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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/05/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1612/2020 R.G. vertente
TRA
(Cf. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(Cf. ), (Cf. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.f. ) e Parte_4 C.F._4 Parte_5
(Cf. ), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio
[...] C.F._5
Bubici, in virtù di procure allegate all'atto di citazione;
-ATTORI-
E
, in persona del sindaco pro – tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Saverio Molica e Giacomo Farrelli, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, giusta deliberazione della Giunta
Comunale n. 114 del 15.05.2020;
- CONVENUTO-
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.12.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note depositate telematicamente e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2
, e hanno citato in giudizio il Parte_3 Parte_4 Parte_5
, chiedendo: in via preliminare, previo accertamento della Controparte_1 responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni da omessa manutenzione della strada comunale causati alle proprie abitazioni, la condanna alla messa in sicurezza delle aree sovrastanti gli immobili di loro proprietà e, per l'effetto, la revoca dell'ordinanza contingibile e urgente di sgombero n. 1 del 5.2.2014; nel merito, la condanna dell'ente al risarcimento dei danni materiali procurati alle proprie abitazioni, pari a € 40.000,00; il risarcimento del danno da lesione al diritto di proprietà quantificato in € 28.500,00, per ogni singolo proprietario;
il risarcimento dal danno dovuto alla pericolosità delle condizioni in cui hanno vissuto e continuano a vivere da determinarsi in via equitativa.
Gli attori hanno esposto che il si era reso responsabile del dissesto Controparte_1 idrogeologico che aveva danneggiato le loro abitazioni, site in Via dei Caduti sul Lavoro n.
15 e 17, a causa dell'omessa manutenzione del tratto stradale sovrastante e della mancanza di opere di sostegno;
che, con ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 05.02.2014, era stato interdetto loro temporaneamente l'uso abitativo del fabbricato a rischio a causa del crollo del terreno sovrastante fino alla messa in sicurezza dell'area circostante l'abitazione; che, per questo motivo, nei mesi successivi si erano trasferiti nelle abitazioni di via Caduti sul Lavoro n. 19 e 21; che il solo quattro anni dopo la frana del Controparte_1
2014 aveva posto a valle dei gabbioni di pietrame, poi trascinati in seguito ad un ulteriore evento franoso verso uno dei quattro immobili;
che, il non aveva Controparte_1 fornito alcun riscontro alle richieste di concessione di un alloggio da utilizzare fino alla messa in sicurezza delle loro abitazioni.
Con comparsa depositata in data 27/10/2020, si è costituito il , Controparte_1 contestando in fatto e diritto gli assunti degli attori e chiedendo, in via pregiudiziale, la dichiarazione dell'inammissibilità dell'azione per assenza di mandato alle liti;
la dichiarazione del difetto di giurisdizione del Autorità giudiziaria ordinaria in favore del
Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. 104/2010; la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva, poiché i danni subiti dagli attori sono stati causati dall'omessa manutenzione di aree di proprietà privata poste a monte delle loro abitazioni;
2 nel merito, il rigetto della domanda di revoca del provvedimento contingibile e urgente e della domanda di condanna alla messa in sicurezza dell'area oggetto di frana, perché esercizio di potere discrezionale della Pubblica Amministrazione è assoggettato alla giurisdizione del Giudice amministrativo e per difetto di legittimazione;
infine, ha chiesto il rigetto della domanda di risarcimento dei danni perché infondata in fatto e in diritto.
Instaurato il contraddittorio e comparse le parti, con ordinanza del 4/2/2021, ritenuto che il difetto di giurisdizione del g.o. e il difetto di ius postulandi in capo a Parte_6 potessero essere decisi unitamente al merito, sono stati assegnati i termini ex art.
[...]
183, VI comma, c.p.c..
Ammessi i mezzi istruttori chiesti dalle parti, la causa è stata istruita mediante le allegazioni documentali e l'escussione di testimoni.
Successivamente, con ordinanza del 14.07.2022, è stata disposta CTU per accertare la causa della frana avvenuta nel 2014 e per la quantificazione dei danni conseguenti.
Dopo alcune rinunce da parte dei consulenti tecnici nominati, con ordinanza del
13.06.2023 è stato nominato quale CTU l'ing. il quale ha depositato la Persona_1 propria relazione in data 6/12/2023 ed è stato poi convocato a chiarimenti su alcuni quesiti.
All'udienza del 19.12.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*** *** *** *** ***
1. In via pregiudiziale, deve essere affrontata l'eccezione, sollevata dal CP_1
Convenuto, del difetto di giurisdizione del G.O. in relazione alla chiesta condanna dell'Amministrazione convenuta ad un facere specifico.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario anche in caso di condanna della p.a. ad un facere, perché la stessa non incide sulle scelte e sugli atti autoritativi della p.a., ma riguarda un'attività che è soggetta al rispetto del principio del neminem laedere.
In particolare, la Corte di Cassazione sul punto ha affermato che “L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo
3 ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del "neminem laedere". Né è di ostacolo il disposto dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000 - che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia - giacché, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta. (Nella specie, il privato aveva domandato la condanna di un alla realizzazione dei lavori necessari per consentire CP_1 la transitabilità di una strada comunale;
riaffermando l'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, sul presupposto della natura di manutenzione straordinaria dei lavori richiesti, li aveva ricondotti nell'area dell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non censurabile dal giudice ordinario).” (cfr. Cass., Civ., Sez. VI, ord. n. 25843/2021).
Condividendo l'orientamento sopra riportato, da cui non v'è ragione di discostarsi, si dichiara la giurisdizione del giudice ordinario anche per la domanda di condanna della pubblica amministrazione all'obbligo di facere chiesto dagli attori.
Al contrario, si ritiene fondata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di revoca del provvedimento contingibile e urgente n.
1 del 05.02.2014, in quanto rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, primo comma, lettera q) c.p.a., che espressamente concerne “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal
Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità
e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato”.
2. Preliminarmente, merita di essere esaminata l'eccezione, sollevata dal CP_1
, del difetto di ius postulandi per assenza di mandato alle liti in capo all'avv.
[...]
Antonio Bubici perché sia nel mandato conferito da , Parte_1 Parte_5
, , e sia in quello conferito da
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
è stata riportata una data anteriore a quella indicata nell'atto di citazione e anche Parte_4 perché seppure indicato in mandato non è mai comparso nel contenuto Parte_4 dell'atto introduttivo nel quale, tuttavia, è stato indicato Parte_6
4 Anzitutto, dalla lettura dell'atto di citazione deve rilevarsi che l'indicazione del signor
è un mero refuso riportato dal difensore, così come dallo stesso Parte_6 chiarito nelle note del 26/1/2021 (v. note in atti).
In effetti, agli atti è allegata la procura alle liti rilasciata all'avv. Antonio Bubici firmata da quale proprietario pro – quota delle abitazioni colpite dalla frana (cfr. all. Parte_4
n. 2 all'atto di citazione).
Inoltre, con riferimento alla mancata contestualità del conferimento dell'incarico rispetto al momento di formazione dell'atto introduttivo, si rileva che la Corte di Cassazione si sia pronunciata di recente sul punto, seppure sul requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., per il ricorso in cassazione, affermando che:
“…il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.” (cfr. Cass., Civ., Sez. Un., sent., n. 2075/2024).
Ne discende che deve ritenersi sussistente lo ius postulandi in capo all'avv. Antonio Bubici, il quale ha ricevuto regolare mandato alle liti da parte degli attori, allegandolo materialmente all'atto introduttivo riportante la data del 27.04.2020, successiva a quello dell'avvenuto conferimento dell'incarico (cfr. all. nn. 1 e 2 all'atto di citazione).
3. Ancora in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dal in quanto la strada interpoderale Controparte_1 che ha causato la frana non avrebbe natura di strada pubblica.
Anzitutto, si rileva che il convenuto, in persona del Sindaco legale CP_1 rappresentante pro tempore, nell'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 05.02.2014, qualifica la strada interessata dalla frana come strada comunale e ciò è stato ulteriormente confermato dalla comunicazione a firma dell'ingegnere nella quale è stata Testimone_1 riportata la qualificazione dell'area come strada comunale (cfr. all. nn. 4 e 5 all'atto di citazione).
A ciò va aggiunto che anche il CTU nella sua relazione ha indicato la strada oggetto del dissesto idrogeologico come comunale.
5 Più precisamente il CTU ha accertato che: “La proprietà dei terreni dove ricade la strada è comunale, infatti è riportata in varie cartografie ufficiali, nei fogli di mappa catastali e nel piano urbanistico comunale (vigente ed adottato), indicando la stessa come “strada di piano”; oltretutto parrebbe strategica per un progetto di migliore collegamento tra le frazioni di Santa Maria-Pistoia e la frazione oltre collina di località Barone. Anche se, come si legge, alla stessa Amministrazione non risulta alcunché di “documenti e rilievi che dimostrino la realizzazione di opere di sbancamento per la manutenzione della strada ed e esclusa qualsiasi altra lavorazione”, poiché i terreni sono di proprietà dell'Amministrazione di
Catanzaro, l'Ente avrebbe la responsabilità del controllo e manutenzione del territorio comunale per la sicurezza della strada e dell'incolumità pubblica. … Come pacifico, riportato in Atti e presente anche nell'elaborato peritale a pag. 10, la stradella ha natura di servizio di collegamento: “Detta stradella collegava il quartiere di S. Maria-Pistoia con quello denominato Barone”. Essa, peraltro, risulta inquadrata nel Piano urbanistico vigente come previsto collegamento fra due frazioni della città di
anche se, forse, originariamente poteva servire anche come strada vicinale (sentiero o tratturo) CP_1 alcuni fondi privati: non è mai stata declassificata o dismessa con atto formale. (v. pagg. 11, 12 e 16 della risposta alle osservazioni di parte convenuta alla CTU).
Oltre al riconoscimento ex actis della natura di strada comunale, secondo recente giurisprudenza di legittimità in materia, l'art. 22, comma 3, della l. n. 2248 del 1865, all. F
(disposizione non abrogata, neppure tacitamente, dall'art. 7, lett. b), della l. n. 126 del
1958), include tra le strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti aperti sul suolo pubblico (ossia le aree che, per l'immediata accessibilità a dette strade, debbono considerarsi parte integrante, come pertinenze, del complesso viario del , pone CP_1 una presunzione "iuris tantum" di demanialità, la cui prova contraria è circoscritta all'esistenza di consuetudini (che escludano la demanialità per il tipo di aree di cui faccia parte quella considerata), o di convenzioni che attribuiscano la proprietà a soggetto diverso dal ovvero alla preesistente natura privata della proprietà dell'area in CP_1 contestazione (cfr. Cass., Civ., Sez. II, ord. n. 28869/2021).
Nella fattispecie, è stato accertato dal CTU che “si accede ai luoghi di causa attraverso la via
Caduti sul Lavoro che in prossimità dell'ingresso alla proprietà degli attori prosegue attraverso una stradella che, almeno per tutto il tratto più prossimo alle zone di smottamento, ha tutte le sembianze di una mulattiera. Detta stradella collegava il quartiere di S. Maria-Pistoia con quello denominato Barone.”
(cfr. CTU pag. n. 9 e 10).
6 Quindi, stante il collegamento tra detta stradella con le strade comunali e considerata l'assenza di prova contraria, deve ritenersi che la stradella interessata dallo smottamento sia qualificabile come comunale.
Infine, deve comunque osservarsi che la Corte di Cassazione ritiene comunque imputabile all'amministrazione la responsabilità da negligente manutenzione delle strade quando non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l'uso generalizzato, ove, per la destinazione dell'area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione (cfr. Cass., Civ., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3216/2017).
Pertanto, si dichiara la legittimazione passiva del in ordine alle Controparte_1 domande avanzate dagli attori.
4. Passando al merito della vicenda in esame, si ritiene parzialmente fondata la domanda di accertamento della responsabilità dell' per i danni subiti a seguito di un CP_2 evento franoso per le ragioni e nei limiti di seguito descritti.
La fattispecie oggetto del presente procedimento va qualificata come responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., che ha natura oggettiva e si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la res origine del danno e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore), quindi il proprietario è ritenuto responsabile nel caso in cui la cosa in custodia abbia causato l'evento dannoso o abbia contribuito concausalmente alla sua produzione, anche inserendosi in un processo dannoso in atto ed alimentando lo stesso con accentuato dinamismo.
La Corte di Cassazione sul punto ha precisato che "Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva
7 incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.”. (Cass., Civ., Sez. VI, ord. n.
27724/2018).
I principi sopra richiamati in tema di onere della prova della responsabilità ex art. 2051
c.c. sono stati confermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha chiarito che chi chiede l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità del custode deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre la parte che eccepisce l'assenza di responsabilità deve dimostrare la sussistenza del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale, da un fatto del danneggiato o del terzo connotato da imprevedibilità ed eccezionalità (cfr. Cass., Civ., Sez. Un., ord. n. 20943/2022).
Pertanto, l'individuazione del caso fortuito, quale esimente della responsabilità da cose in custodia, è nello stesso dinamismo naturale delle cose quando l'evento dannoso risulti imprevedibile ed eccezionale e richieda per il suo contenimento e/o eliminazione, opere di entità e costi rilevanti.
Diverso è il caso in cui l'evento dannoso è eziologicamente collegato ad un'anomalia della cosa che è sopravvenuta ad opera dell'uomo.
Orbene, premesso ciò, si rileva che gli attori hanno dedotto che la frana riversatasi nelle loro abitazioni fosse riconducibile all'omessa manutenzione del tratto stradale comunale sovrastante e alla mancata costruzione di idonee opere di sostegno della stessa da parte dell'amministrazione comunale.
Il ha contestato tale ricostruzione sostenendo che il dissesto Controparte_1 idrogeologico sia imputabile invece all'omessa manutenzione di aree di proprietà privata poste a monte delle abitazioni degli attori nonché a modificazioni dello stato dei luoghi a valle, dovuti alla costruzione di altri fabbricati e da vizi di costruzione degli immobili di proprietà degli attori, realizzati in difformità ai titoli edilizi.
L'istruttoria ha chiarito le reali cause del cedimento del terreno per cui è causa.
Infatti, dalla relazione del consulente tecnico, dott. il cui iter logico e Persona_1 motivazionale seguito è pienamente condiviso da questo giudicante, è emerso che lo smottamento di terreno, verificatosi nel febbraio del 2014, sugli immobili degli attori è stato provocato da più concause.
Il CTU ha escluso che la frana del 2014, avvenuta sulla strada comunale e sui fabbricati sottostanti, sia stata causata da un evento naturale, trattandosi di un movimento franoso
8 complesso, rotazionale e traslativo riconducibile ad interventi antropici che hanno destabilizzato il naturale equilibrio del pendìo (v. pag. 18 e 19 della CTU).
In particolare, il CTU ha accertato che: “Nel corso degli ultimi decenni in quell'area c'è stata una modifica significativa della morfologia che ha alterato lo stato dei luoghi. Sin dal 1988 è visibile dall'ortofoto allegata …un movimento di terra molto esteso che interessa tutta l'area sottostante la strada comunale. Nel 1994, dopo la realizzazione dei fabbricati, si nota la presenza di uno sbancamento a valle della strada comunale e parallelamente alla stessa, che nella parte terminale (segnalata con una freccia sulla ortofoto) pare che tale tratto abbia subito un movimento di rotazione in senso orario. Nel 2000 è sempre presente lo sbancamento, con alcune zone meno definite o coperte dalla vegetazione e ulteriori movimenti di terra facilmente identificabili più a Sud. Nel 2006, risulta meno evidente lo sbancamento su descritto, originariamente posto poco più a valle della strada comunale, e si nota invece un nuovo percorso realizzato poco più a monte della suddetta strada comunale e che si diparte da Est (segnalato con le frecce sulla ortofoto). Quindi, la strada comunale, a monte dei fabbricati cambia direzione, inoltrandosi in terreni che appartengono a ditte private. Nella stessa ortofoto si evince che il tracciato originario della strada comunale risulta interrotto in più punti, forse la pioggia del 26 novembre 2003 (155,2 mm) ed i successivi eventi alluvionali hanno innescato diversi fenomeni franosi. Nel 2012 si notano due importanti sbancamenti, uno lungo la strada comunale e l'altro a valle della stessa, in corrispondenza dei fabbricati ubicati a Sud. Dalle ortofoto di Google Earth già nell'aprile del 2011 si notava una zona di distacco prossima a franare che incombeva sulla strada comunale, nella successiva ortofoto di ottobre dello stesso anno la zona di distacco sembra più ampia e visibile…. Come evidenzia l'ortofoto allegata, che risale al periodo immediatamente successivo all'evento franoso del 2014, si può notare che i terreni hanno subito un movimento traslativo e rotazionale in senso orario e la parte di distacco coincide esattamente con lo sbancamento effettuato sulla strada comunale (vedi ortofoto del 2012). Da una analisi della piovosità riscontrata nella Stazione Pluviometrica di risulta che il giorno 1° febbraio 2014 (coincidente CP_1 con l'evento franoso e l'intervento dei VV.FF.) c'è stata una pioggia rilevante (79,6 mm) ma assolutamente non eccezionale. Qualche anno addietro, il 22 novembre 2011, la pioggia era stata di 165 mm ed, infatti, qualche giorno dopo (30 novembre 2011) sono intervenuti, anche in quell'occasione, i
VV.FF., ma in questo caso il movimento franoso è stato lento tipico dei terreni argillosi. Probabilmente nel 2014 è stata determinante la piovosità cumulata dei giorni precedenti che ha imbibito i terreni lungo lo sbancamento effettuato nel 2012 su quel tratto della strada comunale, oltretutto sprovvista di opere di contenimento e priva di una regimentazione delle acque efficace. I terreni saturi d'acqua possono aver
9 alterato le caratteristiche fisiche e meccaniche delle argille, influendo negativamente sui parametri geotecnici
e sulla stabilità del pendìo. Dalle informazioni ricavate con la cartografia, l'ortofoto e approfondendo lo studio del fenomeno, con sezioni e calcoli, si è potuto risalire alle caratteristiche morfologiche della frana di febbraio 2014. ….L'indagine effettuata presso l'Ufficio Tecnico del Comune di per la ricerca CP_1 di documentazione afferente il fascicolo tecnico-edilizio del compendio immobiliare costruito ha dato esito negativo per tutto ciò che concerne la sua originaria edificazione. Presenti in archivio solo i documenti afferenti a due istanze di sanatoria. Ciò di cui si è avuta conferma attraverso le istanze di sanatoria visionate, di cui non si vuole entrare assolutamente nel merito perché non inerenti ai quesiti posti, è che per
l'immobile di cui al civ. 15, è stato effettuato maggiore scavo del livello di campagna, rispetto a quanto previsto nell'originario progetto, per una profondità di 70cm, per consentire luce al piano seminterrato.
