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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/10/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1542/2020 R.G. promossa da:
C.F. nato il [...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Bovalino Marina alla via Francesco Perri n. 11, presso lo studio dell'Avv. Francesco Bonaparte che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE contro
(P. I.V.A. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Procuratore Dott. rappresentata e difesa giusta Controparte_2 delega dagli avv.ti Erika Villanova del Foro di Milano e avv. Yasmine Laachir del Foro di Trento e, in qualità di socie dello Studio Legalade con sede in Trento, via CP_3 degli Orbi n. 6 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Loretta
Corradini, in via Sorelle Scoppa n. 16, Soverato;
c/o e Parte_2 CP_4
c/o ; Controparte_5 CP_4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti costituite precisano come da rispettivi atti introduttivi, successivi verbali di causa e note conclusive.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in Pt_1 giudizio gli odierni convenuti, rappresentando che il giorno 10.12.2019, alle ore 7.45 circa, si verificava un incidente stradale nel centro abitato del comune di Marina di OS CA (RC), sulla Via XX Settembre, che vedeva coinvolta l'autovettura OC
Wolksvagen Tg. K1194E di proprietà del sig. e Parte_3 condotta dal sig. (assicurata per la RCA dalla Società HDI Controparte_5
Versisherung Germania carta verde n. e il pedone NumeroDiCarta_1 Persona_1 nonché odierno attore. L'incidente stradale si verificava in quanto il sig. CP_5 conducente dell'autovettura OC Wolksvagen Tg. K1194E nell'effettuare una manovra di retromarcia sulla Via XX Settembre non si avvedeva della presenza del sig.
che si trovava sul margine destro della carreggiata ed andava ad urtarlo con la Pt_1 parte posteriore dell'autovettura. A seguito dell' urto che si materializzava tra la parte posteriore dell'autovettura e la parte posteriore del pedone, quest'ultimo cadeva a terra, riportando lesioni personali, diagnosticate dal referto di P.S. come: “Trauma emitorace spalla sx e ginocchio dx..” Prognosi di gg. 10. Seguiva periodo di malattia che durava fino al 21.2.2020 quando l'attore veniva dichiarato guarito con postumi. Chiedeva un risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in complessivi € 39.397,00 o in quella misura diversa che il giudice vorrà equamente determinare oltre interessi e rivalutazione. L'attore si sottoponeva a perizia del fiduciario ma nessuna offerta perveniva neppure nella fase di negoziazione assistita regolarmente avviata. Contr Si costituiva l' che eccepiva: a) la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi;
b) la nullità della notifica agli altri convenuti Contr presso l' rattandosi di cittadini italiani e non stranieri come previsto dall'art. 129
CdA. Contestava la veridicità del fatto non essendo intervenuta nessuna Autorità per rilevare il sinistro, anche alla luce della mancata dichiarazione nel referto di P.S. della causa delle lesioni riferibili ad incidente stradale. Considerava altresì strano il verificarsi dell'incidente proprio nel periodo di copertura assicurativa della durata di un mese.
Spingeva domanda riconvenzionale trasversale nei confronti degli altri convenuti.
Chiedeva il rigetto della domanda.
Revocata la dichiarazione di contumacia dei convenuti non costituiti e disposta la rinnovazione della citazione nei loro confronti, la causa veniva istruita mediante prova orale di interpello dell'attore e prova testimoniale, mentre veniva dichiarata la decadenza della convenuta dalla prova per interpello del conducente richiesta. il Giudice disponeva all'esito della prova CTU medico-legale sulla persona dell'attore, a seguito pag. 2 di 6 della quale veniva formulata proposta conciliativa che non veniva accettata dalla convenuta sulla base delle riserve formulate sulla veridicità del sinistro. All'udienza del
22.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione previa precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art.281 sexies comma quarto cpc.
SULLE QUESTIONI PRELIMINARI.
Anche in comparsa conclusionale parte convenuta reitera le medesime eccezioni di natura rituale formulate al momento della costituzione sebbene le stesse sia appalesino in rito superate e risolte.
Il precedente giudice, nell'assegnare alle parti i termini ex art.183 VI comma cpc e nell'ammettere successivamente le richieste istruttorie formulate da entrambe le parti costituite, ha, seppur implicitamente, rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi, per cui ribadire tale eccezione in sede conclusiva non può che apparire come ultroneo alla luce del disposto dell'art.164 comma cinque cpc e comunque assorbito dalle ulteriori questioni che investono invece il merito. Va soltanto ribadito il principio per il quale la nullità della domanda è tale quando gli elementi assunti dall'attore nell'esposizione sono del tutto omessi e non consentono una compiuta difesa per il convenuto, che nel caso di specie non è invero Contr avvenuta, avendo la convenuta reso specifiche posizioni difensive nel giudizio, dando così prova di essere stata messa nelle condizioni di espletare una compiuta difesa.
Del tutto superata è altresì l'eccezione di nullità della notifica agli altri convenuti correttamente proposta e recepita già dal giudice che ha proceduto a disporre il rinnovo della citazione nei confronti dei convenuti rimasti contumaci, giusta declaratoria resa con ordinanza dell'8.9.2022.
Intempestiva è la domanda riconvenzionale spinta dalla convenuta nei confronti degli altri convenuti. La stessa è stata dichiarata tardiva per costituzione avvenuta oltre i termini di cui all'art.167 cpc, ma non è stata neppure dopo il rinnovo della notifica ai convenuti e tempestivamente notificata ai contumaci. CP_5 Pt_2
Quanto ai rilievi sollevati dalla convenuta in ordine alla violazione degli artt.93 e
132 CdS, invero il principio generale previsto dall'art.93 è che non è possibile la circolazione di un veicolo con targa estera per chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni. Nello specifico il proprietario del mezzo coinvolto è per CP_1
pag. 3 di 6 cui l'unica deroga al principio generale era quello di dimostrare che il veicolo era stato concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte dell'impresa intestataria straniera non avente sede in Italia, oppure se era stato dato in comodato ad un lavoratore o collaboratore da parte di impresa intestataria straniera (UE o SEE) non avente sede in
Italia, ma di ciò non è stata fornita neppure idonea prova, a seguito delle contestazioni sollevate.
NEL MERITO.
Da un esame complessivo delle risultanze istruttorie, si osserva quanto segue.
E' bene ribadire in premessa che la proposta conciliativa per come ampiamente specificato nell'ordinanza ex art.185 bis cpc, se richiesta, non ha alcun efficacia vincolante né per le parti né per la decisione del giudice, ma ha solo lo scopo di sollecitare, ove possibile, una definizione alternativa al provvedimento definitivo.
Venendo al merito della fattispecie e analizzando in modo specifico tutti gli elementi acquisiti, si rileva che la domanda non è stata provata.
L'attore non ha infatti fornito gli elementi probatori idonei e soprattutto attendibili che dimostrino la veridicità delle circostanze di luogo e di tempo esposte in citazione. In particolare la prova testimoniale resa dal teste è del tutto Tes_1 inattendibile se posta soprattutto in correlazione con le precedenti dichiarazioni prodotte in atti rese dallo stesso conducente dell'autovettura e dei precedenti intercorsi tra l'attore e il teste stesso.
Il conducente per come documentato dalla convenuta, sottoscriveva una CP_5 dichiarazione che rappresenta una dinamica del tutto incompatibile anche con lo schizzo allegato nella dichiarazione e da lui stesso redatto, oltre a fare riferimento ad un ciclista e non ad un pedone. Specifica che la manovra di retromarcia avveniva nel momento in cui effettuava manovra d'inversione di marcia ma al contempo indica nello schizzo l'autovettura da lui condotta come al margine della carreggiata e che l'attore era posizionato non vicino al margine della strada ma semmai in movimento e diretto verso il margine. Secondo questa ricostruzione, il pedone si sarebbe comportato in modo incauto perché provenendo dal centro strada e quindi in movimento, in fase di attraversamento, avrebbe dovuto essere più attento nella manovra di attraversamento.
pag. 4 di 6 Anche il teste nella dichiarazione resa alla compagnia aveva dichiarato che Tes_1
l'attore si trovava al centro strada e veniva urtato con la parte anteriore frontale e non con la parte posteriore. In sede di escussione fornisce invece una versione diversa affermando prima che il cugino stava venendogli incontro uscito dalla casa Pt_1 della nonna. Poi lo stesso dichiara che si trovava a bordo della sua autovettura, Tes_1 quando sarebbe avvenuto l'urto sulla stessa carreggiata in cui si trovava l'autovettura investitrice, senza chiarire esattamente la condotta dell'attore. Si appalesa peraltro del tutto improbabile che seduto sulla sua autovettura con davanti un'altra auto diversa da quella condotta dal il teste abbia potuto vedere esattamente i punti d'urto. CP_5
E' assolutamente condivisibile la deduzione della convenuta in relazione a quanto dichiarato dall'attore in sede di interrogatorio formale, laddove dichiara testualmente:
“Con riferimento alla circostanza sub 17) preciso che vi era un teste oculare di cui al momento non ricordo di cui però ho fornito il nominativo al mio avvocato”. Eppure il teste indicato era il cugino ed entrambi erano stati già coinvolti in ruoli diversi, in Tes_1 altro sinistro del 2016 rilevato anche dal CTU.
La domanda va quindi rigettata all'esito dell'esame complessivo dell'attività istruttoria.
Il rigetto della domanda principale è conseguenzialmente assorbente delle ulteriori domande.
Le spese del giudizio comprese le spese di CTU vanno liquidate in ossequio al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nei confronti di
[...] Controparte_6
+2 con atto ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
[...] disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda dell'attore;
b) condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese del giudizio che liquida in complessivi E.7.616,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
c) pone a carico dell'attore le spese di CTU liquidate con separato decreto.
pag. 5 di 6 Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 20 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
pag. 6 di 6