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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 15/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COPPOLA ELENA, Giudice monocratico in data 15/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2081/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240035098555000 CONTR CONSORTIL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1374/2025 depositato il
04/08/2025
Richieste delle parti: L'Ufficio si riporta agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Consorzio Bonifica Centro Sud Puglia (già Consorzio Speciale per la
Bonifica dell'Arneo e Consorzio di Bonifica UG Li Foggi) e all'Agenzia delle Entrate- Riscossione e tempestivamente depositato, Ricorrente_1 impugnava le cartella di pagamento in epigrafe emesse dalla ADER, per conto dei predetti ex Consorzi, relativamente al contributo di bonifica anno 2023, cod. 630, per immobili di proprietà del ricorrente, deducendo, in rito, l'illegittimità dell'atto per mancata motivazione della pretesa, anche in riferimento all'assenza di pregressi solleciti di pagamento, e l'infondatezza della pretesa per inesistenza dei presupposti impositivi, sotto i profili del difetto del piano generale di bonifica, con effetti a cascata anche sui provvedimenti a valle;
della insufficiente motivazione del piano di classifica;
della mancanza del beneficio diretto e specifico come da consulenza tecnica agli atti.
Chiedeva pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto, la declaratoria di nullità/ illegittimità della cartella, vinte le spese di lite.
Il Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia si costituiva e difendeva il proprio operato sotto tutti i profili, essendo l'atto formalmente ineccepibile, presenti e completi gli atti presupposti alla pretesa e sussistendo il presupposto impositivo, chiedendo perciò rigettarsi la domanda caducatoria, con spese come per legge.
Si costituiva altresì la ADER, eccependo il difetto di legittimazione passiva rispetto alla contestazione del merito della pretesa del Consorzio e rivendicando la legittimità della cartella, insistendo quindi per il rigetto della impugnativa, con vittoria di spese.
Alla udienza del 15.7.2025, la Corte introitava la causa per la decisione e deliberava come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte che il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Sono ormai noti i principi che regolano la subiecta materia, ben richiamati da entrambe le parti e a quali condizioni sussiste il presupposto impositivo, ovvero la debenza del contributo consortile, e che si riportano brevemente di seguito.
Il potere impositivo del Consorzio deriva del dettato dell'art.. 860 c.c.: "I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica". La norma codicistica riconnette, quindi, l'obbligo di contribuzione al fatto che il contribuente sia proprietario di un bene situato entro il perimetro del comprensorio, disponendo che il quantum della contribuzione sia proporzionale al beneficio che le singole proprietà traggono dalla bonifica.
La sentenza della Consulta n. 188/2018, superando sul punto una certa parte della giurisprudenza, ha poi individuato chiaramente i limiti del potere impositivo del Consorzio, evidenziando la natura del contributo e la sua intima connessione con un effettivo vantaggio o miglioramento, affermando che: “Nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione”. Ciò comporta che i tributi di bonifica – sul piano giuridico – sono da intendersi come tasse, come tali legate logicamente ad un corrispettivo se pur mediato in termini di servizio, che deve essere fornito al contribuente da parte del soggetto che le esige, e non come imposte, legate invece ad una particolare qualità dell'azione del contribuente.”
In linea con detti principi, si pone l'art. 18 della L.R. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, che dispone che “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica”.
Quanto, invece, alla natura ed alla entità delle opere per le quali sussiste l'obbligo di contribuzione, è la stessa Giunta Regionale ad individuare annualmente gli interventi da realizzare e ad assegnare le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica ex art. 3, comma 1, della L.R. n. 4/2012 (applicabile ratione temporis).
Nel solco di tale interpretazione del giudice delle leggi, la S.C. ha ripetutamente valorizzato per un verso la insufficienza del mero piano di bonifica, per altro l'importanza del piano di classifica e del perimetro di contribuenza a fini probatori (trattasi di atti spesso peraltro compendiati in un unico documento).
E' dunque necessaria non soltanto la presenza, a monte, del piano di bonifica, ma altresì del perimetro di contribuenza e del piano di classifica, quest'ultimo che identifica precisamente gli immobili e individua in concreto i vantaggi che essi ritraggono dall'inserimento nel perimetro del consorzio, come ribadito dalla S.
C.: “In materia di oneri consortili, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, ai fini del "quantum" è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica", con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio. (In applicazione del principio la S.C. ha ribadito che il contributo "de quo" è dovuto in conseguenza del beneficio fondiario ottenuto dall'immobile - nella specie sito nella
Regione Calabria - per effetto dell'attività del consorzio, come deve desumersi anche dalla sentenza n.