Anche questo aspetto è stato considerato nell'ambito della situazione di sbancamento generale inerente
l'originaria situazione tra il 1988 ed il 1992 E' stata valutata inoltre la documentazione disponibile in
Atti, attraverso la quale si è potuto verificare che sul titolo edificatorio originario non vi sono state poste indicazioni o prescrizioni a riguardo da parte del Presente, inoltre, la seguente altra CP_1 documentazione: - relazione geologica, a timbro e firma di tecnico abilitato, - relazioni, a timbro e firma di tecnico abilitato e vidimate dagli Uffici. Da quanto è emerso, comunque, risulta che gli attori non hanno disatteso quanto previsto nella relazione geologica depositata per l'ottenimento del titolo edilizio né il
nel rilasciare regolare titolo, ha sollevato “eccezioni/remore/problemi” in merito all'intervento CP_1 previsto (neanche di tipo collaterale quali allaccio in fogna, regimentazione acque bianche, parere sulle strutture)…. In conclusione, di tutto quanto sopra, le cause dello smottamento di terreno verificatosi nel febbraio 2014 che ha interessato gli immobili degli attori sono state: i. Lo sbancamento originario generale del terreno, ivi incluso il maggiore ribassamento per una profondità di 70cm, per consentire luce al piano seminterrato dell'abitazione di cui al civ. 15; ii. Lo sbancamento terrazzato di porzione del versante a valle della stradella comunale;
iii. Gli intervenuti sbancamenti del versante in prossimità della strada, a monte e a valle;
iv. La mancata ovvero insufficiente regimentazione delle acque meteoriche. Sono risultati essere facilitatori dell'evento: v. La movimentazione di terra per l'esecuzione del percorso interno in proprietà di a monte della stradella comunale vi. Gli eventi meteorici.” (cfr. pag. n. 20, 21, 22, Pt_7
28, 29, 36 e 37 CTU).
Quindi, il CTU ha accertato che la frana sulla strada comunale riversatesi fino alle abitazioni degli attori è stata causata da quattro concause, nello specifico: a) lo sbancamento a valle della strada incluso quello per consentire l'ingresso di luce al piano
10 seminterrato dell'abitazione di cui al numero civico 15 che ha contribuito a ridurre la stabilità del versante, andando a diminuire una parte di terreno al piede del versante;
b) lo sbancamento a valle della strada comunale terrazzato e realizzato per fini di sicurezza senza una verifica delle reali caratteristiche geotecniche dei terreni, che con dimensioni anomale ha contribuito invece a ridurre la stabilità del versante;
c) la pendenza troppo ripida dello sbancamento del versante a monte ed a valle della strada che ha determinato il superamento della capacità portante del terreno;
d) la mancata o insufficiente regimentazione delle acque meteoriche e l'assenza di opere di contenimento anche minime che hanno consentito alle acque piovane di saturare il terreno, aumentando il suo peso e di conseguenza la pressione esercitata sul versante, già compromesso per gli sbancamenti effettuati al piede che ne hanno ridotto le forze resistenti allo scivolamento
(cfr. pag. 38, 39 CTU).
Anche in sede di chiarimenti il CTU ha confermato che la frana avvenuta nel febbraio del
2014 è stata causata da una serie di fattori concomitanti, mentre la pioggia è stato l'ultimo fattore che ha facilitato l'evento franoso (cfr. pag. 19 dei chiarimenti del CTU del
31.07.2024).
Infatti, secondo il perito d'ufficio, la pioggia caduta l'1.02.2014 non ha avuto carattere eccezionale, con la precisazione che era, tuttavia, stata preceduta nel mese di gennaio da
12 giorni di pioggia, mentre nel mese di novembre 2011 vi era stato un evento alluvionale più importante.
Secondo il CTU tali circostanze consentono di individuare nello sbancamento del 2012, effettuato per ampliare la carreggiata della strada comunale, la causa principale che ha favorito l'innesco del fenomeno franoso del 1° febbraio 2014, più di tutte le altre concause e che le modifiche antropiche sul versante, sprovviste di opere di contenimento e senza alcuna regimentazione delle acque superficiali, hanno inciso negativamente sulla stabilità geomorfologica.
In effetti, l'ampliamento della strada comunale è stato impostato a monte ed a valle senza alcuna opera di contenimento.
Anche il terrazzamento a valle della strada, effettuato da parte attrice negli anni precedenti, presentava le medesime carenze che unitamente agli sbancamenti eseguiti sulla
11 strada comunale non risultano corredati da indagini geognostiche e da calcoli geotecnici ed idraulici (cfr. pag. 11 e 12 dei chiarimenti del CTU del 31.07.2024).
Inoltre, il CTU, ha dichiarato che, sia da parte dell'Amministrazione Comunale sia da parte degli attori, non è stata eseguita alcuna opera di regimentazione delle acque meteoriche e ciò rappresenta una concausa significativa nella produzione dell'evento franoso. Tuttavia, sul punto, il Ctu ha distinto l'apporto causale della mancata o inefficace regimentazione delle acque piovane lungo la strada comunale, il cui impatto è significativamente maggiore in relazione all'evento franoso, rispetto alla mancata regimentazione delle acque piovane nel terreno sottostante di proprietà degli attori (cfr. pag. 8 dei chiarimenti del CTU del 31.07.2024).
Il CTU ha anche chiarito come la posa di gabbioni in pietrame eseguita solamente tre anni dopo il verificarsi della frana sia stata eseguita con superficialità, senza alcun elaborato progettuale corredato da rilievi plano – altimetrici e da indagini geognostiche oltre che da appositi calcoli e su un terreno non idoneo come piano di posa degli stessi. Cosicché, in occasione delle piogge di ottobre e novembre 2018, i gabbioni di pietrame hanno subito uno spostamento verso i fabbricati, sprofondando nel terreno (cfr. pag. 18 dei chiarimenti del CTU del 31.07.2024).
A ciò ha aggiunto che i movimenti di terra sul fondo superiore alla stradella, seppur non direttamente connessi alla frana, possono averne influenzato ed aumentato la sua probabilità (cfr. pag. 20 dei chiarimenti del CTU del 31.07.2024).
Accertata quindi la sussistenza di concause che hanno provocato l'evento franoso, il
Consulente ha individuato le percentuali di responsabilità imputabili alle parti, che questo giudicante ritiene di condividere, perché scevre da vizi valutativi, logici e motivazionali.
Nello specifico il CTU ha dichiarato che: “E' stato quindi messo in campo un approccio valutativo che tenesse in considerazione le diverse variabili. In base a questo ed ai fattori valutati (inerenti anche la consistenza e condizione stratigrafica ed orografica del versante, la sua rilevanza geotecnica, le condizioni di causa-effetto delle movimentazioni considerate e riportate) si è potuto assegnare un peso relativo ai fattori causali concorrenti individuando quindi una ripartizione delle responsabilità della frana, come segue: I. 5%: sbancamento a valle della strada;
II. 20%: sbancamento con terrazzamento del versante a valle della strada;
III. 60%: sbancamento puntuale, a monte e valle della strada, in prossimità di aree di distacco;
IV. 15%: mancata ovvero insufficiente regimentazione delle acque meteoriche e di opere di
12 protezione e contenimento. Lo sbancamento puntuale, a monte e valle della strada, in prossimità di aree di distacco (punto III.), ha rappresentato il fattore causale prevalente….Una volta determinata la percentuale di responsabilità per ogni fattore causale, occorre indagare sul soggetto responsabile per le opere realizzate. Per le opere eseguite ai punti 1) e 2) (I e II), si è considerato quale potenziale attuatore ovvero responsabile parte attrice, in quanto opere ad essa riconducibili, anche perché insistenti su sua proprietà
Per le opere eseguite al punto 3) (III), si è considerato quale potenziale attuatore ovvero responsabile il
in quanto opere ad esso riconducibili per manutenzione, quale intervento di messa in sicurezza CP_1 della stradella (e sua salvaguardia a monte ed a valle) Per le opere di cui al punto 4) (IV), si è considerato quale potenziale responsabile il per 2/3 e parte attrice per 1/3. L'attribuzione della CP_1 responsabilità per eventi complessi come le frane tiene conto sia delle concause che dei fattori facilitatori.
Nel caso specifico, la responsabilità per la frana è stata attribuita al e al proprietario CP_1 dell'immobile in base alla loro condotta in relazione agli sbancamenti effettuati. Le forti piogge non hanno influenzato in modo determinante l'attribuzione della responsabilità in quanto si tratta di evento naturale non eccezionale.” (cfr. pag. 22 e 28 dei chiarimenti del CTU del 31.07.2024).
Pertanto, il consulente ha indicato una percentuale di responsabilità pari complessivamente al 30 % per le opere di sbancamento a valle della strada, sbancamento con terrazzamento del versante a valle della strada e per mancata regimentazione delle acque meteoriche a carico degli attori e del 70% per il dovuto allo Controparte_1 sbancamento a monte e a valle della strada e alla mancata regimentazione delle acque meteoriche.
5. Inoltre, con riferimento all'eccezione di parte convenuta sull'abusività delle abitazioni costruite dagli attori in difformità al titolo edilizio rilasciato dal comune di , il CP_1
CTU in sede di chiarimenti ha accertato che il titolo rilasciato agli attori ha ad oggetto la costruzione di fabbricati rurali e che le pratiche di condono sono in itinere.
