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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 25/02/2026, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1188/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CONTINO IDA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7269/2024 depositato il 23/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc Di Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013029036000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013029036000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013029036000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013029036000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140031723339000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140031723339000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180008399873000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180008399873000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SNC di Nominativo_1 ha adito questa Corte di giustizia tributaria per ottenere la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento n. 03420249013029036000, del valore complessivo di euro 437,23 comprensivo di interessi, sanzioni e oneri di riscossione, relativa a mancato pagamento delle cartelle n. 03420140031723339000 e n. 3420180008399873000, aventi a oggetto tassa automobilistica anni 2009-2010-2013 e 2014.
A sostegno della propria pretesa eccepisce: a) la decadenza e la prescrizione del credito;
b) la illegittima applicazione degli interessi;
c) la prescrizione degli interessi e delle sanzioni.
Si è costituita Agenzia delle Entrate e Riscossione chiedendo in primo luogo l'inammissibilità del giudizio per “ne bis in idem”. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, identica questione sarebbe stata proposta nel giudizio rubricato al n. di RGR 6966/2022, conclusosi con la sentenza n. 7308/2024. Ha eccepito altresì la definitività dei crediti tributari contenuti nell'intimazione di pagamento avendo Agenzia notificato le presupposte cartelle. Ancora ha opposto l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione in quanto maturata precedentemente alla notifica delle presupposte cartelle. Infine, ha controdedotto alla censura relativa al tasso d'interesse applicato.
Si è costituita la Regione Calabria controdeducendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve puntualizzarsi che nessuna violazione del ne bis in idem è configurabile nella fattispecie.
Con il giudizio iscritto al n 6966/2022, conclusosi con la sentenza n. 7308/2024, parte ricorrente aveva impugnato un avviso di intimazione differente da quello impugnato con l'odierno giudizio, il n. 03420219005288356000; intimazione che aveva tra gli atti presupposti, anche le due cartelle oggetto dell'intimazione oggi gravata.
Non solo;
la statuizione decisoria invocata non ha comunque alcun rilievo nel presente giudizio in quanto la censura accolta riguardava la notifica delle cartelle presupposte e l'eventuale prescrizione con riferimento all'intimazione impugnata.
Ciò precisato, comunque, il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti del giudizio che entrambe le cartelle di pagamento presupposte all'intimazione attengono a tasse automobilistiche, il cui termine prescrizionale è triennale.
Tuttavia, Agenzia delle Entrate, successivamente alla cartelle indicate nelle premesse in fatto, ha notificato al ricorrente diversi atti interruttivi, tutti indicati a pag. 9 della memoria di costituzione.
Ebbene, l'intimazione di pagamento n. 03420229005258520000, risulta ritualmente notificata in data
7.9.2022, sicché anche senza voler considerare i successivi atti interruttivi, nessuna prescrizione o decadenza è invocabile nella fattispecie né con riguardo alla sorte capitale, né tantomeno con riguardo agli emolumenti accessori.
E' altresì infondata oltreché inconferente la censura relativa all'illegittima applicazione degli interessi. Dal semplice contenuto dell'intimazione è agevole evidenziare che nessun interesse ulteriore, rispetto a quello calcolato nelle presupposte cartelle di pagamento, è imposto con l'atto impugnato. Ne consegue che una eventuale censura relativa al calcolo degli emolumenti accessori, in ragione dell'art. 19 del d.lgs 546/1992, avrebbe dovuto essere formulata in sede di impugnazione delle presupposte cartelle.
P.Q.M.
RIGETTA Il ricorso in epigrafe. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore delle parti costituite, che si liquidano in complessive € 500,00.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CONTINO IDA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7269/2024 depositato il 23/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc Di Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013029036000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013029036000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013029036000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013029036000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140031723339000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140031723339000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180008399873000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180008399873000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SNC di Nominativo_1 ha adito questa Corte di giustizia tributaria per ottenere la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento n. 03420249013029036000, del valore complessivo di euro 437,23 comprensivo di interessi, sanzioni e oneri di riscossione, relativa a mancato pagamento delle cartelle n. 03420140031723339000 e n. 3420180008399873000, aventi a oggetto tassa automobilistica anni 2009-2010-2013 e 2014.
A sostegno della propria pretesa eccepisce: a) la decadenza e la prescrizione del credito;
b) la illegittima applicazione degli interessi;
c) la prescrizione degli interessi e delle sanzioni.
Si è costituita Agenzia delle Entrate e Riscossione chiedendo in primo luogo l'inammissibilità del giudizio per “ne bis in idem”. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, identica questione sarebbe stata proposta nel giudizio rubricato al n. di RGR 6966/2022, conclusosi con la sentenza n. 7308/2024. Ha eccepito altresì la definitività dei crediti tributari contenuti nell'intimazione di pagamento avendo Agenzia notificato le presupposte cartelle. Ancora ha opposto l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione in quanto maturata precedentemente alla notifica delle presupposte cartelle. Infine, ha controdedotto alla censura relativa al tasso d'interesse applicato.
Si è costituita la Regione Calabria controdeducendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve puntualizzarsi che nessuna violazione del ne bis in idem è configurabile nella fattispecie.
Con il giudizio iscritto al n 6966/2022, conclusosi con la sentenza n. 7308/2024, parte ricorrente aveva impugnato un avviso di intimazione differente da quello impugnato con l'odierno giudizio, il n. 03420219005288356000; intimazione che aveva tra gli atti presupposti, anche le due cartelle oggetto dell'intimazione oggi gravata.
Non solo;
la statuizione decisoria invocata non ha comunque alcun rilievo nel presente giudizio in quanto la censura accolta riguardava la notifica delle cartelle presupposte e l'eventuale prescrizione con riferimento all'intimazione impugnata.
Ciò precisato, comunque, il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti del giudizio che entrambe le cartelle di pagamento presupposte all'intimazione attengono a tasse automobilistiche, il cui termine prescrizionale è triennale.
Tuttavia, Agenzia delle Entrate, successivamente alla cartelle indicate nelle premesse in fatto, ha notificato al ricorrente diversi atti interruttivi, tutti indicati a pag. 9 della memoria di costituzione.
Ebbene, l'intimazione di pagamento n. 03420229005258520000, risulta ritualmente notificata in data
7.9.2022, sicché anche senza voler considerare i successivi atti interruttivi, nessuna prescrizione o decadenza è invocabile nella fattispecie né con riguardo alla sorte capitale, né tantomeno con riguardo agli emolumenti accessori.
E' altresì infondata oltreché inconferente la censura relativa all'illegittima applicazione degli interessi. Dal semplice contenuto dell'intimazione è agevole evidenziare che nessun interesse ulteriore, rispetto a quello calcolato nelle presupposte cartelle di pagamento, è imposto con l'atto impugnato. Ne consegue che una eventuale censura relativa al calcolo degli emolumenti accessori, in ragione dell'art. 19 del d.lgs 546/1992, avrebbe dovuto essere formulata in sede di impugnazione delle presupposte cartelle.
P.Q.M.
RIGETTA Il ricorso in epigrafe. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore delle parti costituite, che si liquidano in complessive € 500,00.