Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 25/02/2026, n. 1188
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento n. 03420229005258520000, notificata in data 7.9.2022, interrompe ogni termine prescrizionale, rendendo infondata l'eccezione di prescrizione o decadenza.

  • Rigettato
    Illegittima applicazione degli interessi

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione impugnata non impone interessi ulteriori rispetto a quelli già calcolati nelle cartelle di pagamento presupposte. Eventuali censure sul calcolo degli interessi dovevano essere formulate in sede di impugnazione delle cartelle.

  • Rigettato
    Prescrizione degli interessi e delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto che, essendo infondata l'eccezione di prescrizione sulla sorte capitale, anche le relative eccezioni su interessi e sanzioni sono infondate.

  • Rigettato
    Inammissibilità del giudizio per ne bis in idem

    La Corte ha escluso la violazione del ne bis in idem, poiché il precedente giudizio riguardava un avviso di intimazione differente e la censura accolta in quel giudizio era relativa alla notifica delle cartelle presupposte.

  • Rigettato
    Definitività dei crediti tributari

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data utile a interrompere ogni termine prescrizionale, rendendo infondata l'eccezione di definitività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 25/02/2026, n. 1188
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1188
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo