Art. 1.
L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, previsto dalla legge 23 giugno 1970, n. 496 , in misura di lire 750.000.000, con effetto dall'anno 1971 viene elevato a lire un miliardo.
L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, previsto dalla legge 23 giugno 1970, n. 496 , in misura di lire 750.000.000, con effetto dall'anno 1971 viene elevato a lire un miliardo.