Stato di San Paolo, Brasile,
titolare di codice fiscale brasiliano n. residente in [...]. Oswaldo Cruz 446, Santos, Stato di P.IVA_5
San Paolo, Brasile
nato il [...] a [...]é, Stato di San Paolo, Brasile, titolare di codice fiscale Parte_4 brasiliano n. residente in [...]do Amaral 23, Santos, Stato di San Paolo, P.IVA_6
Brasile
nata il [...] a [...], Stato di San Paolo, Brasile, titolare di codice fiscale Parte_5 brasiliano n. residente in [...]do Amaral 23, Santos, Stato di San Paolo, P.IVA_7
Brasile, minore rappresentata in giudizio dai genitori esercenti la patria potestà e Persona_1
Persona_2
nato il [...] a [...], Brasile, titolare di codice fiscale brasiliano n. Controparte_1
, residente in [...]de Mendonça 109, Santos, Stato di San Paolo, P.IVA_8 [...] nata il [...] a [...], Brasile, titolare di codice fiscale brasiliano n. Parte_6
, residente in [...]de Mendonça 109, Santos, Stato di San Paolo, Brasile, P.IVA_9 minore rappresentata in giudizio dai genitori esercenti la patria potestà e Controparte_1 [...]
Persona_3
, nato il [...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, titolare di codice fiscale brasiliano Persona_4
n. residente in [...]15, Santos, Stato di San Paolo, Brasile, rappresentato in giudizio P.IVA_10 dall'unico genitore esercente la potestà genitoriale, da;
Persona_5 Persona_6
rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Boschetti del Foro di Roma
ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
interventore ex lege
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito dell'udienza del giorno 8 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti, cittadini brasiliani, nati e residenti in [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, della cittadina italiana , nata in [...], il [...], figlia di Persona_7 Per_8
e ; deducevano i ricorrenti che emigrava in Brasile, ove si
[...] Persona_9 Persona_7 coniugava nel 1935 con brasiliano, con il quale generava due figli: nata in CP_3 Parte_1
Brasile nel 1945, coniugata nel 1967 con e , nato in [...] nel 1948, Persona_10 Persona_11 coniugato nel 1975 con , i quali a loro volta si sposavano e avevano figli, Persona_12 proseguendo la discendenza secondo la linea specificata nel ricorso e rappresentata graficamente nel documento n. 29.
Deducevano, inoltre, i ricorrenti che, non avendo mai acquisito la cittadinanza Persona_7 Per brasiliana, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai figli e , che l'hanno trasmessa ai Pt_1 propri figli e questi ai loro discendenti, ma che la normativa all'epoca vigente negava alla madre il diritto di trasmettere, iure sanguinis, la cittadinanza ai propri figli, per cui si era verificata un'interruzione della trasmissione. Sul punto i ricorrenti sottolineavano che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975 l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà. Inoltre, a fondamento della domanda, con riferimento alla figlia , nata prima del 1 gennaio 1948, gli istanti richiamavano la pronuncia della Corte di Pt_1
Cassazione, a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
I ricorrenti, che, discendono da inoltre, hanno dedotto di avere adito questo Tribunale Parte_7 non potendo gli Uffici Consolari esaminare le domande di accertamento della cittadinanza che implichino applicazione di principi elaborati dalla Giurisprudenza e non basati su di un dettato normativo;
per quanto riguarda, invece, i discendenti di , nato successivamente al 1 gennaio 1948, i medesimi Persona_11 hanno dedotto di avere adito il Tribunale in quanto il Consolato di San Paolo, competente in base alle residenze, si trova in uno stato di impasse, che non consente l'evasione delle domande presentate in tempi inferiori ai dieci anni.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_2
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
La causa è stata istruita a mezzo documenti e trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sotto il profilo normativo si ricorda che il riconoscimento della cittadinanza italiana è disciplinato dalla
Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva, che la predetta legge è stata recentemente modificata dalla legge n. 74/2025 di conversione del D.L. n. 36/2025, non applicabile al caso in esame atteso che il ricorso è stato depositato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. Ciò premesso si ricorda che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita e dalla lontananza nel tempo del passaggio generazionale, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”; detto principio veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli degli emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio allora vigente dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, che la legge
555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n. 151/1975, che ha dichiarato contrario ai dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla
Corte Costituzionale, il legislatore, con la Legge n. 123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: “E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del 05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett. a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Si osserva che, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli delle citate pronunce della Corte
Costituzionale avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca, ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie alla citata pronuncia della Corte di Cassazione del 2009, che, a Sezioni
Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio” (Cass. Sez. Unite sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme pre- costituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia espressa da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza, è necessario dimostrare, con certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...], fino al richiedente. Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto, quale doc. 1 allegato al ricorso, il certificato di nascita di;
