Sentenza 30 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2018, n. 24341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24341 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Generale presso la Corte d'appello di Potenza nel procedimento a carico di IM LE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/02/2017 del g.u.p. del Tribunale di Matera visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria scritta redatta in data 19 febbraio 2018 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, g.u.p. del Tribunale di Matera, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a LE SI la pena di mesi undici di reclusione ed euro 70 di ammenda, condizionalmente sospesa, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e la riduzione per il rito, in relazione ai reati di cui agli artt. 256 bis d.lgs. n. 152 del 2006 (capo A) e 674 cod. pen. (capo B).
2. Avverso l'indicata sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale distrettuale deducendo, con un unico motivo, inosservanza od erronea applicazione degli artt. 17 e 81 cod. pen. Il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto un duplice profilo: in primo luogo, avrebbe errato nell'applicare, per il reato satellite, la pena pecuniaria, in quanto il reato base è punito con la reclusione, sicché su tale pena avrebbe dovuto operare l'aumento per la continuazione;
in secondo luogo, sarebbe errato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale concordata, essendo stato anteposto l'aumento di pena per la continuazione, rispetto all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in relazione al reato più grave.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato in relazione ad entrambi i profili denunciati dal ricorrente.
2. Va premesso che la pena finale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicata al SI con la sentenza impugnata, è stata così calcolata: pena base per il reato di cui all'art. 256 bis d.lgs. n. 152 del 2006 anni due di reclusione, aumenta di 150 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 674 cod. pen., ridotta per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 100 di ammenda, ridotta per il rito a mesi undici di reclusione ed euro settanta di ammenda.
3. Il primo profilo dedotto è fondato.Invero, secondo l'orientamento di gran lunga prevalenza della giurisprudenza di legittimità, ai fini del trattamento sanzionatorio del reato continuato occorre applicare una sola pena, dello stesso genere e della stessa specie di quella del reato più grave, anche quando l'aumento apportato ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. abbia ad oggetto reati satellite appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o di specie diversa (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 26450 del 13/04/2017 - dep. 26/05/2017, Arena, Rv. 270540; Sez. 5, n. 35999 del 17/03/2015 - dep. 04/09/2015, Vasili, Rv. 265002; Sez. F, n. 41659 del 05/09/2013 - dep. 08/10/2013, Teti e altro, Rv. 257324; Sez. 1, n. 15986 del 02/04/2009 - dep. 16/04/2009, Bellini, Rv. 243174; Sez. U, n. 4901 del 27/03/1992 - dep. 30/04/1992, P.M. e Cardarilli, Rv. 191129). Nel caso di specie, pertanto, il g.u.p. avrebbe dovuto computare la pena, ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen., per il reato di cui all'art. 674 cod. pen., operando un aumento sulla pena detentiva stabilita per il delitto cui all'art. 256 bis d.lgs. n. 152 del 2006. 4. Parimenti fondato è il secondo profilo dedotto dal ricorrente. Invero, ai fini della determinazione della pena nella sentenza di patteggiamento, relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione;
una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione ed infine ridotta fino ad un terzo, ai sensi dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 44368 del 15/10/2014 - dep. 24/10/2014, P.G. in proc. Piccirillo, Rv. 260625, la quale ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento in cui l'aumento per la continuazione aveva preceduto la riduzione relativa alla concessione delle attenuanti generiche). Nel caso in esame, pertanto, il g.u.p. avrebbe dovuto dapprima calcolare, sulla pena base, individuata per il delitto di cui al capo A), la riduzione di pena per effetto dell'applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., e, poi, procedere all'aumento di pena per il reato di cui al capo B), secondo il computo sopra indicato.
5. In conclusione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione atti al Tribunale di Materia, che, in sede di determinazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., si atterrà ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Matera per l'ulteriore cors