Art. 4.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvedera', in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , con corrispondente riduzione del capitolo 498 e per l'esercizio finanziario 1958-59 con corrispondente riduzione del capitolo 685 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.
Alla spesa relativa all'esercizio finanziario 1959-60 si provvedera' a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvedera', in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , con corrispondente riduzione del capitolo 498 e per l'esercizio finanziario 1958-59 con corrispondente riduzione del capitolo 685 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.
Alla spesa relativa all'esercizio finanziario 1959-60 si provvedera' a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.