188 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'originario art. 23, comma
1, lett. a, della l.r. Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevedeva la corresponsione del contributo
"indipendentemente dal beneficio fondiario").”Cass. 23695/2019.
Da quanto esposto, discende che l'adozione dei predetti strumenti, ed in particolare proprio del Piano di classifica contenente il perimetro al suo interno, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento, atteso che il Piano di Classifica
è volto a stabilire il riparto delle spese di manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al Consorzio, nonché delle spese generali di funzionamento.
Quanto al perimetro di contribuenza, in particolare, esso tiene conto della concreta incidenza delle opere di bonifica in ciascuno dei sub-comprensori nei quali è suddiviso l'intero territorio affidato al consorzio;
ed al cui interno si collocano gli immobili dei singoli consorziati, i quali vengono autonomamente in rilievo sulla base delle caratteristiche fondamentali di ciascuno (ubicazione; superficie;
destinazione, etc.).
Come chiarito dalla S.C., anche l'adozione del "perimetro di contribuenza" rileva particolarmente sul fronte probatorio perché esonera il Consorzio dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica” (cfr. Cass. n. 9101/2012), spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr. Cass. n.
23815/2015).
A fronte della corretta emanazione del piano di classifica con il perimetro di contribuenza, dunque, sussiste una presunzione favorevole al Consorzio relativa e non assoluta, come ripetutamente indicato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui: “Con sentenza n. 18466/2016 la Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo il quale "in favore dei Consorzi opera la presunzione di un vantaggio diretto in favore dei consorziati per effetto dell'approvazione del piano di classifica". Presunzione che può sempre essere superata dal contribuente fornendo la prova contraria dell'inesistenza di qualsiasi beneficio" poiché quando "vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro di intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente" (Corte di Cassazione n. 12576 del 17.06.2016; ex multis Corte di Cassazione n.
11432/2022, ma anche la preziosa Cass, 22076/2023, riepilogativa dei principali cardini della materia variamente massimati dalla S.C. negli ultimi anni).
Orbene, venendo al merito del caso di specie, alla luce delle produzioni in atti del Consorzio, il primo motivo di doglianza è infondato, stante la regolarità e completezza degli atti che fondano il presupposto impositivo, id est piano di classifica ed allegati, la chiarezza della cartella, munita di tutti gli elementi valevoli per identificare la pretesa contributiva, essendo indicato sia il codice del contributo, le fonti normative dell'obbligo, i dati che individuano gli immobili di proprietà del contribuente (numero particella, superficie servita, distretto dell'immobile), unitamente ai parametri utilizzati nel Piano di Classifica per il calcolo della contribuenza e l'imposta calcolata su ogni singola particella, perciò contiene tutti gli elementi necessari e sufficienti a dare contezza al contribuente delle ragioni e della entità della pretesa.
Non risulta poi in contestazione l'inclusione dei terreni della parte ricorrente nel comprensorio del
Consorzio.
Nondimeno, la Corte reputa che le doglianze lamentate dalla ricorrente nel merito sono fondate.
Il punto saliente cui si fonda il ricorso è la dedotta insussistenza di qualsiasi beneficio diretto e specifico derivante dall'attività consortile al fondo del ricorrente.
Sul punto, si richiama il passaggio della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 10 ottobre 2018 prima riportato per cui “il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione”.
