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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1304/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4061/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio N. 4 80078 Pozzuoli NA
Difeso da
Nominativo_1 Dirigente Della Direzione 2 E Responsabile Tributi - CF_Nominativo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 666/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 26
e pubblicata il 16/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2283 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 146/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato il 29.05.2025, il Comune di Pozzuoli impugnava la sentenza n.666/26/2025 , depositata il 16.01.2025 con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Napoli Sez.26 accoglieva il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 2283 del 06/09/2023 ,emesso per il recupero dell'IMU ,anno 2019, per la parte residua che era derivata a seguito dall'annullamento parziale in autotutela , provvedimento n.4618 del 14.12.2023 in riferimento alle unità immobiliari al fl. Dat Cat_1 e fl. Dat Cat_2 per le quali il Comune aveva proceduto a rettificare la pretesa impositiva .
Opponeva il Comune ,la erroneità della sentenza la quale e, relativamente alle restanti unità immobiliari riportate nell'accertamento ,precisamente al fl.. Dat Cat_3;
fl. Dat Cat_4 e fl. Dat Cat_5_6 aveva accolto il ricorso omettendo di tenere in debito conto quanto emerso in corso di causa e, soprattutto per travisamento degli atti e dei fatti di causa ,violazione e falsa applicazione di legge. Precisava,al di là delle diverse pronunce favorevoli all'ente intervenute sia in primo che in secondo grado relativamente alle medesime doglianze sollevate in altri giudizi , che la medesima questione ,oggetto dell'odierno gravame ,era stata già definita da questa stessa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado Sez. 20 con sentenza n. 5654/20/2024, depositata il 04/10/2024, passata in giudicato.
Detta ultima sentenza aveva riformato la sentenza di primo grado n. 10870/2023 depositata il
28.07.2023 che era stata posta a base della sentenza qui appellata in riferimento al punto 4) relativo all'immobile al fl. Dat Cat_4 e 5) relativo all'immobile al fl.Dat Cat_5_6 ,della motivazione . Per l'immobile al fl.Dat Cat_3 precisava di aver prestato acquiescenza avendo riconosciuto la riduzione spettante del 25% ed avendo provveduto ad emettere provvedimento di discarico parziale,prot. 47748 del 30.04.2025.
Si costituiva l'appellato il quale, in riferimento agli immobili al flDat Cat_4, ribadiva il difetto di legittimazione passiva, come acclarato dalla sentenza n.2179/22 del 22.02.2022 della CTR di Napoli sez.13, passata in giudicato che aveva annullato integralmente l'avviso di accertamento IMU 2014 e, pertanto ne opponeva il giudicato;
per le unità al fl.Dat Cat_5_6 ribadiva trattarsi dell'abitazione principale;
per l'immobile al fl.Dat Cat_3 era stata corrisposta la somma del 25% poiché trattasi di immobile concesso in locazione a canone concordato ,come peraltro riconosciuto dall'ente che aveva prestato acquiescenza.concludeva per il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 13.01.2026 ,sulle conclusioni dell'appellato, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha per oggetto la illegittimità della sentenza impugnata per vizio di travisamento della stessa , in conseguenza della errata percezione del giudice del grado pregresso il quale ha fondato la sua decisione sulla esistenza della precedente pronunzia, costituita dalla sentenza n. 10870/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo Grado di Napoli sez.16 pubblicata il 28/07/2023 e fondata a sua volta su altra sentenza , n.2179/22 del 22.02.2022 della Corte di Giustizia di Secondo
Grado di Napoli sez.13, riguardante i cespiti al fl. Dat Cat_4 e dal travisamento della prova in relazione all'errata percezione del dato oggettivo quanto all'immobile al fl.Dat Cat_5_6 , affermando trattarsi di abitazione principale e pertinenza ,sulla scorta della dichiarazione dei redditi
2020 (redditi 2019),resa dal contribuente , senza tener conto se sussistente il duplice requisito richiesto dalla legge.
Ma e soprattutto dirimente di ogni altro esame ,la circostanza che con sentenza n. 5654/20/2024, depositata il 04/10/2024, passata in giudicato, questa stessa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado Sez.
20 aveva riformato la sentenza di primo grado n. 10870/2023 depositata il 28.07.2023 che era stata posta a base della sentenza qui appellata in riferimento al punto 4) relativo all'immobile al fl. Dat Cat_4 e punto n. 5) relativo all'immobile al fl.Dat Cat_5_6 .
