Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2002, n. 4486
CASS
Sentenza 28 marzo 2002

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L'ordinanza che dichiara inammissibile l'istanza di ricusazione e che reca la condanna della parte che l'ha proposta al pagamento di una pena pecuniaria non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; la tutela contro il suddetto provvedimento, confluendo esso nella sentenza che definisce il relativo giudizio e convertendosi l'eventuale vizio derivante dal mancato riconoscimento del difetto di imparzialità del giudice in motivo di nullità della sentenza stessa, è, invece, garantita dall'impugnazione di quest'ultima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2002, n. 4486
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4486
    Data del deposito : 28 marzo 2002

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