Ebbene, nella specie, dalla perizia giurata del perito agrario Nominativo_1, agronomo, a seguito di ricognizione dei luoghi, in data 29.3.2024, corroborata dalle riproduzioni fotografiche, relativamente alla pretesa del Consorzio di bonifica Arneo, perizia già svolta in occasione di altro giudizio, vertente sull'annualità 2019 e che la parte ha precisato essersi concluso in senso favorevole, risulta che “Per tutti i motivi esposti nel contesto della presente consulenza tecnica, alla luce del contenuto del "reportage fotografico" è stata fornita la prova piena ed inconfutabile che, ciascun cespite immobiliare di proprietà del committente non ha ricevuto alcun vantaggio fondiario diretto, concreto e specifico dal "Consorzio di
Bonifica Centro Sud Puglia -ex Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo-", né vi sono i presupposti di vantaggi fondiari diretti, concreti e specifici per i periodi futuri, poiché manca l'opera tecnica/idrica del servizio posto a base della imposizione del tributo. - E' evidente dall'esame e/o visione delle singole foto del 66reportage fotografico" che i singoli immobili di proprietà del committente non hanno beneficiato direttamente e/o indirettamente di alcuna utilita o beneficio tecnico ed economico di sorta, per la assenza totale delle opere idriche e/o idrauliche del "Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia -ex Consorzio
Speciale per la Bonifica di Arneo-", poiché detti cespiti immobiliari non sono stati interessati dalla attività del Consorzio. - La mancata prestazione principale" dovuta alla mancanza delle opere idrauliche per l'esercizio del 66presunto servizio". comporta la mancanza dell'obbligo in capo al cittadino alla controprestazione economica sul quale si basa il servizio, poiché, le opere idrauliche sono inesistenti.” Il tecnico ha operato l'esame delle condizioni di ciascuno dei cespiti gestiti dal Consorzio Arneo, come indicato alle pagine precedenti alle conclusioni, che si riassumono sostanzialmente nel rilievo che “Non vi sono "pozzi artesiani" dai quali dal sottosuolo l'acqua potrebbe essere sollevata con idrovore per distribuirla. 1/B)- Non vi sono opere realizzate dal Consorzio a mezzo canali di deflusso delle acquee meteoriche. Infatti, a seguito delle precipitazioni abbondanti delle acquee piovane possono verificarsi danni al territorio ed alla proprietà del committente. llc)- Non vi sono opere realizzate dal Consorzio a mezzo canalizzazioni naturali principali, né secondari, non vi sono condotte a mezzo tubazioni, mancano invasi per contenere le acquee meteoriche, in modo che a seguito delle precipitazioni le acquee possono essere imbrigliate ed invasate, per essere utilizzate nel periodo di siccità per fini irrigui.”
Ciò detto, anche in ordine alla pretesa dell'ex Consorzio UG e Li Foggi, la valutazione di assenza del beneficio diretto e concreto per i fondi del Ricorrente_1 rinviene dagli accertamenti a firma dell'agronomo Nominativo_2, che con un'altra perizia giurata, dopo aver effettuato il sopralluogo in data 10.6.2024, ha concluso per l'assenza di beneficio diretto e specifico anche per la pretesa dell'ex Consorzio UG e
Li Foggi, con riguardo ai terreni siti in Ruffano, serviti dal sottobacino Pedicare.
Segnatamente, il tecnico Nominativo_2 ha evidenziato che “La cartografia pubblicata dal Consorzio UG Li Foggi conferma la presenza dei canali ma sono in uno stato di continuo e completo abbandono da diversi anni, mentre pone i terreni del Dati catastali molto lontani dai canali esistenti (allegato 4) e comunque, se pur presenti nel comprensorio del comune di Ruffano non interagiscono in nessun maniera con i terreni aziendali (allegato 3 cartografia e foto documento del tratto di canale limitrofo al foglio 7). Le foto documento dimostrano lo stato di abbandono che persiste da diversi anni e l'assenza di manutenzione della vora (vedasi allegato 5). La documentazione fotografica allegata dimostra che da lungo tempo lo stato di manutenzione dei canali è del tutto inadeguato e non consente il normale deflusso delle acque meteoriche. La vegetazione spontanea, costituita da specie infestanti, cespugli, alberi, canne e rovi, ha completamente colonizzato il letto dei canali che risulta, altresì, in alcuni punti ostruito da rifiuti di diversa natura e da altri materiali inerti che in pratica privano di ogni funzionalità gli stessi canali. (cfr. documentazione fotografica allegata). Dunque non si può ritenere che le acque meteoriche del terreno di proprietà del sig. Ricorrente_1 vengano realmente drenate in qualsivoglia canale del Consorzio. Accade invece che le acque meteoriche per parte si disperdono per evaporazione e per altra parte vengono assorbite direttamente dagli stessi terreni soggetti a lavorazioni che li rendono più permeabili così da consentire il naturale assorbimento delle acque che defluiscono in falda. Inoltre, lo scrivente ha effettuato una comparazione tra le foto estrapolate da google maps rilevate nell'agosto del 2010 con le foto documento del mese di luglio 2021, del mese di giugno 2022 e del mese di giugno 2024. Dal confronto emerge come lo stato dei luoghi, dal 2010 ad oggi, risulta completamente mutato, purtroppo in negativo.
