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Sentenza 3 marzo 2026
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/03/2026, n. 4761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4761 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28254/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-ricorrente principale/controricorrente al ricorso incidentale- contro COMMERZBANK AG, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Martinelli;
-controricorrente/ricorrente in via incidentale- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ABRUZZO, SEZIONE STACCATA DI PESCARA, n. 717/2017 depositata il 10 agosto 2017; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 gennaio 2026 dal Consigliere AN EC;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Civile Sent. Sez. 5 Num. 4761 Anno 2026 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: CHIECA DANILO Data pubblicazione: 03/03/2026 2 di 16 Procuratore Generale FU Troncone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale;
uditi per la ricorrente principale l’avvocato dello Stato Salvatore MO e per la ricorrente in via incidentale l’avvocato Mario Martinelli;
FATTI DI CAUSA 1. Negli anni dal 2004 al 2007 ER Aktiengesellschaft (in sigla AG), banca europea con sede in RT (Germania), percepiva dividendi dalle società italiane Banca Intesa s.p.a., M.T.S. s.p.a. e Consortium s.r.l., in cui deteneva partecipazioni di minoranza. 2. Tali dividendi erano assoggettati a tassazione nel nostro Paese mediante ritenuta alla fonte, ai sensi dell’art. 27, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo temporalmente vigente, con applicazione dell’aliquota ridotta del 15 per cento -prevista dall’art. 10, paragrafo 2, della Convenzione Internazionale di Bonn del 18 ottobre 1989 contro le doppie imposizioni stipulata fra l’Italia e la Germania, ratificata a sèguito della legge n. 459 del 1992-, tranne che in un caso in cui, trattandosi di azioni di risparmio, veniva applicata l’aliquota del 12,50 per cento. 3. Ritenendo discriminatorio il trattamento fiscale al quale era stata sottoposta, alla luce dei princìpi sanciti dagli artt. 49, 63 e 65 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.), la prefata banca estera presentava al Centro Operativo di Pescara (C.O.P.) istanza di rimborso delle ritenute subite, ammontanti complessivamente a 13.656.018 euro e operate: (a)per un importo di 13.092.429 euro sui dividendi relativi a partecipazioni strategiche detenute durevolmente e non a scopo di negoziazione, cd. non- trading book dividends, esenti dall’imposta tedesca sul reddito delle 3 di 16 società (German Corporate Tax); (b)per i restanti 563.589 euro sui dividendi riferibili a partecipazioni detenute per mere finalità speculative, cd. trading book dividends, soggetti, invece, a tassazione a norma dell’art. 8b, paragrafo 1, del Körperschaftsteurgesetz (KSTG). 4. L’istanza veniva accolta dall’Ufficio con esclusivo riferimento ai non-trading book dividends e per il minor importo di 2.206.384,68 euro. 5. Contro il provvedimento di parziale diniego del rimborso ER AG proponeva, quindi, ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Pescara. 6. Il ricorso era accolto per quanto di ragione dalla Commissione adìta, che riteneva dovuto il rimborso delle ritenute subite dalla banca tedesca sui non-trading book dividends, per l’importo eccedente quello risultante dall’applicazione dell’imposta dell’1,65 per cento sull’ammontare dei dividendi lordi, mentre respingeva in toto le richieste da questa avanzate con riferimento ai trading book dividends. 7. La decisione di primo grado veniva appellata da entrambe le parti davanti alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, la quale, con sentenza n. 717/2017 del 10 agosto 2017, respingeva l’impugnazione principale dell’Amministrazione Finanziaria e accoglieva in parte quella incidentale della contribuente;
per l’effetto, in parziale riforma della pronuncia gravata, riconosceva spettante a ER AG anche il rimborso richiesto con riguardo ai trading book dividends, sia pure limitatamente all’importo di 234.663,93 euro, pari alla differenza fra l’ammontare delle ritenute da essa subite in Italia, al netto dell’imposta dell’1,65 per cento comunque dovuta (501.034,89 euro), e il credito d’imposta di cui avrebbe potuto beneficiare in Germania ai sensi dell’art. 24, paragrafo 3, lett. b), della citata 4 di 16 Convenzione bilaterale (266.370,96 euro). 8. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, preceduto dalla notificazione di altro ricorso articolato in tre motivi e non iscritto a ruolo. 9. ER AG ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, o quantomeno del primo motivo, e ha inoltre spiegato ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. 10. Per la trattazione della causa è stata fissata l’odierna udienza pubblica. 11. Nel termine previsto dall’art. 378, primo comma, c.p.c. il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale FU Troncone, ha depositato memoria, concludendo per il rigetto sia del ricorso principale sia di quello incidentale. 12. Entro il successivo termine di cui al secondo comma del citato articolo entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. 13. Nel corso dell’udienza l’organo requirente ha parzialmente modificato le conclusioni in precedenza rassegnate, chiedendo l’accoglimento del ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in riferimento all’art. 10, paragrafo 2, della Conv. Intern. di Bonn, 18 ottobre 1989, ratificata a sèguito della legge n. 459 del 1992. 1.1 Viene rimproverato alla CTR di aver erroneamente reputato assolto l’onere della prova delle ritenute subite da ER AG sui dividendi ad essa corrisposti da società italiane negli anni 2004- 2007, pur non essendo state acquisite al processo le note di 5 di 16 accreditamento (credit advices) necessarie ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso. Si assume, in proposito, che le suddette note di accreditamento costituivano gli unici documenti attraverso i quali sarebbe stato possibile accertare se la contribuente fosse stata la beneficiaria effettiva dei dividendi in questione, nel qual caso soltanto essa avrebbe potuto fruire del trattamento fiscale previsto dalla richiamata Convenzione bilaterale. 1.2 Prima di procedere alla trattazione del motivo devono essere esaminate le eccezioni pregiudiziali proposte dalla controricorrente, la quale sostiene che l’avversa censura debba essere dichiarata inammissibile per un duplice ordine di ragioni, e precisamente: (a)perché contenuta (come motivo «aggiunto») soltanto nel secondo ricorso per cassazione notificato dall’Agenzia delle Entrate il 27 novembre 2017, dopo che questa aveva ormai consumato il potere di impugnazione per effetto della precedente notifica di altro ricorso;