si rileva, Persona_7 inoltre, che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso e rappresentata graficamente nel doc. 29. Si osserva che non è di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico il fatto che vi siano delle differenze nei nomi e cognomi, che devono ritenersi dovute ad errori di trascrizione causate dalla scarsa alfabetizzazione dei dichiaranti e dei riceventi nei tempi meno recenti e all'adattamento alla lingua portoghese;
non vi è, infatti, dubbio che i ricorrenti siano i discendenti dell'avo italiano, attesa la corrispondenza dei nomi dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, che non si è mai naturalizzata brasiliana, come provato dal Certificato Persona_7
Negativo di Naturalizzazione (doc. 3); pertanto, richiamata la normativa citata e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del
25 febbraio 2009, alla quale si aderisce, ne consegue che , nata in [...] genitori Persona_7 Per italiani, ha trasmesso la cittadinanza italiana ai figli - anche se nata prima del 1948 - e i quali Pt_1 hanno trasmesso la cittadinanza italiana ai propri figli e questi ultimi, a loro volta, ai propri discendenti. I ricorrenti, quindi, in virtù della sopra descritta discendenza, sono cittadini italiani iure sanguinis, anche se hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_2 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Ciò premesso quanto all'interesse ad agire, in riferimento alla posizione dei ricorrenti per i quali non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione, va detto che i medesimi avrebbe potuto rivolgersi al competente Consolato per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i talia in Brasile Parte_8 versino da anni in uno stato di paralisi, che comporta una prospettiva di attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci anni. Sul punto si osserva, che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la mancata costituzione del e CP_2 la circostanza che la necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria non è riconducibile al fatto della resistente quanto ai ricorrenti per i quali il passaggio generazionale è avvenuto prima del 1° gennaio 1948; quanto, invece, ai ricorrenti che astrattamente avrebbero potuto depositare la domanda presso il , la Parte_9 compensazione delle spese si giustifica in quanto l'elevato numero di richieste amministrative depositate nel corso degli ultimi anni non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani iure sanguinis;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 20 luglio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10972/2023 promosso con ricorso depositato in data 28 luglio 2023
da nata il [...] a [...], Stato di San Paolo, Parte_1
Brasile, titolare di codice fiscale brasiliano n. , residente in [...]29, Santos, P.IVA_1
Stato di San Paolo, Brasile
Alessandro NO Câmara, nato il [...] a [...], Stato di San Paolo, Brasile, titolare di codice fiscale brasiliano n. , residente in [...]15, Santos, Stato di San Paolo, Brasile C.F._1
, nata il [...] a [...], Stato di San Paolo, Brasile, Parte_2 titolare di codice fiscale brasiliano n. residente in [...]. Oswaldo Cruz 446, Santos, Stato di P.IVA_2
San Paolo, Brasile
nato il [...] a [...], Stato di San Paolo, Brasile, titolare di codice fiscale Parte_3 brasiliano n. , residente in [...]. Oswaldo Cruz 446, Santos, Stato di San Paolo, Brasile P.IVA_3
LL CI Miyahira, nata il [...] a [...], Stato di San Paolo, Brasile, titolare di codice fiscale brasiliano n. , residente in [...]. Oswaldo Cruz 446, Santos, Stato di San Paolo, Brasile P.IVA_4
IL Miyahira, nata l'[...] a [...], Stato di San Paolo, Brasile,
titolare di codice fiscale brasiliano n. residente in [...]. Oswaldo Cruz 446, Santos, Stato di P.IVA_5
San Paolo, Brasile
nato il [...] a [...]é, Stato di San Paolo, Brasile, titolare di codice fiscale Parte_4 brasiliano n. residente in [...]do Amaral 23, Santos, Stato di San Paolo, P.IVA_6
Brasile
nata il [...] a [...], Stato di San Paolo, Brasile, titolare di codice fiscale Parte_5 brasiliano n. residente in [...]do Amaral 23, Santos, Stato di San Paolo, P.IVA_7
Brasile, minore rappresentata in giudizio dai genitori esercenti la patria potestà e Persona_1
Persona_2
nato il [...] a [...], Brasile, titolare di codice fiscale brasiliano n. Controparte_1
, residente in [...]de Mendonça 109, Santos, Stato di San Paolo, P.IVA_8 [...] nata il [...] a [...], Brasile, titolare di codice fiscale brasiliano n. Parte_6
, residente in [...]de Mendonça 109, Santos, Stato di San Paolo, Brasile, P.IVA_9 minore rappresentata in giudizio dai genitori esercenti la patria potestà e Controparte_1 [...]
Persona_3
, nato il [...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, titolare di codice fiscale brasiliano Persona_4
n. residente in [...]15, Santos, Stato di San Paolo, Brasile, rappresentato in giudizio P.IVA_10 dall'unico genitore esercente la potestà genitoriale, da;
Persona_5 Persona_6
rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Boschetti del Foro di Roma
ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
interventore ex lege
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito dell'udienza del giorno 8 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti, cittadini brasiliani, nati e residenti in [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, della cittadina italiana , nata in [...], il [...], figlia di Persona_7 Per_8
e ; deducevano i ricorrenti che emigrava in Brasile, ove si
[...] Persona_9 Persona_7 coniugava nel 1935 con brasiliano, con il quale generava due figli: nata in CP_3 Parte_1
Brasile nel 1945, coniugata nel 1967 con e , nato in [...] nel 1948, Persona_10 Persona_11 coniugato nel 1975 con , i quali a loro volta si sposavano e avevano figli, Persona_12 proseguendo la discendenza secondo la linea specificata nel ricorso e rappresentata graficamente nel documento n. 29.