Dalla piattaforma in cemento è visibile una situazione colturale ordinaria (anno 2010), con terreni a seminativo coltivati ed arati, con presenza del canale completamente ben tenuto e pulito;
di contro dal
2021 ad oggi risulta una situazione disastrosa, consistente nel canale, di difficile rilevazione, completamente inerbito da essenze spontanee, con presenza anche di specie arboree perenni vedasi l'albero di fico e le piante di fico d'india, assente nell'anno 2010 mentre nelle foto 2021, 2022 e 2024 già ampiamente sviluppato, ubicato adiacente alla piattaforma in cemento;
tale situazione conferma l'assenza di opere di regimazione delle acque.”
Ha quindi concluso dicendo che “Dai sopralluoghi effettuati, dalla documentazione presente sul sito del
Consorzio e dal rilievo fotografico allegato, si evince palesemente che non sono presenti opere idrauliche di bonifica anno 2023; Non sono presenti opere idrauliche di irrigazione anno 2023”.
A fronte di tanto, quanto alla pretesa del Consorzio Arneo, il consulente di parte del Consorzio dott.
BRUNO, ha evidenziato, con riferimento ai terreni siti a Campi e Guagnano, serviti dal sottobacino
Balsamo, che “Tale immobile ha un beneficio diretto e specifico ovvero il concreto vantaggio di poterlo coltivare e trarre profitto ottenendo in tal modo l'aumento di valore tratto a seguito dell'opera di bonifica.
Con riferimento alle funzioni consortili il beneficio di bonifica per l'immobile oggetto della presente consulenza riguarda la difesa idraulica di bonifica del territorio in cui ricade. Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dall' immobile oggetto della presente consulenza situato in ambito territoriale regimato dal reticolo che preserva lo stesso da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati.” (così a pag. 12 dei due elaborati peritali).
Stesse conclusioni il tecnico ha raggiunto con riferimento ai terreni siti a Torchiarolo e San Pietro, serviti dal sottobacino Brindisi, nelle relazioni relative in cui si raggiungono le medesime conclusioni sopra riportate (cfr. pag. 12 dei due elaborati rispettivamente riferibili ai due paesi in questione).
Trattasi tuttavia di valutazioni alquanto generiche e che, a fronte della puntuale consulenza del dott. Nominativo_1, non si confrontano coi punti salienti della stessa, per cui non sono idonee a metterle in discussione.
Del pari deve dirsi quanto alla consulenza del dott. Nominativo_2, in relazione al sottobacino Pedicare, gestito dal Consorzio già UG Li Foggi.
Ed invero, a fronte della consulenza de qua prima riassunta nei tratti principali, si registra negli atti del
Consorzio la risposta del dott. Nominativo_3, agronomo del Consorzio, contenute nelle controdeduzioni all'elaborato del Nominativo_2, che però si riferiscono alle condizioni del sottobacino denominato “Palude Balsamo”, ubicato nei comuni di Torchiarolo-Campi Salentina-Guagnano, gestito dal Consorzio di Bonifica dell'Arneo, e non al sottobacino Peicare, con l'effetto che le stesse risultano non pertinenti e dunque non efficaci al contrasto delle avverse deduzioni, ribadite peraltro in apposito atto successivo, ovvero alle osservazioni alle controdeduzioni in cui il tecnico del Ricorrente_1, dott. Nominativo_2, ha ribadito le criticità legate alla mancata funzionalità dei canali che, se pure esistenti, erano e sono ricolmi di vegetazione, di terreno e di altri materiali che creano un vero e proprio effetto diga, impedendo il deflusso delle acque causando ristagni o allagamenti nei terreni.
Ebbene, a fronte della maggiore affidabilità, in questo specifico caso, del contributo tecnico fornito dal ricorrente, con i due tecnici incaricati, perché non adeguatamente contrastato dal Consorzio, deve reputarsi fornita, da parte del Ricorrente_1, la prova contraria al beneficio avuto dal ricorrente per effetto dell'inserimento dei vari beni nel comprensorio, rispetto alla presunzione fornita dal Consorzio, così superata, anche per lo scarso supporto costituito dalle deduzioni tecniche prima esaminate da parte degli esperti dell'ente consortile.
Il ricorso, in definitiva, deve essere accolto, con assorbimento di tutte le altre questioni.