Precisamente ha dichiarato che: “Nei documenti di cui ai punti 1, 2, 3 si legge chiaramente che il titolo originario è richiesto e viene rilasciato per l'edificazione di due fabbricati rurali per abitazione. Nel documento di cui al punto 4 si legge, solo sul frontalino della tavola progettuale, casa civile abitazione. Ad ogni modo, vi è da ritenere che anche se il progetto riporti sul frontespizio dell'elaborato la dicitura testuale
“casa civile abitazione”, resta il fatto fondamentale che sia nell'istanza avanzata dei proprietari aventi titolo che nel successivo titolo edilizio assentito, C.E. n. 2068/90 del 04/09/1990, è riportato senza ombra di dubbio che trattasi di abitazioni rurali;
sul “titolo rilasciato agli attori” si legge in premessa
13 “vista la domanda diretta ad ottenere la concessione di eseguire i lavori di costruzione di due fabbricati rurali in loc. Pistoia ..... visto (tra gli altri) l'atto di asservimento rogato in data 06/06/90 ....... rilascia concessione di costruire del fabbricato descritto in premessa e come risulta dagli allegati elaborati di progetto ...”. Tale ultima parte va intesa essere, nella sua formula rituale, il rimando agli elaborati per contenuti e valutazioni progettuali, avendo a riferimento l'Ufficio l'istanza e l'atto di asservimento per la destinazione urbanistica del PRG vigente all'epoca dei fatti. La pure citata nota dell'U.T.C. prot. 2306, del 25/05/90, si riferisce ai “fabbricati rurali per abitazione”. A quella data, la commissione edilizia si era già riunita avendo visionato e valutato il progetto, il 06/04/90, come risulta dalla vidimazione del cartiglio di copertina del progetto (tav. N. 1). Il progetto per la costruzione dei fabbricati in loc. Pistoia, di cui agli originari riferimenti catastali di individuazione territoriale: Fg. 90, mapp. 113-6, è stato presentato per la loro realizzazione in zona del P.R.G. “agricola”. La C.E. è stata subordinata alla sottoscrizione e trascrizione di apposito atto d'obbligo, rogante Notaio Rep. Persona_2
54056/12713, come risulta dall'atto di asservimento urbanistico, ai sensi dell'art. 12 delle N.T.A. della variante generale al P.R.G. adottata con Delibera del Consiglio Comunale del 28/02/1986, n.
56, relativamente ad appezzamento di terreni di 1.21.80 ettari (pascolo cespugliato) e di 3.26.50 ettari
(seminativo). Il titolo rilasciato agli attori ha ad oggetto la costruzione di fabbricati rurali.”. (cfr. pag.
25 chiarimenti del CTU del 31.07.2024).
Per entrambe le istanze di condono, il CTU ha accertato che allo stato, l'immobile non risulta essere formalmente sanato sul piano urbanistico ed edilizio e che l'iter tecnico- amministrativo è in itinere (cfr. pag. 22 risposta alle osservazioni sui chiarimenti CTU del
17.10.2024).
Si rileva, in ogni caso, che per le difformità edilizie oggetto di richiesta di sanatoria, gli attori hanno dedotto di avere pagato i relativi oneri e hanno allegato la richiesta di attestazione di assenza di vincolo idrogeologico e forestale (cfr. osservazioni di parte attrice ai chiarimenti del CTU del 31.07.2024).
Ne discende che gli immobili oggetto di danneggiamento non possono qualificarsi come abusivi considerato che il rilascio della sanatoria è condizionata al pagamento dei relativi oneri, adempimento che è stato eseguito da parte attrice seppure in attesa di formale provvedimento da parte del convenuto. CP_1
14 6. Ciò posto, considerato l'accertato contributo causale del nella Controparte_1 causazione della frana, merita accoglimento anche la domanda di condanna all'obbligo di facere avanzata dagli attori.
In particolare, il è tenuto all'eliminazione delle cause che hanno Controparte_1 dato origine alla frana, quali la realizzazione di adeguate opere di generale sbancamento del versante, consolidamento del tratto stradale e un'adeguata regimentazione delle acque piovane sul fondo stradale.
7. Parimenti fondata è la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dagli immobili di proprietà degli attori a causa della frana, da riconoscersi in ragione e nei limiti della percentuale di responsabilità attribuibile al . Controparte_1
I danni patrimoniali sono stati quantificati dal CTU, il quale ha tenuto conto della rimozione del terreno presente lungo la porzione di distacco, precedentemente ad uso di viale interno al nucleo di abitazioni, della realizzazione e rimozione di un “muretto” a protezione del piano seminterrato, del ripristino delle finiture di facciata interessate dai segni permanenti del fango, del ripristino di porzione di pavimentazione esterna e relativo sottofondo, precisando che tali opere andrebbero effettuate in seguito all'eliminazione delle cause della frana. Per la stima dei costi ha fatto riferimento ai Prezzari dei Lavori
Pubblici della Regione Calabria del 2021 e del 2023, quantificandoli, previo deprezzamento dovuto all'età e allo stato di manutenzione dei beni, complessivamente in
€ 6.435,87, pertanto, per l'importo di € 4.517,70 pari al 70% di € 6.435,87. Trattandosi di debito di valore, saranno dovuti gli interessi a tasso legale e la rivalutazione monetaria anno per anno in base agli indici ISTAT dal dì del fatto alla data di pubblicazione della presente sentenza, che trasforma il debito di valore in debito di valuta, oltre ulteriori interessi dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Anche la domanda di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile deve ritenersi fondata e va accolta nei limiti della percentuale di responsabilità imputabile al
. Controparte_1
Orbene, la limitazione del diritto di proprietà come fonte di danno risarcibile è stata riconosciuta dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 26972/2008, che ha affermato che la lesione dello statuto proprietario non può non considerarsi ingiusta.
15 Nella fattispecie è documentalmente provato dall'ordinanza di sgombero del CP_1
che gli attori proprietari pro – quota e l'usufruttaria sono
[...] Parte_5 stati privati del diritto di godere della propria abitazione (cfr. all. n. 5 all'atto di citazione).
Tale danno non potendo essere provato nel suo preciso ammontare può essere liquidato facendo riferimento al canone locativo di mercato, quale criterio correttamente utilizzato dal CTU.
Tuttavia, il criterio del canone locativo indicato dal CTU non può operare per l'intero periodo individuato dallo stesso, poiché il Consulente individua il momento di decorrenza nel mese di novembre 2018, quale periodo in cui i lavori di messa in sicurezza con posa dei gabbioni in pietrame erano terminati.
Invero, il mancato godimento delle abitazioni da parte degli attori non può dirsi giustificato nel periodo di posa dei gabbioni in pietrame, poiché dalle risultanze istruttorie
è emerso che tra le concause della frana e quindi dell'ordinanza di sgombero dalle abitazioni è rientrata la condotta illecita del . Controparte_1
Pertanto, il comune di va condannato al risarcimento del danno da mancato CP_1 godimento, inteso anche come lesione del diritto di proprietà, tenendo conto del canone locativo indicato dal CTU per il periodo che va dall'ordinanza di interdizione temporanea dall'uso abitativo del 5.02.2014 al momento di effettivo rientro nelle abitazioni da parte degli attori. Trattandosi di debito di valore, saranno dovuti gli interessi a tasso legale e la rivalutazione monetaria anno per anno in base agli indici ISTAT dal dì del fatto alla data di pubblicazione della presente sentenza, che trasforma il debito di valore in debito di valuta, oltre ulteriori interessi dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Infine, va dichiarata infondata la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori per avere vissuto in uno stato di pericolosità.
Infatti, il riconoscimento di questo pregiudizio determinerebbe una locupletazione della voce di danno da lesione del diritto di godimento del proprio immobile nella sua interezza già riconosciuto.
Le spese di lite, in considerazione della responsabilità concorrente degli attori nella misura del 30%, si dichiarano compensate per un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico del
, sulla base del principio di soccombenza e vengono liquidate, per Controparte_1
16 l'intero, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, scaglione da €
26.001 ad € 52.000.
Le spese di CTU, già liquidate in atti, vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 30% a carico degli attori, in solido fra loro, e del 70% a carico del
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta l'eccezione del difetto di ius postulandi avanzata dal in Controparte_1 persona del sindaco p.t., nei confronti degli attori;
-rigetta l'eccezione del difetto di giurisdizione proposta dal , in Controparte_1 persona del sindaco p.t., nei confronti degli attori;
-rigetta l'eccezione del difetto di legittimazione passiva proposta dal Controparte_1 in persona del sindaco p.t., nei confronti degli attori.
-accoglie parzialmente la domanda di responsabilità ex art. 2051 c.c. avanzata dagli attori e dichiara la responsabilità concorrenziale del , in persona del sindaco Controparte_1
p.t., nella misura del 70% nella causazione della frana e degli attori nella misura del 30%;
- accoglie la domanda di condanna all'obbligo di facere proposta dagli attori e condanna il
, in persona del sindaco p.t., all'eliminazione delle cause che hanno Controparte_1 dato origine alla frana, quali la realizzazione di adeguate opere di generale sbancamento del versante, consolidamento del tratto stradale in capo al e sua migliore CP_1 regimentazione delle acque;
- accoglie la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dagli attori e per l'effetto, condanna il , in persona del sindaco p.t., nella misura del 70 Controparte_1
% al pagamento in loro favore della somma complessiva di € 4.517,70 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria com in parte motiva;
- accoglie la domanda di risarcimento del danno da mancato godimento delle abitazioni colpite dalla frana avanzata dagli attori e, per l'effetto, condanna il , Controparte_1 in persona del sindaco p.t., al pagamento nei loro confronti della somma da quantificarsi come in parte motiva, anche in relazione agli interessi legali e rivalutazione monetaria;
17 -rigetta la domanda di revoca dell'ordinanza contingibile e urgente del sindaco del
[...]
n. 1 del 05.02.2014 formulata dagli attori nei confronti del CP_1 CP_1
in persona del sindaco p.t.;
[...]