(b)perché carente di specificità, non essendo dato comprendere dalla sua lettura a quale capo della sentenza impugnata e a quali ritenute si riferisca. 1.3 Entrambe le eccezioni sono destituite di fondamento. 1.4 Riguardo alla prima deve rilevarsi che risultano proposti dall’Agenzia delle Entrate due distinti ricorsi per cassazione, dei quali uno notificato in data 24 novembre 2017, l’altro tre giorni più tardi. Dei due ricorsi soltanto il secondo -quello che qui ci occupa- è stato iscritto a ruolo. 1.5 Al momento della proposizione di tale secondo ricorso, quello precedentemente notificato non era stato dichiarato inammissibile o improcedibile, onde non può ritenersi operante, nel caso di specie, la preclusione stabilita dall’art. 387 c.p.c.. Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato che, 6 di 16 nell’ipotesi di sentenza impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente, è ammissibile la proposizione del secondo, anche se contenente nuovi e diversi motivi di censura, purché essa avvenga nell’osservanza del termine breve decorrente dalla notificazione di quello anteriore che non sia già stato dichiarato improcedibile, restando escluso che la mera notifica del primo ricorso comporti ex se la consumazione del potere d’impugnazione (cfr. Cass. n. 26319/2006, Cass. n. 13267/2007, Cass. n. 12898/2010, Cass. n. 21145/2016). 1.6 Per quanto attiene all’altra eccezione sollevata dalla controricorrente, va osservato che dalla complessiva lettura del ricorso principale si ricava agevolmente che l’Amministrazione Finanziaria ha inteso censurare anche le statuizioni rese dalla CTR in ordine alle ritenute operate sui non-trading book dividends, questione formante oggetto dell’appello principale da essa proposto con esito negativo. Deve, perciò, considerarsi frutto di un mero refuso l’inserimento, nel corpo dell’atto (a pag. 2), di un periodo che sembra circoscrivere la volontà impugnatoria della parte pubblica al solo capo della sentenza riguardante l’appello incidentale della contribuente («La decisione, nella parte in cui ha accolto l’appello incidentale della società non può essere condivisa per i seguenti motivi [...]»). 1.7 Sgombrato il campo dalle eccezioni di rito, il motivo si rivela comunque inammissibile sotto altri, diversi, profili. 1.8 Anzitutto, nella parte in cui lamenta l’inosservanza dell’art. 2697 c.c., esso si risolve in una critica all’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal collegio di secondo grado, il quale ha ritenuto che la prova delle ritenute operate sui dividendi corrisposti a ER AG fosse desumibile dalla documentazione da questa prodotta in giudizio (attestazione di 7 di 16 avvenuto pagamento proveniente da Banca Intesa s.p.a., depositaria del conto titoli, «riportant[e] gli stessi dati contenuti nei credit advice[s]»; copia dei credit advices rilasciati dal medesimo istituto bancario per l’anno 2004; copia delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla contribuente per gli anni 2004 e 2005, corredate degli allegati indicanti gli importi relativi ai dividendi percepiti e alle ritenute subite;
certificazioni degli utili e dei proventi equiparati [C.U.P.E.] rese ex art. 4, comma 6-ter, del d.P.R. n. 322 del 1998 da Consortium s.r.l., con le ricevute dei modelli F24 attestanti il versamento delle ritenute;
lettere inviate da M.T.S. s.p.a. e messaggi swift;
contabili bancarie riferite ai dividendi erogati in natura), non mancando di precisare che «la tesi sostenuta dall’appellante [Agenzia delle Entrate] circa la necessità di produzione dei credit advice[s ], come unica documentazione idonea a provare il diritto della società contribuente al rimborso delle ritenute [...], non è assolutamente condivisibile, poiché non prevista da alcuna disposizione di legge e neppure da documenti di prassi, peraltro non vincolanti». Sovviene, sul punto, il consolidato insegnamento di legittimità in base al quale la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile con ricorso per cassazione nella sola ipotesi in cui il giudice abbia errato nell’attribuire l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie incentrate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, non anche quando si intenda lamentare che, a causa di un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia erroneamente reputato assolto tale onere (cfr. Cass. n. 29615/2025, Cass. n. 29701/2025, Cass. n. 30195/2025, Cass. n. 30516/2025). 1.9 La censura in scrutinio appare, inoltre, carente di specificità nella misura in cui non si confronta con le surriportate affermazioni 8 di 16 dei giudici d’appello, spiegando perché debbano essere considerate giuridicamente erronee. 1.10 Per il resto, laddove deduce che i documenti prodotti in giudizio dalla contribuente risultavano inidonei a dimostrare la sua qualità di beneficiaria effettiva dei dividendi, il motivo prospetta una questione priva di pertinenza con l’oggetto del contendere. 1.11 Occorre, al riguardo, tener presente che l’istanza di rimborso proposta da ER AG, come evincibile dalla ricostruzione della vicenda di causa operata dalla CTR, si fonda sulla pretesa violazione del divieto di discriminazione fiscale desumibile dagli artt. 49, 63 e 65 del T.F.U.E., asseritamente consistita nel fatto che i dividendi corrisposti negli anni 2004-2007 da società ”figlie“ italiane alla società ”madre“ residente in [...]sarebbero stati sottoposti a un trattamento fiscale deteriore rispetto a quello riservato dalla normativa nazionale alle società aventi sede in Italia. Essa trova sostegno nei princìpi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2009, causa C-540/07, Commissione c. Repubblica italiana, con la quale è stato statuito che l’Italia, avendo assoggettato i dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri a un regime fiscale meno favorevole di quello applicato ai dividendi corrisposti alle società residenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 56, num. 1, del Trattato CEE in tema di libera circolazione dei capitali. 