Considerata la peculiarità della materia e le oscillazioni giurisprudenziali che la hanno animata, e dunque sussistendo giusti motivi, devono compensarsi le spese tra le parti.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso. Spese compensate. Lecce, 15.7.2025 il Giudice d.ssa Elena Coppola
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 15/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COPPOLA ELENA, Giudice monocratico in data 15/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2081/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240035098555000 CONTR CONSORTIL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1374/2025 depositato il
04/08/2025
Richieste delle parti: L'Ufficio si riporta agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Consorzio Bonifica Centro Sud Puglia (già Consorzio Speciale per la
Bonifica dell'Arneo e Consorzio di Bonifica UG Li Foggi) e all'Agenzia delle Entrate- Riscossione e tempestivamente depositato, Ricorrente_1 impugnava le cartella di pagamento in epigrafe emesse dalla ADER, per conto dei predetti ex Consorzi, relativamente al contributo di bonifica anno 2023, cod. 630, per immobili di proprietà del ricorrente, deducendo, in rito, l'illegittimità dell'atto per mancata motivazione della pretesa, anche in riferimento all'assenza di pregressi solleciti di pagamento, e l'infondatezza della pretesa per inesistenza dei presupposti impositivi, sotto i profili del difetto del piano generale di bonifica, con effetti a cascata anche sui provvedimenti a valle;
della insufficiente motivazione del piano di classifica;
della mancanza del beneficio diretto e specifico come da consulenza tecnica agli atti.
Chiedeva pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto, la declaratoria di nullità/ illegittimità della cartella, vinte le spese di lite.
Il Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia si costituiva e difendeva il proprio operato sotto tutti i profili, essendo l'atto formalmente ineccepibile, presenti e completi gli atti presupposti alla pretesa e sussistendo il presupposto impositivo, chiedendo perciò rigettarsi la domanda caducatoria, con spese come per legge.
Si costituiva altresì la ADER, eccependo il difetto di legittimazione passiva rispetto alla contestazione del merito della pretesa del Consorzio e rivendicando la legittimità della cartella, insistendo quindi per il rigetto della impugnativa, con vittoria di spese.
Alla udienza del 15.7.2025, la Corte introitava la causa per la decisione e deliberava come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte che il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Sono ormai noti i principi che regolano la subiecta materia, ben richiamati da entrambe le parti e a quali condizioni sussiste il presupposto impositivo, ovvero la debenza del contributo consortile, e che si riportano brevemente di seguito.
Il potere impositivo del Consorzio deriva del dettato dell'art.. 860 c.c.: "I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica". La norma codicistica riconnette, quindi, l'obbligo di contribuzione al fatto che il contribuente sia proprietario di un bene situato entro il perimetro del comprensorio, disponendo che il quantum della contribuzione sia proporzionale al beneficio che le singole proprietà traggono dalla bonifica.
La sentenza della Consulta n. 188/2018, superando sul punto una certa parte della giurisprudenza, ha poi individuato chiaramente i limiti del potere impositivo del Consorzio, evidenziando la natura del contributo e la sua intima connessione con un effettivo vantaggio o miglioramento, affermando che: “Nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione”. Ciò comporta che i tributi di bonifica – sul piano giuridico – sono da intendersi come tasse, come tali legate logicamente ad un corrispettivo se pur mediato in termini di servizio, che deve essere fornito al contribuente da parte del soggetto che le esige, e non come imposte, legate invece ad una particolare qualità dell'azione del contribuente.”
In linea con detti principi, si pone l'art. 18 della L.R. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, che dispone che “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica”.
Quanto, invece, alla natura ed alla entità delle opere per le quali sussiste l'obbligo di contribuzione, è la stessa Giunta Regionale ad individuare annualmente gli interventi da realizzare e ad assegnare le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica ex art. 3, comma 1, della L.R. n. 4/2012 (applicabile ratione temporis).
Nel solco di tale interpretazione del giudice delle leggi, la S.C. ha ripetutamente valorizzato per un verso la insufficienza del mero piano di bonifica, per altro l'importanza del piano di classifica e del perimetro di contribuenza a fini probatori (trattasi di atti spesso peraltro compendiati in un unico documento).
E' dunque necessaria non soltanto la presenza, a monte, del piano di bonifica, ma altresì del perimetro di contribuenza e del piano di classifica, quest'ultimo che identifica precisamente gli immobili e individua in concreto i vantaggi che essi ritraggono dall'inserimento nel perimetro del consorzio, come ribadito dalla S.
C.: “In materia di oneri consortili, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, ai fini del "quantum" è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica", con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio. (In applicazione del principio la S.C. ha ribadito che il contributo "de quo" è dovuto in conseguenza del beneficio fondiario ottenuto dall'immobile - nella specie sito nella
Regione Calabria - per effetto dell'attività del consorzio, come deve desumersi anche dalla sentenza n.
