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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 796/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, RE
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3261/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023262907000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente si riporta agli atti ed alla memoria da ultimo depositata.
Resistente/Appellato: ADER si riporta alle controdeduzioni ed insiste sulle spese da distrarsi ex art. 93 c.
p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.06.2024 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato in data
05.07.2024 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, da Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ricorreva avverso l'avviso di intimazione di pagamento n.
29620249023262907000 notificata il 15/05/2024, eccependo la mancata notifica delle sottostanti cartelle di pagamento.
Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica dell'atto delle cartelle e l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 18.10.2024 sollevando preliminarmente l'incompetenza totale e/o parziale per materia dell'Ufficio adìto per le seguenti cartelle esattoriali nn.
29620030033637044000, 29620031000249528000, 29620090066551452000, 29620090083547307000,
29620120000236939000, 29620130085470917000, 29620140037945266000, 29620150031002803000,
29620150045381310000, 29620150045594503000, 29620160103830977000, 29620170024067486000,
29620180031092108000, 29620190038680075000, 29620200001406264002, 29620220060205476000
e degli estratti ruolo, in quanto è evidente che riguardano multe e sanzioni amministrative, di competenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo.
Inoltre sostiene che contrariamente a quanto riferito dal ricorrente, le cartelle esattoriali sottostanti all'atto impugnato nn. 29620030033637044000, 29620031000249528000, 29620090043763523000,
29620090066551452000, 29620090083547307000, 29620120000236939000, 29620120093503003000,
29620130033817303000, 29620130059729830000, 29620130085470917000, 29620140037945266000,
29620150031002803000, 29620150042984233000, 29620150045381310000, 29620150045594503000,
29620160056449000000, 29620160103830977000, 29620170024067486000, 29620170027296614000,
29620180031092108000, 29620180036047283000, 29620180055535740000, 29620180059111788000,
29620190000777929000, 29620190033353102000, 29620190038680075000, 29620190042714558000,
29620200000651146000, 29620200001406264002, 29620200089171879000,
29620220060205476000, 29620220080658911000, 29620230010403151000, sono state ritualmente notificate, come da relate di notifica depositate.
In data 01.10.2025 il ricorrente produceva una copia di riammissione alla definizione agevolata memoria.
Inoltre in data 01.10.2025 produceva una memoria illustrativa insistendo sui motivi di ricorso.
La Corte in data 02.12.2025 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente con riferimento ad alcuni carichi (quali sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada o contributi previdenziali). Sul punto, si osserva che il presente giudizio è limitato esclusivamente ai carichi di natura tributaria, con espressa esclusione di ogni altra pretesa non rientrante nella sfera di competenza di questo giudice. Pertanto, l'eccezione risulta priva di pregio nel contesto di questa specifica decisione.
Sempre in via preliminare, occorre dare atto che per alcune delle cartelle oggetto dell'intimazione il contribuente ha documentato l'avvenuto accoglimento della domanda di adesione alla definizione agevolata, cosiddetta "rottamazione quater". Con riferimento a tali specifici carichi, deve pertanto essere dichiarata la cessata materia del contendere, stante il venir meno dell'interesse alla decisione per l'avvenuta regolarizzazione del rapporto obbligatorio secondo le modalità previste dalla normativa speciale.
Passando all'esame del merito per la restante parte dell'atto, il ricorso non merita accoglimento.
Il cuore della contestazione attiene alla presunta omessa notifica delle cartelle sottostanti. A fronte di tale doglianza, l'Agente della Riscossione ha prodotto in giudizio la documentazione atta a dimostrare il perfezionamento dei procedimenti notificatori. Il ricorrente, nella successiva memoria illustrativa, ha contestato analiticamente tali notifiche, sollevando eccezioni relative all'assenza della raccomandata informativa, all'utilizzo di servizi di posta privata non autorizzati o alla consegna a soggetti non conviventi.