1.12 Rispetto a una richiesta così formulata non assume rilievo la disciplina convenzionale contro le doppie imposizioni, e in particolare la cd. ”clausola del beneficiario effettivo“ contenuta nell’art. 10, paragrafo 2, della menzionata Convenzione di Bonn del 18 ottobre 1989 fra Italia e Germania, redatta in conformità al modello OCSE, dovendo invece farsi esclusivo riferimento alla normativa interna anteriore all’entrata in vigore della legge n. 244 del 2007, applicabile ratione temporis agli anni d’imposta 2004- 9 di 16 2007, la quale, al di fuori dell’àmbito di operatività dell’art. 27-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, introdotto in attuazione della direttiva del Consiglio n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990 (cd. direttiva ”madre- figlia“), riservava ai dividendi distribuiti alle società non aventi sede nel territorio dello Stato, pur se stabilite in Paesi membri dell’Unione Europea, un trattamento fiscale più gravoso di quello previsto per le società residenti (e precisamente l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 27 per cento, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, anziché con l’aliquota ridotta dell’1,65 per cento -pari al 5 per cento del 33 per cento- ex artt. 77 e 89, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986). 2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., vengono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. 2.1 Si contesta l’omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello con il quale l’Amministrazione Finanziaria aveva dedotto che nessun rimborso spettava a ER AG con riferimento alle ritenute operate sui trading book dividends, dal momento che la contribuente aveva optato nel Paese di residenza per il metodo della deduzione dell’imposta italiana dalla base imponibile, con conseguente rinuncia al credito d’imposta estero (Tax Foreign Credit) alternativamente previsto in suo favore dalla legislazione tedesca. 3. Con il terzo motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., è lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. 3.1 La doglianza illustrata con il precedente mezzo di gravame viene riproposta secondo un diverso paradigma censorio, individuandosi il fatto decisivo non considerato dai giudici di appello nell’avvenuto esercizio da parte della contribuente dell’opzione per il metodo della deduzione dell’imposta italiana dalla base imponibile 10 di 16 rilevante ai fini del calcolo dell’imposta tedesca sul reddito delle società. 3.2 I due motivi possono essere scrutinati congiuntamente per la loro stretta connessione, in quanto prospettano la medesima questione sotto differenti profili. 3.3 Il terzo mezzo è inammissibile, poichè l’omesso esame di questioni giuridiche attinenti al diritto sostanziale configura il vizio di cui al numero 4, e non quello previsto dal numero 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., risolvendosi nella mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato e nella conseguente violazione dell’art. 112 del codice di rito (cfr. Cass. n. 14418/2021, Cass. n. 13002/2022, Cass. n. 19189/2024, Cass. n. 23890/2024). Oltretutto, la stessa impugnante deduce che il fatto asseritamente trascurato dai giudici di seconde cure risultava «pacifico tra le parti» (pag. 16, penultimo periodo, del ricorso), affermazione, questa, che stride vistosamente con il chiaro tenore letterale della norma processuale invocata, la quale espressamente prevede che in sede di legittimità possa essere denunciato soltanto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio «che è stato oggetto di discussione tra le parti», vale a dire controverso. 3.4 Il secondo motivo è infondato, alla luce del consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice in base al quale non si configura il vizio di omessa pronuncia qualora la decisione adottata dal giudice comporti l’implicito rigetto delle questioni non esplicitamente trattate, presupponendo come necessario antecedente logico- giuridico la valutazione della loro irrilevanza o infondatezza (cfr. Cass. n. 10881/2022, Cass. n. 12131/2023, Cass. n. 12476/2024). Nel caso di specie, la CTR non si è soffermata in motivazione sulla tesi sostenuta dall’Amministrazione in contrasto all’appello incidentale della contribuente, ma l’ha implicitamente disattesa riconoscendo a ER AG il diritto al parziale rimborso delle 11 di 16 ritenute subite in Italia sui trading book dividends. 4. Con il quarto motivo, inquadrato nello schema dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24 della Conv. Intern. di Bonn, 18 ottobre 1989, ratificata a sèguito della legge n. 459 del 1992, in riferimento all’art. 89, comma 2-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986. 4.1 Si censura la sentenza d’appello per aver riconosciuto spettante a ER AG il diritto al rimborso parziale delle ritenute subite in Italia sui trading book dividends, nonostante che l’esercizio dell’opzione per il metodo della deduzione dalla base imponibile avesse consentito alla contribuente di conseguire un risparmio sull’imposta tedesca sul reddito delle società. Viene, in proposito, evidenziato che: - «gli utili non possono essere non assoggettati ad imposizione poiché il trattamento fiscale che il Legislatore italiano ha riservato per i proventi dei Trading book dividends (art. 89, comma 2 bis, del D.P.R. n. 917/86, in vigore dal 01/01/2008) prevede, per le società che applicano i princìpi contabili internazionali, che gli utili distribuiti relativi ad azioni detenute per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti»; - «in tale circostanza, pertanto, il percettore italiano di dividendi non può avvalersi dell’esclusione del 95% dei dividendi dalla base imponibile, dovendo assoggettare a tassazione per intero i proventi percepiti»; - «dal momento che l’istanza di rimborso si fondava proprio sulla volontà di rimuovere una presunta penalizzazione dell’azionista straniero rispetto a quello italiano, il rimborso delle ritenute sui trading book dividends italiani avrebbe realizzato, evidentemente, un effetto discriminatorio al contrario, ossia avrebbe posto il contribuente italiano in una posizione di minor favore rispetto 12 di 16 all’azionista straniero»; - «la sentenza della CTR, nella parte in cui ha riconosciuto dovuto il rimborso, ha violato la citata disciplina [...]». 4.2 Il motivo è infondato. 4.3 L’assunto difensivo dell’Amministrazione ruota intorno alla previsione recata dall’art. 89, comma 2-bis, del t.u.i.r., la quale così recita: «In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti». 