188 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'originario art. 23, comma
1, lett. a, della l.r. Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevedeva la corresponsione del contributo
"indipendentemente dal beneficio fondiario").”Cass. 23695/2019.
Da quanto esposto, discende che l'adozione dei predetti strumenti, ed in particolare proprio del Piano di classifica contenente il perimetro al suo interno, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento, atteso che il Piano di Classifica
è volto a stabilire il riparto delle spese di manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al Consorzio, nonché delle spese generali di funzionamento.
Quanto al perimetro di contribuenza, in particolare, esso tiene conto della concreta incidenza delle opere di bonifica in ciascuno dei sub-comprensori nei quali è suddiviso l'intero territorio affidato al consorzio;
ed al cui interno si collocano gli immobili dei singoli consorziati, i quali vengono autonomamente in rilievo sulla base delle caratteristiche fondamentali di ciascuno (ubicazione; superficie;
destinazione, etc.).
Come chiarito dalla S.C., anche l'adozione del "perimetro di contribuenza" rileva particolarmente sul fronte probatorio perché esonera il Consorzio dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica” (cfr. Cass. n. 9101/2012), spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr. Cass. n.
23815/2015).
A fronte della corretta emanazione del piano di classifica con il perimetro di contribuenza, dunque, sussiste una presunzione favorevole al Consorzio relativa e non assoluta, come ripetutamente indicato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui: “Con sentenza n. 18466/2016 la Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo il quale "in favore dei Consorzi opera la presunzione di un vantaggio diretto in favore dei consorziati per effetto dell'approvazione del piano di classifica". Presunzione che può sempre essere superata dal contribuente fornendo la prova contraria dell'inesistenza di qualsiasi beneficio" poiché quando "vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro di intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente" (Corte di Cassazione n. 12576 del 17.06.2016; ex multis Corte di Cassazione n.
11432/2022, ma anche la preziosa Cass, 22076/2023, riepilogativa dei principali cardini della materia variamente massimati dalla S.C. negli ultimi anni).
Orbene, venendo al merito del caso di specie, alla luce delle produzioni in atti del Consorzio, il primo motivo di doglianza è infondato, stante la regolarità e completezza degli atti che fondano il presupposto impositivo, id est piano di classifica ed allegati, la chiarezza della cartella, munita di tutti gli elementi valevoli per identificare la pretesa contributiva, essendo indicato sia il codice del contributo, le fonti normative dell'obbligo, i dati che individuano gli immobili di proprietà del contribuente (numero particella, superficie servita, distretto dell'immobile), unitamente ai parametri utilizzati nel Piano di Classifica per il calcolo della contribuenza e l'imposta calcolata su ogni singola particella, perciò contiene tutti gli elementi necessari e sufficienti a dare contezza al contribuente delle ragioni e della entità della pretesa.
Non risulta poi in contestazione l'inclusione dei terreni della parte ricorrente nel comprensorio del
Consorzio.
Nondimeno, la Corte reputa che le doglianze lamentate dalla ricorrente nel merito sono fondate.
Il punto saliente cui si fonda il ricorso è la dedotta insussistenza di qualsiasi beneficio diretto e specifico derivante dall'attività consortile al fondo del ricorrente.
Sul punto, si richiama il passaggio della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 10 ottobre 2018 prima riportato per cui “il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione”.