- rigetta la domanda di risarcimento del danno da pericolo proposta dagli attori nei confronti del in persona del sindaco p.t.; Controparte_1
- dichiara compensate per un terzo le spese di lite, ponendo i restanti due terzi a carico del
, spese che vengono liquidate, per l'intero, in € 7.616,00 oltre Controparte_1 rimborso spese generali, i.v.a. c.a.p. come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in atti, a carico di entrambe le parti nella misura del 30% a carico degli attori, in solido fra loro, e del 70% a carico del
. Controparte_1
Catanzaro, lì 2 maggio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Song Damiani
18
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1612/2020 R.G. vertente
TRA
(Cf. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(Cf. ), (Cf. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.f. ) e Parte_4 C.F._4 Parte_5
(Cf. ), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio
[...] C.F._5
Bubici, in virtù di procure allegate all'atto di citazione;
-ATTORI-
E
, in persona del sindaco pro – tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Saverio Molica e Giacomo Farrelli, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, giusta deliberazione della Giunta
Comunale n. 114 del 15.05.2020;
- CONVENUTO-
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.12.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note depositate telematicamente e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2
, e hanno citato in giudizio il Parte_3 Parte_4 Parte_5
, chiedendo: in via preliminare, previo accertamento della Controparte_1 responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni da omessa manutenzione della strada comunale causati alle proprie abitazioni, la condanna alla messa in sicurezza delle aree sovrastanti gli immobili di loro proprietà e, per l'effetto, la revoca dell'ordinanza contingibile e urgente di sgombero n. 1 del 5.2.2014; nel merito, la condanna dell'ente al risarcimento dei danni materiali procurati alle proprie abitazioni, pari a € 40.000,00; il risarcimento del danno da lesione al diritto di proprietà quantificato in € 28.500,00, per ogni singolo proprietario;
il risarcimento dal danno dovuto alla pericolosità delle condizioni in cui hanno vissuto e continuano a vivere da determinarsi in via equitativa.
Gli attori hanno esposto che il si era reso responsabile del dissesto Controparte_1 idrogeologico che aveva danneggiato le loro abitazioni, site in Via dei Caduti sul Lavoro n.
15 e 17, a causa dell'omessa manutenzione del tratto stradale sovrastante e della mancanza di opere di sostegno;
che, con ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 05.02.2014, era stato interdetto loro temporaneamente l'uso abitativo del fabbricato a rischio a causa del crollo del terreno sovrastante fino alla messa in sicurezza dell'area circostante l'abitazione; che, per questo motivo, nei mesi successivi si erano trasferiti nelle abitazioni di via Caduti sul Lavoro n. 19 e 21; che il solo quattro anni dopo la frana del Controparte_1
2014 aveva posto a valle dei gabbioni di pietrame, poi trascinati in seguito ad un ulteriore evento franoso verso uno dei quattro immobili;
che, il non aveva Controparte_1 fornito alcun riscontro alle richieste di concessione di un alloggio da utilizzare fino alla messa in sicurezza delle loro abitazioni.
Con comparsa depositata in data 27/10/2020, si è costituito il , Controparte_1 contestando in fatto e diritto gli assunti degli attori e chiedendo, in via pregiudiziale, la dichiarazione dell'inammissibilità dell'azione per assenza di mandato alle liti;
la dichiarazione del difetto di giurisdizione del Autorità giudiziaria ordinaria in favore del
Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. 104/2010; la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva, poiché i danni subiti dagli attori sono stati causati dall'omessa manutenzione di aree di proprietà privata poste a monte delle loro abitazioni;
2 nel merito, il rigetto della domanda di revoca del provvedimento contingibile e urgente e della domanda di condanna alla messa in sicurezza dell'area oggetto di frana, perché esercizio di potere discrezionale della Pubblica Amministrazione è assoggettato alla giurisdizione del Giudice amministrativo e per difetto di legittimazione;
infine, ha chiesto il rigetto della domanda di risarcimento dei danni perché infondata in fatto e in diritto.
Instaurato il contraddittorio e comparse le parti, con ordinanza del 4/2/2021, ritenuto che il difetto di giurisdizione del g.o. e il difetto di ius postulandi in capo a Parte_6 potessero essere decisi unitamente al merito, sono stati assegnati i termini ex art.
[...]
183, VI comma, c.p.c..
Ammessi i mezzi istruttori chiesti dalle parti, la causa è stata istruita mediante le allegazioni documentali e l'escussione di testimoni.
Successivamente, con ordinanza del 14.07.2022, è stata disposta CTU per accertare la causa della frana avvenuta nel 2014 e per la quantificazione dei danni conseguenti.
Dopo alcune rinunce da parte dei consulenti tecnici nominati, con ordinanza del
13.06.2023 è stato nominato quale CTU l'ing. il quale ha depositato la Persona_1 propria relazione in data 6/12/2023 ed è stato poi convocato a chiarimenti su alcuni quesiti.
All'udienza del 19.12.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*** *** *** *** ***
1. In via pregiudiziale, deve essere affrontata l'eccezione, sollevata dal CP_1
Convenuto, del difetto di giurisdizione del G.O. in relazione alla chiesta condanna dell'Amministrazione convenuta ad un facere specifico.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario anche in caso di condanna della p.a. ad un facere, perché la stessa non incide sulle scelte e sugli atti autoritativi della p.a., ma riguarda un'attività che è soggetta al rispetto del principio del neminem laedere.
In particolare, la Corte di Cassazione sul punto ha affermato che “L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo
3 ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del "neminem laedere". Né è di ostacolo il disposto dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000 - che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia - giacché, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta. (Nella specie, il privato aveva domandato la condanna di un alla realizzazione dei lavori necessari per consentire CP_1 la transitabilità di una strada comunale;
riaffermando l'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, sul presupposto della natura di manutenzione straordinaria dei lavori richiesti, li aveva ricondotti nell'area dell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non censurabile dal giudice ordinario).” (cfr. Cass., Civ., Sez. VI, ord. n. 25843/2021).
Condividendo l'orientamento sopra riportato, da cui non v'è ragione di discostarsi, si dichiara la giurisdizione del giudice ordinario anche per la domanda di condanna della pubblica amministrazione all'obbligo di facere chiesto dagli attori.
Al contrario, si ritiene fondata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di revoca del provvedimento contingibile e urgente n.
1 del 05.02.2014, in quanto rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, primo comma, lettera q) c.p.a., che espressamente concerne “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal
Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità
e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato”.
2. Preliminarmente, merita di essere esaminata l'eccezione, sollevata dal CP_1
, del difetto di ius postulandi per assenza di mandato alle liti in capo all'avv.
[...]
Antonio Bubici perché sia nel mandato conferito da , Parte_1 Parte_5
, , e sia in quello conferito da
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
è stata riportata una data anteriore a quella indicata nell'atto di citazione e anche Parte_4 perché seppure indicato in mandato non è mai comparso nel contenuto Parte_4 dell'atto introduttivo nel quale, tuttavia, è stato indicato Parte_6
4 Anzitutto, dalla lettura dell'atto di citazione deve rilevarsi che l'indicazione del signor
è un mero refuso riportato dal difensore, così come dallo stesso Parte_6 chiarito nelle note del 26/1/2021 (v. note in atti).
In effetti, agli atti è allegata la procura alle liti rilasciata all'avv. Antonio Bubici firmata da quale proprietario pro – quota delle abitazioni colpite dalla frana (cfr. all. Parte_4
n. 2 all'atto di citazione).
Inoltre, con riferimento alla mancata contestualità del conferimento dell'incarico rispetto al momento di formazione dell'atto introduttivo, si rileva che la Corte di Cassazione si sia pronunciata di recente sul punto, seppure sul requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., per il ricorso in cassazione, affermando che:
“…il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.” (cfr. Cass., Civ., Sez. Un., sent., n. 2075/2024).
Ne discende che deve ritenersi sussistente lo ius postulandi in capo all'avv. Antonio Bubici, il quale ha ricevuto regolare mandato alle liti da parte degli attori, allegandolo materialmente all'atto introduttivo riportante la data del 27.04.2020, successiva a quello dell'avvenuto conferimento dell'incarico (cfr. all. nn. 1 e 2 all'atto di citazione).
3. Ancora in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dal in quanto la strada interpoderale Controparte_1 che ha causato la frana non avrebbe natura di strada pubblica.
Anzitutto, si rileva che il convenuto, in persona del Sindaco legale CP_1 rappresentante pro tempore, nell'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 05.02.2014, qualifica la strada interessata dalla frana come strada comunale e ciò è stato ulteriormente confermato dalla comunicazione a firma dell'ingegnere nella quale è stata Testimone_1 riportata la qualificazione dell'area come strada comunale (cfr. all. nn. 4 e 5 all'atto di citazione).
A ciò va aggiunto che anche il CTU nella sua relazione ha indicato la strada oggetto del dissesto idrogeologico come comunale.
5 Più precisamente il CTU ha accertato che: “La proprietà dei terreni dove ricade la strada è comunale, infatti è riportata in varie cartografie ufficiali, nei fogli di mappa catastali e nel piano urbanistico comunale (vigente ed adottato), indicando la stessa come “strada di piano”; oltretutto parrebbe strategica per un progetto di migliore collegamento tra le frazioni di Santa Maria-Pistoia e la frazione oltre collina di località Barone. Anche se, come si legge, alla stessa Amministrazione non risulta alcunché di “documenti e rilievi che dimostrino la realizzazione di opere di sbancamento per la manutenzione della strada ed e esclusa qualsiasi altra lavorazione”, poiché i terreni sono di proprietà dell'Amministrazione di
Catanzaro, l'Ente avrebbe la responsabilità del controllo e manutenzione del territorio comunale per la sicurezza della strada e dell'incolumità pubblica. … Come pacifico, riportato in Atti e presente anche nell'elaborato peritale a pag. 10, la stradella ha natura di servizio di collegamento: “Detta stradella collegava il quartiere di S. Maria-Pistoia con quello denominato Barone”. Essa, peraltro, risulta inquadrata nel Piano urbanistico vigente come previsto collegamento fra due frazioni della città di
anche se, forse, originariamente poteva servire anche come strada vicinale (sentiero o tratturo) CP_1 alcuni fondi privati: non è mai stata declassificata o dismessa con atto formale. (v. pagg. 11, 12 e 16 della risposta alle osservazioni di parte convenuta alla CTU).