4.4 Sennonchè, detta norma, introdotta dall’art. 1, comma 58, lett. d), della legge n. 244 del 2007, è applicabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, giusta quanto stabilito dal comma 61 del medesimo articolo. Nella fattispecie in esame si discute del rimborso di ritenute effettuate negli anni 2004-2007, onde la citata norma non può essere utilmente invocata a supporto della dedotta inesistenza della discriminazione fiscale che la contribuente lamenta di aver subìto. Non a caso, nel precedente fra le stesse parti, costituito dalla sentenza di questa Corte n. 13884/2023 del 19 maggio 2023, l’identico motivo di ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate è stato parzialmente accolto proprio perché in quel giudizio, a differenza del presente, veniva in rilievo anche l’anno d’imposta 2008. 5. In definitiva, il ricorso principale è totalmente infondato. 6. Può ora procedersi all’esame dell’unico motivo del ricorso incidentale, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., con il quale sono prospettate la violazione e la falsa 13 di 16 applicazione dell’art. 63, num. 1, del T.F.U.E. (ex art. 56, num. 1, del Trattato CEE). 6.1 Si contesta l’impugnata sentenza per aver in parte rigettato l’appello incidentale della contribuente, riconoscendo ad essa spettante il rimborso delle ritenute sui trading book dividends limitatamente all’importo di 234.663,93 euro. A sostegno della censura viene argomentato che lo Stato della fonte può evitare censure di discriminazione fiscale anche mediante le disposizioni contenute in convenzioni contro le doppie imposizioni, purchè lo strumento a tal fine predisposto sia di per sè in grado di elidere completamente gli effetti derivanti dalla diversità di trattamento contemplata dalla disciplina nazionale. Di conseguenza, il sistema italiano potrebbe essere ritenuto coerente con le libertà fondamentali garantite a livello europeo soltanto qualora il credito d’imposta previsto in favore dei residenti nella Repubblica federale di Germania dall’art. 24, paragrafo 3, lett. b), della Conv. Intern. di Bonn, 18 ottobre 1989, fosse in grado di compensare pienamente tali effetti;
situazione, questa, non verificatasi nel caso di specie. 6.2 Il motivo è fondato. 6.3 La questione che esso veicola è già stata affrontata da questo Supremo Collegio con la surrichiamata sentenza n. 13884/2023. 6.4 In detta pronuncia è stato affermato che, con riguardo ai trading book dividends, la CTR aveva errato nel riconoscere a ER AG un rimborso solo parziale, quale risultante dalla differenza fra l’importo delle ritenute subite (al netto dell’imposta dell’1,65 o dell’1,375 per cento ratione temporis dovuta dalle società residenti in Italia) e quello che essa avrebbe potuto recuperare in applicazione del metodo convenzionale del credito d’imposta. Si è osservato, sul tema, che l’acclarata persistenza di un effetto discriminatorio, non integralmente compensato dalla concessione del 14 di 16 suddetto credito d’imposta, comporta la violazione dell’art. 63, num. 1, del T.F.U.E. (già art. 56, num. 1, del Trattato CEE), secondo la costante interpretazione offertane dalla Corte di giustizia a partire dalla citata sentenza del 19 novembre 2009, Commissione c. Repubblica italiana, sicchè, al fine di non incorrere in detta violazione, deve ritenersi applicabile anche ai dividendi percepiti da una società stabilita in altro Stato membro dell’Unione Europea (nella specie: la Repubblica federale di Germania) la ritenuta ridotta prevista per quelle residenti in Italia. È stato, altresì, precisato che, ai fini del rimborso della maggiore ritenuta applicata sui dividendi, è necessario e sufficiente che la società da cui essi sono stati percepiti dimostri di essere astrattamente assoggettabile a imposta sul reddito nel proprio Paese di residenza, senza dover provare di aver subìto sui dividendi medesimi un effettivo prelievo fiscale (cfr., ex aliis, Cass. n. 5152/2022, nonchè i richiami ivi contenuti); ciò in quanto la violazione della normativa comunitaria sussiste indipendentemente da presunti o reali vantaggi compensativi conseguiti dalla stessa società, la quale, a prescindere dal regime fiscale riservato ai dividendi dall’ordinamento tributario domestico, riceve comunque un trattamento discriminatorio da parte dello Stato italiano. Quel che, dunque, esclusivamente rileva è la residenza fiscale della richiedente in uno Stato membro dell’Unione Europea e l’assoggettamento in esso all’imposta sul reddito delle società, circostanze che qui non formano oggetto di contestazione. 6.5 Al menzionato precedente di legittimità, riguardante le stesse parti, il Collegio ritiene di dover dare sèguito, condividendone le motivazioni. 7. Tirando le fila del discorso fin qui condotto, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, il ricorso principale deve essere respinto, mentre va accolto quello incidentale, con conseguente 15 di 16 cassazione parziale della sentenza gravata. 7.1 Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, avendo la CTR appurato che la contribuente ha subìto ritenute sui trading book dividends per un ammontare complessivo di 501.034,89 euro, al netto dell’imposta dell’1,65 per cento, comunque dovuta, la causa può essere decisa nel merito con pronuncia di annullamento, anche per questa parte e nei suindicati limiti, dell’impugnato diniego di rimborso. 8. Le spese dell’intero giudizio -sia quelle dei due gradi di merito, da regolare ex novo in conseguenza della disposta cassazione parziale della sentenza d’appello, sia quelle di legittimità- vanno interamente compensate fra le parti, essendosi consolidati solo dopo la proposizione del ricorso i princìpi di diritto posti a base della decisione. 9. Nonostante l’esito del ricorso principale, non si fa luogo all’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), essendo l’Agenzia delle Entrate esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito previsto in favore delle amministrazioni pubbliche, dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo (artt. 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lett. a], del d.P.R. n. 115 del 2002; si vedano in giurisprudenza Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie quello incidentale;
cassa la gravata sentenza, in relazione all’impugnazione accolta, e, decidendo, sul punto, la causa nel merito, annulla il diniego di rimborso, nei limiti di cui in motivazione, anche per la parte riguardante le ritenute alla fonte operate sui dividendi qualificati 16 di 16 come trading book dividends;