Tuttavia, tali contestazioni non possono essere prese in esame da questa Corte per ragioni di ordine processuale. È necessario distinguere tra l'eccezione di "omessa" notifica (ovvero la totale mancanza dell'atto) e quella di "vizio" o "difetto" di notifica (ovvero una notifica avvenuta ma non conforme alle regole). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, confermato anche da recenti arresti, qualora il contribuente impugni un atto lamentando l'omessa notifica di atti presupposti e il concessionario produca in giudizio le relate o gli avvisi di ricevimento, il ricorrente non può limitarsi a contestare la regolarità di tali atti con una semplice memoria illustrativa.
Infatti, il vizio di notifica dedotto a seguito della produzione documentale della controparte costituisce un
"fatto nuovo" che deve essere veicolato necessariamente attraverso la proposizione di motivi aggiunti, da notificare nel termine decadenziale previsto dalla legge. Le memorie illustrative hanno infatti una funzione meramente esplicativa di difese già formulate e non possono integrare o mutare l'oggetto del contendere, né introdurre censure nuove rispetto a quelle originarie. Non avendo il ricorrente provveduto alla tempestiva notifica di motivi aggiunti volti a far valere i vizi procedurali della notifica, le cartelle devono ritenersi validamente notificate e la pretesa tributaria in esse contenuta cristallizzata.
Di conseguenza, cade anche l'eccezione di prescrizione. Essendo state le cartelle regolarmente notificate in date antecedenti l'intimazione, e tenuto conto dei periodi di sospensione dei termini previsti dalla legislazione emergenziale (Covid-19) che hanno prorogati i termini di prescrizione e decadenza per i carichi affidati alla riscossione, il credito tributario risulta ancora azionabile.
Per le ragioni sopra esposte, la Corte dichiara cessata la materia del contendere limitatamente ai carichi oggetto di rottamazione e rigetta nel resto il ricorso, confermando la legittimità dell'avviso di intimazione impugnato per la parte residua.
In considerazione della parziale cessazione della materia del contendere e della complessità delle questioni procedurali trattate, si compensano le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sezione VII, definitivamente pronunciando:
Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente ai carichi inclusi nella definizione agevolata
(cosiddetta "rottamazione quater");
Rigetta il ricorso per la restante parte dei carichi tributari impugnati.
Spese di lite compensate.
Il RE Il Presidente
(OS PI) (IC OL)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, RE
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3261/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023262907000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente si riporta agli atti ed alla memoria da ultimo depositata.
Resistente/Appellato: ADER si riporta alle controdeduzioni ed insiste sulle spese da distrarsi ex art. 93 c.
p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.06.2024 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato in data
05.07.2024 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, da Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ricorreva avverso l'avviso di intimazione di pagamento n.
29620249023262907000 notificata il 15/05/2024, eccependo la mancata notifica delle sottostanti cartelle di pagamento.
Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica dell'atto delle cartelle e l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 18.10.2024 sollevando preliminarmente l'incompetenza totale e/o parziale per materia dell'Ufficio adìto per le seguenti cartelle esattoriali nn.
29620030033637044000, 29620031000249528000, 29620090066551452000, 29620090083547307000,
29620120000236939000, 29620130085470917000, 29620140037945266000, 29620150031002803000,
29620150045381310000, 29620150045594503000, 29620160103830977000, 29620170024067486000,
29620180031092108000, 29620190038680075000, 29620200001406264002, 29620220060205476000
e degli estratti ruolo, in quanto è evidente che riguardano multe e sanzioni amministrative, di competenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo.
Inoltre sostiene che contrariamente a quanto riferito dal ricorrente, le cartelle esattoriali sottostanti all'atto impugnato nn. 29620030033637044000, 29620031000249528000, 29620090043763523000,
29620090066551452000, 29620090083547307000, 29620120000236939000, 29620120093503003000,
29620130033817303000, 29620130059729830000, 29620130085470917000, 29620140037945266000,
29620150031002803000, 29620150042984233000, 29620150045381310000, 29620150045594503000,
29620160056449000000, 29620160103830977000, 29620170024067486000, 29620170027296614000,
29620180031092108000, 29620180036047283000, 29620180055535740000, 29620180059111788000,
29620190000777929000, 29620190033353102000, 29620190038680075000, 29620190042714558000,
29620200000651146000, 29620200001406264002, 29620200089171879000,
29620220060205476000, 29620220080658911000, 29620230010403151000, sono state ritualmente notificate, come da relate di notifica depositate.