Oltre al riconoscimento ex actis della natura di strada comunale, secondo recente giurisprudenza di legittimità in materia, l'art. 22, comma 3, della l. n. 2248 del 1865, all. F
(disposizione non abrogata, neppure tacitamente, dall'art. 7, lett. b), della l. n. 126 del
1958), include tra le strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti aperti sul suolo pubblico (ossia le aree che, per l'immediata accessibilità a dette strade, debbono considerarsi parte integrante, come pertinenze, del complesso viario del , pone CP_1 una presunzione "iuris tantum" di demanialità, la cui prova contraria è circoscritta all'esistenza di consuetudini (che escludano la demanialità per il tipo di aree di cui faccia parte quella considerata), o di convenzioni che attribuiscano la proprietà a soggetto diverso dal ovvero alla preesistente natura privata della proprietà dell'area in CP_1 contestazione (cfr. Cass., Civ., Sez. II, ord. n. 28869/2021).
Nella fattispecie, è stato accertato dal CTU che “si accede ai luoghi di causa attraverso la via
Caduti sul Lavoro che in prossimità dell'ingresso alla proprietà degli attori prosegue attraverso una stradella che, almeno per tutto il tratto più prossimo alle zone di smottamento, ha tutte le sembianze di una mulattiera. Detta stradella collegava il quartiere di S. Maria-Pistoia con quello denominato Barone.”
(cfr. CTU pag. n. 9 e 10).
6 Quindi, stante il collegamento tra detta stradella con le strade comunali e considerata l'assenza di prova contraria, deve ritenersi che la stradella interessata dallo smottamento sia qualificabile come comunale.
Infine, deve comunque osservarsi che la Corte di Cassazione ritiene comunque imputabile all'amministrazione la responsabilità da negligente manutenzione delle strade quando non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l'uso generalizzato, ove, per la destinazione dell'area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione (cfr. Cass., Civ., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3216/2017).
Pertanto, si dichiara la legittimazione passiva del in ordine alle Controparte_1 domande avanzate dagli attori.
4. Passando al merito della vicenda in esame, si ritiene parzialmente fondata la domanda di accertamento della responsabilità dell' per i danni subiti a seguito di un CP_2 evento franoso per le ragioni e nei limiti di seguito descritti.
La fattispecie oggetto del presente procedimento va qualificata come responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., che ha natura oggettiva e si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la res origine del danno e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore), quindi il proprietario è ritenuto responsabile nel caso in cui la cosa in custodia abbia causato l'evento dannoso o abbia contribuito concausalmente alla sua produzione, anche inserendosi in un processo dannoso in atto ed alimentando lo stesso con accentuato dinamismo.
La Corte di Cassazione sul punto ha precisato che "Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva
7 incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.”. (Cass., Civ., Sez. VI, ord. n.
27724/2018).
I principi sopra richiamati in tema di onere della prova della responsabilità ex art. 2051
c.c. sono stati confermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha chiarito che chi chiede l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità del custode deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre la parte che eccepisce l'assenza di responsabilità deve dimostrare la sussistenza del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale, da un fatto del danneggiato o del terzo connotato da imprevedibilità ed eccezionalità (cfr. Cass., Civ., Sez. Un., ord. n. 20943/2022).
Pertanto, l'individuazione del caso fortuito, quale esimente della responsabilità da cose in custodia, è nello stesso dinamismo naturale delle cose quando l'evento dannoso risulti imprevedibile ed eccezionale e richieda per il suo contenimento e/o eliminazione, opere di entità e costi rilevanti.
Diverso è il caso in cui l'evento dannoso è eziologicamente collegato ad un'anomalia della cosa che è sopravvenuta ad opera dell'uomo.
Orbene, premesso ciò, si rileva che gli attori hanno dedotto che la frana riversatasi nelle loro abitazioni fosse riconducibile all'omessa manutenzione del tratto stradale comunale sovrastante e alla mancata costruzione di idonee opere di sostegno della stessa da parte dell'amministrazione comunale.
Il ha contestato tale ricostruzione sostenendo che il dissesto Controparte_1 idrogeologico sia imputabile invece all'omessa manutenzione di aree di proprietà privata poste a monte delle abitazioni degli attori nonché a modificazioni dello stato dei luoghi a valle, dovuti alla costruzione di altri fabbricati e da vizi di costruzione degli immobili di proprietà degli attori, realizzati in difformità ai titoli edilizi.
L'istruttoria ha chiarito le reali cause del cedimento del terreno per cui è causa.
Infatti, dalla relazione del consulente tecnico, dott. il cui iter logico e Persona_1 motivazionale seguito è pienamente condiviso da questo giudicante, è emerso che lo smottamento di terreno, verificatosi nel febbraio del 2014, sugli immobili degli attori è stato provocato da più concause.
Il CTU ha escluso che la frana del 2014, avvenuta sulla strada comunale e sui fabbricati sottostanti, sia stata causata da un evento naturale, trattandosi di un movimento franoso
8 complesso, rotazionale e traslativo riconducibile ad interventi antropici che hanno destabilizzato il naturale equilibrio del pendìo (v. pag. 18 e 19 della CTU).
In particolare, il CTU ha accertato che: “Nel corso degli ultimi decenni in quell'area c'è stata una modifica significativa della morfologia che ha alterato lo stato dei luoghi. Sin dal 1988 è visibile dall'ortofoto allegata …un movimento di terra molto esteso che interessa tutta l'area sottostante la strada comunale. Nel 1994, dopo la realizzazione dei fabbricati, si nota la presenza di uno sbancamento a valle della strada comunale e parallelamente alla stessa, che nella parte terminale (segnalata con una freccia sulla ortofoto) pare che tale tratto abbia subito un movimento di rotazione in senso orario. Nel 2000 è sempre presente lo sbancamento, con alcune zone meno definite o coperte dalla vegetazione e ulteriori movimenti di terra facilmente identificabili più a Sud. Nel 2006, risulta meno evidente lo sbancamento su descritto, originariamente posto poco più a valle della strada comunale, e si nota invece un nuovo percorso realizzato poco più a monte della suddetta strada comunale e che si diparte da Est (segnalato con le frecce sulla ortofoto). Quindi, la strada comunale, a monte dei fabbricati cambia direzione, inoltrandosi in terreni che appartengono a ditte private. Nella stessa ortofoto si evince che il tracciato originario della strada comunale risulta interrotto in più punti, forse la pioggia del 26 novembre 2003 (155,2 mm) ed i successivi eventi alluvionali hanno innescato diversi fenomeni franosi. Nel 2012 si notano due importanti sbancamenti, uno lungo la strada comunale e l'altro a valle della stessa, in corrispondenza dei fabbricati ubicati a Sud. Dalle ortofoto di Google Earth già nell'aprile del 2011 si notava una zona di distacco prossima a franare che incombeva sulla strada comunale, nella successiva ortofoto di ottobre dello stesso anno la zona di distacco sembra più ampia e visibile…. Come evidenzia l'ortofoto allegata, che risale al periodo immediatamente successivo all'evento franoso del 2014, si può notare che i terreni hanno subito un movimento traslativo e rotazionale in senso orario e la parte di distacco coincide esattamente con lo sbancamento effettuato sulla strada comunale (vedi ortofoto del 2012). Da una analisi della piovosità riscontrata nella Stazione Pluviometrica di risulta che il giorno 1° febbraio 2014 (coincidente CP_1 con l'evento franoso e l'intervento dei VV.FF.) c'è stata una pioggia rilevante (79,6 mm) ma assolutamente non eccezionale. Qualche anno addietro, il 22 novembre 2011, la pioggia era stata di 165 mm ed, infatti, qualche giorno dopo (30 novembre 2011) sono intervenuti, anche in quell'occasione, i
VV.FF., ma in questo caso il movimento franoso è stato lento tipico dei terreni argillosi. Probabilmente nel 2014 è stata determinante la piovosità cumulata dei giorni precedenti che ha imbibito i terreni lungo lo sbancamento effettuato nel 2012 su quel tratto della strada comunale, oltretutto sprovvista di opere di contenimento e priva di una regimentazione delle acque efficace. I terreni saturi d'acqua possono aver
9 alterato le caratteristiche fisiche e meccaniche delle argille, influendo negativamente sui parametri geotecnici
e sulla stabilità del pendìo. Dalle informazioni ricavate con la cartografia, l'ortofoto e approfondendo lo studio del fenomeno, con sezioni e calcoli, si è potuto risalire alle caratteristiche morfologiche della frana di febbraio 2014. ….L'indagine effettuata presso l'Ufficio Tecnico del Comune di per la ricerca CP_1 di documentazione afferente il fascicolo tecnico-edilizio del compendio immobiliare costruito ha dato esito negativo per tutto ciò che concerne la sua originaria edificazione. Presenti in archivio solo i documenti afferenti a due istanze di sanatoria. Ciò di cui si è avuta conferma attraverso le istanze di sanatoria visionate, di cui non si vuole entrare assolutamente nel merito perché non inerenti ai quesiti posti, è che per
l'immobile di cui al civ. 15, è stato effettuato maggiore scavo del livello di campagna, rispetto a quanto previsto nell'originario progetto, per una profondità di 70cm, per consentire luce al piano seminterrato.