compensa totalmente fra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN EC LU NA
-ricorrente principale/controricorrente al ricorso incidentale- contro COMMERZBANK AG, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Martinelli;
-controricorrente/ricorrente in via incidentale- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ABRUZZO, SEZIONE STACCATA DI PESCARA, n. 717/2017 depositata il 10 agosto 2017; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 gennaio 2026 dal Consigliere AN EC;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Civile Sent. Sez. 5 Num. 4761 Anno 2026 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: CHIECA DANILO Data pubblicazione: 03/03/2026 2 di 16 Procuratore Generale FU Troncone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale;
uditi per la ricorrente principale l’avvocato dello Stato Salvatore MO e per la ricorrente in via incidentale l’avvocato Mario Martinelli;
FATTI DI CAUSA 1. Negli anni dal 2004 al 2007 ER Aktiengesellschaft (in sigla AG), banca europea con sede in RT (Germania), percepiva dividendi dalle società italiane Banca Intesa s.p.a., M.T.S. s.p.a. e Consortium s.r.l., in cui deteneva partecipazioni di minoranza. 2. Tali dividendi erano assoggettati a tassazione nel nostro Paese mediante ritenuta alla fonte, ai sensi dell’art. 27, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo temporalmente vigente, con applicazione dell’aliquota ridotta del 15 per cento -prevista dall’art. 10, paragrafo 2, della Convenzione Internazionale di Bonn del 18 ottobre 1989 contro le doppie imposizioni stipulata fra l’Italia e la Germania, ratificata a sèguito della legge n. 459 del 1992-, tranne che in un caso in cui, trattandosi di azioni di risparmio, veniva applicata l’aliquota del 12,50 per cento. 3. Ritenendo discriminatorio il trattamento fiscale al quale era stata sottoposta, alla luce dei princìpi sanciti dagli artt. 49, 63 e 65 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.), la prefata banca estera presentava al Centro Operativo di Pescara (C.O.P.) istanza di rimborso delle ritenute subite, ammontanti complessivamente a 13.656.018 euro e operate: (a)per un importo di 13.092.429 euro sui dividendi relativi a partecipazioni strategiche detenute durevolmente e non a scopo di negoziazione, cd. non- trading book dividends, esenti dall’imposta tedesca sul reddito delle 3 di 16 società (German Corporate Tax); (b)per i restanti 563.589 euro sui dividendi riferibili a partecipazioni detenute per mere finalità speculative, cd. trading book dividends, soggetti, invece, a tassazione a norma dell’art. 8b, paragrafo 1, del Körperschaftsteurgesetz (KSTG). 4. L’istanza veniva accolta dall’Ufficio con esclusivo riferimento ai non-trading book dividends e per il minor importo di 2.206.384,68 euro. 5. Contro il provvedimento di parziale diniego del rimborso ER AG proponeva, quindi, ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Pescara. 6. Il ricorso era accolto per quanto di ragione dalla Commissione adìta, che riteneva dovuto il rimborso delle ritenute subite dalla banca tedesca sui non-trading book dividends, per l’importo eccedente quello risultante dall’applicazione dell’imposta dell’1,65 per cento sull’ammontare dei dividendi lordi, mentre respingeva in toto le richieste da questa avanzate con riferimento ai trading book dividends. 7. La decisione di primo grado veniva appellata da entrambe le parti davanti alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, la quale, con sentenza n. 717/2017 del 10 agosto 2017, respingeva l’impugnazione principale dell’Amministrazione Finanziaria e accoglieva in parte quella incidentale della contribuente;
per l’effetto, in parziale riforma della pronuncia gravata, riconosceva spettante a ER AG anche il rimborso richiesto con riguardo ai trading book dividends, sia pure limitatamente all’importo di 234.663,93 euro, pari alla differenza fra l’ammontare delle ritenute da essa subite in Italia, al netto dell’imposta dell’1,65 per cento comunque dovuta (501.034,89 euro), e il credito d’imposta di cui avrebbe potuto beneficiare in Germania ai sensi dell’art. 24, paragrafo 3, lett. b), della citata 4 di 16 Convenzione bilaterale (266.370,96 euro). 8. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, preceduto dalla notificazione di altro ricorso articolato in tre motivi e non iscritto a ruolo. 9. ER AG ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, o quantomeno del primo motivo, e ha inoltre spiegato ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. 10. Per la trattazione della causa è stata fissata l’odierna udienza pubblica. 11. Nel termine previsto dall’art. 378, primo comma, c.p.c. il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale FU Troncone, ha depositato memoria, concludendo per il rigetto sia del ricorso principale sia di quello incidentale. 12. Entro il successivo termine di cui al secondo comma del citato articolo entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. 13. Nel corso dell’udienza l’organo requirente ha parzialmente modificato le conclusioni in precedenza rassegnate, chiedendo l’accoglimento del ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in riferimento all’art. 10, paragrafo 2, della Conv. Intern. di Bonn, 18 ottobre 1989, ratificata a sèguito della legge n. 459 del 1992. 1.1 Viene rimproverato alla CTR di aver erroneamente reputato assolto l’onere della prova delle ritenute subite da ER AG sui dividendi ad essa corrisposti da società italiane negli anni 2004- 2007, pur non essendo state acquisite al processo le note di 5 di 16 accreditamento (credit advices) necessarie ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso. Si assume, in proposito, che le suddette note di accreditamento costituivano gli unici documenti attraverso i quali sarebbe stato possibile accertare se la contribuente fosse stata la beneficiaria effettiva dei dividendi in questione, nel qual caso soltanto essa avrebbe potuto fruire del trattamento fiscale previsto dalla richiamata Convenzione bilaterale. 1.2 Prima di procedere alla trattazione del motivo devono essere esaminate le eccezioni pregiudiziali proposte dalla controricorrente, la quale sostiene che l’avversa censura debba essere dichiarata inammissibile per un duplice ordine di ragioni, e precisamente: (a)perché contenuta (come motivo «aggiunto») soltanto nel secondo ricorso per cassazione notificato dall’Agenzia delle Entrate il 27 novembre 2017, dopo che questa aveva ormai consumato il potere di impugnazione per effetto della precedente notifica di altro ricorso;
(b)perché carente di specificità, non essendo dato comprendere dalla sua lettura a quale capo della sentenza impugnata e a quali ritenute si riferisca. 1.3 Entrambe le eccezioni sono destituite di fondamento. 1.4 Riguardo alla prima deve rilevarsi che risultano proposti dall’Agenzia delle Entrate due distinti ricorsi per cassazione, dei quali uno notificato in data 24 novembre 2017, l’altro tre giorni più tardi. Dei due ricorsi soltanto il secondo -quello che qui ci occupa- è stato iscritto a ruolo. 1.5 Al momento della proposizione di tale secondo ricorso, quello precedentemente notificato non era stato dichiarato inammissibile o improcedibile, onde non può ritenersi operante, nel caso di specie, la preclusione stabilita dall’art. 387 c.p.c.. Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato che, 6 di 16 nell’ipotesi di sentenza impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente, è ammissibile la proposizione del secondo, anche se contenente nuovi e diversi motivi di censura, purché essa avvenga nell’osservanza del termine breve decorrente dalla notificazione di quello anteriore che non sia già stato dichiarato improcedibile, restando escluso che la mera notifica del primo ricorso comporti ex se la consumazione del potere d’impugnazione (cfr. Cass. n. 26319/2006, Cass. n. 13267/2007, Cass. n. 12898/2010, Cass. n. 21145/2016). 1.6 Per quanto attiene all’altra eccezione sollevata dalla controricorrente, va osservato che dalla complessiva lettura del ricorso principale si ricava agevolmente che l’Amministrazione Finanziaria ha inteso censurare anche le statuizioni rese dalla CTR in ordine alle ritenute operate sui non-trading book dividends, questione formante oggetto dell’appello principale da essa proposto con esito negativo. Deve, perciò, considerarsi frutto di un mero refuso l’inserimento, nel corpo dell’atto (a pag. 2), di un periodo che sembra circoscrivere la volontà impugnatoria della parte pubblica al solo capo della sentenza riguardante l’appello incidentale della contribuente («La decisione, nella parte in cui ha accolto l’appello incidentale della società non può essere condivisa per i seguenti motivi [...]»). 1.7 Sgombrato il campo dalle eccezioni di rito, il motivo si rivela comunque inammissibile sotto altri, diversi, profili. 1.8 Anzitutto, nella parte in cui lamenta l’inosservanza dell’art. 2697 c.c., esso si risolve in una critica all’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal collegio di secondo grado, il quale ha ritenuto che la prova delle ritenute operate sui dividendi corrisposti a ER AG fosse desumibile dalla documentazione da questa prodotta in giudizio (attestazione di 7 di 16 avvenuto pagamento proveniente da Banca Intesa s.p.a., depositaria del conto titoli, «riportant[e] gli stessi dati contenuti nei credit advice[s]»; copia dei credit advices rilasciati dal medesimo istituto bancario per l’anno 2004; copia delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla contribuente per gli anni 2004 e 2005, corredate degli allegati indicanti gli importi relativi ai dividendi percepiti e alle ritenute subite;
certificazioni degli utili e dei proventi equiparati [C.U.P.E.] rese ex art. 4, comma 6-ter, del d.P.R. n. 322 del 1998 da Consortium s.r.l., con le ricevute dei modelli F24 attestanti il versamento delle ritenute;
lettere inviate da M.T.S. s.p.a. e messaggi swift;
contabili bancarie riferite ai dividendi erogati in natura), non mancando di precisare che «la tesi sostenuta dall’appellante [Agenzia delle Entrate] circa la necessità di produzione dei credit advice[s ], come unica documentazione idonea a provare il diritto della società contribuente al rimborso delle ritenute [...], non è assolutamente condivisibile, poiché non prevista da alcuna disposizione di legge e neppure da documenti di prassi, peraltro non vincolanti». Sovviene, sul punto, il consolidato insegnamento di legittimità in base al quale la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile con ricorso per cassazione nella sola ipotesi in cui il giudice abbia errato nell’attribuire l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie incentrate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, non anche quando si intenda lamentare che, a causa di un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia erroneamente reputato assolto tale onere (cfr. Cass. n. 29615/2025, Cass. n. 29701/2025, Cass. n. 30195/2025, Cass. n. 30516/2025). 1.9 La censura in scrutinio appare, inoltre, carente di specificità nella misura in cui non si confronta con le surriportate affermazioni 8 di 16 dei giudici d’appello, spiegando perché debbano essere considerate giuridicamente erronee. 1.10 Per il resto, laddove deduce che i documenti prodotti in giudizio dalla contribuente risultavano inidonei a dimostrare la sua qualità di beneficiaria effettiva dei dividendi, il motivo prospetta una questione priva di pertinenza con l’oggetto del contendere. 1.11 Occorre, al riguardo, tener presente che l’istanza di rimborso proposta da ER AG, come evincibile dalla ricostruzione della vicenda di causa operata dalla CTR, si fonda sulla pretesa violazione del divieto di discriminazione fiscale desumibile dagli artt. 49, 63 e 65 del T.F.U.E., asseritamente consistita nel fatto che i dividendi corrisposti negli anni 2004-2007 da società ”figlie“ italiane alla società ”madre“ residente in [...]sarebbero stati sottoposti a un trattamento fiscale deteriore rispetto a quello riservato dalla normativa nazionale alle società aventi sede in Italia. Essa trova sostegno nei princìpi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2009, causa C-540/07, Commissione c. Repubblica italiana, con la quale è stato statuito che l’Italia, avendo assoggettato i dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri a un regime fiscale meno favorevole di quello applicato ai dividendi corrisposti alle società residenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 56, num. 1, del Trattato CEE in tema di libera circolazione dei capitali. 