In data 01.10.2025 il ricorrente produceva una copia di riammissione alla definizione agevolata memoria.
Inoltre in data 01.10.2025 produceva una memoria illustrativa insistendo sui motivi di ricorso.
La Corte in data 02.12.2025 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente con riferimento ad alcuni carichi (quali sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada o contributi previdenziali). Sul punto, si osserva che il presente giudizio è limitato esclusivamente ai carichi di natura tributaria, con espressa esclusione di ogni altra pretesa non rientrante nella sfera di competenza di questo giudice. Pertanto, l'eccezione risulta priva di pregio nel contesto di questa specifica decisione.
Sempre in via preliminare, occorre dare atto che per alcune delle cartelle oggetto dell'intimazione il contribuente ha documentato l'avvenuto accoglimento della domanda di adesione alla definizione agevolata, cosiddetta "rottamazione quater". Con riferimento a tali specifici carichi, deve pertanto essere dichiarata la cessata materia del contendere, stante il venir meno dell'interesse alla decisione per l'avvenuta regolarizzazione del rapporto obbligatorio secondo le modalità previste dalla normativa speciale.
Passando all'esame del merito per la restante parte dell'atto, il ricorso non merita accoglimento.
Il cuore della contestazione attiene alla presunta omessa notifica delle cartelle sottostanti. A fronte di tale doglianza, l'Agente della Riscossione ha prodotto in giudizio la documentazione atta a dimostrare il perfezionamento dei procedimenti notificatori. Il ricorrente, nella successiva memoria illustrativa, ha contestato analiticamente tali notifiche, sollevando eccezioni relative all'assenza della raccomandata informativa, all'utilizzo di servizi di posta privata non autorizzati o alla consegna a soggetti non conviventi.
Tuttavia, tali contestazioni non possono essere prese in esame da questa Corte per ragioni di ordine processuale. È necessario distinguere tra l'eccezione di "omessa" notifica (ovvero la totale mancanza dell'atto) e quella di "vizio" o "difetto" di notifica (ovvero una notifica avvenuta ma non conforme alle regole). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, confermato anche da recenti arresti, qualora il contribuente impugni un atto lamentando l'omessa notifica di atti presupposti e il concessionario produca in giudizio le relate o gli avvisi di ricevimento, il ricorrente non può limitarsi a contestare la regolarità di tali atti con una semplice memoria illustrativa.
Infatti, il vizio di notifica dedotto a seguito della produzione documentale della controparte costituisce un
"fatto nuovo" che deve essere veicolato necessariamente attraverso la proposizione di motivi aggiunti, da notificare nel termine decadenziale previsto dalla legge. Le memorie illustrative hanno infatti una funzione meramente esplicativa di difese già formulate e non possono integrare o mutare l'oggetto del contendere, né introdurre censure nuove rispetto a quelle originarie. Non avendo il ricorrente provveduto alla tempestiva notifica di motivi aggiunti volti a far valere i vizi procedurali della notifica, le cartelle devono ritenersi validamente notificate e la pretesa tributaria in esse contenuta cristallizzata.
Di conseguenza, cade anche l'eccezione di prescrizione. Essendo state le cartelle regolarmente notificate in date antecedenti l'intimazione, e tenuto conto dei periodi di sospensione dei termini previsti dalla legislazione emergenziale (Covid-19) che hanno prorogati i termini di prescrizione e decadenza per i carichi affidati alla riscossione, il credito tributario risulta ancora azionabile.
Per le ragioni sopra esposte, la Corte dichiara cessata la materia del contendere limitatamente ai carichi oggetto di rottamazione e rigetta nel resto il ricorso, confermando la legittimità dell'avviso di intimazione impugnato per la parte residua.
In considerazione della parziale cessazione della materia del contendere e della complessità delle questioni procedurali trattate, si compensano le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sezione VII, definitivamente pronunciando:
Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente ai carichi inclusi nella definizione agevolata
(cosiddetta "rottamazione quater");
Rigetta il ricorso per la restante parte dei carichi tributari impugnati.
Spese di lite compensate.
Il RE Il Presidente
(OS PI) (IC OL)