Ebbene, nella specie, dalla perizia giurata del perito agrario Nominativo_1, agronomo, a seguito di ricognizione dei luoghi, in data 29.3.2024, corroborata dalle riproduzioni fotografiche, relativamente alla pretesa del Consorzio di bonifica Arneo, perizia già svolta in occasione di altro giudizio, vertente sull'annualità 2019 e che la parte ha precisato essersi concluso in senso favorevole, risulta che “Per tutti i motivi esposti nel contesto della presente consulenza tecnica, alla luce del contenuto del "reportage fotografico" è stata fornita la prova piena ed inconfutabile che, ciascun cespite immobiliare di proprietà del committente non ha ricevuto alcun vantaggio fondiario diretto, concreto e specifico dal "Consorzio di
Bonifica Centro Sud Puglia -ex Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo-", né vi sono i presupposti di vantaggi fondiari diretti, concreti e specifici per i periodi futuri, poiché manca l'opera tecnica/idrica del servizio posto a base della imposizione del tributo. - E' evidente dall'esame e/o visione delle singole foto del 66reportage fotografico" che i singoli immobili di proprietà del committente non hanno beneficiato direttamente e/o indirettamente di alcuna utilita o beneficio tecnico ed economico di sorta, per la assenza totale delle opere idriche e/o idrauliche del "Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia -ex Consorzio
Speciale per la Bonifica di Arneo-", poiché detti cespiti immobiliari non sono stati interessati dalla attività del Consorzio. - La mancata prestazione principale" dovuta alla mancanza delle opere idrauliche per l'esercizio del 66presunto servizio". comporta la mancanza dell'obbligo in capo al cittadino alla controprestazione economica sul quale si basa il servizio, poiché, le opere idrauliche sono inesistenti.” Il tecnico ha operato l'esame delle condizioni di ciascuno dei cespiti gestiti dal Consorzio Arneo, come indicato alle pagine precedenti alle conclusioni, che si riassumono sostanzialmente nel rilievo che “Non vi sono "pozzi artesiani" dai quali dal sottosuolo l'acqua potrebbe essere sollevata con idrovore per distribuirla. 1/B)- Non vi sono opere realizzate dal Consorzio a mezzo canali di deflusso delle acquee meteoriche. Infatti, a seguito delle precipitazioni abbondanti delle acquee piovane possono verificarsi danni al territorio ed alla proprietà del committente. llc)- Non vi sono opere realizzate dal Consorzio a mezzo canalizzazioni naturali principali, né secondari, non vi sono condotte a mezzo tubazioni, mancano invasi per contenere le acquee meteoriche, in modo che a seguito delle precipitazioni le acquee possono essere imbrigliate ed invasate, per essere utilizzate nel periodo di siccità per fini irrigui.”
Ciò detto, anche in ordine alla pretesa dell'ex Consorzio UG e Li Foggi, la valutazione di assenza del beneficio diretto e concreto per i fondi del Ricorrente_1 rinviene dagli accertamenti a firma dell'agronomo Nominativo_2, che con un'altra perizia giurata, dopo aver effettuato il sopralluogo in data 10.6.2024, ha concluso per l'assenza di beneficio diretto e specifico anche per la pretesa dell'ex Consorzio UG e
Li Foggi, con riguardo ai terreni siti in Ruffano, serviti dal sottobacino Pedicare.
Segnatamente, il tecnico Nominativo_2 ha evidenziato che “La cartografia pubblicata dal Consorzio UG Li Foggi conferma la presenza dei canali ma sono in uno stato di continuo e completo abbandono da diversi anni, mentre pone i terreni del Dati catastali molto lontani dai canali esistenti (allegato 4) e comunque, se pur presenti nel comprensorio del comune di Ruffano non interagiscono in nessun maniera con i terreni aziendali (allegato 3 cartografia e foto documento del tratto di canale limitrofo al foglio 7). Le foto documento dimostrano lo stato di abbandono che persiste da diversi anni e l'assenza di manutenzione della vora (vedasi allegato 5). La documentazione fotografica allegata dimostra che da lungo tempo lo stato di manutenzione dei canali è del tutto inadeguato e non consente il normale deflusso delle acque meteoriche. La vegetazione spontanea, costituita da specie infestanti, cespugli, alberi, canne e rovi, ha completamente colonizzato il letto dei canali che risulta, altresì, in alcuni punti ostruito da rifiuti di diversa natura e da altri materiali inerti che in pratica privano di ogni funzionalità gli stessi canali. (cfr. documentazione fotografica allegata). Dunque non si può ritenere che le acque meteoriche del terreno di proprietà del sig. Ricorrente_1 vengano realmente drenate in qualsivoglia canale del Consorzio. Accade invece che le acque meteoriche per parte si disperdono per evaporazione e per altra parte vengono assorbite direttamente dagli stessi terreni soggetti a lavorazioni che li rendono più permeabili così da consentire il naturale assorbimento delle acque che defluiscono in falda. Inoltre, lo scrivente ha effettuato una comparazione tra le foto estrapolate da google maps rilevate nell'agosto del 2010 con le foto documento del mese di luglio 2021, del mese di giugno 2022 e del mese di giugno 2024. Dal confronto emerge come lo stato dei luoghi, dal 2010 ad oggi, risulta completamente mutato, purtroppo in negativo.