Non può revocarsi in dubbio che una sentenza successiva passata in giudicato può "travolgere" (o meglio, prevalere su) una precedente, creando un nuovo accertamento di fatto e diritto che diventa vincolante;
il giudicato ha efficacia preclusiva (impedisce di riproporre la questione) e si espande anche ad altri giudizi tra le stesse parti.
L'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause ,come nella specie, costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il “petitum” del primo.
La sentenza n. 5654/20/2024, depositata il 04/10/2024, passata in giudicato, resa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di II Grado di Napoli Sez. 20 ha riformato la sentenza la sentenza di primo grado n. 10870/2023 depositata il 28.07.2023 relativamente all'immobile al fl. Dat Cat_4 2179/13/2022 ritenendo inconferente il richiamo alla sentenza n 2179/13/2022 poiché riferita ad altro soggetto e ad altra annualità d'imposta rilevando ,inoltre che non si fosse tenuto conto che non fosse stato contestato e provato che tali beni, risultati catastalmente intestati al dante causa dell'appellato ,non fossero appartenenti allo stesso ovvero assegnati ad altri condividenti. Relativamente all'immobile al fl.Dat Cat_5_6 ha acclarato che l'appellato non fosse in possesso di due requisiti di legge (dimora abituale e residenza anagrafica) necessari per poter usufruire dell'esenzione dall'IMU per gli immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenza.
A tale stregua ,l'appello è fondato e, per la parte relativa agli immobili distinti al fl.. Dat Cat_3 e fl. Dat Cat_4 e fl. Dat Cat_5_6 va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata che va annullata;
va dichiarata ,invece, cessata materia del contendere relativamente all'immobile distinto al fl.Dat Cat_3,stante l'intervenuto provvedimento di discarico parziale,prot. 47748 del 30.04.2025.
Sussistendo reciproca soccombenza, vanno compensate le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
dichiara cessata parzialmente la materia del contendere ed accoglie l'appello per la restante parte nei sensi di cui in motivazione. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4061/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio N. 4 80078 Pozzuoli NA
Difeso da
Nominativo_1 Dirigente Della Direzione 2 E Responsabile Tributi - CF_Nominativo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 666/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 26
e pubblicata il 16/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2283 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 146/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato il 29.05.2025, il Comune di Pozzuoli impugnava la sentenza n.666/26/2025 , depositata il 16.01.2025 con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Napoli Sez.26 accoglieva il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 2283 del 06/09/2023 ,emesso per il recupero dell'IMU ,anno 2019, per la parte residua che era derivata a seguito dall'annullamento parziale in autotutela , provvedimento n.4618 del 14.12.2023 in riferimento alle unità immobiliari al fl. Dat Cat_1 e fl. Dat Cat_2 per le quali il Comune aveva proceduto a rettificare la pretesa impositiva .
Opponeva il Comune ,la erroneità della sentenza la quale e, relativamente alle restanti unità immobiliari riportate nell'accertamento ,precisamente al fl.. Dat Cat_3;
fl. Dat Cat_4 e fl. Dat Cat_5_6 aveva accolto il ricorso omettendo di tenere in debito conto quanto emerso in corso di causa e, soprattutto per travisamento degli atti e dei fatti di causa ,violazione e falsa applicazione di legge. Precisava,al di là delle diverse pronunce favorevoli all'ente intervenute sia in primo che in secondo grado relativamente alle medesime doglianze sollevate in altri giudizi , che la medesima questione ,oggetto dell'odierno gravame ,era stata già definita da questa stessa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado Sez. 20 con sentenza n. 5654/20/2024, depositata il 04/10/2024, passata in giudicato.
Detta ultima sentenza aveva riformato la sentenza di primo grado n. 10870/2023 depositata il
28.07.2023 che era stata posta a base della sentenza qui appellata in riferimento al punto 4) relativo all'immobile al fl. Dat Cat_4 e 5) relativo all'immobile al fl.Dat Cat_5_6 ,della motivazione . Per l'immobile al fl.Dat Cat_3 precisava di aver prestato acquiescenza avendo riconosciuto la riduzione spettante del 25% ed avendo provveduto ad emettere provvedimento di discarico parziale,prot. 47748 del 30.04.2025.
Si costituiva l'appellato il quale, in riferimento agli immobili al flDat Cat_4, ribadiva il difetto di legittimazione passiva, come acclarato dalla sentenza n.2179/22 del 22.02.2022 della CTR di Napoli sez.13, passata in giudicato che aveva annullato integralmente l'avviso di accertamento IMU 2014 e, pertanto ne opponeva il giudicato;
per le unità al fl.Dat Cat_5_6 ribadiva trattarsi dell'abitazione principale;
per l'immobile al fl.Dat Cat_3 era stata corrisposta la somma del 25% poiché trattasi di immobile concesso in locazione a canone concordato ,come peraltro riconosciuto dall'ente che aveva prestato acquiescenza.concludeva per il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 13.01.2026 ,sulle conclusioni dell'appellato, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha per oggetto la illegittimità della sentenza impugnata per vizio di travisamento della stessa , in conseguenza della errata percezione del giudice del grado pregresso il quale ha fondato la sua decisione sulla esistenza della precedente pronunzia, costituita dalla sentenza n. 10870/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo Grado di Napoli sez.16 pubblicata il 28/07/2023 e fondata a sua volta su altra sentenza , n.2179/22 del 22.02.2022 della Corte di Giustizia di Secondo
Grado di Napoli sez.13, riguardante i cespiti al fl. Dat Cat_4 e dal travisamento della prova in relazione all'errata percezione del dato oggettivo quanto all'immobile al fl.Dat Cat_5_6 , affermando trattarsi di abitazione principale e pertinenza ,sulla scorta della dichiarazione dei redditi
2020 (redditi 2019),resa dal contribuente , senza tener conto se sussistente il duplice requisito richiesto dalla legge.
Ma e soprattutto dirimente di ogni altro esame ,la circostanza che con sentenza n. 5654/20/2024, depositata il 04/10/2024, passata in giudicato, questa stessa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado Sez.
20 aveva riformato la sentenza di primo grado n. 10870/2023 depositata il 28.07.2023 che era stata posta a base della sentenza qui appellata in riferimento al punto 4) relativo all'immobile al fl. Dat Cat_4 e punto n. 5) relativo all'immobile al fl.Dat Cat_5_6 .
Non può revocarsi in dubbio che una sentenza successiva passata in giudicato può "travolgere" (o meglio, prevalere su) una precedente, creando un nuovo accertamento di fatto e diritto che diventa vincolante;
il giudicato ha efficacia preclusiva (impedisce di riproporre la questione) e si espande anche ad altri giudizi tra le stesse parti.
L'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause ,come nella specie, costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il “petitum” del primo.
La sentenza n. 5654/20/2024, depositata il 04/10/2024, passata in giudicato, resa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di II Grado di Napoli Sez. 20 ha riformato la sentenza la sentenza di primo grado n. 10870/2023 depositata il 28.07.2023 relativamente all'immobile al fl. Dat Cat_4 2179/13/2022 ritenendo inconferente il richiamo alla sentenza n 2179/13/2022 poiché riferita ad altro soggetto e ad altra annualità d'imposta rilevando ,inoltre che non si fosse tenuto conto che non fosse stato contestato e provato che tali beni, risultati catastalmente intestati al dante causa dell'appellato ,non fossero appartenenti allo stesso ovvero assegnati ad altri condividenti. Relativamente all'immobile al fl.Dat Cat_5_6 ha acclarato che l'appellato non fosse in possesso di due requisiti di legge (dimora abituale e residenza anagrafica) necessari per poter usufruire dell'esenzione dall'IMU per gli immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenza.
A tale stregua ,l'appello è fondato e, per la parte relativa agli immobili distinti al fl.. Dat Cat_3 e fl. Dat Cat_4 e fl. Dat Cat_5_6 va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata che va annullata;
va dichiarata ,invece, cessata materia del contendere relativamente all'immobile distinto al fl.Dat Cat_3,stante l'intervenuto provvedimento di discarico parziale,prot. 47748 del 30.04.2025.
Sussistendo reciproca soccombenza, vanno compensate le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
dichiara cessata parzialmente la materia del contendere ed accoglie l'appello per la restante parte nei sensi di cui in motivazione. Compensa le spese dell'intero giudizio.