Anche questo aspetto è stato considerato nell'ambito della situazione di sbancamento generale inerente
l'originaria situazione tra il 1988 ed il 1992 E' stata valutata inoltre la documentazione disponibile in
Atti, attraverso la quale si è potuto verificare che sul titolo edificatorio originario non vi sono state poste indicazioni o prescrizioni a riguardo da parte del Presente, inoltre, la seguente altra CP_1 documentazione: - relazione geologica, a timbro e firma di tecnico abilitato, - relazioni, a timbro e firma di tecnico abilitato e vidimate dagli Uffici. Da quanto è emerso, comunque, risulta che gli attori non hanno disatteso quanto previsto nella relazione geologica depositata per l'ottenimento del titolo edilizio né il
nel rilasciare regolare titolo, ha sollevato “eccezioni/remore/problemi” in merito all'intervento CP_1 previsto (neanche di tipo collaterale quali allaccio in fogna, regimentazione acque bianche, parere sulle strutture)…. In conclusione, di tutto quanto sopra, le cause dello smottamento di terreno verificatosi nel febbraio 2014 che ha interessato gli immobili degli attori sono state: i. Lo sbancamento originario generale del terreno, ivi incluso il maggiore ribassamento per una profondità di 70cm, per consentire luce al piano seminterrato dell'abitazione di cui al civ. 15; ii. Lo sbancamento terrazzato di porzione del versante a valle della stradella comunale;
iii. Gli intervenuti sbancamenti del versante in prossimità della strada, a monte e a valle;
iv. La mancata ovvero insufficiente regimentazione delle acque meteoriche. Sono risultati essere facilitatori dell'evento: v. La movimentazione di terra per l'esecuzione del percorso interno in proprietà di a monte della stradella comunale vi. Gli eventi meteorici.” (cfr. pag. n. 20, 21, 22, Pt_7
28, 29, 36 e 37 CTU).
Quindi, il CTU ha accertato che la frana sulla strada comunale riversatesi fino alle abitazioni degli attori è stata causata da quattro concause, nello specifico: a) lo sbancamento a valle della strada incluso quello per consentire l'ingresso di luce al piano
10 seminterrato dell'abitazione di cui al numero civico 15 che ha contribuito a ridurre la stabilità del versante, andando a diminuire una parte di terreno al piede del versante;
b) lo sbancamento a valle della strada comunale terrazzato e realizzato per fini di sicurezza senza una verifica delle reali caratteristiche geotecniche dei terreni, che con dimensioni anomale ha contribuito invece a ridurre la stabilità del versante;
c) la pendenza troppo ripida dello sbancamento del versante a monte ed a valle della strada che ha determinato il superamento della capacità portante del terreno;
d) la mancata o insufficiente regimentazione delle acque meteoriche e l'assenza di opere di contenimento anche minime che hanno consentito alle acque piovane di saturare il terreno, aumentando il suo peso e di conseguenza la pressione esercitata sul versante, già compromesso per gli sbancamenti effettuati al piede che ne hanno ridotto le forze resistenti allo scivolamento
(cfr. pag. 38, 39 CTU).
Anche in sede di chiarimenti il CTU ha confermato che la frana avvenuta nel febbraio del
2014 è stata causata da una serie di fattori concomitanti, mentre la pioggia è stato l'ultimo fattore che ha facilitato l'evento franoso (cfr. pag. 19 dei chiarimenti del CTU del
31.07.2024).
Infatti, secondo il perito d'ufficio, la pioggia caduta l'1.02.2014 non ha avuto carattere eccezionale, con la precisazione che era, tuttavia, stata preceduta nel mese di gennaio da
12 giorni di pioggia, mentre nel mese di novembre 2011 vi era stato un evento alluvionale più importante.
Secondo il CTU tali circostanze consentono di individuare nello sbancamento del 2012, effettuato per ampliare la carreggiata della strada comunale, la causa principale che ha favorito l'innesco del fenomeno franoso del 1° febbraio 2014, più di tutte le altre concause e che le modifiche antropiche sul versante, sprovviste di opere di contenimento e senza alcuna regimentazione delle acque superficiali, hanno inciso negativamente sulla stabilità geomorfologica.
In effetti, l'ampliamento della strada comunale è stato impostato a monte ed a valle senza alcuna opera di contenimento.
Anche il terrazzamento a valle della strada, effettuato da parte attrice negli anni precedenti, presentava le medesime carenze che unitamente agli sbancamenti eseguiti sulla
11 strada comunale non risultano corredati da indagini geognostiche e da calcoli geotecnici ed idraulici (cfr. pag. 11 e 12 dei chiarimenti del CTU del 31.07.2024).
Inoltre, il CTU, ha dichiarato che, sia da parte dell'Amministrazione Comunale sia da parte degli attori, non è stata eseguita alcuna opera di regimentazione delle acque meteoriche e ciò rappresenta una concausa significativa nella produzione dell'evento franoso. Tuttavia, sul punto, il Ctu ha distinto l'apporto causale della mancata o inefficace regimentazione delle acque piovane lungo la strada comunale, il cui impatto è significativamente maggiore in relazione all'evento franoso, rispetto alla mancata regimentazione delle acque piovane nel terreno sottostante di proprietà degli attori (cfr. pag. 8 dei chiarimenti del CTU del 31.07.2024).
Il CTU ha anche chiarito come la posa di gabbioni in pietrame eseguita solamente tre anni dopo il verificarsi della frana sia stata eseguita con superficialità, senza alcun elaborato progettuale corredato da rilievi plano – altimetrici e da indagini geognostiche oltre che da appositi calcoli e su un terreno non idoneo come piano di posa degli stessi. Cosicché, in occasione delle piogge di ottobre e novembre 2018, i gabbioni di pietrame hanno subito uno spostamento verso i fabbricati, sprofondando nel terreno (cfr. pag. 18 dei chiarimenti del CTU del 31.07.2024).
A ciò ha aggiunto che i movimenti di terra sul fondo superiore alla stradella, seppur non direttamente connessi alla frana, possono averne influenzato ed aumentato la sua probabilità (cfr. pag. 20 dei chiarimenti del CTU del 31.07.2024).
Accertata quindi la sussistenza di concause che hanno provocato l'evento franoso, il
Consulente ha individuato le percentuali di responsabilità imputabili alle parti, che questo giudicante ritiene di condividere, perché scevre da vizi valutativi, logici e motivazionali.
Nello specifico il CTU ha dichiarato che: “E' stato quindi messo in campo un approccio valutativo che tenesse in considerazione le diverse variabili. In base a questo ed ai fattori valutati (inerenti anche la consistenza e condizione stratigrafica ed orografica del versante, la sua rilevanza geotecnica, le condizioni di causa-effetto delle movimentazioni considerate e riportate) si è potuto assegnare un peso relativo ai fattori causali concorrenti individuando quindi una ripartizione delle responsabilità della frana, come segue: I. 5%: sbancamento a valle della strada;
II. 20%: sbancamento con terrazzamento del versante a valle della strada;
III. 60%: sbancamento puntuale, a monte e valle della strada, in prossimità di aree di distacco;
IV. 15%: mancata ovvero insufficiente regimentazione delle acque meteoriche e di opere di
12 protezione e contenimento. Lo sbancamento puntuale, a monte e valle della strada, in prossimità di aree di distacco (punto III.), ha rappresentato il fattore causale prevalente….Una volta determinata la percentuale di responsabilità per ogni fattore causale, occorre indagare sul soggetto responsabile per le opere realizzate. Per le opere eseguite ai punti 1) e 2) (I e II), si è considerato quale potenziale attuatore ovvero responsabile parte attrice, in quanto opere ad essa riconducibili, anche perché insistenti su sua proprietà
Per le opere eseguite al punto 3) (III), si è considerato quale potenziale attuatore ovvero responsabile il
in quanto opere ad esso riconducibili per manutenzione, quale intervento di messa in sicurezza CP_1 della stradella (e sua salvaguardia a monte ed a valle) Per le opere di cui al punto 4) (IV), si è considerato quale potenziale responsabile il per 2/3 e parte attrice per 1/3. L'attribuzione della CP_1 responsabilità per eventi complessi come le frane tiene conto sia delle concause che dei fattori facilitatori.
Nel caso specifico, la responsabilità per la frana è stata attribuita al e al proprietario CP_1 dell'immobile in base alla loro condotta in relazione agli sbancamenti effettuati. Le forti piogge non hanno influenzato in modo determinante l'attribuzione della responsabilità in quanto si tratta di evento naturale non eccezionale.” (cfr. pag. 22 e 28 dei chiarimenti del CTU del 31.07.2024).
Pertanto, il consulente ha indicato una percentuale di responsabilità pari complessivamente al 30 % per le opere di sbancamento a valle della strada, sbancamento con terrazzamento del versante a valle della strada e per mancata regimentazione delle acque meteoriche a carico degli attori e del 70% per il dovuto allo Controparte_1 sbancamento a monte e a valle della strada e alla mancata regimentazione delle acque meteoriche.
5. Inoltre, con riferimento all'eccezione di parte convenuta sull'abusività delle abitazioni costruite dagli attori in difformità al titolo edilizio rilasciato dal comune di , il CP_1
CTU in sede di chiarimenti ha accertato che il titolo rilasciato agli attori ha ad oggetto la costruzione di fabbricati rurali e che le pratiche di condono sono in itinere.