Dalla piattaforma in cemento è visibile una situazione colturale ordinaria (anno 2010), con terreni a seminativo coltivati ed arati, con presenza del canale completamente ben tenuto e pulito;
di contro dal
2021 ad oggi risulta una situazione disastrosa, consistente nel canale, di difficile rilevazione, completamente inerbito da essenze spontanee, con presenza anche di specie arboree perenni vedasi l'albero di fico e le piante di fico d'india, assente nell'anno 2010 mentre nelle foto 2021, 2022 e 2024 già ampiamente sviluppato, ubicato adiacente alla piattaforma in cemento;
tale situazione conferma l'assenza di opere di regimazione delle acque.”
Ha quindi concluso dicendo che “Dai sopralluoghi effettuati, dalla documentazione presente sul sito del
Consorzio e dal rilievo fotografico allegato, si evince palesemente che non sono presenti opere idrauliche di bonifica anno 2023; Non sono presenti opere idrauliche di irrigazione anno 2023”.
A fronte di tanto, quanto alla pretesa del Consorzio Arneo, il consulente di parte del Consorzio dott.
BRUNO, ha evidenziato, con riferimento ai terreni siti a Campi e Guagnano, serviti dal sottobacino
Balsamo, che “Tale immobile ha un beneficio diretto e specifico ovvero il concreto vantaggio di poterlo coltivare e trarre profitto ottenendo in tal modo l'aumento di valore tratto a seguito dell'opera di bonifica.
Con riferimento alle funzioni consortili il beneficio di bonifica per l'immobile oggetto della presente consulenza riguarda la difesa idraulica di bonifica del territorio in cui ricade. Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dall' immobile oggetto della presente consulenza situato in ambito territoriale regimato dal reticolo che preserva lo stesso da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati.” (così a pag. 12 dei due elaborati peritali).
Stesse conclusioni il tecnico ha raggiunto con riferimento ai terreni siti a Torchiarolo e San Pietro, serviti dal sottobacino Brindisi, nelle relazioni relative in cui si raggiungono le medesime conclusioni sopra riportate (cfr. pag. 12 dei due elaborati rispettivamente riferibili ai due paesi in questione).
Trattasi tuttavia di valutazioni alquanto generiche e che, a fronte della puntuale consulenza del dott. Nominativo_1, non si confrontano coi punti salienti della stessa, per cui non sono idonee a metterle in discussione.
Del pari deve dirsi quanto alla consulenza del dott. Nominativo_2, in relazione al sottobacino Pedicare, gestito dal Consorzio già UG Li Foggi.
Ed invero, a fronte della consulenza de qua prima riassunta nei tratti principali, si registra negli atti del
Consorzio la risposta del dott. Nominativo_3, agronomo del Consorzio, contenute nelle controdeduzioni all'elaborato del Nominativo_2, che però si riferiscono alle condizioni del sottobacino denominato “Palude Balsamo”, ubicato nei comuni di Torchiarolo-Campi Salentina-Guagnano, gestito dal Consorzio di Bonifica dell'Arneo, e non al sottobacino Peicare, con l'effetto che le stesse risultano non pertinenti e dunque non efficaci al contrasto delle avverse deduzioni, ribadite peraltro in apposito atto successivo, ovvero alle osservazioni alle controdeduzioni in cui il tecnico del Ricorrente_1, dott. Nominativo_2, ha ribadito le criticità legate alla mancata funzionalità dei canali che, se pure esistenti, erano e sono ricolmi di vegetazione, di terreno e di altri materiali che creano un vero e proprio effetto diga, impedendo il deflusso delle acque causando ristagni o allagamenti nei terreni.
Ebbene, a fronte della maggiore affidabilità, in questo specifico caso, del contributo tecnico fornito dal ricorrente, con i due tecnici incaricati, perché non adeguatamente contrastato dal Consorzio, deve reputarsi fornita, da parte del Ricorrente_1, la prova contraria al beneficio avuto dal ricorrente per effetto dell'inserimento dei vari beni nel comprensorio, rispetto alla presunzione fornita dal Consorzio, così superata, anche per lo scarso supporto costituito dalle deduzioni tecniche prima esaminate da parte degli esperti dell'ente consortile.
Il ricorso, in definitiva, deve essere accolto, con assorbimento di tutte le altre questioni.
Considerata la peculiarità della materia e le oscillazioni giurisprudenziali che la hanno animata, e dunque sussistendo giusti motivi, devono compensarsi le spese tra le parti.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso. Spese compensate. Lecce, 15.7.2025 il Giudice d.ssa Elena Coppola