1.12 Rispetto a una richiesta così formulata non assume rilievo la disciplina convenzionale contro le doppie imposizioni, e in particolare la cd. ”clausola del beneficiario effettivo“ contenuta nell’art. 10, paragrafo 2, della menzionata Convenzione di Bonn del 18 ottobre 1989 fra Italia e Germania, redatta in conformità al modello OCSE, dovendo invece farsi esclusivo riferimento alla normativa interna anteriore all’entrata in vigore della legge n. 244 del 2007, applicabile ratione temporis agli anni d’imposta 2004- 9 di 16 2007, la quale, al di fuori dell’àmbito di operatività dell’art. 27-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, introdotto in attuazione della direttiva del Consiglio n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990 (cd. direttiva ”madre- figlia“), riservava ai dividendi distribuiti alle società non aventi sede nel territorio dello Stato, pur se stabilite in Paesi membri dell’Unione Europea, un trattamento fiscale più gravoso di quello previsto per le società residenti (e precisamente l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 27 per cento, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, anziché con l’aliquota ridotta dell’1,65 per cento -pari al 5 per cento del 33 per cento- ex artt. 77 e 89, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986). 2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., vengono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. 2.1 Si contesta l’omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello con il quale l’Amministrazione Finanziaria aveva dedotto che nessun rimborso spettava a ER AG con riferimento alle ritenute operate sui trading book dividends, dal momento che la contribuente aveva optato nel Paese di residenza per il metodo della deduzione dell’imposta italiana dalla base imponibile, con conseguente rinuncia al credito d’imposta estero (Tax Foreign Credit) alternativamente previsto in suo favore dalla legislazione tedesca. 3. Con il terzo motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., è lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. 3.1 La doglianza illustrata con il precedente mezzo di gravame viene riproposta secondo un diverso paradigma censorio, individuandosi il fatto decisivo non considerato dai giudici di appello nell’avvenuto esercizio da parte della contribuente dell’opzione per il metodo della deduzione dell’imposta italiana dalla base imponibile 10 di 16 rilevante ai fini del calcolo dell’imposta tedesca sul reddito delle società. 3.2 I due motivi possono essere scrutinati congiuntamente per la loro stretta connessione, in quanto prospettano la medesima questione sotto differenti profili. 3.3 Il terzo mezzo è inammissibile, poichè l’omesso esame di questioni giuridiche attinenti al diritto sostanziale configura il vizio di cui al numero 4, e non quello previsto dal numero 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., risolvendosi nella mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato e nella conseguente violazione dell’art. 112 del codice di rito (cfr. Cass. n. 14418/2021, Cass. n. 13002/2022, Cass. n. 19189/2024, Cass. n. 23890/2024). Oltretutto, la stessa impugnante deduce che il fatto asseritamente trascurato dai giudici di seconde cure risultava «pacifico tra le parti» (pag. 16, penultimo periodo, del ricorso), affermazione, questa, che stride vistosamente con il chiaro tenore letterale della norma processuale invocata, la quale espressamente prevede che in sede di legittimità possa essere denunciato soltanto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio «che è stato oggetto di discussione tra le parti», vale a dire controverso. 3.4 Il secondo motivo è infondato, alla luce del consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice in base al quale non si configura il vizio di omessa pronuncia qualora la decisione adottata dal giudice comporti l’implicito rigetto delle questioni non esplicitamente trattate, presupponendo come necessario antecedente logico- giuridico la valutazione della loro irrilevanza o infondatezza (cfr. Cass. n. 10881/2022, Cass. n. 12131/2023, Cass. n. 12476/2024). Nel caso di specie, la CTR non si è soffermata in motivazione sulla tesi sostenuta dall’Amministrazione in contrasto all’appello incidentale della contribuente, ma l’ha implicitamente disattesa riconoscendo a ER AG il diritto al parziale rimborso delle 11 di 16 ritenute subite in Italia sui trading book dividends. 4. Con il quarto motivo, inquadrato nello schema dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24 della Conv. Intern. di Bonn, 18 ottobre 1989, ratificata a sèguito della legge n. 459 del 1992, in riferimento all’art. 89, comma 2-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986. 4.1 Si censura la sentenza d’appello per aver riconosciuto spettante a ER AG il diritto al rimborso parziale delle ritenute subite in Italia sui trading book dividends, nonostante che l’esercizio dell’opzione per il metodo della deduzione dalla base imponibile avesse consentito alla contribuente di conseguire un risparmio sull’imposta tedesca sul reddito delle società. Viene, in proposito, evidenziato che: - «gli utili non possono essere non assoggettati ad imposizione poiché il trattamento fiscale che il Legislatore italiano ha riservato per i proventi dei Trading book dividends (art. 89, comma 2 bis, del D.P.R. n. 917/86, in vigore dal 01/01/2008) prevede, per le società che applicano i princìpi contabili internazionali, che gli utili distribuiti relativi ad azioni detenute per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti»; - «in tale circostanza, pertanto, il percettore italiano di dividendi non può avvalersi dell’esclusione del 95% dei dividendi dalla base imponibile, dovendo assoggettare a tassazione per intero i proventi percepiti»; - «dal momento che l’istanza di rimborso si fondava proprio sulla volontà di rimuovere una presunta penalizzazione dell’azionista straniero rispetto a quello italiano, il rimborso delle ritenute sui trading book dividends italiani avrebbe realizzato, evidentemente, un effetto discriminatorio al contrario, ossia avrebbe posto il contribuente italiano in una posizione di minor favore rispetto 12 di 16 all’azionista straniero»; - «la sentenza della CTR, nella parte in cui ha riconosciuto dovuto il rimborso, ha violato la citata disciplina [...]». 4.2 Il motivo è infondato. 4.3 L’assunto difensivo dell’Amministrazione ruota intorno alla previsione recata dall’art. 89, comma 2-bis, del t.u.i.r., la quale così recita: «In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti». 4.4 Sennonchè, detta norma, introdotta dall’art. 1, comma 58, lett. d), della legge n. 244 del 2007, è applicabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, giusta quanto stabilito dal comma 61 del medesimo articolo. Nella fattispecie in esame si discute del rimborso di ritenute effettuate negli anni 2004-2007, onde la citata norma non può essere utilmente invocata a supporto della dedotta inesistenza della discriminazione fiscale che la contribuente lamenta di aver subìto. Non a caso, nel precedente fra le stesse parti, costituito dalla sentenza di questa Corte n. 13884/2023 del 19 maggio 2023, l’identico motivo di ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate è stato parzialmente accolto proprio perché in quel giudizio, a differenza del presente, veniva in rilievo anche l’anno d’imposta 2008. 5. In definitiva, il ricorso principale è totalmente infondato. 6. Può ora procedersi all’esame dell’unico motivo del ricorso incidentale, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., con il quale sono prospettate la violazione e la falsa 13 di 16 applicazione dell’art. 63, num. 1, del T.F.U.E. (ex art. 56, num. 1, del Trattato CEE). 6.1 Si contesta l’impugnata sentenza per aver in parte rigettato l’appello incidentale della contribuente, riconoscendo ad essa spettante il rimborso delle ritenute sui trading book dividends limitatamente all’importo di 234.663,93 euro. A sostegno della censura viene argomentato che lo Stato della fonte può evitare censure di discriminazione fiscale anche mediante le disposizioni contenute in convenzioni contro le doppie imposizioni, purchè lo strumento a tal fine predisposto sia di per sè in grado di elidere completamente gli effetti derivanti dalla diversità di trattamento contemplata dalla disciplina nazionale. Di conseguenza, il sistema italiano potrebbe essere ritenuto coerente con le libertà fondamentali garantite a livello europeo soltanto qualora il credito d’imposta previsto in favore dei residenti nella Repubblica federale di Germania dall’art. 24, paragrafo 3, lett. b), della Conv. Intern. di Bonn, 18 ottobre 1989, fosse in grado di compensare pienamente tali effetti;
situazione, questa, non verificatasi nel caso di specie. 6.2 Il motivo è fondato. 6.3 La questione che esso veicola è già stata affrontata da questo Supremo Collegio con la surrichiamata sentenza n. 13884/2023. 6.4 In detta pronuncia è stato affermato che, con riguardo ai trading book dividends, la CTR aveva errato nel riconoscere a ER AG un rimborso solo parziale, quale risultante dalla differenza fra l’importo delle ritenute subite (al netto dell’imposta dell’1,65 o dell’1,375 per cento ratione temporis dovuta dalle società residenti in Italia) e quello che essa avrebbe potuto recuperare in applicazione del metodo convenzionale del credito d’imposta. Si è osservato, sul tema, che l’acclarata persistenza di un effetto discriminatorio, non integralmente compensato dalla concessione del 14 di 16 suddetto credito d’imposta, comporta la violazione dell’art. 63, num. 1, del T.F.U.E. (già art. 56, num. 1, del Trattato CEE), secondo la costante interpretazione offertane dalla Corte di giustizia a partire dalla citata sentenza del 19 novembre 2009, Commissione c. Repubblica italiana, sicchè, al fine di non incorrere in detta violazione, deve ritenersi applicabile anche ai dividendi percepiti da una società stabilita in altro Stato membro dell’Unione Europea (nella specie: la Repubblica federale di Germania) la ritenuta ridotta prevista per quelle residenti in Italia. È stato, altresì, precisato che, ai fini del rimborso della maggiore ritenuta applicata sui dividendi, è necessario e sufficiente che la società da cui essi sono stati percepiti dimostri di essere astrattamente assoggettabile a imposta sul reddito nel proprio Paese di residenza, senza dover provare di aver subìto sui dividendi medesimi un effettivo prelievo fiscale (cfr., ex aliis, Cass. n. 5152/2022, nonchè i richiami ivi contenuti); ciò in quanto la violazione della normativa comunitaria sussiste indipendentemente da presunti o reali vantaggi compensativi conseguiti dalla stessa società, la quale, a prescindere dal regime fiscale riservato ai dividendi dall’ordinamento tributario domestico, riceve comunque un trattamento discriminatorio da parte dello Stato italiano. Quel che, dunque, esclusivamente rileva è la residenza fiscale della richiedente in uno Stato membro dell’Unione Europea e l’assoggettamento in esso all’imposta sul reddito delle società, circostanze che qui non formano oggetto di contestazione. 6.5 Al menzionato precedente di legittimità, riguardante le stesse parti, il Collegio ritiene di dover dare sèguito, condividendone le motivazioni. 7. Tirando le fila del discorso fin qui condotto, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, il ricorso principale deve essere respinto, mentre va accolto quello incidentale, con conseguente 15 di 16 cassazione parziale della sentenza gravata. 7.1 Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, avendo la CTR appurato che la contribuente ha subìto ritenute sui trading book dividends per un ammontare complessivo di 501.034,89 euro, al netto dell’imposta dell’1,65 per cento, comunque dovuta, la causa può essere decisa nel merito con pronuncia di annullamento, anche per questa parte e nei suindicati limiti, dell’impugnato diniego di rimborso. 8. Le spese dell’intero giudizio -sia quelle dei due gradi di merito, da regolare ex novo in conseguenza della disposta cassazione parziale della sentenza d’appello, sia quelle di legittimità- vanno interamente compensate fra le parti, essendosi consolidati solo dopo la proposizione del ricorso i princìpi di diritto posti a base della decisione. 9. Nonostante l’esito del ricorso principale, non si fa luogo all’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), essendo l’Agenzia delle Entrate esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito previsto in favore delle amministrazioni pubbliche, dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo (artt. 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lett. a], del d.P.R. n. 115 del 2002; si vedano in giurisprudenza Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie quello incidentale;
cassa la gravata sentenza, in relazione all’impugnazione accolta, e, decidendo, sul punto, la causa nel merito, annulla il diniego di rimborso, nei limiti di cui in motivazione, anche per la parte riguardante le ritenute alla fonte operate sui dividendi qualificati 16 di 16 come trading book dividends;
compensa totalmente fra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN EC LU NA