Precisamente ha dichiarato che: “Nei documenti di cui ai punti 1, 2, 3 si legge chiaramente che il titolo originario è richiesto e viene rilasciato per l'edificazione di due fabbricati rurali per abitazione. Nel documento di cui al punto 4 si legge, solo sul frontalino della tavola progettuale, casa civile abitazione. Ad ogni modo, vi è da ritenere che anche se il progetto riporti sul frontespizio dell'elaborato la dicitura testuale
“casa civile abitazione”, resta il fatto fondamentale che sia nell'istanza avanzata dei proprietari aventi titolo che nel successivo titolo edilizio assentito, C.E. n. 2068/90 del 04/09/1990, è riportato senza ombra di dubbio che trattasi di abitazioni rurali;
sul “titolo rilasciato agli attori” si legge in premessa
13 “vista la domanda diretta ad ottenere la concessione di eseguire i lavori di costruzione di due fabbricati rurali in loc. Pistoia ..... visto (tra gli altri) l'atto di asservimento rogato in data 06/06/90 ....... rilascia concessione di costruire del fabbricato descritto in premessa e come risulta dagli allegati elaborati di progetto ...”. Tale ultima parte va intesa essere, nella sua formula rituale, il rimando agli elaborati per contenuti e valutazioni progettuali, avendo a riferimento l'Ufficio l'istanza e l'atto di asservimento per la destinazione urbanistica del PRG vigente all'epoca dei fatti. La pure citata nota dell'U.T.C. prot. 2306, del 25/05/90, si riferisce ai “fabbricati rurali per abitazione”. A quella data, la commissione edilizia si era già riunita avendo visionato e valutato il progetto, il 06/04/90, come risulta dalla vidimazione del cartiglio di copertina del progetto (tav. N. 1). Il progetto per la costruzione dei fabbricati in loc. Pistoia, di cui agli originari riferimenti catastali di individuazione territoriale: Fg. 90, mapp. 113-6, è stato presentato per la loro realizzazione in zona del P.R.G. “agricola”. La C.E. è stata subordinata alla sottoscrizione e trascrizione di apposito atto d'obbligo, rogante Notaio Rep. Persona_2
54056/12713, come risulta dall'atto di asservimento urbanistico, ai sensi dell'art. 12 delle N.T.A. della variante generale al P.R.G. adottata con Delibera del Consiglio Comunale del 28/02/1986, n.
56, relativamente ad appezzamento di terreni di 1.21.80 ettari (pascolo cespugliato) e di 3.26.50 ettari
(seminativo). Il titolo rilasciato agli attori ha ad oggetto la costruzione di fabbricati rurali.”. (cfr. pag.
25 chiarimenti del CTU del 31.07.2024).
Per entrambe le istanze di condono, il CTU ha accertato che allo stato, l'immobile non risulta essere formalmente sanato sul piano urbanistico ed edilizio e che l'iter tecnico- amministrativo è in itinere (cfr. pag. 22 risposta alle osservazioni sui chiarimenti CTU del
17.10.2024).
Si rileva, in ogni caso, che per le difformità edilizie oggetto di richiesta di sanatoria, gli attori hanno dedotto di avere pagato i relativi oneri e hanno allegato la richiesta di attestazione di assenza di vincolo idrogeologico e forestale (cfr. osservazioni di parte attrice ai chiarimenti del CTU del 31.07.2024).
Ne discende che gli immobili oggetto di danneggiamento non possono qualificarsi come abusivi considerato che il rilascio della sanatoria è condizionata al pagamento dei relativi oneri, adempimento che è stato eseguito da parte attrice seppure in attesa di formale provvedimento da parte del convenuto. CP_1
14 6. Ciò posto, considerato l'accertato contributo causale del nella Controparte_1 causazione della frana, merita accoglimento anche la domanda di condanna all'obbligo di facere avanzata dagli attori.
In particolare, il è tenuto all'eliminazione delle cause che hanno Controparte_1 dato origine alla frana, quali la realizzazione di adeguate opere di generale sbancamento del versante, consolidamento del tratto stradale e un'adeguata regimentazione delle acque piovane sul fondo stradale.
7. Parimenti fondata è la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dagli immobili di proprietà degli attori a causa della frana, da riconoscersi in ragione e nei limiti della percentuale di responsabilità attribuibile al . Controparte_1
I danni patrimoniali sono stati quantificati dal CTU, il quale ha tenuto conto della rimozione del terreno presente lungo la porzione di distacco, precedentemente ad uso di viale interno al nucleo di abitazioni, della realizzazione e rimozione di un “muretto” a protezione del piano seminterrato, del ripristino delle finiture di facciata interessate dai segni permanenti del fango, del ripristino di porzione di pavimentazione esterna e relativo sottofondo, precisando che tali opere andrebbero effettuate in seguito all'eliminazione delle cause della frana. Per la stima dei costi ha fatto riferimento ai Prezzari dei Lavori
Pubblici della Regione Calabria del 2021 e del 2023, quantificandoli, previo deprezzamento dovuto all'età e allo stato di manutenzione dei beni, complessivamente in
€ 6.435,87, pertanto, per l'importo di € 4.517,70 pari al 70% di € 6.435,87. Trattandosi di debito di valore, saranno dovuti gli interessi a tasso legale e la rivalutazione monetaria anno per anno in base agli indici ISTAT dal dì del fatto alla data di pubblicazione della presente sentenza, che trasforma il debito di valore in debito di valuta, oltre ulteriori interessi dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Anche la domanda di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile deve ritenersi fondata e va accolta nei limiti della percentuale di responsabilità imputabile al
. Controparte_1
Orbene, la limitazione del diritto di proprietà come fonte di danno risarcibile è stata riconosciuta dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 26972/2008, che ha affermato che la lesione dello statuto proprietario non può non considerarsi ingiusta.
15 Nella fattispecie è documentalmente provato dall'ordinanza di sgombero del CP_1
che gli attori proprietari pro – quota e l'usufruttaria sono
[...] Parte_5 stati privati del diritto di godere della propria abitazione (cfr. all. n. 5 all'atto di citazione).
Tale danno non potendo essere provato nel suo preciso ammontare può essere liquidato facendo riferimento al canone locativo di mercato, quale criterio correttamente utilizzato dal CTU.
Tuttavia, il criterio del canone locativo indicato dal CTU non può operare per l'intero periodo individuato dallo stesso, poiché il Consulente individua il momento di decorrenza nel mese di novembre 2018, quale periodo in cui i lavori di messa in sicurezza con posa dei gabbioni in pietrame erano terminati.
Invero, il mancato godimento delle abitazioni da parte degli attori non può dirsi giustificato nel periodo di posa dei gabbioni in pietrame, poiché dalle risultanze istruttorie
è emerso che tra le concause della frana e quindi dell'ordinanza di sgombero dalle abitazioni è rientrata la condotta illecita del . Controparte_1
Pertanto, il comune di va condannato al risarcimento del danno da mancato CP_1 godimento, inteso anche come lesione del diritto di proprietà, tenendo conto del canone locativo indicato dal CTU per il periodo che va dall'ordinanza di interdizione temporanea dall'uso abitativo del 5.02.2014 al momento di effettivo rientro nelle abitazioni da parte degli attori. Trattandosi di debito di valore, saranno dovuti gli interessi a tasso legale e la rivalutazione monetaria anno per anno in base agli indici ISTAT dal dì del fatto alla data di pubblicazione della presente sentenza, che trasforma il debito di valore in debito di valuta, oltre ulteriori interessi dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Infine, va dichiarata infondata la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori per avere vissuto in uno stato di pericolosità.
Infatti, il riconoscimento di questo pregiudizio determinerebbe una locupletazione della voce di danno da lesione del diritto di godimento del proprio immobile nella sua interezza già riconosciuto.
Le spese di lite, in considerazione della responsabilità concorrente degli attori nella misura del 30%, si dichiarano compensate per un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico del
, sulla base del principio di soccombenza e vengono liquidate, per Controparte_1
16 l'intero, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, scaglione da €
26.001 ad € 52.000.
Le spese di CTU, già liquidate in atti, vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 30% a carico degli attori, in solido fra loro, e del 70% a carico del
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta l'eccezione del difetto di ius postulandi avanzata dal in Controparte_1 persona del sindaco p.t., nei confronti degli attori;
-rigetta l'eccezione del difetto di giurisdizione proposta dal , in Controparte_1 persona del sindaco p.t., nei confronti degli attori;
-rigetta l'eccezione del difetto di legittimazione passiva proposta dal Controparte_1 in persona del sindaco p.t., nei confronti degli attori.
-accoglie parzialmente la domanda di responsabilità ex art. 2051 c.c. avanzata dagli attori e dichiara la responsabilità concorrenziale del , in persona del sindaco Controparte_1
p.t., nella misura del 70% nella causazione della frana e degli attori nella misura del 30%;
- accoglie la domanda di condanna all'obbligo di facere proposta dagli attori e condanna il
, in persona del sindaco p.t., all'eliminazione delle cause che hanno Controparte_1 dato origine alla frana, quali la realizzazione di adeguate opere di generale sbancamento del versante, consolidamento del tratto stradale in capo al e sua migliore CP_1 regimentazione delle acque;
- accoglie la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dagli attori e per l'effetto, condanna il , in persona del sindaco p.t., nella misura del 70 Controparte_1
% al pagamento in loro favore della somma complessiva di € 4.517,70 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria com in parte motiva;
- accoglie la domanda di risarcimento del danno da mancato godimento delle abitazioni colpite dalla frana avanzata dagli attori e, per l'effetto, condanna il , Controparte_1 in persona del sindaco p.t., al pagamento nei loro confronti della somma da quantificarsi come in parte motiva, anche in relazione agli interessi legali e rivalutazione monetaria;
17 -rigetta la domanda di revoca dell'ordinanza contingibile e urgente del sindaco del
[...]
n. 1 del 05.02.2014 formulata dagli attori nei confronti del CP_1 CP_1
in persona del sindaco p.t.;
[...]
- rigetta la domanda di risarcimento del danno da pericolo proposta dagli attori nei confronti del in persona del sindaco p.t.; Controparte_1
- dichiara compensate per un terzo le spese di lite, ponendo i restanti due terzi a carico del
, spese che vengono liquidate, per l'intero, in € 7.616,00 oltre Controparte_1 rimborso spese generali, i.v.a. c.a.p. come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in atti, a carico di entrambe le parti nella misura del 30% a carico degli attori, in solido fra loro, e del 70% a carico del
. Controparte_1
Catanzaro, lì 2 maggio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Song Damiani
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