Deducevano, inoltre, i ricorrenti che, non avendo mai acquisito la cittadinanza Persona_7 Per brasiliana, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai figli e , che l'hanno trasmessa ai Pt_1 propri figli e questi ai loro discendenti, ma che la normativa all'epoca vigente negava alla madre il diritto di trasmettere, iure sanguinis, la cittadinanza ai propri figli, per cui si era verificata un'interruzione della trasmissione. Sul punto i ricorrenti sottolineavano che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975 l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà. Inoltre, a fondamento della domanda, con riferimento alla figlia , nata prima del 1 gennaio 1948, gli istanti richiamavano la pronuncia della Corte di Pt_1
Cassazione, a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
I ricorrenti, che, discendono da inoltre, hanno dedotto di avere adito questo Tribunale Parte_7 non potendo gli Uffici Consolari esaminare le domande di accertamento della cittadinanza che implichino applicazione di principi elaborati dalla Giurisprudenza e non basati su di un dettato normativo;
per quanto riguarda, invece, i discendenti di , nato successivamente al 1 gennaio 1948, i medesimi Persona_11 hanno dedotto di avere adito il Tribunale in quanto il Consolato di San Paolo, competente in base alle residenze, si trova in uno stato di impasse, che non consente l'evasione delle domande presentate in tempi inferiori ai dieci anni.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_2
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
La causa è stata istruita a mezzo documenti e trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sotto il profilo normativo si ricorda che il riconoscimento della cittadinanza italiana è disciplinato dalla
Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva, che la predetta legge è stata recentemente modificata dalla legge n. 74/2025 di conversione del D.L. n. 36/2025, non applicabile al caso in esame atteso che il ricorso è stato depositato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. Ciò premesso si ricorda che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita e dalla lontananza nel tempo del passaggio generazionale, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”; detto principio veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli degli emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio allora vigente dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, che la legge
555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n. 151/1975, che ha dichiarato contrario ai dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla
Corte Costituzionale, il legislatore, con la Legge n. 123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: “E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del 05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett. a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Si osserva che, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli delle citate pronunce della Corte
Costituzionale avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca, ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie alla citata pronuncia della Corte di Cassazione del 2009, che, a Sezioni
Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio” (Cass. Sez. Unite sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme pre- costituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia espressa da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza, è necessario dimostrare, con certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...], fino al richiedente. Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto, quale doc. 1 allegato al ricorso, il certificato di nascita di;
si rileva, Persona_7 inoltre, che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso e rappresentata graficamente nel doc. 29. Si osserva che non è di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico il fatto che vi siano delle differenze nei nomi e cognomi, che devono ritenersi dovute ad errori di trascrizione causate dalla scarsa alfabetizzazione dei dichiaranti e dei riceventi nei tempi meno recenti e all'adattamento alla lingua portoghese;
non vi è, infatti, dubbio che i ricorrenti siano i discendenti dell'avo italiano, attesa la corrispondenza dei nomi dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, che non si è mai naturalizzata brasiliana, come provato dal Certificato Persona_7
Negativo di Naturalizzazione (doc. 3); pertanto, richiamata la normativa citata e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del
25 febbraio 2009, alla quale si aderisce, ne consegue che , nata in [...] genitori Persona_7 Per italiani, ha trasmesso la cittadinanza italiana ai figli - anche se nata prima del 1948 - e i quali Pt_1 hanno trasmesso la cittadinanza italiana ai propri figli e questi ultimi, a loro volta, ai propri discendenti. I ricorrenti, quindi, in virtù della sopra descritta discendenza, sono cittadini italiani iure sanguinis, anche se hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_2 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Ciò premesso quanto all'interesse ad agire, in riferimento alla posizione dei ricorrenti per i quali non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione, va detto che i medesimi avrebbe potuto rivolgersi al competente Consolato per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i talia in Brasile Parte_8 versino da anni in uno stato di paralisi, che comporta una prospettiva di attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci anni. Sul punto si osserva, che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la mancata costituzione del e CP_2 la circostanza che la necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria non è riconducibile al fatto della resistente quanto ai ricorrenti per i quali il passaggio generazionale è avvenuto prima del 1° gennaio 1948; quanto, invece, ai ricorrenti che astrattamente avrebbero potuto depositare la domanda presso il , la Parte_9 compensazione delle spese si giustifica in quanto l'elevato numero di richieste amministrative depositate nel corso degli ultimi anni non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani iure sanguinis;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 20 luglio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini